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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 23/05/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel.
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
Dott. Bonifacio Rossi Giudice o.p. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 840/2025V.G. promossa da nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 e nata a [...], Durazzo (Albania) il 24.06.1984, C.F. Parte_2
C.F._2 residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Emilio Festa come da mandato in atti
RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.3.2025 chiedevano l'omologa della separazione personale e assumevano : - di aver contratto matrimonio a RR (Albania) il 23.01.2003, che dal matrimonio è nato il figlio , a Siena il 14.11.2011, che fra le parti erano sorti contrasti Per_1 che rendevano impossibile la convivenza matrimoniale;
che i coniugi avevano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione inerenti alla prole e ai loro rapporti economici;
Chiedevano quindi OMOLOGARSI le seguenti condizioni della separazione:
L'AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE
Il figlio minore, , che frequenta il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, Per_1 dell'Istituto Dante Alighieri di NT, verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione presso il padre il quale resterà a vivere nell'abitazione coniugale, sita in NT (SI), Via della Repubblica n. 8.
I genitori collaboreranno all'educazione, formazione e istruzione del figlio e ciascun genitore assumerà come proprio dovere giuridico e morale quello di favorire nel ragazzo l'affetto ed il rispetto verso l'altro genitore e verso le rispettive famiglie di origine. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio – riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute
– dovranno essere assunte di comune accordo tra i coniugi, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di , mentre per le sole questioni di ordinaria Per_1 gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del figlio presso ciascun genitore.
Poiché ha ormai compiuto i 13 anni, anche aderendo all'orientamento della Per_1 giurisprudenza che in caso di figli adolescenti, di regola, non prevede un calendario e/o una turnazione dettagliata con l'altro genitore, i ricorrenti stabiliscono che il figlio possa trascorrere alternativamente una settimana con il padre e una settimana con la madre (dal lunedì alla domenica), e concordare direttamente con loro, alternandole, le frequentazioni relative alle principali festività e alle vacanze estive, periodo, questo, durante il quale i genitori potranno condurre il ragazzo all'estero.
B) L'ASSEGNAZIONE DELL'ABITAZIONE CONIUGALE.
L'abitazione coniugale, sita in NT (SI), Via della Repubblica n. 8, in comproprietà tra i coniugi, verrà assegnata la marito il quale vi resterà a vivere con il figlio.
Il Sig. si farà carico di tutte le spese ordinarie e straordinarie relative al predetto Pt_1 immobile, più il pagamento della rata di mutuo.
Successivamente al termine indicato dal Giudice per il deposito delle note scritte, la moglie lascerà l'abitazione coniugale portando con sé tutti i suoi effetti personali, comunicando al marito il nuovo domicilio.
C)IL MANTENIMENTO DELLA PROLE E LE SPESE STRAORDINARIE In considerazione dei tempi paritari di affidamento, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio nei periodi in cui lo stesso resterà presso di sé, sostenendo integralmente tutte le spese legate alla convivenza. Il padre sosterrà il 70% delle spese straordinarie necessarie per il figlio, e la madre il residuo 30%.
Le spese straordinarie saranno individuate alla luce del Protocollo del Tribunale di Siena che, allegato al presente ricorso e letto alle parti, ne diventa parte integrante e sostanziale.
D) L'ASSEGNO UNICO
L'assegno unico, attualmente di euro 220,00, verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore.
Le parti si impegnano a versare mensilmente la quota di quanto percepito a titolo di assegno unico sul fondo di risparmio acceso con la Compagnia polizza vita smart Controparte_1 evergreen n. 25929119 , a compensazione della rata dovuta pari a euro 250,00. CP_1
E) DETRAZIONE PER I FIGLI A CARICO.
La detrazione per i figli a carico verrà attribuita ai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
F) ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE
Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e, pertanto, rinunciano alla richiesta di ogni contributo per il loro mantenimento l'uno nei confronti dell'altra.
•
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali come di seguito meglio specificate. a)La Sig.ra si Parte_2 impegna a trasferire, entro e non oltre il__31.12.2025,in piena proprietà, al marito che accetta, la quota di comproprietà, pari al 50%, dell'abitazione coniugale sita in NT (SI), Via della Repubblica n. 8, immobile questo dove il marito resterà a vivere con il figlio e che, pertanto, verrà allo stesso assegnato.
Alla luce del predetto trasferimento, il Sig. a far data dal_31.12.2025__ si farà Parte_1 carico del pagamento dell'intera rata del mutuo acceso per l'acquisto della predetta abitazione e cointestato con la moglie, il cui capitale residuo al 31.12.2024 ammonta a euro 136.642,8.
b) Il Sig. si impegna a subentrare alla moglie, contraente originaria insieme al Parte_1 marito del mutuo di cui al punto che precede, assumendo l'obbligo, originariamente al 50% in capo a quest'ultima, di rimborsare l'intero debito nei confronti dell'istituto di credito, fatto salvo il consenso dell'Istituto mutuante.
c) A fronte del trasferimento della piena proprietà dell'abitazione coniugale al marito, quest'ultimo si impegna a cedere alla moglie, che accetta, entro e non oltre il___31.12.2025 la somma di euro 100.000,00; detta somma verrà utilizzata dalla moglie per l'acquisto di una nuova abitazione accendendo, se necessario, per il prezzo residuo, un mutuo.
I trasferimenti immobiliari e mobiliari sopra descritti, costituiscono elemento essenziale, funzionale ed indispensabile per la risoluzione del conflitto coniugale e sono quindi attratti nell'ambito impositivo di cui all'art. 19 della L. 74/87, come interpretato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 176 del 15/4/1992, n. 154 del 10/05/1999 e n. 202 dell'11/06/2003, nonché dalla sentenza della Corte di Cassazione n.11458 del 2005 come precisato dalla Circolare n. 27 del 218/06/2012 dell'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale, ed infine dalle S.U. della Corte di Cassazione n. 21761 del 29/7/2021. Firmato Da: FESTA EMILIO Emesso Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#: C.F._3
Pertanto, in relazione a detti trasferimenti, si chiede sin d'ora l'esenzione di ogni tassa o imposta.
Tutte le spese necessarie ai trasferimenti di cui sopra (tecniche, notarili, imposte e tutto quanto altro necessario, comprese eventuali istanze e procedimenti) verranno sostenute integralmente dal Sig. Parte_1
Preliminarmente, trattandosi di una fattispecie con elementi di estraneità (entrambe le parti sono di cittadinanza albanese ed il matrimonio è stato celebrato in Albania), occorre verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano (e della competenza del tribunale adito) e la legge applicabile.
Ebbene, quanto alla giurisdizione, nella presente controversia trova applicazione l'art. 3 Regolamento CE 27 novembre 2003 n. 2201, il quale, secondo quanto evidenziato dalla Corte giustizia UE, sez. III, 29 novembre 2007, n. 68, si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri.
In questo senso, deve essere affermata la giurisdizione del Giudice italiano, in quanto Giudice nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi”, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) Reg.CE 2201/2003 citato, posto che entrambe le parti risultano residenti in Italia, a NT
Quanto poi alla legge applicabile, trova applicazione l'art. 8 lett. a) Regolamento CE 20 dicembre 2010 n. 1259 (cd. regolamento Roma III); tale norma prevede che “in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale…”. In questo senso, per le stesse ragioni indicate supra, risulta applicabile la legge italiana.
Sussiste inoltre la competenza territoriale del Tribunale di Siena, in quanto l'art. 473-bis.47 c.p.c., per il caso di separazione con presenza di figli minori, rinvia all'art. 473-bis.11 c.p.c., il quale, a sua volta, prevede che “per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale” e, nel caso di specie, NT .
Le prospettazioni contenute nel ricorso comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, la possibilità di riconciliazione.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare e con l'interesse dei figli .
Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 5.3.2025
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) Omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2 (generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in RR (Albania) il 23.01.2003, atto trascritto al Comune di Siena al n.12, parte 2 , serie C, anno 2016
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siena di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese
4) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 22.5.2025
La Presidente est.
Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti siano omessi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel.
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice
Dott. Bonifacio Rossi Giudice o.p. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 840/2025V.G. promossa da nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 e nata a [...], Durazzo (Albania) il 24.06.1984, C.F. Parte_2
C.F._2 residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Emilio Festa come da mandato in atti
RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.3.2025 chiedevano l'omologa della separazione personale e assumevano : - di aver contratto matrimonio a RR (Albania) il 23.01.2003, che dal matrimonio è nato il figlio , a Siena il 14.11.2011, che fra le parti erano sorti contrasti Per_1 che rendevano impossibile la convivenza matrimoniale;
che i coniugi avevano raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione inerenti alla prole e ai loro rapporti economici;
Chiedevano quindi OMOLOGARSI le seguenti condizioni della separazione:
L'AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE
Il figlio minore, , che frequenta il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, Per_1 dell'Istituto Dante Alighieri di NT, verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione presso il padre il quale resterà a vivere nell'abitazione coniugale, sita in NT (SI), Via della Repubblica n. 8.
I genitori collaboreranno all'educazione, formazione e istruzione del figlio e ciascun genitore assumerà come proprio dovere giuridico e morale quello di favorire nel ragazzo l'affetto ed il rispetto verso l'altro genitore e verso le rispettive famiglie di origine. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio – riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute
– dovranno essere assunte di comune accordo tra i coniugi, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di , mentre per le sole questioni di ordinaria Per_1 gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del figlio presso ciascun genitore.
Poiché ha ormai compiuto i 13 anni, anche aderendo all'orientamento della Per_1 giurisprudenza che in caso di figli adolescenti, di regola, non prevede un calendario e/o una turnazione dettagliata con l'altro genitore, i ricorrenti stabiliscono che il figlio possa trascorrere alternativamente una settimana con il padre e una settimana con la madre (dal lunedì alla domenica), e concordare direttamente con loro, alternandole, le frequentazioni relative alle principali festività e alle vacanze estive, periodo, questo, durante il quale i genitori potranno condurre il ragazzo all'estero.
B) L'ASSEGNAZIONE DELL'ABITAZIONE CONIUGALE.
L'abitazione coniugale, sita in NT (SI), Via della Repubblica n. 8, in comproprietà tra i coniugi, verrà assegnata la marito il quale vi resterà a vivere con il figlio.
Il Sig. si farà carico di tutte le spese ordinarie e straordinarie relative al predetto Pt_1 immobile, più il pagamento della rata di mutuo.
Successivamente al termine indicato dal Giudice per il deposito delle note scritte, la moglie lascerà l'abitazione coniugale portando con sé tutti i suoi effetti personali, comunicando al marito il nuovo domicilio.
C)IL MANTENIMENTO DELLA PROLE E LE SPESE STRAORDINARIE In considerazione dei tempi paritari di affidamento, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio nei periodi in cui lo stesso resterà presso di sé, sostenendo integralmente tutte le spese legate alla convivenza. Il padre sosterrà il 70% delle spese straordinarie necessarie per il figlio, e la madre il residuo 30%.
Le spese straordinarie saranno individuate alla luce del Protocollo del Tribunale di Siena che, allegato al presente ricorso e letto alle parti, ne diventa parte integrante e sostanziale.
D) L'ASSEGNO UNICO
L'assegno unico, attualmente di euro 220,00, verrà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore.
Le parti si impegnano a versare mensilmente la quota di quanto percepito a titolo di assegno unico sul fondo di risparmio acceso con la Compagnia polizza vita smart Controparte_1 evergreen n. 25929119 , a compensazione della rata dovuta pari a euro 250,00. CP_1
E) DETRAZIONE PER I FIGLI A CARICO.
La detrazione per i figli a carico verrà attribuita ai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
F) ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE
Le parti danno atto di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e, pertanto, rinunciano alla richiesta di ogni contributo per il loro mantenimento l'uno nei confronti dell'altra.
•
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, convengono di ricomprendere tra le condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali come di seguito meglio specificate. a)La Sig.ra si Parte_2 impegna a trasferire, entro e non oltre il__31.12.2025,in piena proprietà, al marito che accetta, la quota di comproprietà, pari al 50%, dell'abitazione coniugale sita in NT (SI), Via della Repubblica n. 8, immobile questo dove il marito resterà a vivere con il figlio e che, pertanto, verrà allo stesso assegnato.
Alla luce del predetto trasferimento, il Sig. a far data dal_31.12.2025__ si farà Parte_1 carico del pagamento dell'intera rata del mutuo acceso per l'acquisto della predetta abitazione e cointestato con la moglie, il cui capitale residuo al 31.12.2024 ammonta a euro 136.642,8.
b) Il Sig. si impegna a subentrare alla moglie, contraente originaria insieme al Parte_1 marito del mutuo di cui al punto che precede, assumendo l'obbligo, originariamente al 50% in capo a quest'ultima, di rimborsare l'intero debito nei confronti dell'istituto di credito, fatto salvo il consenso dell'Istituto mutuante.
c) A fronte del trasferimento della piena proprietà dell'abitazione coniugale al marito, quest'ultimo si impegna a cedere alla moglie, che accetta, entro e non oltre il___31.12.2025 la somma di euro 100.000,00; detta somma verrà utilizzata dalla moglie per l'acquisto di una nuova abitazione accendendo, se necessario, per il prezzo residuo, un mutuo.
I trasferimenti immobiliari e mobiliari sopra descritti, costituiscono elemento essenziale, funzionale ed indispensabile per la risoluzione del conflitto coniugale e sono quindi attratti nell'ambito impositivo di cui all'art. 19 della L. 74/87, come interpretato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 176 del 15/4/1992, n. 154 del 10/05/1999 e n. 202 dell'11/06/2003, nonché dalla sentenza della Corte di Cassazione n.11458 del 2005 come precisato dalla Circolare n. 27 del 218/06/2012 dell'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale, ed infine dalle S.U. della Corte di Cassazione n. 21761 del 29/7/2021. Firmato Da: FESTA EMILIO Emesso Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#: C.F._3
Pertanto, in relazione a detti trasferimenti, si chiede sin d'ora l'esenzione di ogni tassa o imposta.
Tutte le spese necessarie ai trasferimenti di cui sopra (tecniche, notarili, imposte e tutto quanto altro necessario, comprese eventuali istanze e procedimenti) verranno sostenute integralmente dal Sig. Parte_1
Preliminarmente, trattandosi di una fattispecie con elementi di estraneità (entrambe le parti sono di cittadinanza albanese ed il matrimonio è stato celebrato in Albania), occorre verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano (e della competenza del tribunale adito) e la legge applicabile.
Ebbene, quanto alla giurisdizione, nella presente controversia trova applicazione l'art. 3 Regolamento CE 27 novembre 2003 n. 2201, il quale, secondo quanto evidenziato dalla Corte giustizia UE, sez. III, 29 novembre 2007, n. 68, si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri.
In questo senso, deve essere affermata la giurisdizione del Giudice italiano, in quanto Giudice nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi”, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) Reg.CE 2201/2003 citato, posto che entrambe le parti risultano residenti in Italia, a NT
Quanto poi alla legge applicabile, trova applicazione l'art. 8 lett. a) Regolamento CE 20 dicembre 2010 n. 1259 (cd. regolamento Roma III); tale norma prevede che “in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale…”. In questo senso, per le stesse ragioni indicate supra, risulta applicabile la legge italiana.
Sussiste inoltre la competenza territoriale del Tribunale di Siena, in quanto l'art. 473-bis.47 c.p.c., per il caso di separazione con presenza di figli minori, rinvia all'art. 473-bis.11 c.p.c., il quale, a sua volta, prevede che “per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale” e, nel caso di specie, NT .
Le prospettazioni contenute nel ricorso comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, la possibilità di riconciliazione.
Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare e con l'interesse dei figli .
Il P.M. ha ricevuto gli atti in data 5.3.2025
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) Omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Parte_2 (generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in RR (Albania) il 23.01.2003, atto trascritto al Comune di Siena al n.12, parte 2 , serie C, anno 2016
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siena di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese
4) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 22.5.2025
La Presidente est.
Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti siano omessi