CA
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 19/12/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
Sezione Civile
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dott. Gianfranco Placentino Consigliere
Avv. Eriberto Di Blasio Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 338/2020,
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dell'Avv. Vincenzo Antonello Centra, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in primo grado, dall'Avv. Annibale Ciarniello
APPELLATA - CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Larino n. 264/2020, pubblicata in data
02/07/2020 – Opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante, come da note di trattazione scritta e comparsa conclusionale, che qui devono ritenersi ripetute e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1 - Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la società Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 264/2020, con la quale il Tribunale di Larino ha rigettato l'opposizione dalla stessa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 348/2013, emesso su istanza della
[...] per il pagamento di forniture di carburante. CP_1 Il Tribunale di Larino, a fondamento della decisione, ha ritenuto non provato l'avvenuto pagamento delle forniture oggetto di causa. In particolare, il primo giudice ha qualificato le fatture prodotte in giudizio dall'opponente come "documenti di provenienza unilaterale Parte_1
(fatture emesse dalla ), in quanto tali inidonei a dimostrare l'asserito pagamento". Ha CP_1 inoltre considerato insufficiente a tal fine la prova della consuetudine, pur emersa dall'istruttoria, secondo cui la non avrebbe consentito nuove forniture in assenza del saldo di quelle CP_1 precedenti, richiedendo una "ulteriore prova diretta a dimostrare che le specifiche forniture di carburante di cui al decreto ingiuntivo siano state saldate".
A fondamento dell'appello, la ha dedotto i seguenti motivi: Parte_2
1. Travisamento dei fatti ed errata interpretazione dei documenti prodotti, avendo il Tribunale omesso di considerare che le fatture prodotte in originale erano tutte quietanzate dalla società emittente , e che tale quietanza, mai contestata, costituisce prova CP_1 dell'avvenuto pagamento.
2. Travisamento dei fatti ed errata interpretazione delle prove orali, le quali, confermando la prassi del pagamento contestuale alla fornitura (o comunque antecedente alla fornitura successiva), avrebbero dovuto condurre il giudice a ritenere che l'emissione stessa della fattura, nel contesto del rapporto tra le parti, presupponesse l'avvenuto pagamento.
3. Omissione e contraddittorietà della motivazione, laddove il Tribunale, pur riconoscendo l'esistenza della consuetudine del pagamento immediato, ha contraddittoriamente ritenuto tale circostanza non idonea a provare il saldo, omettendo di valutare la prosecuzione del rapporto di fornitura per oltre due anni dopo le fatture contestate, con decine di ulteriori rifornimenti regolarmente pagati.
Non si è costituita in giudizio la rimanendo, così, contumace. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 2 - L'appello è fondato e merita accoglimento.
I motivi di gravame, che, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, censurano efficacemente la decisione del Tribunale di Larino, la quale si fonda su un'erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali acquisite in primo grado.
Il Giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione della muovendo da un Parte_1 presupposto palesemente erroneo, ossia la qualificazione delle fatture prodotte dall'opponente come "documenti di provenienza unilaterale... inidonei a dimostrare l'asserito pagamento".
Tale affermazione integra un evidente travisamento della prova documentale.
Va, innanzitutto, precisato che le fatture, seppure prodotte da parte opponente, sono state emesse dalla parte opposta e non contestate, nemmeno nel loro contenuto.
Ciò posto, come correttamente dedotto dall'appellante, i documenti prodotti non erano semplici fatture, bensì fatture quietanzate. Dall'esame dell'atto di appello e dei documenti ivi richiamati, emerge che l'appellante ha sin dal primo grado sostenuto che "le fatture, in originale prodotte dalla opponente appellante , sono tutte regolarmente quietanzate da parte Parte_1 della società emittente , mediante l'apposizione di quello che, in gergo si usava appunto CP_1 chiamare 'bollo di quietanza', regolarmente sovrascritto e siglato sempre dalla società Parte_3
.
[...]
La quietanza, ai sensi dell'art. 1199 c.c., è una dichiarazione di scienza con natura confessoria, rilasciata dal creditore al debitore, che attesta l'avvenuto pagamento. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'attribuire alla quietanza piena efficacia probatoria del fatto estintivo dell'obbligazione, con la conseguenza che, a fronte di essa, l'onere di provare che il pagamento non sia in realtà avvenuto o sia da imputare a un debito diverso grava sul creditore che ha rilasciato la quietanza medesima. Nel caso di specie, il Tribunale ha completamente omesso di valutare la presenza e il significato giuridico delle quietanze apposte sulle fatture, degradando tali documenti a mere prove unilaterali del credito, laddove essi, proprio per la quietanza, costituivano prova dell'avvenuta estinzione dello stesso. L'appellata , a fronte di tale prova documentale, non CP_1 risulta aver fornito elementi idonei a vincere la presunzione di avvenuto pagamento derivante dalle quietanze da essa stessa rilasciate né, come già detto, ha contestato il contenuto di tali documenti.
L'erronea valutazione del primo Giudice si estende anche all'interpretazione del materiale probatorio orale e alla sua connessione con la prassi commerciale intercorsa tra le parti. La sentenza impugnata riconosce che dall'istruttoria è emersa la "consuetudine in tema di pagamento" secondo cui "il personale della consente alle imbarcazioni di effettuare il rifornimento solo a CP_1 condizione che si sia provveduto al saldo dei rifornimenti effettuati precedentemente". Tuttavia, in modo contraddittorio, il Giudice ha ritenuto tale circostanza non idonea a provare il saldo, in assenza di una "ulteriore prova diretta".
Questa Corte ritiene che tale conclusione sia illogica e non tenga conto del quadro probatorio complessivo. L'esistenza di una prassi consolidata, confermata in giudizio, secondo cui non si effettuavano forniture "a credito", costituisce un elemento presuntivo di particolare gravità, precisione e concordanza, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a favore della tesi dell'avvenuto pagamento.
Tale presunzione è ulteriormente e decisivamente corroborata da due circostanze pacifiche e documentate.
Innanzitutto vi è la prosecuzione ininterrotta del rapporto di fornitura per oltre due anni e per decine di rifornimenti successivi a quelli oggetto di contestazione. Come evidenziato dall'appellante (e mai contestato dall'appellato, nemmeno in primo grado), dopo dalla prima fattura ritenuta non pagata dalla ricorrente, la n.358 del 29.4.2011, vi sono ben altre dieci fatture di ulteriori rifornimenti, che anche per la sono state tutte pagate. È del tutto inverosimile che la CP_1
, in violazione della propria stessa prassi operativa, abbia continuato a erogare ingenti CP_1 forniture di carburante per anni, senza mai pretendere il saldo di fatture risalenti al 2011, per poi agire in via monitoria solo a fine 2013.
In secondo luogo, è la natura stessa del rapporto, caratterizzato da pagamenti per lo più in contanti, come emerso dall'istruttoria e non specificamente contestato, che rende ragione della centralità probatoria della fattura quietanzata quale unico documento definitivo attestante la conclusione della singola compravendita.
Il riferimento del Tribunale al "documento provvisorio di avvenuto rifornimento e pagamento", menzionato dal teste appare inconferente. Come logicamente argomentato Tes_1 dall'appellante, tale documento aveva la mera funzione di "promemoria" per la successiva emissione della fattura fiscale quietanzata, documento che, una volta emesso, assorbiva e sostituiva ogni precedente "velina" provvisoria. Pretendere la produzione di tali documenti provvisori a distanza di anni, quando la stessa parte creditrice non li ha conservati, costituisce un'inversione dell'onere probatorio e una richiesta di prova irragionevole.
In definitiva, l'appellante ha assolto al proprio onere di provare il fatto Parte_1 estintivo dell'obbligazione (il pagamento), producendo le fatture quietanzate e offrendo un quadro presuntivo solido, grave e concordante, basato sulla prassi commerciale e sulla successiva condotta delle parti. Il Giudice di primo grado ha errato nel non attribuire il corretto valore probatorio a tali elementi, giungendo a una decisione che deve essere integralmente riformata.
§ 3 - L'accoglimento dell'appello comporta la riforma della sentenza impugnata e, di conseguenza,
l'accoglimento dell'originaria opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo n. 348/2013.
Per quanto attiene al governo delle spese di giudizio, va precisato che parte appellante, nel precisare le conclusioni con la propria comparsa, ha espressamente chiesto la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, rinunciando, così, alla refusione delle stesse in proprio favore. Pertanto, si ritiene giusto disporre in tal senso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] contro avverso la sentenza del Tribunale di Larino n. Parte_1 Controparte_1
264/2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, accoglie
l'opposizione proposta dalla Parte_1
2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 348/2013, emesso dal Tribunale di Larino in data 5.12.2013.
3. Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Avv. Eriberto Di Blasio Dott.ssa Maria Grazia d'Errico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
Sezione Civile
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dott. Gianfranco Placentino Consigliere
Avv. Eriberto Di Blasio Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 338/2020,
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dell'Avv. Vincenzo Antonello Centra, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in primo grado, dall'Avv. Annibale Ciarniello
APPELLATA - CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Larino n. 264/2020, pubblicata in data
02/07/2020 – Opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante, come da note di trattazione scritta e comparsa conclusionale, che qui devono ritenersi ripetute e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1 - Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la società Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 264/2020, con la quale il Tribunale di Larino ha rigettato l'opposizione dalla stessa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 348/2013, emesso su istanza della
[...] per il pagamento di forniture di carburante. CP_1 Il Tribunale di Larino, a fondamento della decisione, ha ritenuto non provato l'avvenuto pagamento delle forniture oggetto di causa. In particolare, il primo giudice ha qualificato le fatture prodotte in giudizio dall'opponente come "documenti di provenienza unilaterale Parte_1
(fatture emesse dalla ), in quanto tali inidonei a dimostrare l'asserito pagamento". Ha CP_1 inoltre considerato insufficiente a tal fine la prova della consuetudine, pur emersa dall'istruttoria, secondo cui la non avrebbe consentito nuove forniture in assenza del saldo di quelle CP_1 precedenti, richiedendo una "ulteriore prova diretta a dimostrare che le specifiche forniture di carburante di cui al decreto ingiuntivo siano state saldate".
A fondamento dell'appello, la ha dedotto i seguenti motivi: Parte_2
1. Travisamento dei fatti ed errata interpretazione dei documenti prodotti, avendo il Tribunale omesso di considerare che le fatture prodotte in originale erano tutte quietanzate dalla società emittente , e che tale quietanza, mai contestata, costituisce prova CP_1 dell'avvenuto pagamento.
2. Travisamento dei fatti ed errata interpretazione delle prove orali, le quali, confermando la prassi del pagamento contestuale alla fornitura (o comunque antecedente alla fornitura successiva), avrebbero dovuto condurre il giudice a ritenere che l'emissione stessa della fattura, nel contesto del rapporto tra le parti, presupponesse l'avvenuto pagamento.
3. Omissione e contraddittorietà della motivazione, laddove il Tribunale, pur riconoscendo l'esistenza della consuetudine del pagamento immediato, ha contraddittoriamente ritenuto tale circostanza non idonea a provare il saldo, omettendo di valutare la prosecuzione del rapporto di fornitura per oltre due anni dopo le fatture contestate, con decine di ulteriori rifornimenti regolarmente pagati.
Non si è costituita in giudizio la rimanendo, così, contumace. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 2 - L'appello è fondato e merita accoglimento.
I motivi di gravame, che, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, censurano efficacemente la decisione del Tribunale di Larino, la quale si fonda su un'erronea valutazione delle prove documentali e testimoniali acquisite in primo grado.
Il Giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione della muovendo da un Parte_1 presupposto palesemente erroneo, ossia la qualificazione delle fatture prodotte dall'opponente come "documenti di provenienza unilaterale... inidonei a dimostrare l'asserito pagamento".
Tale affermazione integra un evidente travisamento della prova documentale.
Va, innanzitutto, precisato che le fatture, seppure prodotte da parte opponente, sono state emesse dalla parte opposta e non contestate, nemmeno nel loro contenuto.
Ciò posto, come correttamente dedotto dall'appellante, i documenti prodotti non erano semplici fatture, bensì fatture quietanzate. Dall'esame dell'atto di appello e dei documenti ivi richiamati, emerge che l'appellante ha sin dal primo grado sostenuto che "le fatture, in originale prodotte dalla opponente appellante , sono tutte regolarmente quietanzate da parte Parte_1 della società emittente , mediante l'apposizione di quello che, in gergo si usava appunto CP_1 chiamare 'bollo di quietanza', regolarmente sovrascritto e siglato sempre dalla società Parte_3
.
[...]
La quietanza, ai sensi dell'art. 1199 c.c., è una dichiarazione di scienza con natura confessoria, rilasciata dal creditore al debitore, che attesta l'avvenuto pagamento. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'attribuire alla quietanza piena efficacia probatoria del fatto estintivo dell'obbligazione, con la conseguenza che, a fronte di essa, l'onere di provare che il pagamento non sia in realtà avvenuto o sia da imputare a un debito diverso grava sul creditore che ha rilasciato la quietanza medesima. Nel caso di specie, il Tribunale ha completamente omesso di valutare la presenza e il significato giuridico delle quietanze apposte sulle fatture, degradando tali documenti a mere prove unilaterali del credito, laddove essi, proprio per la quietanza, costituivano prova dell'avvenuta estinzione dello stesso. L'appellata , a fronte di tale prova documentale, non CP_1 risulta aver fornito elementi idonei a vincere la presunzione di avvenuto pagamento derivante dalle quietanze da essa stessa rilasciate né, come già detto, ha contestato il contenuto di tali documenti.
L'erronea valutazione del primo Giudice si estende anche all'interpretazione del materiale probatorio orale e alla sua connessione con la prassi commerciale intercorsa tra le parti. La sentenza impugnata riconosce che dall'istruttoria è emersa la "consuetudine in tema di pagamento" secondo cui "il personale della consente alle imbarcazioni di effettuare il rifornimento solo a CP_1 condizione che si sia provveduto al saldo dei rifornimenti effettuati precedentemente". Tuttavia, in modo contraddittorio, il Giudice ha ritenuto tale circostanza non idonea a provare il saldo, in assenza di una "ulteriore prova diretta".
Questa Corte ritiene che tale conclusione sia illogica e non tenga conto del quadro probatorio complessivo. L'esistenza di una prassi consolidata, confermata in giudizio, secondo cui non si effettuavano forniture "a credito", costituisce un elemento presuntivo di particolare gravità, precisione e concordanza, ai sensi dell'art. 2729 c.c., a favore della tesi dell'avvenuto pagamento.
Tale presunzione è ulteriormente e decisivamente corroborata da due circostanze pacifiche e documentate.
Innanzitutto vi è la prosecuzione ininterrotta del rapporto di fornitura per oltre due anni e per decine di rifornimenti successivi a quelli oggetto di contestazione. Come evidenziato dall'appellante (e mai contestato dall'appellato, nemmeno in primo grado), dopo dalla prima fattura ritenuta non pagata dalla ricorrente, la n.358 del 29.4.2011, vi sono ben altre dieci fatture di ulteriori rifornimenti, che anche per la sono state tutte pagate. È del tutto inverosimile che la CP_1
, in violazione della propria stessa prassi operativa, abbia continuato a erogare ingenti CP_1 forniture di carburante per anni, senza mai pretendere il saldo di fatture risalenti al 2011, per poi agire in via monitoria solo a fine 2013.
In secondo luogo, è la natura stessa del rapporto, caratterizzato da pagamenti per lo più in contanti, come emerso dall'istruttoria e non specificamente contestato, che rende ragione della centralità probatoria della fattura quietanzata quale unico documento definitivo attestante la conclusione della singola compravendita.
Il riferimento del Tribunale al "documento provvisorio di avvenuto rifornimento e pagamento", menzionato dal teste appare inconferente. Come logicamente argomentato Tes_1 dall'appellante, tale documento aveva la mera funzione di "promemoria" per la successiva emissione della fattura fiscale quietanzata, documento che, una volta emesso, assorbiva e sostituiva ogni precedente "velina" provvisoria. Pretendere la produzione di tali documenti provvisori a distanza di anni, quando la stessa parte creditrice non li ha conservati, costituisce un'inversione dell'onere probatorio e una richiesta di prova irragionevole.
In definitiva, l'appellante ha assolto al proprio onere di provare il fatto Parte_1 estintivo dell'obbligazione (il pagamento), producendo le fatture quietanzate e offrendo un quadro presuntivo solido, grave e concordante, basato sulla prassi commerciale e sulla successiva condotta delle parti. Il Giudice di primo grado ha errato nel non attribuire il corretto valore probatorio a tali elementi, giungendo a una decisione che deve essere integralmente riformata.
§ 3 - L'accoglimento dell'appello comporta la riforma della sentenza impugnata e, di conseguenza,
l'accoglimento dell'originaria opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo n. 348/2013.
Per quanto attiene al governo delle spese di giudizio, va precisato che parte appellante, nel precisare le conclusioni con la propria comparsa, ha espressamente chiesto la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, rinunciando, così, alla refusione delle stesse in proprio favore. Pertanto, si ritiene giusto disporre in tal senso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] contro avverso la sentenza del Tribunale di Larino n. Parte_1 Controparte_1
264/2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, accoglie
l'opposizione proposta dalla Parte_1
2. Revoca il decreto ingiuntivo n. 348/2013, emesso dal Tribunale di Larino in data 5.12.2013.
3. Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Avv. Eriberto Di Blasio Dott.ssa Maria Grazia d'Errico