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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 02/12/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: LU SEBASTIANI Presidente RE DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1917/2025 promossa da:
(c.f. nata alla Spezia il 25.02.1987 (con gli avv.ti Rossi Parte_1 C.F._1 e Biso) e RI ALESSANDRO (c.f. ) nato a [...] il [...] C.F._2 (con l'avv. Pulvirenti) e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 09.10.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio civile a La Spezia in data 27.05.2018 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2018, numero 55, parte I), optando per il regime della separazione dei beni;
che dall'unione non sono nati figli;
che con sentenza n. 79/2025 del 25.02.2025, passata in giudicato, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi;
di non aver da allora ricostituito alcuna comunione di vita materiale e spirituale;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata. I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“2) RAPPORTI PATRIMONIALI I coniugi confermano quanto già stabilito in sede di separazione consensuale, dichiarando che: ogni rapporto economico tra i coniugi è già stato definito in precedenza con reciproca soddisfazione;
non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro. 3) MANTENIMENTO Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi occupati ed economicamente indipendenti. Non sussistono pertanto i presupposti per la corresponsione dell'assegno divorzile di cui all'art. 5 L. 898/1970. I coniugi convengono che ognuno sosterrà le spese della propria difesa”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 20.11.2025, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. In tal sede, le parti hanno altresì precisato le rispettive condizioni lavorative e patrimoniali. Tanto premesso, nel merito può osservarsi che il comportamento processuale delle parti ed il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi. Pacifica in causa è l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 01.12.1970 n. 898 per ottenere lo scioglimento del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge (come da ultimo modificata). La domanda in punto status va, pertanto, accolta. Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo raggiunto può essere omologato, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra e RI Parte_1 ALESSANDRO, generalizzati come in epigrafe e coniugatisi a La Spezia in data 27.05.2018 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2018, numero 55, parte I);
- omologa le condizioni concordate di divorzio, da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 26.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
RE Di RO LU AS