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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 19/06/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 973 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], rappresentata Parte_1
e difesa, in virtù di procura in atti, dall' Avv. Jacopo Baldi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Nomentana n. 63;
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Rieti, in via Cintia n. 42, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno
NZ PO;
RESISTENTE
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, ha adito il Tribunale di Rieti, in funzione Parte_1
di Giudice del Lavoro, per accertamento tecnico preventivo (R.G. 1032/2022) ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per ivi sentir dichiarare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento in proprio favore dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa.
A tal proposito, la ricorrente ha dedotto di avere presentato apposita domanda amministrativa il 20.05.2022, che, tuttavia, non è stata accolta il 28.09.2022.
Ritenuto ingiusto il provvedimento dell' il ricorrente ha adito il Tribunale di Rieti CP_1
concludendo come sopra.
Si è costituito l' contestando la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario. CP_1
Nell'ambito del procedimento è stata disposta CTU medico legale, che ha escluso la sussistenza del suddetto requisito.
Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, la parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento del diritto azionato, con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Si è costituito l' nell'ambito del giudizio di opposizione ad atp, eccependo CP_1
preliminarmente, la inammissibilità della domanda, ex art. 445 bis, comma 6, per mancata specificazione dei motivi di contestazione;
ulteriormente, l'istituto ha eccepito l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 42, comma 3 del DL 269/03, come convertito in L. 326/03; nel merito, ha dedotto la infondatezza della domanda ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e/o dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, la causa è stata discussa e decisa mediante deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
La domanda è fondata.
Innanzitutto, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, essendo stati specificamente indicati i motivi di contestazione ai sensi dell'art. 445, comma 6, c.p.c.
2 Parimenti va rigettata l'eccezione di decadenza formulata dall'istituto in quanto parte ricorrente, ricevuta la comunicazione del provvedimento amministrativo negativo, in data 28 settembre 2022, ha proposto tempestivo ricorso giudiziale il 4 ottobre 2022, entro il termine semestrale.
Inoltre, deve essere ribadito che nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., sia nella fase di istruzione preventiva che nella successiva ed eventuale fase di merito, il thema decidendum è costituito esclusivamente dall'accertamento della sussistenza o meno del requisito sanitario che dà diritto alla prestazione richiesta (cfr. Cass. civ. sez. lav.,
8 aprile 2019, n. 9755).
Ciò posto, nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio, previa visita della perizianda ed esame della documentazione sanitaria in atti, premesso che la risulta affetta da Pt_1
“cardiopatia scleroipertensiva in fibrillazione atriale parossistica in soggetto diabetico complicato da neuropatia periferica e vasculopatia, poliartrosi e severa incidenza funzionale con perdita dell'autonomia deambulatoria, anamnesi di cirrosi epatica , sindrome ansioso- depressiva” ha concluso ritenendo la ricorrente “invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi 100% a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e con necessità di indennità di accompagnamento, non essendo in grado di deambulare autonomamente a far data da giugno 2024”.
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica rinnovata, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Pertanto, la domanda relativa al requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, per tutte le ragioni esposte, va conclusivamente accolta a decorrere dal mese di giugno 2024.
Il riconoscimento del requisito in epoca successiva all'attivazione del giudizio di a.t.p.o. giustifica una parziale compensazione delle spese di lite per un mezzo, ponendo a carico dell' la restante parte, pari ad euro 657,5 per la fase di istruzione preventiva ed euro CP_1
1.443,00 per la fase di merito.
Le spese di lite, incluse quelle di c.t.u., seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è persona invalida Parte_1
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi 100% a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e con necessità di indennità di accompagnamento, non essendo in grado di deambulare autonomamente a far data da giugno 2024;
- compensa parzialmente le spese di lite nella misura di un mezzo, ponendo a carico dell' CP_1
il pagamento della residua parte, pari ad euro 657,5 per la fase di istruzione preventiva ed euro 1.443,00 per la fase di merito, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone le spese di c.t.u. a carico dell' come da separato decreto. CP_1
Rieti, 19 giugno 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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