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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/11/2025, n. 4133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4133 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6822/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 6822/2024 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il 4.7.2024, proposto da
(IA – , Parte_1 Parte_2 Parte_3 nato in [...] il [...] (C.F.: – CUI: ), con l'avv. C.F._1 C.F._2
PO SS
RICORRENTE contro
[...]
Controparte_1
[...]
RESISTENTI-CONTUMACI
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino della Guinea, con il proprio libello introduttivo depositato il 4 luglio 2024 ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento 1 del presente ricorso e previo annullamento del provvedimento impugnato:
1. in via principale: accertare e dichiarare in favore della sig. il diritto al rilascio del permesso Parte_1 di soggiorno per motivi di carattere umanitario e per l'effetto farsi ordine alla convenuta
Amministrazione di rilasciare un permesso di soggiorno recante la dicitura “protezione speciale” ex art. 19 comma 1 comma 1.1. 1.2 del D.lgs. 286/98 di durata biennale e convertibile in uno per motivi di lavoro;
2. in via subordinata, nell'ipotesi in cui il Tribunale dovese ritenere esulare dal suo ambito cognitivo la domanda principale, farsi ordine alle di Foggia di concludere il CP_1 relativo procedimento inerente il rinnovo del titolo di soggiorno del sig. ”. Parte_1
Con decreto pubblicato il 1° agosto è stata fissata l'udienza di prima comparizione delle parti per il 13 dicembre 2024, rinviata per sopravvenute esigenze dell'ufficio all'udienza del giorno
11 giugno 2025, nel corso della quale il difensore del ricorrente ha rappresentato che: “Il 18 giugno
2024 il Tribunale di Ancona ha riconosciuto la protezione speciale al mio assistito, pertanto, rilevo il cessato interesse al presente giudizio, avendo egli conseguito il bene richiesto con la citata sentenza, depositata nel fascicolo telematico il giorno 11 dicembre 2024. Chiedo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere”.
All'esito dell'udienza di discussione orale e decisione, celebrata tramite deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è inammissibile.
Infatti, è stato proposto in assenza di un provvedimento della Pubblica Amministrazione.
Al riguardo, s'impone di effettuare le seguenti considerazioni.
Il giudizio che si svolge dinanzi alle Sezioni Specializzate in materia di Immigrazione – pur con tutte le peculiarità e specificità che lo caratterizzano in virtù soprattutto del fatto che l'autorità giudiziaria è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda di riconoscimento della
“protezione internazionale” – è e resta, comunque, un procedimento avente natura impugnatoria
(sebbene, appunto, non in senso proprio).
Non può, cioè, prescindersi, ai fini dell'instaurazione del giudizio, dall'impugnazione di un provvedimento amministrativo.
È, in buona sostanza, indispensabile che la PA abbia previamente esercitato il proprio potere amministrativo e si sia, formalmente, pronunciata sulla domanda del richiedente.
Diversamente opinando, in assenza di una domanda dell'istante (a monte) e di una formale pronuncia dell'Amministrazione (a valle), l'autorità giudiziaria andrebbe a statuire su di un potere non ancora esercitato, considerato peraltro che il principio del “silenzio-assenso” non si applica alla materia della Protezione Internazionale.
2 Nel caso di specie, come anticipato, il presente giudizio è stato instaurato, con il deposito del ricorso introduttivo, senza che fosse stato previamente adottato nei confronti del ricorrente dalla
Questura di un provvedimento di reiezione della domanda proposta in sede amministrativa. CP_1
In sostanza, il ricorso è stato proposta avverso un provvedimento non ancora venuto a esistenza.
Infatti, il richiedente -in ricorso- ha lamentato di non aver ricevuto il pronunciamento della
Questura di Foggia in ordine all'istanza, datata 28 febbraio 2023, di rinnovo del titolo di soggiorno per motivi umanitari di cui egli già godeva: “Ad oggi, nonostante siano trascorsi circa 18 mesi dalla richiesta, e la competente Controparte_1
di abbia comunicato il relativo parere codesta Spett.le Questura di ,
[...] CP_1 CP_1 non ha ancora provveduto all' emissione del provvedimento conclusivo inerente la pratica di rinnovo del titolo di soggiorno e ciò è causa di grave nocumento e danno per i Diritti del sig.
– pag. 2 del ricorso). Parte_1
Per converso, si ribadisce, la cognizione delle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite dal D.L. 17 febbraio 2017 n. 13 convertito in L. 13 aprile 2017 n.46, viene in essere in sede di impugnazione dei provvedimenti recanti il mancato riconoscimento della protezione internazionale e/o speciale.
Il che non è stato nel caso di specie e, pertanto, il ricorso va dichiarato improponibile
(inammissibile).
3 – Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, essendo la l'Amministrazione resistente rimasta contumace.
Alla luce delle considerazioni effettuate, della statuizione di inammissibilità adottata con la presente pronuncia e dell'illustrato contegno processuale della parte ricorrente, va revocata l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via anticipata e provvisoria con delibera del COA di Bari del 16.7.2024.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
(IA – , nato in [...] il 15 dicembre Pt_1 Parte_2 Parte_3
1990 (C.F.: – CUI: ), così provvede: C.F._3 C.F._2
1) DICHIARA inammissibile il ricorso;
2) NULLA per le spese;
3) REVOCA l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 4 novembre 2025
3 Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 6822/2024 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il 4.7.2024, proposto da
(IA – , Parte_1 Parte_2 Parte_3 nato in [...] il [...] (C.F.: – CUI: ), con l'avv. C.F._1 C.F._2
PO SS
RICORRENTE contro
[...]
Controparte_1
[...]
RESISTENTI-CONTUMACI
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino della Guinea, con il proprio libello introduttivo depositato il 4 luglio 2024 ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento 1 del presente ricorso e previo annullamento del provvedimento impugnato:
1. in via principale: accertare e dichiarare in favore della sig. il diritto al rilascio del permesso Parte_1 di soggiorno per motivi di carattere umanitario e per l'effetto farsi ordine alla convenuta
Amministrazione di rilasciare un permesso di soggiorno recante la dicitura “protezione speciale” ex art. 19 comma 1 comma 1.1. 1.2 del D.lgs. 286/98 di durata biennale e convertibile in uno per motivi di lavoro;
2. in via subordinata, nell'ipotesi in cui il Tribunale dovese ritenere esulare dal suo ambito cognitivo la domanda principale, farsi ordine alle di Foggia di concludere il CP_1 relativo procedimento inerente il rinnovo del titolo di soggiorno del sig. ”. Parte_1
Con decreto pubblicato il 1° agosto è stata fissata l'udienza di prima comparizione delle parti per il 13 dicembre 2024, rinviata per sopravvenute esigenze dell'ufficio all'udienza del giorno
11 giugno 2025, nel corso della quale il difensore del ricorrente ha rappresentato che: “Il 18 giugno
2024 il Tribunale di Ancona ha riconosciuto la protezione speciale al mio assistito, pertanto, rilevo il cessato interesse al presente giudizio, avendo egli conseguito il bene richiesto con la citata sentenza, depositata nel fascicolo telematico il giorno 11 dicembre 2024. Chiedo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere”.
All'esito dell'udienza di discussione orale e decisione, celebrata tramite deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è inammissibile.
Infatti, è stato proposto in assenza di un provvedimento della Pubblica Amministrazione.
Al riguardo, s'impone di effettuare le seguenti considerazioni.
Il giudizio che si svolge dinanzi alle Sezioni Specializzate in materia di Immigrazione – pur con tutte le peculiarità e specificità che lo caratterizzano in virtù soprattutto del fatto che l'autorità giudiziaria è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda di riconoscimento della
“protezione internazionale” – è e resta, comunque, un procedimento avente natura impugnatoria
(sebbene, appunto, non in senso proprio).
Non può, cioè, prescindersi, ai fini dell'instaurazione del giudizio, dall'impugnazione di un provvedimento amministrativo.
È, in buona sostanza, indispensabile che la PA abbia previamente esercitato il proprio potere amministrativo e si sia, formalmente, pronunciata sulla domanda del richiedente.
Diversamente opinando, in assenza di una domanda dell'istante (a monte) e di una formale pronuncia dell'Amministrazione (a valle), l'autorità giudiziaria andrebbe a statuire su di un potere non ancora esercitato, considerato peraltro che il principio del “silenzio-assenso” non si applica alla materia della Protezione Internazionale.
2 Nel caso di specie, come anticipato, il presente giudizio è stato instaurato, con il deposito del ricorso introduttivo, senza che fosse stato previamente adottato nei confronti del ricorrente dalla
Questura di un provvedimento di reiezione della domanda proposta in sede amministrativa. CP_1
In sostanza, il ricorso è stato proposta avverso un provvedimento non ancora venuto a esistenza.
Infatti, il richiedente -in ricorso- ha lamentato di non aver ricevuto il pronunciamento della
Questura di Foggia in ordine all'istanza, datata 28 febbraio 2023, di rinnovo del titolo di soggiorno per motivi umanitari di cui egli già godeva: “Ad oggi, nonostante siano trascorsi circa 18 mesi dalla richiesta, e la competente Controparte_1
di abbia comunicato il relativo parere codesta Spett.le Questura di ,
[...] CP_1 CP_1 non ha ancora provveduto all' emissione del provvedimento conclusivo inerente la pratica di rinnovo del titolo di soggiorno e ciò è causa di grave nocumento e danno per i Diritti del sig.
– pag. 2 del ricorso). Parte_1
Per converso, si ribadisce, la cognizione delle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite dal D.L. 17 febbraio 2017 n. 13 convertito in L. 13 aprile 2017 n.46, viene in essere in sede di impugnazione dei provvedimenti recanti il mancato riconoscimento della protezione internazionale e/o speciale.
Il che non è stato nel caso di specie e, pertanto, il ricorso va dichiarato improponibile
(inammissibile).
3 – Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, essendo la l'Amministrazione resistente rimasta contumace.
Alla luce delle considerazioni effettuate, della statuizione di inammissibilità adottata con la presente pronuncia e dell'illustrato contegno processuale della parte ricorrente, va revocata l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via anticipata e provvisoria con delibera del COA di Bari del 16.7.2024.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
(IA – , nato in [...] il 15 dicembre Pt_1 Parte_2 Parte_3
1990 (C.F.: – CUI: ), così provvede: C.F._3 C.F._2
1) DICHIARA inammissibile il ricorso;
2) NULLA per le spese;
3) REVOCA l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 4 novembre 2025
3 Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
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