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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 19/11/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 209/2024 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 209/2024
R.G.C, all'udienza del 17/07/2025 ha pronunciato, ai sensi dell' art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Maurizio Vannucchi ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Civitanova Marche, via Metastasio n. 14, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del pro tempore, rappresentato
[...] Controparte_2
e difeso dall'avv. Morena Ermini, come da procura generale alle liti per atto notaio Persona_1 di Ancona rep. n. 1862 racc. n. 1503 del 27-11-2018 ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' , a Macerata in via Carducci n. 53; CP_1
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento indennizzo danno biologico da malattia professionale.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22-2-2024 e ritualmente notificato, atteso che nella fase amministrativa erano state respinte le richieste dallo stesso presentate per il riconoscimento quali malattie professionali delle patologie denunciate (sindrome del tunnel carpale e epicondilite bilaterale), conveniva in giudizio l' come sopra rappresentato, ed esponeva: - di aver lavorato, dal CP_1
2005 al 2012 alle dipendenze del come operatore generico di produzione Controparte_3 addetto, per 8 ore giornaliere, 5 giorni su 7, alla termostiratrice, macchinario utilizzato per modellare e stirare i mocassini mediante movimenti ripetuti degli arti superiori, esposti a notevoli sollecitazioni anche a causa delle vibrazioni causate dall'uso frequente e necessario del martello pneumatico;
- di
1 aver lavorato, dal luglio del 2012, alle dipendenze del con la qualifica di Parte_2 operaio montatore di calzature addetto alla linea di montaggio, con turni di lavoro di 8 ore giornaliere per 5 giorni a settimana, adibito inizialmente alla lavorazione finale dei mocassini e successivamente a mansioni legate alla linea di montaggio, quali la cardatura delle tomaie, il fissaggio delle solette, il montaggio alle forme con apposito macchinario ed il carico della manovia;
- di essere stato assegnato dall'anno 2020 circa allo scarico della manovia, addetto in modo continuativo ed ininterrotto a lavorazioni ripetitive e caratterizzate da una forte sollecitazione degli arti superiori;
- egli si era infatti occupato della rimozione dei punti metallici apposti sulle calzature, dell'estrazione della forma dalla scarpa, con notevole sollecitazione degli arti superiori dovuti al doppio scatto dello snodo della forma;
- sempre in tale periodo era altresì addetto alla molatura interna degli eventuali chiodi sporgenti all'interno della calzatura, alla chiodatura dei tacchi e alla registrazione al computer delle varie scarpe che si rompevano durante la lavorazione;
- nel novembre 2018 il ricorrente era stato sottoposto ad un intervento di decompressione del nervo mediano destro per grave sindrome del tunnel carpale;
- al rientro al lavoro dopo il decorso operatorio, il era stato riassegnato allo stesso reparto con le Pt_1 medesime mansioni svolte sino alla data dell'intervento; - a causa della grave sindrome del tunnel carpale alla mano destra e dei postumi conseguenti all'intervento chirurgico, in data 29-11-2018 il ricorrente aveva presentato all' rituale domanda finalizzata al riconoscimento dell'origine CP_1 professionale di tale malattia e alla conseguente liquidazione del relativo danno biologico;
- in data
8-3-2019 l' convenuto aveva comunicato al ricorrente di avere liquidato in suo favore la CP_1 somma di € 3.685,50 a titolo di indennizzo per il periodo di inabilità temporanea assoluta dal 3-12-
2018 al 15-2-2019 e di avere riconosciuto l'esistenza di una malattia professionale determinante un danno biologico con riduzione permanente della capacità psico-fisica nella misura del 2% ; - avendo continuato a svolgere le stesse mansioni, il ricorrente aveva sviluppato nel tempo sintomi di ulteriori tecnopatie come conseguenza delle ripetute e costanti sollecitazioni cui venivano sottoposti gli arti superiori tanto che aveva presentato all' in data 2-3-2020, domanda per il riconoscimento CP_1 della sindrome del tunnel carpale alla mano sinistra e della epicondilite bilaterale quali tecnopatie insorte a causa e per effetto del lavoro svolto;
- il 31-7-2020 l' gli aveva comunicato il CP_1 riconoscimento della epicondilite bilaterale quale malattia professionale determinante un danno biologico con una riduzione della capacità psico-fisica nella misura dell'1%, mentre, quanto alla sindrome del tunnel carpale alla mano sinistra, l'Istituto previdenziale aveva rigettato la domanda evidenziando l'assenza di uno specifico rischio lavorativo;
- il 5-10-2020 il ricorrente aveva presentato due distinte opposizioni avverso i provvedimenti di reiezione, allegando un certificato medico a firma del dott. S. , con il quale si attestava l'esistenza in capo all'istante di una Per_2 epicondilite bilaterale e di una sindrome del tunnel carpale bilaterale di natura professionale, con
2 conseguente richiesta di riconoscimento di un danno biologico complessivo pari al 9%; - conclusasi con esito discorde la collegiale medica del 28-5-2021, l' con comunicazione del 2-6-2021, CP_1 aveva respinto l'opposizione, adducendo l'inesistenza di adeguato nesso causale tra il rischio lavorativo e le patologie denunciate.
Ciò posto, il concludeva come segue: Pt_1
“… Nel merito, dichiarare le tecnopatie denunciate dal Sig. meglio descritte nella Parte_1 superiore narrativa, di origine professionale e, conseguentemente, accertata l'esistenza di un danno biologico implicante una riduzione della capacità lavorativa dell'istante in misura pari al 9% del totale, o in quella diversa, maggiore o minore che dovesse risultare a seguito dell'espletanda istruttoria, dichiarare il diritto del ricorrente alla liquidazione in proprio favore di quanto allo stesso spettante per effetto delle denunciate tecnopatie, con condanna dell'l convenuto a CP_1 corrispondere al ricorrente medesimo tutti gli emolumenti allo stesso spettanti per tale titolo, con decorrenza ed interessi come per legge e con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito che se ne dichiara antistatario.”
Si costituiva ritualmente in giudizio l' in persona del CP_1 Controparte_2 pro tempore, il quale contestava che i postumi lamentati dal potessero essere eziologicamente Pt_1 riconducibili all'attività lavorativa denunciata, trovando, invece, essi la causa in fattori patogenetici comuni e non specifici dell'attività lavorativa espletata dal ricorrente;
richiamando, infine, il parere tecnico dello specialista in Medicina Legale dell' dott.ssa l' CP_1 Persona_3 CP_1 convenuto concludeva chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato, con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita sulla base delle prove testimoniali formulate dal ricorrente, della consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale e delle produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato parzialmente fondato per le motivazioni che seguono.
Dall'escussione dei testi (ex dipendente della e Testimone_1 CP_3 Testimone_2
(dipendente della ), sentiti all'udienza del 26-11-2024, è emersa la conferma dello Parte_3 svolgimento delle mansioni nonché l'utilizzo degli strumenti da lavoro così come esposti dal ricorrente nell'atto introduttivo (si veda per tutte le dichiarazioni testimoniali il verbale dell'udienza del 26-11-2024) e, pertanto, risulta esservi stata l'esposizione del medesimo al rischio di contrarre le denunciate tecnopatie.
3 Ciò posto, il consulente tecnico nominato d'ufficio, dott.ssa , ha accertato, con Persona_4 ragionamento congruamente e adeguatamente motivato, privo di vizi logici, all'esito di accertamenti approfonditi e di corretta applicazione delle regole disciplinanti la scienza medica nonché di visita del ricorrente:
“… inizia a lavorare all'età di 14 anni svolgendo varie mansioni lavorative, Pt_1 prevalentemente nel settore calzaturiero (29 anni), come addetto alla riscossione dei pedaggi (15 anni), come scaffalatore/magazziniere (2 anni). L'esposizione professionale a rischio biomeccanico per l'arto superiore (postura incongrua, forza, ripetitività), con interessamento bilaterale, è presente nella mansione lavorativa svolta di operaio calzaturiero, come peraltro acclarato dalla letteratura scientifica nel settore calzaturiero e dagli stessi dati che vi indicano alti tassi di prevalenza e CP_1 di incidenza di patologia muscoloscheletrica di origine professionale. La valutazione dei rischi versata in atti è un estratto non datato e si riferisce alle mansioni svolte da resso la Pt_1 Pt_3
Dalla stessa si evince che il rischio biomeccanico nelle mansioni di carico manovia, applicazione soletta, forno, levachiodi, sformatura e inchiodatura o è molto basso o non vi è, con una paradossale condizione di assenza di rischio in uno dei settori maggiormente rischiosi da questo punto di vista.
L'attività svolta naturalmente e necessariamente con due mani ovvero bilateralmente (la scarpa è di norma afferrata con una mano e lavorata con l'altra) più che produrre una diluizione del rischio determina un coinvolgimento assoluto e cioè di entrambi gli arti, a maggior ragione se ve ne è uno clinicamente sofferente e quindi funzionalmente attinto in quanto l'altro riceverà un sovraccarico ulteriore. La situazione appena descritta appare addirittura salvifica in questo estratto di DVR “La pressoché costante alternanza tra i due compiti rappresenta un fattore protettivo per il concretizzarsi di un qualche rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori”.
“Fatta questa premessa, non essendovi alcun dubbio che l'esposizione professionale cumulata nel tempo da sia etiologicamente correlata alla patologia muscoloscheletrica, bilaterale di Pt_1 polso e di gomito, patita, l' ha riconosciuto in capo a le malattie professionali di CP_1 Parte_4 sindrome del tunnel carpale destro ovvero “sfumati esiti algodisfunzionali di decompressione del mediano a dx” (caso n. 515957961, 2%) e tendinopatia bilaterale di gomito (caso n. 517324995,
1%), con un gradiente invalidante complessivo di 3%.
“L' ha sottostimato la sindrome del tunnel carpale a destra che è clinicamente manifesta e CP_1 possiede un quadro elettromiografico diagnosticato in gravità, così come non ha considerato di origine professionale la sindrome del tunnel carpale a sinistra, presente clinicamente e strumentalmente accertata in forma lieve, fino a giungere ad una collegiale discordante con successiva archiviazione del caso. La tendinopatia bilaterale del gomito è stata anch'essa sottostimata, per quanto siano evidenti esposizione professionale, sintomatologia ed imaging.
4 “Tanto premesso, in relazione ai quesiti posti dal Giudice, la relazione causale tra esposizione professionale e patologia muscoloscheletrica non è in discussione: dovranno essere rivalutate la sindrome del tunnel carpale che è bilaterale, così come l'epicondilite già considerata in sede bilaterale, ma evidentemente sottostimata.
“Per rispondere ai quesiti posti dal Giudice, la stima del danno deve essere rigorosamente operata in riferimento alle Voci di Menomazione della Tabella allegata al D.M. 12-7-00, e, nel caso di specie, ha un grado complessivo di 07% in relazione a:
− epicondilite bilaterale a moderata ripercussione funzionale, Codice 232, Grado accertato 4%,
− sindrome del tunnel bilaterale, clinicamente evidente, strumentalmente accertata, grave a destra, lieve a sinistra con relativo attingimento funzionale, Codice 163, Grado accertato 4%.” (si veda la relazione peritale depositata dal C.T.U. dott.ssa in data 31-5-2025). Persona_4
L'elaborato è stato trasmesso dall'ausiliare ai consulenti tecnici nominati dalle parti, i quali non sollevavano alcuna contestazione e/o osservazione.
Questo giudicante condivide pienamente la valutazione espressa dal C.T.U., concordando con le motivazioni dal medesimo espresse e, pertanto, alla stregua degli accertamenti peritali - all'esito dei quali è stata accertata la natura professionale delle patologie denunciate, determinante una menomazione complessiva pari al 7 % (per epicondilite bilaterale 4% e per sindrome del tunnel bilaterale 4%), deve riconoscersi il diritto del medesimo a percepire l'indennizzo in capitale ex art. 13, co. 2, D. Lgs. n. 38/2000, con conseguente condanna dell' al versamento, in suo favore, CP_1 della prestazione previdenziale spettante, con decorrenza ed interessi di legge.
In ordine alla ripartizione delle spese di lite, atteso il parziale accoglimento della domanda, si ritiene congruo condannare l' al pagamento di tre quarti delle spese di lite in favore del ricorrente, CP_1 tre quarti liquidati come da dispositivo, con compensazione del quarto residuo, ai sensi dell'art. 13
D.P.R. 1124/1965.
L'importo delle spese è stato inoltre determinato operando la riduzione del 50% di cui all'art. 4, 1° co., D. M. 10-3-2014 n. 55 e s.m.i., considerati le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore della controversia, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Le spese relative all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto, vanno invece definitivamente poste in capo all' . CP_1
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti di come sopra rappresentato, con ricorso depositato il 22.2.2024, nel CP_1 contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
5 1) in parziale accoglimento del ricorso, accertato che dalle malattie professionali sofferte dal ricorrente è derivato un danno biologico complessivamente pari al 7%, condanna l' come CP_1 sopra rappresentato, al pagamento in favore del medesimo dell'indennizzo in capitale corrispondente al suddetto danno biologico, con la decorrenza e gli interessi di legge;
2) condanna l' come sopra rappresentato, al pagamento in favore del ricorrente di tre quarti CP_1 delle spese processuali, tre quarti liquidati in € 1.575,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
compensa tra le parti il quarto residuo.
3) pone in via definitiva in capo all' come sopra rappresentato, le spese relative all'espletata CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 17-7-2025
IL GIUDICE
dott.ssa Germana Russo
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 209/2024
R.G.C, all'udienza del 17/07/2025 ha pronunciato, ai sensi dell' art. 429 c.p.c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Maurizio Vannucchi ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio sito in Civitanova Marche, via Metastasio n. 14, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del pro tempore, rappresentato
[...] Controparte_2
e difeso dall'avv. Morena Ermini, come da procura generale alle liti per atto notaio Persona_1 di Ancona rep. n. 1862 racc. n. 1503 del 27-11-2018 ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' , a Macerata in via Carducci n. 53; CP_1
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento indennizzo danno biologico da malattia professionale.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22-2-2024 e ritualmente notificato, atteso che nella fase amministrativa erano state respinte le richieste dallo stesso presentate per il riconoscimento quali malattie professionali delle patologie denunciate (sindrome del tunnel carpale e epicondilite bilaterale), conveniva in giudizio l' come sopra rappresentato, ed esponeva: - di aver lavorato, dal CP_1
2005 al 2012 alle dipendenze del come operatore generico di produzione Controparte_3 addetto, per 8 ore giornaliere, 5 giorni su 7, alla termostiratrice, macchinario utilizzato per modellare e stirare i mocassini mediante movimenti ripetuti degli arti superiori, esposti a notevoli sollecitazioni anche a causa delle vibrazioni causate dall'uso frequente e necessario del martello pneumatico;
- di
1 aver lavorato, dal luglio del 2012, alle dipendenze del con la qualifica di Parte_2 operaio montatore di calzature addetto alla linea di montaggio, con turni di lavoro di 8 ore giornaliere per 5 giorni a settimana, adibito inizialmente alla lavorazione finale dei mocassini e successivamente a mansioni legate alla linea di montaggio, quali la cardatura delle tomaie, il fissaggio delle solette, il montaggio alle forme con apposito macchinario ed il carico della manovia;
- di essere stato assegnato dall'anno 2020 circa allo scarico della manovia, addetto in modo continuativo ed ininterrotto a lavorazioni ripetitive e caratterizzate da una forte sollecitazione degli arti superiori;
- egli si era infatti occupato della rimozione dei punti metallici apposti sulle calzature, dell'estrazione della forma dalla scarpa, con notevole sollecitazione degli arti superiori dovuti al doppio scatto dello snodo della forma;
- sempre in tale periodo era altresì addetto alla molatura interna degli eventuali chiodi sporgenti all'interno della calzatura, alla chiodatura dei tacchi e alla registrazione al computer delle varie scarpe che si rompevano durante la lavorazione;
- nel novembre 2018 il ricorrente era stato sottoposto ad un intervento di decompressione del nervo mediano destro per grave sindrome del tunnel carpale;
- al rientro al lavoro dopo il decorso operatorio, il era stato riassegnato allo stesso reparto con le Pt_1 medesime mansioni svolte sino alla data dell'intervento; - a causa della grave sindrome del tunnel carpale alla mano destra e dei postumi conseguenti all'intervento chirurgico, in data 29-11-2018 il ricorrente aveva presentato all' rituale domanda finalizzata al riconoscimento dell'origine CP_1 professionale di tale malattia e alla conseguente liquidazione del relativo danno biologico;
- in data
8-3-2019 l' convenuto aveva comunicato al ricorrente di avere liquidato in suo favore la CP_1 somma di € 3.685,50 a titolo di indennizzo per il periodo di inabilità temporanea assoluta dal 3-12-
2018 al 15-2-2019 e di avere riconosciuto l'esistenza di una malattia professionale determinante un danno biologico con riduzione permanente della capacità psico-fisica nella misura del 2% ; - avendo continuato a svolgere le stesse mansioni, il ricorrente aveva sviluppato nel tempo sintomi di ulteriori tecnopatie come conseguenza delle ripetute e costanti sollecitazioni cui venivano sottoposti gli arti superiori tanto che aveva presentato all' in data 2-3-2020, domanda per il riconoscimento CP_1 della sindrome del tunnel carpale alla mano sinistra e della epicondilite bilaterale quali tecnopatie insorte a causa e per effetto del lavoro svolto;
- il 31-7-2020 l' gli aveva comunicato il CP_1 riconoscimento della epicondilite bilaterale quale malattia professionale determinante un danno biologico con una riduzione della capacità psico-fisica nella misura dell'1%, mentre, quanto alla sindrome del tunnel carpale alla mano sinistra, l'Istituto previdenziale aveva rigettato la domanda evidenziando l'assenza di uno specifico rischio lavorativo;
- il 5-10-2020 il ricorrente aveva presentato due distinte opposizioni avverso i provvedimenti di reiezione, allegando un certificato medico a firma del dott. S. , con il quale si attestava l'esistenza in capo all'istante di una Per_2 epicondilite bilaterale e di una sindrome del tunnel carpale bilaterale di natura professionale, con
2 conseguente richiesta di riconoscimento di un danno biologico complessivo pari al 9%; - conclusasi con esito discorde la collegiale medica del 28-5-2021, l' con comunicazione del 2-6-2021, CP_1 aveva respinto l'opposizione, adducendo l'inesistenza di adeguato nesso causale tra il rischio lavorativo e le patologie denunciate.
Ciò posto, il concludeva come segue: Pt_1
“… Nel merito, dichiarare le tecnopatie denunciate dal Sig. meglio descritte nella Parte_1 superiore narrativa, di origine professionale e, conseguentemente, accertata l'esistenza di un danno biologico implicante una riduzione della capacità lavorativa dell'istante in misura pari al 9% del totale, o in quella diversa, maggiore o minore che dovesse risultare a seguito dell'espletanda istruttoria, dichiarare il diritto del ricorrente alla liquidazione in proprio favore di quanto allo stesso spettante per effetto delle denunciate tecnopatie, con condanna dell'l convenuto a CP_1 corrispondere al ricorrente medesimo tutti gli emolumenti allo stesso spettanti per tale titolo, con decorrenza ed interessi come per legge e con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito che se ne dichiara antistatario.”
Si costituiva ritualmente in giudizio l' in persona del CP_1 Controparte_2 pro tempore, il quale contestava che i postumi lamentati dal potessero essere eziologicamente Pt_1 riconducibili all'attività lavorativa denunciata, trovando, invece, essi la causa in fattori patogenetici comuni e non specifici dell'attività lavorativa espletata dal ricorrente;
richiamando, infine, il parere tecnico dello specialista in Medicina Legale dell' dott.ssa l' CP_1 Persona_3 CP_1 convenuto concludeva chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato, con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita sulla base delle prove testimoniali formulate dal ricorrente, della consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale e delle produzioni documentali delle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato parzialmente fondato per le motivazioni che seguono.
Dall'escussione dei testi (ex dipendente della e Testimone_1 CP_3 Testimone_2
(dipendente della ), sentiti all'udienza del 26-11-2024, è emersa la conferma dello Parte_3 svolgimento delle mansioni nonché l'utilizzo degli strumenti da lavoro così come esposti dal ricorrente nell'atto introduttivo (si veda per tutte le dichiarazioni testimoniali il verbale dell'udienza del 26-11-2024) e, pertanto, risulta esservi stata l'esposizione del medesimo al rischio di contrarre le denunciate tecnopatie.
3 Ciò posto, il consulente tecnico nominato d'ufficio, dott.ssa , ha accertato, con Persona_4 ragionamento congruamente e adeguatamente motivato, privo di vizi logici, all'esito di accertamenti approfonditi e di corretta applicazione delle regole disciplinanti la scienza medica nonché di visita del ricorrente:
“… inizia a lavorare all'età di 14 anni svolgendo varie mansioni lavorative, Pt_1 prevalentemente nel settore calzaturiero (29 anni), come addetto alla riscossione dei pedaggi (15 anni), come scaffalatore/magazziniere (2 anni). L'esposizione professionale a rischio biomeccanico per l'arto superiore (postura incongrua, forza, ripetitività), con interessamento bilaterale, è presente nella mansione lavorativa svolta di operaio calzaturiero, come peraltro acclarato dalla letteratura scientifica nel settore calzaturiero e dagli stessi dati che vi indicano alti tassi di prevalenza e CP_1 di incidenza di patologia muscoloscheletrica di origine professionale. La valutazione dei rischi versata in atti è un estratto non datato e si riferisce alle mansioni svolte da resso la Pt_1 Pt_3
Dalla stessa si evince che il rischio biomeccanico nelle mansioni di carico manovia, applicazione soletta, forno, levachiodi, sformatura e inchiodatura o è molto basso o non vi è, con una paradossale condizione di assenza di rischio in uno dei settori maggiormente rischiosi da questo punto di vista.
L'attività svolta naturalmente e necessariamente con due mani ovvero bilateralmente (la scarpa è di norma afferrata con una mano e lavorata con l'altra) più che produrre una diluizione del rischio determina un coinvolgimento assoluto e cioè di entrambi gli arti, a maggior ragione se ve ne è uno clinicamente sofferente e quindi funzionalmente attinto in quanto l'altro riceverà un sovraccarico ulteriore. La situazione appena descritta appare addirittura salvifica in questo estratto di DVR “La pressoché costante alternanza tra i due compiti rappresenta un fattore protettivo per il concretizzarsi di un qualche rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori”.
“Fatta questa premessa, non essendovi alcun dubbio che l'esposizione professionale cumulata nel tempo da sia etiologicamente correlata alla patologia muscoloscheletrica, bilaterale di Pt_1 polso e di gomito, patita, l' ha riconosciuto in capo a le malattie professionali di CP_1 Parte_4 sindrome del tunnel carpale destro ovvero “sfumati esiti algodisfunzionali di decompressione del mediano a dx” (caso n. 515957961, 2%) e tendinopatia bilaterale di gomito (caso n. 517324995,
1%), con un gradiente invalidante complessivo di 3%.
“L' ha sottostimato la sindrome del tunnel carpale a destra che è clinicamente manifesta e CP_1 possiede un quadro elettromiografico diagnosticato in gravità, così come non ha considerato di origine professionale la sindrome del tunnel carpale a sinistra, presente clinicamente e strumentalmente accertata in forma lieve, fino a giungere ad una collegiale discordante con successiva archiviazione del caso. La tendinopatia bilaterale del gomito è stata anch'essa sottostimata, per quanto siano evidenti esposizione professionale, sintomatologia ed imaging.
4 “Tanto premesso, in relazione ai quesiti posti dal Giudice, la relazione causale tra esposizione professionale e patologia muscoloscheletrica non è in discussione: dovranno essere rivalutate la sindrome del tunnel carpale che è bilaterale, così come l'epicondilite già considerata in sede bilaterale, ma evidentemente sottostimata.
“Per rispondere ai quesiti posti dal Giudice, la stima del danno deve essere rigorosamente operata in riferimento alle Voci di Menomazione della Tabella allegata al D.M. 12-7-00, e, nel caso di specie, ha un grado complessivo di 07% in relazione a:
− epicondilite bilaterale a moderata ripercussione funzionale, Codice 232, Grado accertato 4%,
− sindrome del tunnel bilaterale, clinicamente evidente, strumentalmente accertata, grave a destra, lieve a sinistra con relativo attingimento funzionale, Codice 163, Grado accertato 4%.” (si veda la relazione peritale depositata dal C.T.U. dott.ssa in data 31-5-2025). Persona_4
L'elaborato è stato trasmesso dall'ausiliare ai consulenti tecnici nominati dalle parti, i quali non sollevavano alcuna contestazione e/o osservazione.
Questo giudicante condivide pienamente la valutazione espressa dal C.T.U., concordando con le motivazioni dal medesimo espresse e, pertanto, alla stregua degli accertamenti peritali - all'esito dei quali è stata accertata la natura professionale delle patologie denunciate, determinante una menomazione complessiva pari al 7 % (per epicondilite bilaterale 4% e per sindrome del tunnel bilaterale 4%), deve riconoscersi il diritto del medesimo a percepire l'indennizzo in capitale ex art. 13, co. 2, D. Lgs. n. 38/2000, con conseguente condanna dell' al versamento, in suo favore, CP_1 della prestazione previdenziale spettante, con decorrenza ed interessi di legge.
In ordine alla ripartizione delle spese di lite, atteso il parziale accoglimento della domanda, si ritiene congruo condannare l' al pagamento di tre quarti delle spese di lite in favore del ricorrente, CP_1 tre quarti liquidati come da dispositivo, con compensazione del quarto residuo, ai sensi dell'art. 13
D.P.R. 1124/1965.
L'importo delle spese è stato inoltre determinato operando la riduzione del 50% di cui all'art. 4, 1° co., D. M. 10-3-2014 n. 55 e s.m.i., considerati le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore della controversia, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Le spese relative all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto, vanno invece definitivamente poste in capo all' . CP_1
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti di come sopra rappresentato, con ricorso depositato il 22.2.2024, nel CP_1 contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
5 1) in parziale accoglimento del ricorso, accertato che dalle malattie professionali sofferte dal ricorrente è derivato un danno biologico complessivamente pari al 7%, condanna l' come CP_1 sopra rappresentato, al pagamento in favore del medesimo dell'indennizzo in capitale corrispondente al suddetto danno biologico, con la decorrenza e gli interessi di legge;
2) condanna l' come sopra rappresentato, al pagamento in favore del ricorrente di tre quarti CP_1 delle spese processuali, tre quarti liquidati in € 1.575,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
compensa tra le parti il quarto residuo.
3) pone in via definitiva in capo all' come sopra rappresentato, le spese relative all'espletata CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 17-7-2025
IL GIUDICE
dott.ssa Germana Russo
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