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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 9860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9860 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 24262/2022 R.G.A.C. TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 24262/2022 r.g.a.c.
Parte_1
[...] P.IVA_1 ad RS (Ce) il Parte_2
16.03.1962 (c.f. ), nella qualità CodiceFiscale_1 retto CP_1
Parte_1
P.IVA_1 ale della Campania n. 106 del 04.08.2022, in ese- cuzione della DGRC 326 del 21/06/2022, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo La Rocca, Michele Salo
elettivamente dom.to per la carica presso l' CP_2 sito in Napoli, alla via A. Cardarelli n. 9
[...]
OPPONENTE E
con sede in Napoli alla via Ferrante Controparte_3
fiscale, par ero di iscri- zione del Registro Imprese di Napoli in persona P.IVA_2 del r.l.p.t., rapp.to e difeso dall'avv.Ani resso il cui studio in Napoli alla Via Duomo n.326 è elett.te dom.to, giusta procura a margine del ricorso monitorio OPPOSTO CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 30/10/2025 destinata al- la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia.
DI DIRITTO La propone opposizione av Parte_3 hiesto ed ottenuto dalla
[...] con il quale veniva intimato il p Controparte_4
640,14 oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo di cui alle fatture prodotte a corredo del ricorso monitorio.
1 Deduce a sostegno che le fatture azionate erano relative all'adeguamento ISTAT, per gli anni dal 2011 al 2014, del corri- spettivo di un contratto di servizio di trasporto stipulato dalle par- ti, onde il relativo credito deve intendersi prescritto nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., ovvero nel più breve termi- ne di cui all'art.2951 c.c.. Ha, inoltre, nelle proprie difese affermato che il chiesto adeguamento ISTAT non rappresenta un diritto soggettivo dell'opposta, dovendo piuttosto essere riconosciuto con apposito provvedimento dell'amministrazione. Ha, di poi, eccepito che nella specie sussiste la giurisdizio- ne esclusiva del G.A., per effetto del combinato disposto dell'art 244 d.lgs n. 163 del 2006 e dell'art 133, comma 1, lett. e, n.2 c.p.a. Si è costituita la che ha con- Controparte_3 testato le avverse ded o in essere plurimi atti interruttivi della prescrizione, e concludendo quindi per il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provviso- ria esecuzione del decreto ingiuntivo. Dopo la trattazione, nel corso della quale veniva emesso provvedimento ex art.186 ter c.p.c. in favore dell'opposta, all'odierna udienza, destinata alla discussione orale ex art.281 se- xies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. ____________________________________________
L'opposizione è parzialmente fondata. Non coglie nel segno, infatti, l'eccezione di prescrizione in un primo tempo formulata dall'opponente, resistita dagli atti in- terruttivi prodotti in copia dall'opposta. La relativa questione, tuttavia, appare superata, alla luce delle ulteriori deduzioni intervenute nel corso della trattazione, che hanno portato all'emissione dell'ordinanza ex art.186 ter c.p.c. Parte opponente ha infatti eccepito che la materia della re- visione prezzi è riservata alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, come ritenuto da giurisprudenza più che conso- lidata del S.C. (ex plurimis, oltre a Cass. 26298/2008 citata dall'opponente, cfr. più di recente Cass. 3160/2019). Cionondimeno, come correttamente sottolineato dalla dife- sa dell'opposta, la riserva di giurisdizione non opera allorché non
2 vengano in discussione aspetti implicanti l'esercizio di potestà pubbliche, ma unicamente profili inerenti la quantificazione della revisione già riconosciuta dall'amministrazione concedente (v. in tal senso Cass. 12063/2014). Nel caso di specie, tale riconoscimento è intervenuto onde, entro i limiti di esso, sussiste la giurisdizione di questo Tribunale, come già implicitamente ritenuto in sede di emissione di ordinan- za ex art.186 ter c.p.c. Tale ultimo provvedimento deve essere in questa sede con- fermato. Deve infatti revocarsi il reso decreto ingiuntivo, giacché gli importi fatturati dall'opposta non trovano corrispondenza in correlativi provvedimenti dell'amministrazione opponente, onde in relazione ad essi non sussiste alcun diritto soggettivo dell'istante. A diversa conclusione deve pervenirsi invece in rela- zione all'importo di cui alla prefata ordinanza, che trova puntuale riscontro nel provvedimento del 7.6.2019 prodotto dall'opposta. Previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, deve quindi confermarsi l'ordinanza ex art.186 ter c.p.c. già resa. Tenuto conto della circostanza che al parziale accoglimen- to della domanda dell'opposta si è pervenuti solo all'esito della produzione documentale effettuata nella presente fase di opposi- zione, e dell'esito complessivo della lite, le spese di giudizio van- no compensate per i due terzi, e si liquidano per la restante parte come da dispositivo, con attribuzione al costituito avv.Melorio per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- conferma la resa ordinanza ex art.186 ter c.p.c.;
- compensa nella misura di cui in motivazione le spese di lite, che liquida per la restante parte in favore dell'opposta in Eu- ro 100,00 per spese ed Euro 800,00 per compenso, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge con attribuzione all'avv. ANIELLO MELORIO per dichiarato anticipo. Napoli, 30/10/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo
3
Parte_1
[...] P.IVA_1 ad RS (Ce) il Parte_2
16.03.1962 (c.f. ), nella qualità CodiceFiscale_1 retto CP_1
Parte_1
P.IVA_1 ale della Campania n. 106 del 04.08.2022, in ese- cuzione della DGRC 326 del 21/06/2022, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo La Rocca, Michele Salo
elettivamente dom.to per la carica presso l' CP_2 sito in Napoli, alla via A. Cardarelli n. 9
[...]
OPPONENTE E
con sede in Napoli alla via Ferrante Controparte_3
fiscale, par ero di iscri- zione del Registro Imprese di Napoli in persona P.IVA_2 del r.l.p.t., rapp.to e difeso dall'avv.Ani resso il cui studio in Napoli alla Via Duomo n.326 è elett.te dom.to, giusta procura a margine del ricorso monitorio OPPOSTO CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 30/10/2025 destinata al- la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia.
DI DIRITTO La propone opposizione av Parte_3 hiesto ed ottenuto dalla
[...] con il quale veniva intimato il p Controparte_4
640,14 oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo di cui alle fatture prodotte a corredo del ricorso monitorio.
1 Deduce a sostegno che le fatture azionate erano relative all'adeguamento ISTAT, per gli anni dal 2011 al 2014, del corri- spettivo di un contratto di servizio di trasporto stipulato dalle par- ti, onde il relativo credito deve intendersi prescritto nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., ovvero nel più breve termi- ne di cui all'art.2951 c.c.. Ha, inoltre, nelle proprie difese affermato che il chiesto adeguamento ISTAT non rappresenta un diritto soggettivo dell'opposta, dovendo piuttosto essere riconosciuto con apposito provvedimento dell'amministrazione. Ha, di poi, eccepito che nella specie sussiste la giurisdizio- ne esclusiva del G.A., per effetto del combinato disposto dell'art 244 d.lgs n. 163 del 2006 e dell'art 133, comma 1, lett. e, n.2 c.p.a. Si è costituita la che ha con- Controparte_3 testato le avverse ded o in essere plurimi atti interruttivi della prescrizione, e concludendo quindi per il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provviso- ria esecuzione del decreto ingiuntivo. Dopo la trattazione, nel corso della quale veniva emesso provvedimento ex art.186 ter c.p.c. in favore dell'opposta, all'odierna udienza, destinata alla discussione orale ex art.281 se- xies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. ____________________________________________
L'opposizione è parzialmente fondata. Non coglie nel segno, infatti, l'eccezione di prescrizione in un primo tempo formulata dall'opponente, resistita dagli atti in- terruttivi prodotti in copia dall'opposta. La relativa questione, tuttavia, appare superata, alla luce delle ulteriori deduzioni intervenute nel corso della trattazione, che hanno portato all'emissione dell'ordinanza ex art.186 ter c.p.c. Parte opponente ha infatti eccepito che la materia della re- visione prezzi è riservata alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, come ritenuto da giurisprudenza più che conso- lidata del S.C. (ex plurimis, oltre a Cass. 26298/2008 citata dall'opponente, cfr. più di recente Cass. 3160/2019). Cionondimeno, come correttamente sottolineato dalla dife- sa dell'opposta, la riserva di giurisdizione non opera allorché non
2 vengano in discussione aspetti implicanti l'esercizio di potestà pubbliche, ma unicamente profili inerenti la quantificazione della revisione già riconosciuta dall'amministrazione concedente (v. in tal senso Cass. 12063/2014). Nel caso di specie, tale riconoscimento è intervenuto onde, entro i limiti di esso, sussiste la giurisdizione di questo Tribunale, come già implicitamente ritenuto in sede di emissione di ordinan- za ex art.186 ter c.p.c. Tale ultimo provvedimento deve essere in questa sede con- fermato. Deve infatti revocarsi il reso decreto ingiuntivo, giacché gli importi fatturati dall'opposta non trovano corrispondenza in correlativi provvedimenti dell'amministrazione opponente, onde in relazione ad essi non sussiste alcun diritto soggettivo dell'istante. A diversa conclusione deve pervenirsi invece in rela- zione all'importo di cui alla prefata ordinanza, che trova puntuale riscontro nel provvedimento del 7.6.2019 prodotto dall'opposta. Previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, deve quindi confermarsi l'ordinanza ex art.186 ter c.p.c. già resa. Tenuto conto della circostanza che al parziale accoglimen- to della domanda dell'opposta si è pervenuti solo all'esito della produzione documentale effettuata nella presente fase di opposi- zione, e dell'esito complessivo della lite, le spese di giudizio van- no compensate per i due terzi, e si liquidano per la restante parte come da dispositivo, con attribuzione al costituito avv.Melorio per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- conferma la resa ordinanza ex art.186 ter c.p.c.;
- compensa nella misura di cui in motivazione le spese di lite, che liquida per la restante parte in favore dell'opposta in Eu- ro 100,00 per spese ed Euro 800,00 per compenso, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge con attribuzione all'avv. ANIELLO MELORIO per dichiarato anticipo. Napoli, 30/10/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo
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