Sentenza 28 ottobre 2025
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Leggi di più… - 3. Assemblea condominiale valida anche in caso di contrastiRedazione · https://ildiritto.it/ · 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/10/2025, n. 2386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2386 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario dott. Adele Carlino , all'esito della udienza del 26.09.2025 celebrata mediante trattazione scritta e lette le conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note di trattazione scritta , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G.1213 del 2024 promossa da:
DA
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Dario Rojo ( ), unitamente e disgiuntamente all'avv. C.F._2
CE IO ) e con gli stessi elettivamente domiciliato in C.F._3
80124 Napoli alla Eurialo 46 presso lo studio dell'avv. Dario Rojo e con domicilio digitale per l'avv. Rojo PEC: e per l'avv. IO Email_1
PEC: Email_2
ATTORE- OPPONENTE-
CONTRO
( )- rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._4
NI BO ( con studio in 80059 Torre del Greco (NA) C.F._5
alla Via Circumvallazione n. 123 ed unitamente a questi ivi elettivamente domiciliata, con dichiarazione di voler ricevere le Comunicazioni anche a mezzo Fax, al numero
0813444972, ovvero anche a mezzo PEC, al domicilio digitale:
Email_3
pagina 1 di 5 CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto:; opposizione ex art 615 cpc .
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva dinnanzi a questo Tribunale la sig.ra premettendo che la Controparte_1
stessa in data 7.2.2024 gli aveva intimato precetto di pagamento della somma complessiva di euro 41259,98 in virtù della della Sentenza n. 1542/2020, resa in Camera di consiglio il 14/09/2020 e pubblicata il 27/10/2020, con cui era stata regolata la sua separazione da e della Ordinanza presidenziale resa in data Parte_1
18.02.2023 dal Tribunale di Torre Annunziata, nell'ambito del procedimento ivi iscritto sub R.G. n. 4373/2022, con cui il Tribunale di Torre Annunziata che aveva regolato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando le statuizioni economiche della sentenza d separazione .
Deduceva che con il precetto la aveva richiesto il pagamento di somme CP_1 prescritte e comunque non dovute avendo sempre provveduto al pagamento degli assegni di mantenimento a favore del figlio . Persona_1
Si costituiva l'opposta la quale eccepiva in primo luogo l'inammissibilità per tardività dell'opposizione e nel merito ne contestava il contenuto deducendo la prescrizione decennale del credito, che non si sarebbe ancora maturata e, per il caso in cui si dovesse ritenere applicabile la prescrizione quinquennale, chiedeva rideterminarsi il credito dovuto per l'ultimo quinquennio
In via preliminare va osservato che l'opposizione prodotta è qualificabile quale opposizione ex art 615 I comma cpc con essa contestandosi il diritto di procedere ad esecuzione per essere il credito oggetto di esecuzione già estinto per prescrizione o per pagamento.
La stessa è dunque tempestiva non essendo soggetta al termine di 20 giorni cui si riferisce l'opposto, che riguarda le opposizioni proposte ai sensi dell'art 617 cpc.
pagina 2 di 5 Ne merito l' opposizione è parzialmente fondata.
Ed invero il credito relativo ai ratei mensili dell'assegno che il coniuge obbligato è tenuto a versare all'altro per il mantenimento dei figli si prescrive in cinque anni ex art
2948 cc. La prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., infatti, si applica solo se viene in contestazione la debenza di uno o più ratei e su tale debenza intervenga un accertamento giudiziale sul quale si formi il giudicato. (Cassazione civile sez. I,
01/06/2010, n.13414)
Nello specifico l'opposto non può pertanto dedurre che la prescrizione non si sarebbe maturata , in quanto non vi è stata alcuna sentenza contenente un accertamento giudiziale sulla debenza di uno o più ratei sulla quale si sia formato il giudicato.
Né la prescrizione può ritenersi sospesa ex art 2941 n 1 cc . Ed invero La sospensione della prescrizione tra coniugi di cui all'art. 2941, n. 1, cod. civ. non trova applicazione al credito dovuto per l'assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un'interpretazione conforme alla ratio legis, da individuarsi tenuto conto dell'evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell'unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati.
Nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l'armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all'art. 232 cod. civ. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione. (cfr Cassazione civile sez. I, 14/12/2018, n.32524)
Deve pertanto dichiararsi la nullità del precetto laddove ingiunge il pagamento dei ratei dell'assegno di mantenimento per il coniuge e per il figlio Controparte_1 Persona_1
, relativi al quinquennio anteriore al 7.2.2024 ( data di notifica del precetto) non
[...] essendovi stati, prima del precetto, altri atti interruttivi della prescrizione .
pagina 3 di 5 Non ha trovato, invece riscontro probatorio l'altro motivo di opposizione con cui si deduce l'intervenuto pagamento dei ratei dell'assegno a favore del figlio
[...]
Per_1
Per quest'ultimo saranno pertanto dovuti i ratei di assegno impagati dal 7.2.2019 , detraendosi da quelli intimati i ratei prescritti .
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo , in applicazione dei minimi tabellari in considerazione dell'esito del giudizio, della bassa complessità della controversia e dell'attività svolta
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione ed annulla il precetto intimato da a con atto notificato il 7.2.2024 laddove Controparte_1 Parte_1 ingiunge il pagamento di ratei di assegno maturati antecedentemente al
7.2.2019
2) Condanna al pagamento in favore di dei Controparte_1 Parte_1
compensi di lite che liquida in euro 2540,00 oltre rimborso forfettario del 15%
Iva e Cpa se dovute
Torre Annunziata, 26/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Adele Carlino
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