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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 317/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VOLINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 968/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Montana Del Gargano - P:IVA_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 25926824 TRIBUTO BONIFIC 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'ingiunzione di pagamento n. 25926824 per tributo di bonifica anno 2024. Emanata e notificata in data 20.8.2025.
Motivi di ricorso: mancanza dell'atto sotteso al provvedimento qui impugnato, ossia il documento n. 25232948 datato 20.5.2025 ; invalidità dell'atto impositivo per difetto di legittimazione passiva dell'Esattore, per difetto di sottoscrizione ed eccessività delle spese postali di notificazione.
Il Consorzio e AREA si costituiscono e chiedono il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti si evince che l'accertamento prodromico, regolarmente sottoscritto, è stato regolarmente notificato a mezzo PEC il 20/05/2025 e non impugnato.
La convenuta Area srl risulta essere, da certificazione allegata, una società concessionaria per la riscossione dei tributi e di tutte le entrate patrimoniali degli enti pubblici territoriali, iscritta all'albo del Ministero delle
Finanze di cui all'articolo 53 del DLgs n. 446/1997 ed in virtù dell'atto di affidamento del consorzio di Bonifica
Montana del Gargano del 11/05/2021, è legittimata , in qualità di esattore, alla emissione dell'atto impugnato e stare nel presente giudizio.
Per tutto quanto detto il Giudice rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Vista la particolarità della controversia, compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Compensa le spese di giudizio. Così deciso in Foggia il 20 gennaio 2026 Il Giudice Pasquale Volino
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VOLINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 968/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Montana Del Gargano - P:IVA_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE PAG n. 25926824 TRIBUTO BONIFIC 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'ingiunzione di pagamento n. 25926824 per tributo di bonifica anno 2024. Emanata e notificata in data 20.8.2025.
Motivi di ricorso: mancanza dell'atto sotteso al provvedimento qui impugnato, ossia il documento n. 25232948 datato 20.5.2025 ; invalidità dell'atto impositivo per difetto di legittimazione passiva dell'Esattore, per difetto di sottoscrizione ed eccessività delle spese postali di notificazione.
Il Consorzio e AREA si costituiscono e chiedono il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti si evince che l'accertamento prodromico, regolarmente sottoscritto, è stato regolarmente notificato a mezzo PEC il 20/05/2025 e non impugnato.
La convenuta Area srl risulta essere, da certificazione allegata, una società concessionaria per la riscossione dei tributi e di tutte le entrate patrimoniali degli enti pubblici territoriali, iscritta all'albo del Ministero delle
Finanze di cui all'articolo 53 del DLgs n. 446/1997 ed in virtù dell'atto di affidamento del consorzio di Bonifica
Montana del Gargano del 11/05/2021, è legittimata , in qualità di esattore, alla emissione dell'atto impugnato e stare nel presente giudizio.
Per tutto quanto detto il Giudice rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Vista la particolarità della controversia, compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Compensa le spese di giudizio. Così deciso in Foggia il 20 gennaio 2026 Il Giudice Pasquale Volino