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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/06/2025, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 17.06.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, CP_ lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente e dall' all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al 3399/2024 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr. 500/2023
R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. Crispo Gennaro ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ardolino Diodata ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/05/2024, ai sensi dell'art. 445 bis 6° comma c.p.c., la parte ricorrente, dopo aver contestato le conclusioni del ctu, dott. nell'ambito del Persona_1 procedimento a.t.p. nr. 500/2023 R.g. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento della pensione d'inabilità civile e dell'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità dell'espletata consulenza tecnica, essendo stato riconosciuto soggetto non avente diritto alle prestazioni richieste.
Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali per accertare la sussistenza del requisito CP_ sanitario con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 10.06.2022, con condanna dell'
Pag. 1 di 4 a corrispondere le relative provvidenze economiche. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari da attribuirsi al procuratore di parte ricorrente. CP_
Regolare la notifica, si è costituito l' il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancata specificità delle contestazioni e comunque il rigetto nel merito per l'infondatezza in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta, ritenuta non necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali alla luce delle contestazioni contenute nell'atto di opposizione, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La decisione è avvenuta mediante il deposito di note di trattazione scritta depositate in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della ctu è stato comunicato in data 26.03.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 22.04.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato in data 21.05.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Attesa la specificità dei motivi di contestazione, il ricorso è ammissibile contrariamente a quanto sostenuto CP_ dall'
Venendo nel merito, la parte ricorrente ha contestato le conclusioni del ctu nominato nel giudizio di a.t.p. sottolineando che il quadro patologico presentato è di gravità tale da consentire la concessione della
Pag. 2 di 4 pensione e dell'indennità di accompagnamento ma al riguardo però non ha fornito valide argomentazioni scientifiche di segno contrario, limitandosi a dedurre che la perizia ha sottovalutato la gravità delle proprie patologie.
Tutto ciò in contrasto con la perizia svolta dal consulente tecnico in cui si valutano adeguatamente tutte le patologie da cui è affetto la parte ricorrente.
In particolare, l'opponente ha contestato esclusivamente la valutazione del consulente del Tribunale con riguardo alla leucemia mieloide cronica e, facendo propria la consulenza del c.t.p. dott. , ha Per_2 dedotto che l'esame di tale patologia avrebbe dovuto comportare l'applicazione di una percentuale pari al 100%. Invero, secondo quanto prospettato dalla parte, “tale patologia paragonabile ad una neoplasia maligna
e progressiva la prognosi quoad vitam è incerta almeno nei primi cinque anni dalla diagnosi. Infatti, anche se la percentuale di sopravvivenza a 5 anni è alta certamente non sopravvivono il 100% dei pazienti. Si è, infatti, soliti ritenere guariti un soggetto ammalatosi di neoplasie maligne se vengono superati i primi cinque anni dalla diagnosi senza che la malattia si sia ripresentata. Nel nostro caso i cinque anni non sono ancora passati essendo stata fatta la diagnosi nel mese di Febbraio
2022. In realtà con gli anni migliora senza dubbio la percentuale di sopravvivenza ma non si può certamente parlare di guarigione assoluta”.
È evidente che le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente si basano esclusivamente su principi astratti che non trovano applicazione nel caso in esame.
Senza sottovalutare la gravità della patologia da cui è affetta la parte opponente, la consulenza tecnica d'ufficio, all'esito degli accertamenti tecnici e sulla base della documentazione clinica, ha documentato un follow-up soddisfacente della malattia, dapprima mediante monitoraggio mensile e successivamente con cadenza trimestrale, reso possibile grazie alla terapia farmacologica a base di SA (una compressa al giorno per 5 giorni alla settimana) ben tollerata e associata a effetti collaterali di modesta entità, risultata efficace sia sotto il profilo clinico che strumentale.
È evidente, dunque, che a fronte di una contestazione basata su principi astratti debba considerarsi prevalente l'esame obiettivo, approfondito e meticoloso, effettuato dal Consulente del Tribunale.
Ancora, parte ricorrente ha dedotto l'erronea valutazione dell'autonomia personale con riferimento al periodo di somministrazione della terapia antineoplastica (terapia con DA praticata nel marzo
2022).
Come già evidenziato in relazione alla terapia a base di SA, il CTU ha tenuto conto dell'intero percorso clinico e delle cure praticate, rilevando che, nonostante la gravità della patologia, non sussistono condizioni tali da determinare l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'impossibilità di svolgere in maniera autonoma gli atti della vita quotidiana, né determina una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa
In particolare, con riferimento all'apparato osteo-artro muscolare ha accertato: “Rachide in asse, mobile, indolente alla digitopressione delle spinose. Clinicamente non rilevabili dismorfismi articolari e/o limitazioni funzionali delle
Pag. 3 di 4 restanti articolazioni esaminate. Passaggi posturali liberi. Deambulazione armonica” (cfr. perizia in atti).
Quanto ai nuovi certificati depositati per l'odierna udienza, si evidenzia che la parte ricorrente si è limitata ad un mero deposito senza alcuna deduzione sul motivo per cui tali certificati andrebbero ad aggravare il quadro patologico presente. Ad ogni modo, dal certificato del 12.09.2024, non si rileva alcun aggravamento delle patologie sofferte, consistendo in una serie di esami clinici effettuati. In tale certificato, infatti si legge: “Non mostra variazioni sostanziali della massa leucemica residua al controllo precedente”.
Infine, il certificato del 04.12.2024 dell'ASL ha una funzione per lo più descrittiva e Parte_2 ricognitiva del quadro patologico, oltre ad eseguire la terapia già in atto. Infatti, esso evidenzia che il Sig. ha risposto positivamente al trattamento. Pt_1
In conclusione, alla luce delle censure sollevate dalla parte ricorrente, non si ritiene di dover rinnovare, come richiesto, la consulenza tecnica medico-legale.
La stessa è priva di qualsiasi contraddizioni e può essere fatta propria dallo scrivente magistrato.
Per tutte le ragioni suesposte, l'opposizione deve essere rigettata e va dichiarato Parte_1 soggetto non avente diritto alla pensione d'inabilità e all'indennità di accompagnamento.
Le spese del giudizio a.t.p. e del presente giudizio di opposizione sono irripetibili atteso il deposito di rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della consulenza medico-legale, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede:
1)rigetta il ricorso in opposizione e dichiara insussistente in capo alla parte ricorrente Parte_1
il requisito sanitario per la pensione d'inabilità e l'indennità di accompagnamento;
[...]
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio a.t.p. e del presente giudizio di opposizione;
CP_
3) pone le spese della ctu redatta in fase atp, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 17.06.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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