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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 13/05/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3958/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 3958/2023 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentato e difeso dall'avv. PIETRO Parte_1
SIVIGLIA;
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.01.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, premettendo di essere docente di ruolo Controparte_1 alle dipendenze dell'amministrazione resistente a far data dall'01.09.2010, avendo in precedenza intrattenuto con il CP_1 rapporti di lavoro a tempo determinato a decorrere dall'08.11.2000.
Ha dedotto che, su sua richiesta, il MINISTERO procedeva alla pagina1 di 12
ricostruzione della carriera, a fini giuridici ed economici, seppur in applicazione degli artt. 485 e 489 D.Lgs. 297/1994, secondo la formulazione all'epoca vigente e, pertanto, considerando utili meno anni di servizio pre-ruolo rispetto a quelli effettivamente compiuti.
Ha, altresì, contestato l'applicazione illegittima delle fasce stipendiali adottate con CCNL 04.08.2011.
Ha, pertanto, chiesto l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato, nonché l'applicazione delle fasce stipendiali antecedenti all'entrata in vigore del CCNL 04.08.2011, e, per l'effetto, la condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
1.1.- Costituendosi in giudizio, il Controparte_1
ha chiesto il rigetto della domanda, eccependo in via
[...] preliminare la prescrizione quinquennale del diritto vantato al trattamento economico, nonché contestando sia il numero di anni di servizio pre-ruolo, così come allegati dalla ricorrente, sia la possibilità di computare nella ricostruzione della carriera l'anno scolastico 2013, atteso il blocco della contrattazione e degli aumenti stipendiali previsti per questa annualità dall'art. 1, c.
1, lett b, del DPR n. 122/2013. Ha, altresì, contestato la rilevanza dell'intero periodo pre-ruolo, ai fini della ricostruzione della carriera, atteso il disposto di cui agli artt. 485 e 489 D.Lgs.
297/1994.
2.- Il ricorso è fondato per le ragioni dappresso indicate.
3.- Con riferimento agli anni da prendere in considerazione, ai fini della ricostruzione della carriera del docente, si premette che le circostanze di fatto che connotano la vicenda non sono contestate tra le parti.
È pacifico, infatti, che: la ricorrente sia stata assunta in servizio con contratto a tempo indeterminato a far data pagina2 di 12
dall'01.09.2010; che abbia in precedenza prestato attività di insegnamento precario a decorrere dall'08.11.2000 sino all'assunzione in ruolo;
che il Dirigente scolastico dell'Istituto dove la ricorrente prestava servizio aveva provveduto ad effettuare la ricostruzione della carriera, applicando le disposizioni previste in materia dall'art. 485 del d.lgs. n. 297/94 e dal Ccnl di comparto, con riconoscimento solo parziale del servizio non di ruolo prestato negli ultimi anni.
4.- Si premette che l'art. 485 D.Lgs. 297/1994, ratione temporis applicabile al caso di specie, prevedeva una ricostruzione della carriera del personale docente assunto a tempo indeterminato con valorizzazione servizio pre-ruolo in misura integrale per i primi quattro anni ai fini giuridici ed economici, ma in misura pari a due terzi del periodo eccedente a fini giuridici, mentre il restante un terzo era valutato ai soli fini economici.
Alla luce del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato sancito dalla direttiva 1999/70/CE, attuativa dell'allegato accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso in data 18.03.1999, il mancato riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel periodo pre- ruolo risulta illegittimo.
In particolare, la clausola n. 4 di detto accordo dispone che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per
l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di
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anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
È noto che la Corte di Giustizia con la sentenza del 13/09/2007 nel procedimento C-307/05 (c.d. sentenza ha premesso che la Per_1 direttiva su indicata è applicabile anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con amministrazioni pubbliche ed ha statuito che “la nozione di condizioni di impiego di cui alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18.3.1999 contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28.6.1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo
CE., UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa è idonea a fondare la pretesa del lavoratore a tempo determinato relativa alla attribuzione di scatti di anzianità che l'ordinamento riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato” e che “tale clausola deve essere interpretata nel senso che essa osta alla introduzione di una disparità di trattamento fra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa e regolamentare di uno
Stato membro, ovvero da un contratto collettivo concluso tra rappresentanti sindacali dei dipendenti e il datore di lavoro interessato”.
Detta pronuncia ha, quindi, riconosciuto portata generale, in quanto norma “di diritto sociale comunitario di particolare importanza di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela”, al principio della parità di trattamento e di divieto di discriminazione, nonché alle disposizioni previste dalla direttiva
1999/70 e dall'accordo quadro al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai pagina4 di 12
lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato si giustifichi per ragioni oggettive, che non possono essere costituite dal carattere meramente temporaneo del rapporto di lavoro al fine di giustificare la mancata corresponsione di simili benefici a coloro che sono assunti a termine e si trovino in una situazione del tutto comparabile a quella di lavoratori a tempo indeterminato che usufruiscono di quei benefici.
La Corte ha chiarito, al contrario, che la nozione di “ragione oggettiva”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifica una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato dev'essere intesa nel senso che la disparità deve trovare la propria ragion d'essere in elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi e deve rispondere ad una reale necessità che connota il rapporto di lavoro in questione. Nel dettaglio, detti elementi possono risultare dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v. sentenze
[...]
cit., punti 53 e 58, nonché e Persona_2 Persona_3
cit., punto 55). Persona_4
Inoltre, la Corte ha ritenuto non restrittivamente interpretabile il divieto di discriminazione, teso ad impedire che un rapporto di impiego a tempo determinato venga utilizzato da un datore di lavoro per privare tali lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato, e ha concluso che il richiamo alle pari condizioni d'impiego di cui alla clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro può fondare la pretesa del lavoratore a tempo determinato per l'attribuzione degli scatti di anzianità.
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La vicenda esaminata dalla Corte di Giustizia (normativa nazionale che escludeva espressamente il riconoscimento degli scatti di anzianità per il personale di ruolo a tempo determinato) è oggettivamente sovrapponibile all'assetto normativo italiano.
Invero, nel nostro ordinamento la direttiva 1999/70/CE e l'allegato accordo quadro hanno trovato attuazione con l'emanazione del d.lgs.
n. 368/2001 il cui art. 6 dispone: “Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, e in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto
a termine” (norma sostituita dall'art. 25 d.lgs. n. 81/2015 di identico contenuto).
Tale norma deve essere interpretata, in senso costituzionalmente orientato, alla luce dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia.
Al riguardo va evidenziato che l'art. 6 cit. contiene, oltre all'elencazione positiva di alcuni istituti contrattuali che debbono essere riconosciuti anche ai lavoratori a tempo determinato, pena la violazione del principio comunitario di non discriminazione, una clausola generale che estende ai lavoratori a tempo determinato
“ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili”.
Ciò posto, si ritiene che nell'ampia locuzione normativa debbano rientrare anche gli scatti di anzianità, qualora tali istituti retributivi siano previsti dalla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo indeterminato.
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Tale interpretazione è pienamente coerente con il dettato legislativo e non si ravvisano motivi oggettivi di incompatibilità degli scatti con la natura del contratto a termine.
Le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, infatti, costituiscono condizioni di impiego, ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro sopra ricordato, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (si veda C. 22558/2016).
La Corte di Cassazione ha ribadito che “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva
99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”
(cfr. C. 165/2017 e C. 22558/2016).
4.1.- Nel caso di specie, non appaiono sussistere giustificazioni oggettive che legittimino la previsione di regole (in sede legislativa o in sede di contrattazione collettiva) che riservino al solo personale a tempo indeterminato le maggiorazioni retributive derivanti dalla anzianità di servizio e che neghino le medesime maggiorazioni ai lavoratori a tempo determinato, giacché il personale scolastico precario (docente o ATA) e quello di ruolo svolgono le medesime mansioni nello stesso contesto lavorativo. Cont Nella fattispecie, il non ha allegato e dedotto alcun elemento o circostanza o modalità di esecuzione che valga a distinguere l'attività lavorativa prestata come personale amministrativo a tempo pagina7 di 12
determinato rispetto a quella svolta da colleghi assunti a tempo indeterminato, né ha contestato che il personale assunto a tempo determinato svolga le medesime mansioni ed assuma gli stessi obblighi e responsabilità inerenti allo svolgimento delle mansioni rispetto al personale di ruolo, non potendo il semplice sistema di reclutamento rappresentare una differenza rilevante, quale condizione esterna al contenuto della prestazione ed alla natura delle funzioni espletate dal personale non di ruolo.
In sostanza, non emerge alcuna condizione oggettiva idonea a giustificare il diverso criterio di ricostruzione della carriera con riguardo agli anni eccedenti i primi quattro anni di servizio.
5.- Per quanto attiene, alla doglianza circa l'avvenuta applicazione dell'art. 2 del CCNL di riferimento del 04.08.2011, si premette che detta disposizione, al comma primo, nello stabilire che “Le posizioni stipendiali di cui alla tabella B allegata al CCNL sottoscritto il 23/1/2009 sono ridefinite secondo le indicazioni di cui all'allegata tabella A”, ha operato una riduzione delle precedenti fasce stipendiali mediante soppressione delle precedenti fasce 0 – 2 anni e 3 – 8 anni, con creazione di un'unica fascia 0 –
8 anni, ma disponendo, al comma secondo, che “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
Come correttamente indicato da parte ricorrente, la Corte di
Cassazione ha stabilito che “in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla
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direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione” (C. 2924/2020), dovendo, in ragione del suo carattere discriminatorio, essere disapplicato
(C. 2924/2020; nello stesso senso, più di recente, si veda C.
6132/2025).
5.1.- Alla luce di detti principi, nell'ipotesi di specie, deve riconoscersi, ai fini della posizione stipendiale, il diritto della ricorrente all'applicazione della fascia stipendiale 3 – 8 anni precedente all'entrata in vigore del CCNL 04.08.2011 dall'01.09.2004 sino all'assunzione a tempo indeterminato in data 01.09.2010.
6.- In ordine alle contestazioni mosse dall'amministrazione convenuta circa l'utilità dell'anno 2013, ai fini della maturazione della posizione stipendiale, si evidenzia che, di recente, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive – da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del
d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 – sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» (così la rubrica dell'art. 9 del d.l.n. 78 del
2010). Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici. Nel ricorso si precisa che la sentenza
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della Corte d'Appello è stata impugnata «limitatamente alla parte in cui … ha riconosciuto un'anzianità di servizio pari ad anni 24 a decorrere dal 31.12.2014», non quindi nella parte in cui il è CP_3 stato condannato a pagare differenze retributive che sono maturate prima del 2013. È pertanto evidente che il ricorso è basato sull'errato presupposto che le norme di legge di blocco non riguardino solo gli «incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti» (così l'art. 9, comma 23, del
d.l. 78 del 2010, cit.), ma la stessa progressione in carriera, di modo che gli anni di blocco (e, dunque, per quanto ancora interessa, il 2013) non dovrebbero essere considerati nemmeno al diverso fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale di inquadramento. Ma una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge
(che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni.”
Pertanto, nell'ipotesi di specie, l'anno 2013 dovrà essere considerato ai fini della ricostruzione della carriera e del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale.
7.- Contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, il calcolo delle differenze retributive contenuto nella tabella inserita a pagina 18 del ricorso è corretta, avendo la ricorrente correttamente individuato nell'anno 2010 il passaggio dalla seconda fascia stipendiale (3 – 8 anni) alla terza fascia (9 -15 anni).
7.- Infine, l'eccezione di prescrizione del diritto alle differenze retributive è inammissibile, in quanto tardivamente formulata oltre il termine di cui all'art. 416, comma 1, c.p.c.
8.- In conclusione, deve riconoscersi il diritto di parte ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini della progressione stipendiale pagina10 di 12
prevista dalla contrattazione di comparto, dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l'Amministrazione dall'08.11.2000 al 30.06.2010, con applicazione, ai fini della posizione stipendiale, della clausola di salvaguardia, di cui all'art. 2, comma 2, CCNL
04.08.2011, con conseguente condanna del convenuto al CP_1 pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze retributive, che risultino dovute a seguito del suddetto riconoscimento, oltre interessi legali come per legge.
9.- Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della causa e della complessità delle questioni trattate.
P Q M
DICHIARA il diritto di parte ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini della progressione stipendiale prevista dalla contrattazione di comparto, della anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l'Amministrazione dall'08.11.2000 al 30.06.2010, con applicazione della clausola di salvaguardia, di cui all'art. 2, comma 2, CCNL 04.08.2011 e conseguente diritto della stessa ricorrente a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” dal 01.09.2004 fino al conseguimento della successiva fascia retributiva “9 – 14 anni;
CONDANNA il alla Controparte_1 corresponsione, in favore della parte ricorrente, delle differenze retributive, che risultino dovute a seguito del suddetto riconoscimento;
PONE in capo al le spese del Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.809,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali,
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IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, 13/05/2025
Il giudice
Luca Coppola
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