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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 13971/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti -Giudice-
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13971 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. MENNA GIUSTINA RAFFAELLA presso il quale elettivamente domicilia;
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MENNA
GI SS presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.07.2025, e Parte_1 Controparte_1 esponevano di aver contratto matrimonio in Napoli col rito concordatario (Atto N.
7 parte I – Reg. Atti di Matrimonio Anno 2009); che dall'unione coniugale nasceva una figlia, in data 01.7.2009; che, per incompatibilità di carattere ed Per_1
1 RG 13971/2025
incomprensioni, i coniugi non avevano più un'unione affettiva e sentimentale ed il rapporto coniugale si era gravemente incrinato;
pertanto, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, meglio precisate, a seguito di rilievo del Giudice relatore, con note di trattazione scritta depositate in data 12.12.2025:
“1) I coniugi vivranno separatamente.
2) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi, Per_1 con residenza privilegiata presso la madre nella casa coniugale sita in Napoli, Via
G. Rossetti n.5; casa che è stata acquistata dalla sig.ra Parte_1 attraverso l'accensione di un mutuo con l'istituto bancario Monte dei Paschi di
Siena in data 19/02/2019, con una rata mensile di € 394,34 con scadenza febbraio
2049 (cfr. quietanza pagamento rata mutuo MPS, doc. 3), al cui pagamento il marito si obbliga a contribuire per la metà dello stesso.
3) In ossequio all'art. 155, 3° comma, c.c., la potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni più importanti relative all'istruzione, all'educazione e salute della minore verranno assunte di comune accordo da entrambi i coniugi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. In caso di disaccordo, la decisione verrà rimessa al
Giudice.
4) I coniugi si obbligano a contribuire in misura eguale al mantenimento della figlia, in particolare per quanto attiene alle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche non coperte dal Ministero della Pubblica Istruzione, nonché ludiche e sportive, previo accordo tra le parti sulle spese e previa documentazione delle stesse.
Il padre, in più, contribuirà al mantenimento ordinario della figlia versando l'importo mensile di € 300,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici
Istat; il predetto corrisponderà inoltre l'importo di euro 200, 00 mensili, quale
2 RG 13971/2025
contributo alla rata mensile di mutuo gravante sulla casa coniugale di via G.
Rossetti n.5.
5) Nei loro rapporti, i coniugi si dichiarano autosufficienti.
6) la figlia vivrà con la madre presso la casa coniugale, il padre andrà a Per_1 visitarla e potrà tenerla con sé, anche a pernottare, secondo le seguenti modalità:
a) la bambina trascorrerà il week-end in modo alternato tra i genitori. Quando lo trascorrerà con il padre, la minore verrà prelevata dall'abitazione materna la mattina del sabato alle ore 09,00 e riaccompagnata, alle ore 21,00 della domenica o alle ore 20,00, quando deve recarsi a scuola il giorno seguente;
b) durante la settimana, il padre trascorrerà con la minore due pomeriggi a settimana nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 20.
7) Le vacanze natalizie e pasquali verranno trascorse dalla minore con i genitori ad anni alterni, così come anche tutte le festività annuali;
in particolare trascorrerà, ad anni alterni, dalla sera del 24 dicembre dalle ore 17,00 alle ore
20,00 del 25 dicembre con un genitore, ed il 26 dicembre con l'altro. Il genitore che terrà la minore con sé la sera del 24 ed il giorno del 25 dicembre, non lo avrà con sé dalla sera del 31 dicembre ( ore 17,00 ) alla sera del 1 gennaio ( ore 20,00
) e viceversa. Le festività pasquali ( Pasqua e ET ) saranno trascorse ad anni alterni, con l'uno e con l'altro genitore. Riguardo le altre festività ( 25 aprile,
1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e dicembre ) la minore trascorrerà alternativamente le stesse con uno e con l'altro genitore. Per tutte le suddette festività, gli orari di visita del padre saranno sempre le 9,00 di mattina per prendere la bambina, le ore 20,00 per riaccompagnarla, se l'indomani sarà giornata di scuola e le ore 21,00 se festiva;
8) Le vacanze estive verranno trascorse per metà con ciascuno dei coniugi, con facoltà degli stessi di portare la minore in località di vacanza per almeno 15 giorni.
Ciascun coniuge si obbliga entro il mese di giugno di ogni anno a comunicare all'altro coniuge il periodo di vacanza ( luglio o agosto ) che trascorrerà con la minore e la località dove la minore trascorrerà le vacanze;
9) Il compleanno e l'onomastico della figlia verranno trascorsi ad anni alterni, possibilmente da entrambi i genitori, a casa della madre e a quella del padre della minore o in diverso ambiente scelto dall'uno o dall'altro genitore, a turno.
3 RG 13971/2025
10) I coniugi si obbligano a darsi reciproco avviso di eventuali cambi delle loro attuali residenze entro 30 giorni dal cambio. Gli stessi non frappongono ostacoli al rilascio del passaporto della minore.
11) I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
12) I coniugi dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare e rinunciano alla comparizione personale all'udienza presidenziale, chiedendo di sostituire a quest'ultima l'udienza a trattazione scritta.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi nata a [...]
Napoli il 25.10.1988 e , nato a [...] il [...] (Atto N. 7 parte Controparte_1
I – Reg. Atti di Matrimonio Anno 2009);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso, come precisate con le note di trattazione scritta del 12.12.2025;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
4 RG 13971/2025
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 19.12.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulia d'Alessandro Dott. Immacolata Cozzolino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti -Giudice-
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13971 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. MENNA GIUSTINA RAFFAELLA presso il quale elettivamente domicilia;
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. MENNA
GI SS presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.07.2025, e Parte_1 Controparte_1 esponevano di aver contratto matrimonio in Napoli col rito concordatario (Atto N.
7 parte I – Reg. Atti di Matrimonio Anno 2009); che dall'unione coniugale nasceva una figlia, in data 01.7.2009; che, per incompatibilità di carattere ed Per_1
1 RG 13971/2025
incomprensioni, i coniugi non avevano più un'unione affettiva e sentimentale ed il rapporto coniugale si era gravemente incrinato;
pertanto, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, meglio precisate, a seguito di rilievo del Giudice relatore, con note di trattazione scritta depositate in data 12.12.2025:
“1) I coniugi vivranno separatamente.
2) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi, Per_1 con residenza privilegiata presso la madre nella casa coniugale sita in Napoli, Via
G. Rossetti n.5; casa che è stata acquistata dalla sig.ra Parte_1 attraverso l'accensione di un mutuo con l'istituto bancario Monte dei Paschi di
Siena in data 19/02/2019, con una rata mensile di € 394,34 con scadenza febbraio
2049 (cfr. quietanza pagamento rata mutuo MPS, doc. 3), al cui pagamento il marito si obbliga a contribuire per la metà dello stesso.
3) In ossequio all'art. 155, 3° comma, c.c., la potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni più importanti relative all'istruzione, all'educazione e salute della minore verranno assunte di comune accordo da entrambi i coniugi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. In caso di disaccordo, la decisione verrà rimessa al
Giudice.
4) I coniugi si obbligano a contribuire in misura eguale al mantenimento della figlia, in particolare per quanto attiene alle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche non coperte dal Ministero della Pubblica Istruzione, nonché ludiche e sportive, previo accordo tra le parti sulle spese e previa documentazione delle stesse.
Il padre, in più, contribuirà al mantenimento ordinario della figlia versando l'importo mensile di € 300,00, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici
Istat; il predetto corrisponderà inoltre l'importo di euro 200, 00 mensili, quale
2 RG 13971/2025
contributo alla rata mensile di mutuo gravante sulla casa coniugale di via G.
Rossetti n.5.
5) Nei loro rapporti, i coniugi si dichiarano autosufficienti.
6) la figlia vivrà con la madre presso la casa coniugale, il padre andrà a Per_1 visitarla e potrà tenerla con sé, anche a pernottare, secondo le seguenti modalità:
a) la bambina trascorrerà il week-end in modo alternato tra i genitori. Quando lo trascorrerà con il padre, la minore verrà prelevata dall'abitazione materna la mattina del sabato alle ore 09,00 e riaccompagnata, alle ore 21,00 della domenica o alle ore 20,00, quando deve recarsi a scuola il giorno seguente;
b) durante la settimana, il padre trascorrerà con la minore due pomeriggi a settimana nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 20.
7) Le vacanze natalizie e pasquali verranno trascorse dalla minore con i genitori ad anni alterni, così come anche tutte le festività annuali;
in particolare trascorrerà, ad anni alterni, dalla sera del 24 dicembre dalle ore 17,00 alle ore
20,00 del 25 dicembre con un genitore, ed il 26 dicembre con l'altro. Il genitore che terrà la minore con sé la sera del 24 ed il giorno del 25 dicembre, non lo avrà con sé dalla sera del 31 dicembre ( ore 17,00 ) alla sera del 1 gennaio ( ore 20,00
) e viceversa. Le festività pasquali ( Pasqua e ET ) saranno trascorse ad anni alterni, con l'uno e con l'altro genitore. Riguardo le altre festività ( 25 aprile,
1 maggio, 2 giugno, 1 novembre e dicembre ) la minore trascorrerà alternativamente le stesse con uno e con l'altro genitore. Per tutte le suddette festività, gli orari di visita del padre saranno sempre le 9,00 di mattina per prendere la bambina, le ore 20,00 per riaccompagnarla, se l'indomani sarà giornata di scuola e le ore 21,00 se festiva;
8) Le vacanze estive verranno trascorse per metà con ciascuno dei coniugi, con facoltà degli stessi di portare la minore in località di vacanza per almeno 15 giorni.
Ciascun coniuge si obbliga entro il mese di giugno di ogni anno a comunicare all'altro coniuge il periodo di vacanza ( luglio o agosto ) che trascorrerà con la minore e la località dove la minore trascorrerà le vacanze;
9) Il compleanno e l'onomastico della figlia verranno trascorsi ad anni alterni, possibilmente da entrambi i genitori, a casa della madre e a quella del padre della minore o in diverso ambiente scelto dall'uno o dall'altro genitore, a turno.
3 RG 13971/2025
10) I coniugi si obbligano a darsi reciproco avviso di eventuali cambi delle loro attuali residenze entro 30 giorni dal cambio. Gli stessi non frappongono ostacoli al rilascio del passaporto della minore.
11) I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
12) I coniugi dichiarano sin d'ora di non volersi riconciliare e rinunciano alla comparizione personale all'udienza presidenziale, chiedendo di sostituire a quest'ultima l'udienza a trattazione scritta.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi nata a [...]
Napoli il 25.10.1988 e , nato a [...] il [...] (Atto N. 7 parte Controparte_1
I – Reg. Atti di Matrimonio Anno 2009);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso, come precisate con le note di trattazione scritta del 12.12.2025;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
4 RG 13971/2025
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 19.12.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulia d'Alessandro Dott. Immacolata Cozzolino
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