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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 16/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 318 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. TERENZI ALESSANDRA, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Milano, via Ferrero n. 20,
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. DEL GATTO ANTONIO, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in VIA VOLTA 3 C/O 21100 VARESE CP_2
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
FATTO
Con ricorso depositato in data 15.3.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
l' chiedendo al Giudice: CP_2
“Preliminarmente Disporre, anche inaudita altera parte, o eventualmente, ove il Giudice lo ritenesse opportuno, mediante fissazione di udienza apposita per l'instaurazione del contraddittorio in punto sospensione, l'immediata sospensione della efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione n. OI-
001255426 stante la fondatezza dei motivi di impugnazione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente nel caso di una eventuale esecuzione diretta ad ottenere il pagamento della sanzione inflitta di rilevante entità Nel merito in via principale Accertare la nullità / Disporre
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata stante l'illegittimità per l'eccessività, inadeguatezza e sproporzione della sanzione inflitta avuto riguardo all'entità delle ritenute non versate e per effetto di tale accertamento, disporre la riduzione della sanzione inflitta per l'importo minore che verrà ritenuto adeguato ed equo dal giudice all'interno della cornice edittale fissata dal
Legislatore.”
Si è regolarmente costituito in giudizio l' contestando le avverse pretese delle CP_2 quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione ha invitato i procuratori delle parti alla discussione, all'esito della quale la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale sentenza.
*
Col presente ricorso parte ricorrente si è opposto all'Ordinanza ingiunzione n. OI-
001255426 con riferimento all'atto di accertamento n. CP_2
2400.23/08/2018.0151378 del 23/08/2018 riferito all'anno 2016 con la quale CP_2 gli ha ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 15.960,00, oltre le spese, per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463
(omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali). Il ricorrente contesta la legittimità della ordinanza ingiunzione, della quale chiede dichiararsi la nullità, per la sproporzione della sanzione irrogatagli rispetto alla violazione contestata con l'accertamento presupposto.
Sul quantum della sanzione, l' ha dato atto di aver calcolato la sanzione tenendo CP_2 conto dei principi di legge e della reiterazione del comportamento illecito (cfr. art 2 co 2 D.L. 463/1983 conv. con mod. in L. n.638/83)
A far data dall'introduzione di tale riforma, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da determinarsi non più tra € 10.000 ed € 50.000, bensì tra una volta e mezza e quattro volte l'importo omesso, in tal modo introducendo una graduazione nella determinazione del quantum della sanzione applicata commisurato all'entità dell'omissione.
L' ha quindi emesso l'ordinanza ingiunzione opposta per l'importo di euro € CP_2
15.960,00, deducendo che detto calcolo è stato motivato dal mancato versamento delle quote contributive a carico dei lavoratori per le annualità 2011, 2013, 2014, 2015
2 e 2016, che ha portato a quantificare la sanzione in misura pari a 3 volte e mezzo l'importo omesso (euro 4.560 x 3,5 = 15.960,00) tenuto conto non solo del versamento in ritardo delle quote a carico ma anche della reiterazione del comportamento illecito.
Sul punto, va ricordato che, per come sopra riferito, la sanzione amministrativa può essere determinata all'interno della seguente forbice edittale “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
L' quale organo legittimato all'irrogazione della sanzione ed alla sua CP_2 quantificazione, ha facoltà di assestarsi in misura pari o prossima al minimo, ma anche in altra misura purché non eccedente il quadruplo. L' sin dalla sua CP_2 costituzione, ha indicato le ragioni della determinazione, ovvero le precedenti omissioni, delle quali ha, con i successivi depositi, dato conto.
Ciò posto, ritiene il giudicante che essendo stato l'illecito reiterato almeno cinque volte in cinque anni, l'irrogazione di una sanzione, corrispondente quasi al massimo edittale sia giustificata.
Per i motivi esposti il ricorso non piò trovare accoglimento.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.500 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Como, 16 gennaio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. TERENZI ALESSANDRA, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Milano, via Ferrero n. 20,
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. DEL GATTO ANTONIO, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in VIA VOLTA 3 C/O 21100 VARESE CP_2
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
FATTO
Con ricorso depositato in data 15.3.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
l' chiedendo al Giudice: CP_2
“Preliminarmente Disporre, anche inaudita altera parte, o eventualmente, ove il Giudice lo ritenesse opportuno, mediante fissazione di udienza apposita per l'instaurazione del contraddittorio in punto sospensione, l'immediata sospensione della efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione n. OI-
001255426 stante la fondatezza dei motivi di impugnazione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente nel caso di una eventuale esecuzione diretta ad ottenere il pagamento della sanzione inflitta di rilevante entità Nel merito in via principale Accertare la nullità / Disporre
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata stante l'illegittimità per l'eccessività, inadeguatezza e sproporzione della sanzione inflitta avuto riguardo all'entità delle ritenute non versate e per effetto di tale accertamento, disporre la riduzione della sanzione inflitta per l'importo minore che verrà ritenuto adeguato ed equo dal giudice all'interno della cornice edittale fissata dal
Legislatore.”
Si è regolarmente costituito in giudizio l' contestando le avverse pretese delle CP_2 quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione ha invitato i procuratori delle parti alla discussione, all'esito della quale la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale sentenza.
*
Col presente ricorso parte ricorrente si è opposto all'Ordinanza ingiunzione n. OI-
001255426 con riferimento all'atto di accertamento n. CP_2
2400.23/08/2018.0151378 del 23/08/2018 riferito all'anno 2016 con la quale CP_2 gli ha ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 15.960,00, oltre le spese, per violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463
(omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali). Il ricorrente contesta la legittimità della ordinanza ingiunzione, della quale chiede dichiararsi la nullità, per la sproporzione della sanzione irrogatagli rispetto alla violazione contestata con l'accertamento presupposto.
Sul quantum della sanzione, l' ha dato atto di aver calcolato la sanzione tenendo CP_2 conto dei principi di legge e della reiterazione del comportamento illecito (cfr. art 2 co 2 D.L. 463/1983 conv. con mod. in L. n.638/83)
A far data dall'introduzione di tale riforma, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da determinarsi non più tra € 10.000 ed € 50.000, bensì tra una volta e mezza e quattro volte l'importo omesso, in tal modo introducendo una graduazione nella determinazione del quantum della sanzione applicata commisurato all'entità dell'omissione.
L' ha quindi emesso l'ordinanza ingiunzione opposta per l'importo di euro € CP_2
15.960,00, deducendo che detto calcolo è stato motivato dal mancato versamento delle quote contributive a carico dei lavoratori per le annualità 2011, 2013, 2014, 2015
2 e 2016, che ha portato a quantificare la sanzione in misura pari a 3 volte e mezzo l'importo omesso (euro 4.560 x 3,5 = 15.960,00) tenuto conto non solo del versamento in ritardo delle quote a carico ma anche della reiterazione del comportamento illecito.
Sul punto, va ricordato che, per come sopra riferito, la sanzione amministrativa può essere determinata all'interno della seguente forbice edittale “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
L' quale organo legittimato all'irrogazione della sanzione ed alla sua CP_2 quantificazione, ha facoltà di assestarsi in misura pari o prossima al minimo, ma anche in altra misura purché non eccedente il quadruplo. L' sin dalla sua CP_2 costituzione, ha indicato le ragioni della determinazione, ovvero le precedenti omissioni, delle quali ha, con i successivi depositi, dato conto.
Ciò posto, ritiene il giudicante che essendo stato l'illecito reiterato almeno cinque volte in cinque anni, l'irrogazione di una sanzione, corrispondente quasi al massimo edittale sia giustificata.
Per i motivi esposti il ricorso non piò trovare accoglimento.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi €
1.500 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Como, 16 gennaio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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