Art. 10.
Ogni amministrazione dello Stato deve provvedere per ciascuno operaio dipendente, alla compilazione del foglio matricolare in triplice originale, da tenersi l'uno presso la segreteria del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, un secondo presso l'amministrazione centrale e l'altro presso l'ente al quale l'operaio e' assegnato.
Ogni amministrazione dello Stato deve provvedere per ciascuno operaio dipendente, alla compilazione del foglio matricolare in triplice originale, da tenersi l'uno presso la segreteria del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, un secondo presso l'amministrazione centrale e l'altro presso l'ente al quale l'operaio e' assegnato.