Sentenza 11 maggio 1968
Massime • 2
Poiche il curatore e terzo rispetto agli Atti compiuti dal fallito prima della dichiarazione di fallimento, colui che ha acquistato beni da un imprenditore successivamente dichiarato fallito non puo opporre al fallimento la simulazione del prezzo della vendita e, di conseguenza, non puo essere ammesso a provare tale simulazione. Questo principio, essendo di carattere generale, e applicabile in tutti i casi in cui venga opposto al fallimento l'accordo simulatorio sul prezzo della vendita e, in particolare, nel caso di domanda del curatore per la declaratoria di nullita della vendita in quanto costituente donazione indiretta od aumento della dote ad opera del marito. ( V. Sulla prima parte, 2236-65 e 521-64).*
In tema di revoca di Atti compiuti tra coniugi la legge non ha stabilito ne esplicitamente ne implicitamente una presunzione assoluta di insolvenza del coniuge fallito. Ben puo, pertanto, l'altro coniuge fornire la prova che tale stato non sussisteva nel momento in cui lo atto fu compiuto.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/05/1968, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 11 maggio 1968 |
Testo completo
In tema di revoca di Atti compiuti tra coniugi la legge non ha stabilito ne esplicitamente ne implicitamente una presunzione assoluta di insolvenza del coniuge fallito. Ben puo, pertanto, l'altro coniuge fornire la prova che tale stato non sussisteva nel momento in cui lo atto fu compiuto.*