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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/10/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2294 del R.G.A.C. per l'anno 2023, promossa da
, C.F.: nato a [...] il [...], difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Gullì; opponente contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con l'avv. Silvia Parisi;
opposto e
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Grezar n. 14;
opposta provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente ha impugnato l'atto di intimazione n. 03020229002999109000 che l'
[...]
gli ha notificato il 10.09.2023, contenente la richiesta di pagamento della Controparte_2 somma di euro 73.192,13, in forza degli avvisi di addebito n. 33020120000549647000 e n.
33020130000220385000, formati dall' per il recupero di contributi dovuti alla gestione CP_1 commercianti. Ha eccepito la prescrizione del credito contributivo, anche in ragione dell'omessa notificazione degli avvisi di addebito. Contrariamente a quanto deduce parte opponente, l' ha fornito la prova della rituale notifica al CP_1 contribuente degli avvisi di addebito n. 33020120000549647000 e n. 33020130000220385000, eseguita, rispettivamente, il 16.05.2012 ed il 09.04.2013 (cfr. all. nn. 2, 2.1, 3 e 3.1 fascicolo ). CP_1
L' ha poi precisato che entrambi gli avvisi di addebito sono stati integralmente sgravati in data CP_1
29.12.2023, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (art. 4 D.L. 23.10.2018, n. 119. conv. con modif. dalla L. 17.12.2018 n. 1361 e art. 1, co. 222, L. 29.12.2022 n. 197), essendo i singoli carichi indicati negli avvisi in questione di importo inferiore ad euro 1.000,00 ed affidati all'Agente della
Riscossione entro il 31.12.2015 (cfr. all. nn. 5 e 6 fascicolo ). CP_1
Parte attrice non ha contestato la dichiarazione dell' , secondo cui gli avvisi di addebito CP_1 impugnati risultano interamente sgravati dall'Agente della Riscossione per espressa previsione di legge.
Può dunque ritenersi provata la circostanza che gli avvisi di addebito opposti siano stati oggetto di sgravio totale ad opera dell'ente impositore, in forza di disposizioni sopravvenute di legge, con conseguente declaratoria di estinzione dei crediti contributivi riportati in detti titoli ed annullamento automatico delle partite debitorie per cui è causa e della relativa iscrizione al ruolo.
Al giudicante, rilevata la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio in ragione della attuale inesistenza dei crediti sottesi a detti titoli, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
Relativamente alle spese di lite, va disposta la compensazione tra la parte ricorrente e l' . CP_1
Nei confronti dell' , che non si è costituita, va invece dichiarata Controparte_2
l'estinzione del giudizio per inattività delle parti, ai sensi dell'art. 307 c.p.c., atteso che il ricorrente
– che, all'udienza del 19.12.2024, era stato rimesso in termini per rinnovare la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza poiché non aveva proceduto alla rituale notifica di tali atti agli enti convenuti - non ha provveduto ad eseguire la rinotifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza nei confronti dell' entro il termine del Controparte_2
31.05.2025 assegnatogli dal giudice: infatti, la rinnovazione della notifica di tali atti al concessionario risulta eseguita soltanto in data 21.09.2025 (peraltro, senza neppure osservare il termine a comparire di cui all'art. 415, co. 5, c.p.c.). Con la conseguenza sono irripetibili rispetto all' Controparte_2 le spese di lite sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere, essendo estinti, per le causali esposte in motivazione, i crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito oggetto di opposizione, per l'effetto, annullando la relativa iscrizione al ruolo;
2) compensa tra le parti costituite le spese di giudizio;
3) dichiara l'estinzione del giudizio rispetto alla posizione processuale dell' Controparte_2
, per la quale nulla si provvede in ordine alle spese di lite.
[...]
Catanzaro, 02.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Francesco Aragona
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2294 del R.G.A.C. per l'anno 2023, promossa da
, C.F.: nato a [...] il [...], difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Gullì; opponente contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con l'avv. Silvia Parisi;
opposto e
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Grezar n. 14;
opposta provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente ha impugnato l'atto di intimazione n. 03020229002999109000 che l'
[...]
gli ha notificato il 10.09.2023, contenente la richiesta di pagamento della Controparte_2 somma di euro 73.192,13, in forza degli avvisi di addebito n. 33020120000549647000 e n.
33020130000220385000, formati dall' per il recupero di contributi dovuti alla gestione CP_1 commercianti. Ha eccepito la prescrizione del credito contributivo, anche in ragione dell'omessa notificazione degli avvisi di addebito. Contrariamente a quanto deduce parte opponente, l' ha fornito la prova della rituale notifica al CP_1 contribuente degli avvisi di addebito n. 33020120000549647000 e n. 33020130000220385000, eseguita, rispettivamente, il 16.05.2012 ed il 09.04.2013 (cfr. all. nn. 2, 2.1, 3 e 3.1 fascicolo ). CP_1
L' ha poi precisato che entrambi gli avvisi di addebito sono stati integralmente sgravati in data CP_1
29.12.2023, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (art. 4 D.L. 23.10.2018, n. 119. conv. con modif. dalla L. 17.12.2018 n. 1361 e art. 1, co. 222, L. 29.12.2022 n. 197), essendo i singoli carichi indicati negli avvisi in questione di importo inferiore ad euro 1.000,00 ed affidati all'Agente della
Riscossione entro il 31.12.2015 (cfr. all. nn. 5 e 6 fascicolo ). CP_1
Parte attrice non ha contestato la dichiarazione dell' , secondo cui gli avvisi di addebito CP_1 impugnati risultano interamente sgravati dall'Agente della Riscossione per espressa previsione di legge.
Può dunque ritenersi provata la circostanza che gli avvisi di addebito opposti siano stati oggetto di sgravio totale ad opera dell'ente impositore, in forza di disposizioni sopravvenute di legge, con conseguente declaratoria di estinzione dei crediti contributivi riportati in detti titoli ed annullamento automatico delle partite debitorie per cui è causa e della relativa iscrizione al ruolo.
Al giudicante, rilevata la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio in ragione della attuale inesistenza dei crediti sottesi a detti titoli, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
Relativamente alle spese di lite, va disposta la compensazione tra la parte ricorrente e l' . CP_1
Nei confronti dell' , che non si è costituita, va invece dichiarata Controparte_2
l'estinzione del giudizio per inattività delle parti, ai sensi dell'art. 307 c.p.c., atteso che il ricorrente
– che, all'udienza del 19.12.2024, era stato rimesso in termini per rinnovare la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza poiché non aveva proceduto alla rituale notifica di tali atti agli enti convenuti - non ha provveduto ad eseguire la rinotifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza nei confronti dell' entro il termine del Controparte_2
31.05.2025 assegnatogli dal giudice: infatti, la rinnovazione della notifica di tali atti al concessionario risulta eseguita soltanto in data 21.09.2025 (peraltro, senza neppure osservare il termine a comparire di cui all'art. 415, co. 5, c.p.c.). Con la conseguenza sono irripetibili rispetto all' Controparte_2 le spese di lite sostenute da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara cessata la materia del contendere, essendo estinti, per le causali esposte in motivazione, i crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito oggetto di opposizione, per l'effetto, annullando la relativa iscrizione al ruolo;
2) compensa tra le parti costituite le spese di giudizio;
3) dichiara l'estinzione del giudizio rispetto alla posizione processuale dell' Controparte_2
, per la quale nulla si provvede in ordine alle spese di lite.
[...]
Catanzaro, 02.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Francesco Aragona