CA
Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/10/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 579/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Allegra Presidente Relatore dott.ssa Luisa Poppi Consigliere dott.ssa Susanna Zavaglia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 579/2025 promosso da
, C.F. nato il [...] in [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] in Verucchio (RN), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pierluigi Bissa del Foro di Rimini (pec e Sabrina Cosima Fortunato del Foro Email_1 di Urbino, pec elettivamente domiciliato nel loro studio in Via Email_2
San Lorenzo n. 2 in Riccione (RN)
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , nata il [...] a [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...] interno 1 in Rimini (RN) rappresentata e difesa dall'Avv.
UP IL del Foro di Rimini (pec , elettivamente domiciliato Email_3 presso lo studio del predetto difensore in Via Flaminia n. 171 in Rimini (RN)
APPELLATO
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 874/2024 di cui al n. R.G. 3059/2020 del Tribunale di pagina 1 di 11 Rimini, emessa in data 26/9/2024 e pubblicata in data 2/10/2024.
Assegnata in decisione all'udienza del 2 ottobre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Su ricorso proposto da il Tribunale di Rimini, avendo già con sentenza Parte_1
non definitiva n. 121/2022 emessa in data 3.2.2022 e pubblicata in data 8.2.2022 pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, a suo tempo unitisi in matrimonio il 2.4.2011, ha dichiarato l'addebito della separazione in capo al marito, ha affidato il figlio al Servizio Sociale, Per_1
con collocazione presso la madre e regolamentazione delle visite paterne, ha assegnato la casa familiare sita in Via Sonnino n. 16/A in Rimini (RN) alla ed ha posto a carico di CP_1
la somma mensile di euro 1.000,00 a titolo di assegno di separazione e di euro Parte_1
2.000,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio, oltre al pagamento delle spese straordinarie dell'immobile adibito a casa familiare ed al 100% delle spese straordinarie regolate secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Bologna, condannando al pagamento Parte_1
delle spese di lite nella misura della metà in favore della . CP_1
A sostegno della propria decisione il Tribunale di Rimini ha statuito la fondatezza della domanda di addebito formulata dalla ritenendo determinante l'accertata inosservanza dell'obbligo di CP_1
fedeltà ad opera di il quale ha intrecciato una relazione extraconiugale con l'attuale Parte_1
compagna; quanto all'affidamento, tenuto conto dell'elevata conflittualità dei genitori, pregiudicante per il minore, ha ravvisato maggiormente tutelante l'affidamento dello stesso al Servizio Sociale, con collocazione del minore presso la madre e regolamentazione, ad opera del Servizio, delle visite paterne.
Conseguentemente ha disposto l'assegnazione alla della casa familiare, rigettando CP_1
l'assegnazione alla stessa dell'appartamento posto al piano inferiore, recante civico 16, nonché del garage pertinenziale e della relativa porzione di corte esterna, essendo emerso dall'istruttoria che il figlio vive presso il civico 16/A, nettamente distinto dall'appartamento di cui al civico 16, non ristrutturato ed utilizzato come ricovero di mobili ed attrezzi vari che non hanno alcuna attinenza con la pagina 2 di 11 vita del minore. Quanto alle questioni economiche, analizzata la situazione economico - patrimoniale delle parti, ha ritenuto opportuno confermare la misura dell'assegno di mantenimento a favore della stabilita in ordinanza presidenziale, nonché l'entità del contributo di mantenimento del CP_1
minore, tenuto altresì conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dei tempi di permanenza del minore, del tutto prevalenti presso la madre e delle particolari esigenze cliniche del figlio.
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello affidando Parte_1
l'impugnazione ad un unico articolato motivo di censura. Segnatamente parte appellante ha sostenuto che il Tribunale avrebbe erroneamente imputato nei suoi confronti la responsabilità della crisi coniugale in violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., trascurando una corretta valutazione complessiva delle risultanze istruttorie. In tesi dell'appellante le prove testimoniali assunte e la documentazione addotta dimostrerebbero che dal 2011 al 2019 controparte avrebbe vissuto stabilmente con il minore presso la casa dei propri genitori in Via Tripoli 89, trovando dunque conferma la circostanza per cui la causa della crisi del rapporto di coppia sarebbe da rinvenirsi nella mancanza di convivenza della coppia sin dalla nascita del figlio nel 2011, oltre che nella carenza di legame morale e materiale tra i due coniugi. Ha insistito, dunque, nel ritenere che la relazione con la sarebbe Per_2
stata intrapresa solo successivamente e a causa della disgregazione familiare già avvenuta, non avendo pertanto tale relazione alcuna efficacia causale nella separazione, il che troverebbe conferma nell'elaborato peritale di cui al pendente giudizio di divorzio n. R.G. 1879/2022. Ha, pertanto, concluso domandando il rigetto della domanda di addebito della separazione formulata da controparte, con vittoria di spese di lite.
2.1 - Si è costituita l'appellata in data 9 settembre 2025 contestando CP_1
integralmente l'impugnazione e chiedendone il rigetto. Segnatamente, ha evidenziato che la propria frequente presenza presso l'abitazione dei genitori non era espressione di un distacco dal coniuge o di un venir meno della convivenza, bensì la naturale conseguenza delle gravi condizioni del figlio pagina 3 di 11 , affetto da disturbo dello spettro autistico con livello di supporto 3 e riconosciuto invalido Per_1
con necessità di assistenza continua e, dunque, giustificata dalla necessità di ausilio dei propri genitori,
atteso che il non offriva alcun contributo significativo in tal senso. Ha, dunque, insistito nel Pt_1
sostenere la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provata la relazione extraconiugale del con la sin da inizio 2019, così come l'efficacia causale Pt_1 Per_2
determinante ed esclusiva nella disgregazione del vincolo matrimoniale e nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza. Da ultimo ha evidenziato che l'invocata CTU è stata espletata in altro processo, quello di divorzio, tuttora pendente, ontologicamente estranea al presente giudizio,
utilizzabile al più come mero argomento di prova ex art. 2729 c.c., ma priva della capacità di scardinare la motivazione completa e coerente adottata dal Tribunale. Ha, pertanto, domandato il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
2.2 – All'udienza del 2 ottobre 2025 sono comparsi i difensori delle parti, i quali hanno insistito nelle rispettive richieste e conclusioni ed il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appellante verte unicamente sulla valutazione della domanda di addebito della separazione spiegata da ed accolta dal Tribunale: le doglianze del tuttavia non CP_1 Pt_1
meritano accoglimento.
Sono infatti condivisibili le valutazioni svolte dal Tribunale in ordine ai presupposti per la declaratoria di addebito della separazione in capo al marito.
Giova premettere che per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità
della separazione occorre accertare la violazione da parte sua dei doveri coniugali e la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti tale violazione e l'intollerabilità della prosecuzione pagina 4 di 11 della convivenza.
Com'è noto è orientamento consolidato della Suprema Corte, come pure della giurisprudenza di merito che “La parte che richieda l'addebito della separazione per inosservanza dell'obbligo di fedeltà ha
l'onere di provare la relativa condotta e il nesso di causalità con l'intollerabilità della prosecuzione
della convivenza. La parte che, al contrario, voglia provare l'anteriorità della perdita dell'affectio
coniugalis è gravata del relativo onere probatorio” (Cassazione civile, Sez. VI, 28 novembre 2022 n.
34944).
Ebbene, questo Collegio reputa ampiamente acquisita la prova di una condotta dell'appellante contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e l'esclusiva riconducibilità allo stesso della sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
Dalla documentazione in atti e dalle risultanze delle prove testimoniali risulta provata l'esistenza di una relazione sentimentale ed extraconiugale del già dal giugno d 2020, prima della fine la Pt_1
convivenza tra le parti, come si evince da una lunga serie di messaggi prodotti in primo grado dall'odierna appellata e il cui tenore appare inequivocabile (tenuto conto del riferimento all'amore, a rapporti sessuali, alle prospettive di vita comune ,ad un forte e ormai consolidato legame che traspare negli scritti fra e . Parte_1 Persona_3
In proposito si osserva che la teste ha riferito, oltre ad un episodio accaduto nel Testimone_1
maggio 2019, nel corso del quale un conoscente suo e della figlia avrebbe detto di essere convinto che fosse separata, in quanto aveva visto il marito con un'altra donna (circostanza di per sé CP_1 Pt_1
solo parzialmente sintomatica e generica), di aver appreso dalla propria figlia che ella nel mese di giugno 2020 aveva avuto prova di una relazione extraconiugale tra il marito e tale Persona_3
(“si è vero sempre dai messaggi che lei aveva fotografo sul suo telefono”), e che, nella primavera dello stesso anno, il ha ristrutturato l'immobile di sua proprietà sito a Villa Verucchio, dove si Pt_1
incontrava con la (“si l'abbiamo appreso dai messaggi whatsapp indirizzati a mia figlia che Per_2
pagina 5 di 11 ho visto un giorno in cui lei era in lacrime. Preciso che i messaggi provenivano dal marito non ricordo
il contenuto preciso ma il senso era quello che si intendeva nella domanda che mi avete fatto…l'ho
saputo dopo quando sono venuta a conoscenza dei messaggi intercorsi tra il e la Pt_1 Per_2
cioè li ho letti. I messaggi li ho visti dal telefono di mia figlia e erano fotografie di messaggi che aveva
nel telefono mia figlia. I messaggi sono sempre quelli di cui ho già riferito anche nel capitolo
precedente”).
Il percorso logico seguito dal giudice di prime cure è coerente e pienamente condiviso da questa Corte.
, divenuta l'attuale compagna dell'appellante, escussa all'udienza del primo luglio Persona_3
2022, ha riferito di avere una relazione con l'appellante da “fine estate del 2020”.
Risulta altresì che con comunicazione datata 7 agosto 2020 il difensore della trasmetteva a CP_1
controparte una raccomandata rappresentando la volontà della propria assistita di addivenire alla separazione in ragione della violazione del dovere di fedeltà e di assistenza morale.
Dal suo canto, con lettera datata 24 agosto 2020, a mezzo del proprio difensore, ha Parte_1
negato le suddette circostanze, asserendo di “aver sempre rispettato il vincolo coniugale”, ed ha attribuito la causa della crisi del rapporto coniugale ai comportamenti della moglie che avrebbe
“sempre e ripetutamente cercato di estrometterlo dal contesto famigliare, essendo stato oltretutto invitato più volte ad abbandonare l'abitazione famigliare”.
Sennonché l'appellante all'epoca di trasmissione di tale missiva – pur negandola – già intratteneva una relazione extraconiugale con l'attuale compagna, circostanza per l'appunto confermata dalla Per_2
all'udienza del 1° luglio 2022.
E d'altra parte, fra i messaggi allegati sub 14 appare in tal senso significativo quello in cui Pt_1
di chiara che nel mese di agosto di quell'anno non avrebbe lavorato per potersi dedicare alla
[...]
interlocutrice, ciò che conferma che già almeno da prima la relazione era in essere.
pagina 6 di 11 Temporalmente coeva (giugno 2020) è, poi, la stipula del contratto di mutuo fondiario per procedere alla ristrutturazione dell'immobile ove egli si è trasferito in seguito alla separazione dalla moglie,
circostanza estremamente significativa se non addirittura comprovante l'intenzione del di Pt_1
dedicarsi alla relazione con la Per_2
*
Una volta raggiunta la prova dell'adulterio, spettava al dimostrare che la violazione Pt_1
dell'obbligo di fedeltà non aveva costituito antecedente causale della crisi, in quanto preesistente.
Tuttavia, tale prova non è stata fornita.
In tesi di parte appellante l'unione matrimoniale sarebbe naufragata in quanto la dalla CP_1
nascita del figlio minore ad ottobre 2019 avrebbe vissuto stabilmente nella casa dei Per_1
propri genitori in Via Tripoli n. 89, salvo rientrare nel novembre del 2019 presso la casa familiare e la relazione con la sarebbe stata la conseguenza, e non la causa, di un matrimonio che ormai era Per_2
finito da tempo.
Questo Collegio ritiene condivisibile quanto statuito dal Tribunale secondo cui non è emersa una ricostruzione univoca dell'andamento del rapporto coniugale negli anni 2011-2019, antecedente alla relazione extraconiugale del tale da comprovare le deduzioni dell'appellante. Pt_1
Segnatamente, fermo restando che è pacifico che la nascita di e problematiche manifestate Per_1
dal bambino, affetto da disturbi dello spettro autistico, hanno reso necessario un supporto nel suo accudimenti, si osserva che dall'escussione dei testi non è emerso inequivocabilmente uno stabile trasferimento della resso i genitori, e in ogni caso manca la dimostrazione che al fatto CP_1
materiale (questo sì emerso) che la moglie abbia trascorso una notevole parte del tempo presso i genitori, sia corrisposto un distacco morale della moglie e il venir meno dell'affectio coniugalis della coppia.
pagina 7 di 11 Ed invero, premesso che i genitori della (testi e ) hanno CP_1 Testimone_2 Testimone_1
negato che la figlia - che pure trascorreva molto tempo con loro -si fosse trasferita presso di loro,
affermando che aveva sempre mantenuto la propria abitazione nella casa familiare, il teste Tes_3
, giardiniere e manutentore della casa familiare, ha riferito di vedere, in occasione
[...]
dell'attività prestata con continuità (circa una volta al meso), oltre al anche la moglie ed il Pt_1
figlio. Ed ancora, il teste , vicino di casa, escusso all'udienza dell'1.7.2022, ha Testimone_4
riferito di vedere quotidianamente la resso la casa familiare ed ha affermato che la stessa CP_1
abitava presso tale abitazione.
È dunque verosimile che la delicata situazione clinica del figlio e l'indubbia difficoltà Per_1
nel prestare costante assistenza al minore relativamente ai bisogni specifici dello stesso, abbia comportato per la a necessità di un ausilio e che, per tale plausibile ragione, l'appellata si CP_1
sia sovente recata presso i propri genitori ove ha sì trascorso molto tempo, ma senza mai abbandonare la casa coniugale.
Ciò d'altronde non confligge – e parimenti trova conferma – con quanto riferito dal teste
, vicino di casa della coppia, escusso all'udienza del 17.6.2022, che ha Testimone_5
affermato “Non ricordo con certezza le date, ma ricordo questa situazione cioè che per un certo
periodo di tempo il sig. ha abitato da solo nell'abitazione di via Sonnino, ma non sono in Pt_1
grado di definire quando e per quanto tempo”. Parimenti avuto riguardo alle dichiarazioni del teste
, zio di abitante nello stesso stabile dei genitori della Testimone_6 CP_1 CP_1
che, escusso all'udienza del 17 giugno 2022, con riguardo alla permanenza della presso CP_1
l'abitazione dei propri familiari, ha confermato la circostanza pure precisando “adesso le date non so dire” e, chiamato a rispondere sulla circostanza per cui da luglio 2011 ad ottobre 2019 il si Pt_1
fosse recato ogni sera dopo cena a far visita alla moglie ed al figlio presso l'abitazione dei di lei genitori ha affermato “la presenza era costante, io non è che controllavo giornalmente però posso dirlo
pagina 8 di 11 con certezza che era così”.
A ciò va aggiunto che l'abbandono della casa coniugale ad opera della al si concilia con CP_1
la stessa circostanza riferita dall'appellante secondo cui la stessa a partire da novembre 2019 sarebbe tornata presso la coniugale sino al 2020.
3.1 - Preme poi attribuire rilievo ai tempi che hanno scandito la separazione oggetto di giudizio e che confliggono con la ricostruzione che ha tentato di offrire . Parte_1
Difatti, deve ritenersi provato che il ménage coniugale, sul quale comprensibilmente ed inevitabilmente ha inciso la situazione clinica del piccolo , è proseguito normalmente per lunghi anni. Per_1
Sotto tale profilo, infatti, i testi e , entrambi titolari Testimone_7 Testimone_8
della pasticceria “Peccati di Gola”, escussi rispettivamente all'udienza del primo luglio 2022 e del 10
febbraio 2023 hanno confermato che negli anni di riferimento i coniugi erano soliti recarsi nel predetto locale. Parimenti il teste signor , titolare dello stabilimento balneare Testimone_9
Ondebeach n. 73 di Rimini, escusso all'udienza dell'1.7.2022 ha confermato di incontrare i coniugi presso il proprio stabilimento balneare ove saltuariamente si recavano. Infine, la teste signora
[...]
madre di un compagno di scuola del minore , escussa all'udienza dell'1.7.2022 Tes_10 Per_1
ha riferito di aver sempre visto insieme i coniugi in occasione degli incontri conviviali accaduti (“io li
conosco dal 2018 da quando i bambini sono andati in classe insieme, dal 2018 fino ad oggi i bambini
sono ancora in classe insieme ci sono stati momenti ricreativi in cui ci siamo incontrati…in questi
momenti cioè compleanni feste della scuola si presentavano tutti e tre insieme”).
È pienamente coerente con tale quadro istruttorio ritenere che, a fronte delle difficoltà della coppia determinate dalla condizione del figlio minore, che i coniugi avevano ormai acquisito quale parte ineludibile del loro ménage, sia stata proprio la condotta infedele del a provocare la crisi e Pt_1
l'intollerabilità della convivenza, tanto che è stata la scoperta la relazione extraconiugale, CP_1
a abbia recapitato a controparte la missiva datata il 7 agosto 2020 col quale gli ha comunicato la propria pagina 9 di 11 intenzione di chiedere la separazione.
Non possono costituire elementi di segno contrario i richiami operati dall'appellante a stralci di una relazione peritale che si afferma essere stata svolta in altro giudizio e neppure prodotta in questo grado.
Va quindi senz'altro confermata l'addebitabilità della separazione all'odierno appellante e con essa la sentenza impugnata.
4. - All'integrale rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese di lite, che sono liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi dei parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore indeterminato della controversi, scaglione basso, e dell'attività in concreto espletata
(assenza di istruttoria se non documentale e di memorie conclusionali nella fase decisoria).
5. - Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un. 4315 del 20
aprile 2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza ed accezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 874/2024 di cui al n. R.G. 3059/2020 del Tribunale di Rimini, emessa in data
26/9/2024 e pubblicata in data 2/10/2024;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in complessivi euro 3.473,00 oltre a spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei pagina 10 di 11 presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 2 ottobre 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Antonella Allegra
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Antonella Allegra Presidente Relatore dott.ssa Luisa Poppi Consigliere dott.ssa Susanna Zavaglia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 579/2025 promosso da
, C.F. nato il [...] in [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] in Verucchio (RN), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Pierluigi Bissa del Foro di Rimini (pec e Sabrina Cosima Fortunato del Foro Email_1 di Urbino, pec elettivamente domiciliato nel loro studio in Via Email_2
San Lorenzo n. 2 in Riccione (RN)
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , nata il [...] a [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...] interno 1 in Rimini (RN) rappresentata e difesa dall'Avv.
UP IL del Foro di Rimini (pec , elettivamente domiciliato Email_3 presso lo studio del predetto difensore in Via Flaminia n. 171 in Rimini (RN)
APPELLATO
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 874/2024 di cui al n. R.G. 3059/2020 del Tribunale di pagina 1 di 11 Rimini, emessa in data 26/9/2024 e pubblicata in data 2/10/2024.
Assegnata in decisione all'udienza del 2 ottobre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Su ricorso proposto da il Tribunale di Rimini, avendo già con sentenza Parte_1
non definitiva n. 121/2022 emessa in data 3.2.2022 e pubblicata in data 8.2.2022 pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi, a suo tempo unitisi in matrimonio il 2.4.2011, ha dichiarato l'addebito della separazione in capo al marito, ha affidato il figlio al Servizio Sociale, Per_1
con collocazione presso la madre e regolamentazione delle visite paterne, ha assegnato la casa familiare sita in Via Sonnino n. 16/A in Rimini (RN) alla ed ha posto a carico di CP_1
la somma mensile di euro 1.000,00 a titolo di assegno di separazione e di euro Parte_1
2.000,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio, oltre al pagamento delle spese straordinarie dell'immobile adibito a casa familiare ed al 100% delle spese straordinarie regolate secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Bologna, condannando al pagamento Parte_1
delle spese di lite nella misura della metà in favore della . CP_1
A sostegno della propria decisione il Tribunale di Rimini ha statuito la fondatezza della domanda di addebito formulata dalla ritenendo determinante l'accertata inosservanza dell'obbligo di CP_1
fedeltà ad opera di il quale ha intrecciato una relazione extraconiugale con l'attuale Parte_1
compagna; quanto all'affidamento, tenuto conto dell'elevata conflittualità dei genitori, pregiudicante per il minore, ha ravvisato maggiormente tutelante l'affidamento dello stesso al Servizio Sociale, con collocazione del minore presso la madre e regolamentazione, ad opera del Servizio, delle visite paterne.
Conseguentemente ha disposto l'assegnazione alla della casa familiare, rigettando CP_1
l'assegnazione alla stessa dell'appartamento posto al piano inferiore, recante civico 16, nonché del garage pertinenziale e della relativa porzione di corte esterna, essendo emerso dall'istruttoria che il figlio vive presso il civico 16/A, nettamente distinto dall'appartamento di cui al civico 16, non ristrutturato ed utilizzato come ricovero di mobili ed attrezzi vari che non hanno alcuna attinenza con la pagina 2 di 11 vita del minore. Quanto alle questioni economiche, analizzata la situazione economico - patrimoniale delle parti, ha ritenuto opportuno confermare la misura dell'assegno di mantenimento a favore della stabilita in ordinanza presidenziale, nonché l'entità del contributo di mantenimento del CP_1
minore, tenuto altresì conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dei tempi di permanenza del minore, del tutto prevalenti presso la madre e delle particolari esigenze cliniche del figlio.
2 – Avverso la predetta sentenza ha proposto appello affidando Parte_1
l'impugnazione ad un unico articolato motivo di censura. Segnatamente parte appellante ha sostenuto che il Tribunale avrebbe erroneamente imputato nei suoi confronti la responsabilità della crisi coniugale in violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., trascurando una corretta valutazione complessiva delle risultanze istruttorie. In tesi dell'appellante le prove testimoniali assunte e la documentazione addotta dimostrerebbero che dal 2011 al 2019 controparte avrebbe vissuto stabilmente con il minore presso la casa dei propri genitori in Via Tripoli 89, trovando dunque conferma la circostanza per cui la causa della crisi del rapporto di coppia sarebbe da rinvenirsi nella mancanza di convivenza della coppia sin dalla nascita del figlio nel 2011, oltre che nella carenza di legame morale e materiale tra i due coniugi. Ha insistito, dunque, nel ritenere che la relazione con la sarebbe Per_2
stata intrapresa solo successivamente e a causa della disgregazione familiare già avvenuta, non avendo pertanto tale relazione alcuna efficacia causale nella separazione, il che troverebbe conferma nell'elaborato peritale di cui al pendente giudizio di divorzio n. R.G. 1879/2022. Ha, pertanto, concluso domandando il rigetto della domanda di addebito della separazione formulata da controparte, con vittoria di spese di lite.
2.1 - Si è costituita l'appellata in data 9 settembre 2025 contestando CP_1
integralmente l'impugnazione e chiedendone il rigetto. Segnatamente, ha evidenziato che la propria frequente presenza presso l'abitazione dei genitori non era espressione di un distacco dal coniuge o di un venir meno della convivenza, bensì la naturale conseguenza delle gravi condizioni del figlio pagina 3 di 11 , affetto da disturbo dello spettro autistico con livello di supporto 3 e riconosciuto invalido Per_1
con necessità di assistenza continua e, dunque, giustificata dalla necessità di ausilio dei propri genitori,
atteso che il non offriva alcun contributo significativo in tal senso. Ha, dunque, insistito nel Pt_1
sostenere la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provata la relazione extraconiugale del con la sin da inizio 2019, così come l'efficacia causale Pt_1 Per_2
determinante ed esclusiva nella disgregazione del vincolo matrimoniale e nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza. Da ultimo ha evidenziato che l'invocata CTU è stata espletata in altro processo, quello di divorzio, tuttora pendente, ontologicamente estranea al presente giudizio,
utilizzabile al più come mero argomento di prova ex art. 2729 c.c., ma priva della capacità di scardinare la motivazione completa e coerente adottata dal Tribunale. Ha, pertanto, domandato il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
2.2 – All'udienza del 2 ottobre 2025 sono comparsi i difensori delle parti, i quali hanno insistito nelle rispettive richieste e conclusioni ed il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appellante verte unicamente sulla valutazione della domanda di addebito della separazione spiegata da ed accolta dal Tribunale: le doglianze del tuttavia non CP_1 Pt_1
meritano accoglimento.
Sono infatti condivisibili le valutazioni svolte dal Tribunale in ordine ai presupposti per la declaratoria di addebito della separazione in capo al marito.
Giova premettere che per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità
della separazione occorre accertare la violazione da parte sua dei doveri coniugali e la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti tale violazione e l'intollerabilità della prosecuzione pagina 4 di 11 della convivenza.
Com'è noto è orientamento consolidato della Suprema Corte, come pure della giurisprudenza di merito che “La parte che richieda l'addebito della separazione per inosservanza dell'obbligo di fedeltà ha
l'onere di provare la relativa condotta e il nesso di causalità con l'intollerabilità della prosecuzione
della convivenza. La parte che, al contrario, voglia provare l'anteriorità della perdita dell'affectio
coniugalis è gravata del relativo onere probatorio” (Cassazione civile, Sez. VI, 28 novembre 2022 n.
34944).
Ebbene, questo Collegio reputa ampiamente acquisita la prova di una condotta dell'appellante contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e l'esclusiva riconducibilità allo stesso della sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
Dalla documentazione in atti e dalle risultanze delle prove testimoniali risulta provata l'esistenza di una relazione sentimentale ed extraconiugale del già dal giugno d 2020, prima della fine la Pt_1
convivenza tra le parti, come si evince da una lunga serie di messaggi prodotti in primo grado dall'odierna appellata e il cui tenore appare inequivocabile (tenuto conto del riferimento all'amore, a rapporti sessuali, alle prospettive di vita comune ,ad un forte e ormai consolidato legame che traspare negli scritti fra e . Parte_1 Persona_3
In proposito si osserva che la teste ha riferito, oltre ad un episodio accaduto nel Testimone_1
maggio 2019, nel corso del quale un conoscente suo e della figlia avrebbe detto di essere convinto che fosse separata, in quanto aveva visto il marito con un'altra donna (circostanza di per sé CP_1 Pt_1
solo parzialmente sintomatica e generica), di aver appreso dalla propria figlia che ella nel mese di giugno 2020 aveva avuto prova di una relazione extraconiugale tra il marito e tale Persona_3
(“si è vero sempre dai messaggi che lei aveva fotografo sul suo telefono”), e che, nella primavera dello stesso anno, il ha ristrutturato l'immobile di sua proprietà sito a Villa Verucchio, dove si Pt_1
incontrava con la (“si l'abbiamo appreso dai messaggi whatsapp indirizzati a mia figlia che Per_2
pagina 5 di 11 ho visto un giorno in cui lei era in lacrime. Preciso che i messaggi provenivano dal marito non ricordo
il contenuto preciso ma il senso era quello che si intendeva nella domanda che mi avete fatto…l'ho
saputo dopo quando sono venuta a conoscenza dei messaggi intercorsi tra il e la Pt_1 Per_2
cioè li ho letti. I messaggi li ho visti dal telefono di mia figlia e erano fotografie di messaggi che aveva
nel telefono mia figlia. I messaggi sono sempre quelli di cui ho già riferito anche nel capitolo
precedente”).
Il percorso logico seguito dal giudice di prime cure è coerente e pienamente condiviso da questa Corte.
, divenuta l'attuale compagna dell'appellante, escussa all'udienza del primo luglio Persona_3
2022, ha riferito di avere una relazione con l'appellante da “fine estate del 2020”.
Risulta altresì che con comunicazione datata 7 agosto 2020 il difensore della trasmetteva a CP_1
controparte una raccomandata rappresentando la volontà della propria assistita di addivenire alla separazione in ragione della violazione del dovere di fedeltà e di assistenza morale.
Dal suo canto, con lettera datata 24 agosto 2020, a mezzo del proprio difensore, ha Parte_1
negato le suddette circostanze, asserendo di “aver sempre rispettato il vincolo coniugale”, ed ha attribuito la causa della crisi del rapporto coniugale ai comportamenti della moglie che avrebbe
“sempre e ripetutamente cercato di estrometterlo dal contesto famigliare, essendo stato oltretutto invitato più volte ad abbandonare l'abitazione famigliare”.
Sennonché l'appellante all'epoca di trasmissione di tale missiva – pur negandola – già intratteneva una relazione extraconiugale con l'attuale compagna, circostanza per l'appunto confermata dalla Per_2
all'udienza del 1° luglio 2022.
E d'altra parte, fra i messaggi allegati sub 14 appare in tal senso significativo quello in cui Pt_1
di chiara che nel mese di agosto di quell'anno non avrebbe lavorato per potersi dedicare alla
[...]
interlocutrice, ciò che conferma che già almeno da prima la relazione era in essere.
pagina 6 di 11 Temporalmente coeva (giugno 2020) è, poi, la stipula del contratto di mutuo fondiario per procedere alla ristrutturazione dell'immobile ove egli si è trasferito in seguito alla separazione dalla moglie,
circostanza estremamente significativa se non addirittura comprovante l'intenzione del di Pt_1
dedicarsi alla relazione con la Per_2
*
Una volta raggiunta la prova dell'adulterio, spettava al dimostrare che la violazione Pt_1
dell'obbligo di fedeltà non aveva costituito antecedente causale della crisi, in quanto preesistente.
Tuttavia, tale prova non è stata fornita.
In tesi di parte appellante l'unione matrimoniale sarebbe naufragata in quanto la dalla CP_1
nascita del figlio minore ad ottobre 2019 avrebbe vissuto stabilmente nella casa dei Per_1
propri genitori in Via Tripoli n. 89, salvo rientrare nel novembre del 2019 presso la casa familiare e la relazione con la sarebbe stata la conseguenza, e non la causa, di un matrimonio che ormai era Per_2
finito da tempo.
Questo Collegio ritiene condivisibile quanto statuito dal Tribunale secondo cui non è emersa una ricostruzione univoca dell'andamento del rapporto coniugale negli anni 2011-2019, antecedente alla relazione extraconiugale del tale da comprovare le deduzioni dell'appellante. Pt_1
Segnatamente, fermo restando che è pacifico che la nascita di e problematiche manifestate Per_1
dal bambino, affetto da disturbi dello spettro autistico, hanno reso necessario un supporto nel suo accudimenti, si osserva che dall'escussione dei testi non è emerso inequivocabilmente uno stabile trasferimento della resso i genitori, e in ogni caso manca la dimostrazione che al fatto CP_1
materiale (questo sì emerso) che la moglie abbia trascorso una notevole parte del tempo presso i genitori, sia corrisposto un distacco morale della moglie e il venir meno dell'affectio coniugalis della coppia.
pagina 7 di 11 Ed invero, premesso che i genitori della (testi e ) hanno CP_1 Testimone_2 Testimone_1
negato che la figlia - che pure trascorreva molto tempo con loro -si fosse trasferita presso di loro,
affermando che aveva sempre mantenuto la propria abitazione nella casa familiare, il teste Tes_3
, giardiniere e manutentore della casa familiare, ha riferito di vedere, in occasione
[...]
dell'attività prestata con continuità (circa una volta al meso), oltre al anche la moglie ed il Pt_1
figlio. Ed ancora, il teste , vicino di casa, escusso all'udienza dell'1.7.2022, ha Testimone_4
riferito di vedere quotidianamente la resso la casa familiare ed ha affermato che la stessa CP_1
abitava presso tale abitazione.
È dunque verosimile che la delicata situazione clinica del figlio e l'indubbia difficoltà Per_1
nel prestare costante assistenza al minore relativamente ai bisogni specifici dello stesso, abbia comportato per la a necessità di un ausilio e che, per tale plausibile ragione, l'appellata si CP_1
sia sovente recata presso i propri genitori ove ha sì trascorso molto tempo, ma senza mai abbandonare la casa coniugale.
Ciò d'altronde non confligge – e parimenti trova conferma – con quanto riferito dal teste
, vicino di casa della coppia, escusso all'udienza del 17.6.2022, che ha Testimone_5
affermato “Non ricordo con certezza le date, ma ricordo questa situazione cioè che per un certo
periodo di tempo il sig. ha abitato da solo nell'abitazione di via Sonnino, ma non sono in Pt_1
grado di definire quando e per quanto tempo”. Parimenti avuto riguardo alle dichiarazioni del teste
, zio di abitante nello stesso stabile dei genitori della Testimone_6 CP_1 CP_1
che, escusso all'udienza del 17 giugno 2022, con riguardo alla permanenza della presso CP_1
l'abitazione dei propri familiari, ha confermato la circostanza pure precisando “adesso le date non so dire” e, chiamato a rispondere sulla circostanza per cui da luglio 2011 ad ottobre 2019 il si Pt_1
fosse recato ogni sera dopo cena a far visita alla moglie ed al figlio presso l'abitazione dei di lei genitori ha affermato “la presenza era costante, io non è che controllavo giornalmente però posso dirlo
pagina 8 di 11 con certezza che era così”.
A ciò va aggiunto che l'abbandono della casa coniugale ad opera della al si concilia con CP_1
la stessa circostanza riferita dall'appellante secondo cui la stessa a partire da novembre 2019 sarebbe tornata presso la coniugale sino al 2020.
3.1 - Preme poi attribuire rilievo ai tempi che hanno scandito la separazione oggetto di giudizio e che confliggono con la ricostruzione che ha tentato di offrire . Parte_1
Difatti, deve ritenersi provato che il ménage coniugale, sul quale comprensibilmente ed inevitabilmente ha inciso la situazione clinica del piccolo , è proseguito normalmente per lunghi anni. Per_1
Sotto tale profilo, infatti, i testi e , entrambi titolari Testimone_7 Testimone_8
della pasticceria “Peccati di Gola”, escussi rispettivamente all'udienza del primo luglio 2022 e del 10
febbraio 2023 hanno confermato che negli anni di riferimento i coniugi erano soliti recarsi nel predetto locale. Parimenti il teste signor , titolare dello stabilimento balneare Testimone_9
Ondebeach n. 73 di Rimini, escusso all'udienza dell'1.7.2022 ha confermato di incontrare i coniugi presso il proprio stabilimento balneare ove saltuariamente si recavano. Infine, la teste signora
[...]
madre di un compagno di scuola del minore , escussa all'udienza dell'1.7.2022 Tes_10 Per_1
ha riferito di aver sempre visto insieme i coniugi in occasione degli incontri conviviali accaduti (“io li
conosco dal 2018 da quando i bambini sono andati in classe insieme, dal 2018 fino ad oggi i bambini
sono ancora in classe insieme ci sono stati momenti ricreativi in cui ci siamo incontrati…in questi
momenti cioè compleanni feste della scuola si presentavano tutti e tre insieme”).
È pienamente coerente con tale quadro istruttorio ritenere che, a fronte delle difficoltà della coppia determinate dalla condizione del figlio minore, che i coniugi avevano ormai acquisito quale parte ineludibile del loro ménage, sia stata proprio la condotta infedele del a provocare la crisi e Pt_1
l'intollerabilità della convivenza, tanto che è stata la scoperta la relazione extraconiugale, CP_1
a abbia recapitato a controparte la missiva datata il 7 agosto 2020 col quale gli ha comunicato la propria pagina 9 di 11 intenzione di chiedere la separazione.
Non possono costituire elementi di segno contrario i richiami operati dall'appellante a stralci di una relazione peritale che si afferma essere stata svolta in altro giudizio e neppure prodotta in questo grado.
Va quindi senz'altro confermata l'addebitabilità della separazione all'odierno appellante e con essa la sentenza impugnata.
4. - All'integrale rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese di lite, che sono liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi dei parametri di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore indeterminato della controversi, scaglione basso, e dell'attività in concreto espletata
(assenza di istruttoria se non documentale e di memorie conclusionali nella fase decisoria).
5. - Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez. Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un. 4315 del 20
aprile 2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza ed accezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 874/2024 di cui al n. R.G. 3059/2020 del Tribunale di Rimini, emessa in data
26/9/2024 e pubblicata in data 2/10/2024;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del grado, che liquida in complessivi euro 3.473,00 oltre a spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei pagina 10 di 11 presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 2 ottobre 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Antonella Allegra
pagina 11 di 11