Cass. civ., sez. I, sentenza 11/05/1968, n. 1444
CASS
Sentenza 11 maggio 1968

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Poiche il curatore e terzo rispetto agli Atti compiuti dal fallito prima della dichiarazione di fallimento, colui che ha acquistato beni da un imprenditore successivamente dichiarato fallito non puo opporre al fallimento la simulazione del prezzo della vendita e, di conseguenza, non puo essere ammesso a provare tale simulazione. Questo principio, essendo di carattere generale, e applicabile in tutti i casi in cui venga opposto al fallimento l'accordo simulatorio sul prezzo della vendita e, in particolare, nel caso di domanda del curatore per la declaratoria di nullita della vendita in quanto costituente donazione indiretta od aumento della dote ad opera del marito. ( V. Sulla prima parte, 2236-65 e 521-64).*

In tema di revoca di Atti compiuti tra coniugi la legge non ha stabilito ne esplicitamente ne implicitamente una presunzione assoluta di insolvenza del coniuge fallito. Ben puo, pertanto, l'altro coniuge fornire la prova che tale stato non sussisteva nel momento in cui lo atto fu compiuto.*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/05/1968, n. 1444
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1444
    Data del deposito : 11 maggio 1968

    Testo completo