Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4254/2022 RGAL TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...] difesa dall'avv. ORESTE VIA
opponente E
, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSI PONTIERI Controparte_1
opposta Oggetto: opposizione all'esecuzione FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 28.07.2022, il , in Parte_2 seguito a ordinanza del 31.05.2022, che disponeva altresì la sospensione dell'esecuzione nel procedimento di espropriazione presso terzi n. 133/2022 R.E. del Tribunale di Cosenza, introduceva il merito del giudizio nei confronti della creditrice SI.ra , sua ex dipendente, Controparte_1 dinanzi al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro. Rilevava che l'odierna esecuzione era stata preceduta da altri giudizi e segnatamente:
- dal giudizio sul licenziamento con cui la SI.ra aveva chiesto la CP_1 reintegrazione e la condanna alla corresponsione di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva. In particolare, il giudizio di primo grado si era svolto nelle due fasi previste dal cd rito Fornero: la prima fase, n. 4762/2017 R.G. del Tribunale di
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la seconda fase, introdotta dall'odierno opponente, procedimento n. 2757/2019 R.G., era stata definita con sentenza n. 885/2020, confermativa dell'ordinanza emessa a definizione della prima fase;
il giudizio di secondo grado, n. 617/2020 R.G. della Corte d'Appello di Catanzaro, anch'esso introdotto dall'opponente, era stato deciso con sentenza di rigetto n. 139/2021.
- dal giudizio di esecuzione nei confronti del “ Pt_1 Parte_2
” e dal collegato giudizio di opposizione a precetto. Pt_1
In particolare, la sig.ra dava esecuzione alla sentenza d'appello CP_1
n. 139/2021, notificando atto di precetto in data 02.07.2021, opposto ai sensi dell'art. 618 bis c.p.c. nel procedimento n. 2654/2021 R.G. del Tribunale di Cosenza. Il giudizio veniva definito con sentenza di rigetto n. 2069/2021, pubblicata il 19.11.2021; successivamente, ritenuto ancora efficace il precetto il 02.07.2021, sulla base del citata sentenza, in data 24.01.2022, la SI.ra aveva notificato il pignoramento presso terzi, procedimento n. CP_1
133/2022. R.E.M.
- dal pignoramento presso terzi, procedimento n. 1678/2021 R.E.M., instaurato dal Consorzio Fidi Federimpresa Soc. Coop. nei confronti della debitrice sig.ra e nei confronti del CP_1 Parte_2
in qualità di terzo pignorato.
[...]
Ricostruita la vicenda giudiziaria e i giudizi collegati, l'opponente chiedeva accertarsi l'inammissibilità ovvero la nullità e/o illegittimità e inefficacia del pignoramento presso terzi notificato all'opponente in data 24.01.2022 e per l'effetto lo svincolo delle somme sottoposte a pignoramento. A sostegno delle proprie richieste deduceva, in via preliminare, la sussistenza di precedente azione esecutiva sul medesimo credito e, nel merito, la pendenza, in sede di appello, del giudizio di opposizione a precetto, sul cui presupposto chiedeva altresì la sospensione dell'esecuzione almeno fino alla definizione del citato giudizio d'appello. Chiedeva, inoltre, la condanna dell'opposta per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. inferendo la sussistenza della colpa grave dalla 2 notifica del pignoramento oggetto di causa in pendenza di altra e precedente azione esecutiva. Si costituiva in giudizio la sig.ra contestando i motivi di Controparte_1 opposizione e chiedendone il rigetto. Nel corso del procedimento, l'opposta depositava in giudizio la dichiarazione di terzo reso da “ ” nel procedimento n. 1678/2021 Parte_1
R.E.M del Tribunale di Cosenza nonché l'atto di transazione del medesimo giudizio. Inoltre, in data 06.09.2024 la sig.ra depositava in atti l'ordinanza CP_1
n. 22339/2024 della Corte di cassazione, Sez. Lavoro, con cui è stato rigettato il ricorso per cassazione nel giudizio sul licenziamento. La causa veniva rinviata all'udienza del 09.01.2025 e sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. Le parti hanno depositato tempestivamente le note scritte in sostituzione dell'udienza.
Preliminarmente, si osserva che il procedimento di opposizione al precetto si è concluso in grado d'appello con la sentenza n. 529, depositata in data 19.06.2024, con conferma della pronuncia di primo grado (la sentenza è prodotta dalla parte opposta con le note scritte del 09.01.2025). Inoltre, la procedura esecutiva n. 1678/2021 R.E., in cui l'odierno opponente è terzo pignorato, si è conclusa con accordo transattivo e ciò rende superflua ogni indagine relativa agli effetti del relativo pignoramento presso terzi sulla procedura di espropriazione mobiliare presso terzi n. 133/2022 R.E. e sulla presente opposizione. Nel merito, va esaminata la censura secondo cui il titolo esecutivo alla base dell'esecuzione conterrebbe una condanna generica che, a dire di parte opponente, non sarebbe ulteriormente né diversamente integrabile mediante altri atti o documenti. Ebbene, in primo luogo va riaffermato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “la sentenza di appello, anche se integralmente confermativa, si sostituisce a quella di primo grado, che viene eliminata e non torna a rivivere neppure se, a seguito di cassazione senza rinvio, la stessa sentenza di appello venga eliminata (in questo senso da ultimo v. anche Cass. n. 2955 del 2013). L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi 3 integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione (in questo senso v. Cass. n. 9161 del 2013). Pertanto, ai fini della corretta introduzione della esecuzione promossa quando già sia stata pubblicata la sentenza di appello, il titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo è costituito in ogni caso dalla sentenza di appello e non dalla sentenza di primo grado, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado” (v. Cass. civ. sez. III, 13 novembre 2018 n. 29021 in cui è richiamata Cass. 1824/2014). Ora, la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 139/2021, munita di formula esecutiva, è stata notificata unitamente al precetto poi posto alla base del pignoramento presso terzi n. 133/2022 R.E. La detta sentenza contiene una statuizione di rigetto dell'appello che è confermativa quindi della pronuncia che ha definito il giudizio di primo grado e, in particolare, della statuizione contenuta nelle sentenza di primo grado che, confermando l'ordinanza che ha definito la fase sommaria, ha dichiarato illegittimo il licenziamento “con condanna alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto”. L'opponente, come detto, lamenta che non sarebbe possibile la determinazione del quantum dovuto in esecuzione della detta sentenza senza l'integrazione del dispositivo con elementi esterni. L'opposta, per converso, deduce che il CCNL di riferimento era stato prodotto dal datore di lavoro odierno opponente nel giudizio di primo grado sul licenziamento e deduce che l'ultima busta paga era stata allegata ai verbali d'udienza nonché depositata con le note autorizzate dal Giudice (v. pag. 4 della memoria di costituzione). Ebbene, si osserva che sulla produzione dell'ultima busta paga nel giudizio di primo grado sul licenziamento l'opponente non svolge alcuna specifica contestazione: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 17.11.2022 viene dedotto, soltanto, che “il dato della retribuzione globale di fatto non ha 4 costituito oggetto di giudizio, né tampoco è ricavabile dalla decisione posta in esecuzione”. Inoltre, dalla piana lettura del ricorso nel procedimento n. 4762/2017 con cui è stato impugnato il licenziamento (cfr. doc. 10 allegato al ricorso in opposizione) risulta l'indicazione dell'inquadramento contrattuale della dipendente. Ebbene, “secondo una diffusa giurisprudenza di questa Corte (tra le più recenti Cass. 29 novembre 2004 n. 22427) la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito dell'accertamento dell'illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti alla esatta quantificazione del credito, sicché, a seguito della reintegrazione e della condanna al pagamento di un determinato numero di mensilità oppure delle retribuzioni dovute in virtù del rapporto, il lavoratore non può chiedere in separato giudizio che tale condanna sia espressa in termini monetari più precisi, con la conseguenza che, in tal caso, ad integrare il requisito della liquidità, richiamato nell'art. 474 c.p.c., è sufficiente che alla determinazione del credito possa pervenirsi per mezzo di un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi contenuti tutti nel titolo fatto valere, i quali sono da identificare nei dati che, pur se non menzionati in sentenza, sono stati assunti dal giudice come certi e oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perché così presupposti dalle parti e pertanto acquisiti al processo, sia pure per implicito” (Cass. 14000/2007). E ancora: “la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito dell'accertamento della illegittimità della risoluzione datoriale del rapporto di lavoro costituisce valido titolo esecutivo se non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, in quanto alla determinazione del credito possa pervenirsi per mezzo di un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi contenuti tutti nel titolo fatto valere, dovendo il titolo esecutivo essere determinato e delimitato, in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto di credito che ne costituisce l'oggetto, i quali sono da identificare nei dati che, pur se non menzionati in sentenza, sono stati assunti dal giudice come certi e oggettivamente già determinati, anche nel loro assetto quantitativo, perché così presupposti dalle parti e pertanto acquisiti al processo e non desumibili da elementi esterni (Cass. n. 22427\04; Cass. n.
5 9693\09; Cass. 10164\10; Cass. ord. n. 2816\11) (Cass. civ., sez. lav., n. 18519/2014). L'indicazione precisa dell'inquadramento contrattuale della lavoratrice nel ricorso introduttivo del procedimento n. 4762/2017 R.G. e la produzione nel detto procedimento dell'ultima busta paga, che, in quanto non specificamente contestata, è stata pacificamente acquisita al processo, conferiscono alla sentenza n. 885/2020 e per l'effetto sostitutivo alla sentenza d'appello n. 139/2021, valore di titolo esecutivo azionabile. Si rileva, infine, che, come argomentato dalla Corte d'Appello di Catanzaro nella sentenza n. 529/2024 sopra indicata, la parte opponente “continua a trincerarsi dietro la natura generica della condanna di cui al titolo giudiziale, nonostante sia stata posta in condizione di prendere posizione sulla entità della somma ingiunta e di svolgere appieno il suo diritto di difesa…”. L'opposizione va pertanto rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione. Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 2.695,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione. Cosenza, 10/01/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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