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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 11/02/2026, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1210/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LO AN, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8418/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa E Gamma Tributi Srl - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202483122208892146018313 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 214/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 28/10/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso
contro
R.T.I - MU PA ( TA ), avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
202483122208892146018313 del 28/05/2024, riconducibile a TARI anno 2016.
Premetteva:
In via preliminare, che avverso l'eventuale eccezione di decadenza dell'opponente dal diritto di proporre opposizione per prescrizione del relativo diritto, questa difesa osserva che secondo una recente pronuncia della Suprema Corte, l'opposizione al preavviso di fermo non è soggetta a termini. Può cioè essere esperita in qualsiasi momento e ciò quindi vale a prescindere dal tipo di credito vantato dall'amministrazione. Sarebbe errato pensare che la stessa sia soggetta al termine di 30 giorni previsto per contestare in generale le sanzioni amministrative. Secondo i giudici supremi: “L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è una “azione di accertamento negativo” a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.”.
Eccepiva:
che il bene minacciato è strumentale allo svolgimento di attività primarie ed indispensabili. Pur essendo indubbio che l'art. 86 del DPR 602/73 dispone che solo i beni strumentali all'esercizio dell'attività professionale o di impresa non possono costituire oggetto di fermo amministrativo e che ciò rappresenta un principio consolidato nel panorama giurisprudenziale a tutela del diritto del lavoratore di esercitare la propria attività professionale, tuttavia non v'è dubbio che nel novero delle cause di esclusione del fermo amministrativo rientri altresì la strumentalità del mezzo oggetto del provvedimento allo svolgimento delle più elementari attività quotidiane ivi compreso l'uso del veicolo per l'acquisto di beni di prima necessità. Il suddetto principio è invero ricavabile, in via interpretativa, dalla normativa secondo cui è vietato il blocco dei veicoli destinati allo svolgimento di servizi di polizia, anche se privati, di ambulanza nonché più in generale di soccorso. La destinazione del mezzo privato alla soddisfazione delle esigenze primarie suesposte unitamente all'impossibilità di usare mezzi pubblici per il soddisfacimento delle stesse, rende necessario l'annullamento dell'opposta comunicazione preventiva d'iscrizione di fermo amministrativo per strumentalità del bene mobile de quo, estendendo i margini di applicazione della normativa in materia di fermo amministrativo al di là dei casi tassativi di attività d'impresa e/o professionale, in modo da garantire la piena tutela dei bisogni primari dell'individuo evitando che su queste ultime prevalga il diritto dell'opposto alla riscossione delle somme dovute per l'asserito omesso versamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Nel caso di specie è indubbio che l'uso del mezzo di proprietà dell'odierno opponente sia indispensabile allo svolgimento di attività quali a mero titolo esemplificativo l'acquisto di farmaci e/o più in generale l'acquisto di beni di prima necessità ecc.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di comunicazione preventiva d'iscrizione di fermo amministrativo n° 2483122208892146018313 del 28.05.2024 emesso dall'Autorità amministrativa sopra generalizzata in quanto gravante su un mezzo essenziale al soddisfacimento di bisogni essenziali dell'odierno opponente e per l'effetto disporne l'annullamento; Con ogni più ampia riserva e salvezza anche istruttoria. Con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Allegava:
1. Comunicazione preventiva d'iscrizione di fermo amministrativo n°
2483122208892146018313 del 28.05.2024; 2. Copia documento d'identità del ricorrente;
3. Procura speciale ex art. 83 c.p.c.
Chiedeva, altresì, la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
In data 03/03/2025 si costituiva MU PA la quale contropdeduceva:
che il RTI resistente si occupa esclusivamente di riscuotere le somme portate dagli avvisi di accertamento ormai definitivi che il Comune di Catania trasmette e, pertanto, nessuna doglianza può essere mossa riguardo la notifica del predetto atto presupposto. L'ente impositore ha infatti trasmesso all'odierna resistente le liste di carico in cui è iscritta anche parte ricorrente, per cui il concessionario è privo di legittimazione passiva relativamente al merito della pretesa ed agli atti di competenza dell'ente impositore;
che l'atto impugnato è legittimo, infatti, riproduce, il contenuto delle liste di carico trasmesse dall'Ente
Impositore e a cui il Concessionario è obbligato ad attenersi. Considerato infatti il compito istituzionale del
Concessionario, risulta palese che non possa essere chiamato a rispondere di attività che non attengono alla propria sfera di competenza, né possa discostarsi dalle liste di carico ricevute ed integrarne o modificarne i contenuti. Pertanto, si ribadisce che riguardo alla tempestività e regolarità della notifica dell'atto presupposto rispetto all'atto oggi impugnato ex adverso, non potrebbe muoversi alcuna censura nei confronti del Concessionario della riscossione;
che l'avviso di accertamento sottostante è stato regolarmente notificato dal Comune di Catania nelle forme e nei termini di cui all'art. 1 comma 161 L. 296/2006 in forza del quale gli Avvisi di accertamento
"devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati". Basti qui rilevare che, in applicazione di detto articolo, il termine di decadenza per emettere e notificare gli Avvisi di
Accertamento e liquidazione dell'IMU/TARI (2016) maturava solo il 31 Dicembre (2021). Tuttavia, evidenziava come nella fattispecie l'art. 1 comma 161 L. 296/2006 si debba applicare in combinato disposto con l'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020, che dispone la sospensione “dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”. Si tratta di una sospensione posta nell'esclusivo interesse degli enti impositori, in ragione dell'emergenza epidemiologica, che pertanto non blocca, tra l'altro, le attività propedeutiche alla formazione dei medesimi atti. Il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 6/DF del
15 giugno 2020, ha precisato che la “norma non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato”. La questione è stata affrontata anche dall'Agenzia delle entrate, con circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, la quale osserva «che l'articolo 67, comma 1, del Decreto prevede la sospensione dei termini delle attività (quindi non la sospensione delle attività) degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Tale sospensione, pertanto, già determina, in virtù di un principio generale, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 84 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020». Il Dipartimento delle finanze ha precisato che “l'effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione”. Richiamava sul punto la nota IFEL
(Fondazione ANCI) del 2/11/2021 che, sulla base di quanto disposto dall'art. 67, del dl n. 18 del 2020, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020 – e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020 - sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020.
Ciò implica che ai termini di notifica previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni. Precisava che, l'atto impugnato relativo a TARI anno d'imposta 2016 sotteso all'atto impugnato è stato regolarmente notificato, per cui il ricorso appare infondato.
Deduceva, inoltre:
che nessuna prescrizione e/o decadenza si è verificata nel caso di specie. Che il preavviso di fermo è legittimo stante che il ricorrente non spiega quale sia il motivo per cui è impossibilitato spostarsi con i mezzi pubblici, si rileva come il fermo amministrativo di beni mobili registrati (articolo 86 Dpr n. 602/1973) ha natura “non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa”. Nel porre dei limiti al pignoramento di determinati beni, l'articolo 515 del codice di procedura civile limita pertanto la sua portata alla fase dell'esecuzione forzata di un determinato credito. Di conseguenza, come affermato dalla Corte di Cassazione, tale norma non riguarda il fermo amministrativo di beni mobili registrati previsto dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica numero 602/1973, poiché questo ha natura non di atto di espropriazione forzata ma di procedura a questa alternativa. Pertanto, una cosa è il fermo, un'altra cosa è l'espropriazione forzata. Dal punto di vista normativo e, in particolare, della norma ex art. 86 DPR 602/73 e/o di interpretazione autentica di altre norme che possano applicarsi al caso, non è prevista indicazione di minimo edittale per l'applicazione di misura cautelare. Il fermo amministrativo (disciplinato dall'Art. 86 del D.P.R. n. 602/1973)
è una misura che può essere applicata a diversi tipi di veicoli, inclusi automobili, motoveicoli e barche, a seconda dell'importo del debito, ma non esistono limiti legali di importo per la sua applicazione. È dunque importante sottolineare che il Concessionario/Agente della Riscossione può imporre il fermo anche per debiti minori e non è tenuto a rispettare un limite minimo di debito, né un numero massimo di veicoli su cui applicare il fermo amministrativo.
Concludeva chiedendo: di ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della MUNICIPIA SPA quale TA del raggruppamento t. i. concessionario della riscossione per il Comune di Catania in ordine alle eccezioni riguardanti la notifica dell'accertamento prodromico, nonché legittimo il suo operato;
di rigettare il ricorso nel merito perché infondato, con la conseguente conferma dell'azione posta in essere dal concessionario della riscossione, confermando altresì la legittimità dell'atto ex adverso impugnato. Con vittoria di spese e compensi.
Allegava:: 1) procura speciale in favore del Dott. Nominativo_1; 2) procura Resistente_1 e Gamma Tributi s.r.l.; 3) comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo n. 2483122208892146018313 del
28/05/2024; 4) comunicazione n. 202383121925752068678262 del 06/10/2023; 5) avviso di accertamento esecutivo emesso dal Comune di Catania n. 226614 del 01/12/2021 e relativa prova di notifica. Con vittoria di spese e compensi di causa.
All'udienza del 22/01/2026 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che la controversia è relativa all'omesso versamento della TARI anno 2016;
che gli atti sottostanti a quello impugnato sono stati regolarmente notificati, così come dedotto e documentato dalla parte resistente senza alcuna contestazione del ricorrente;
che l'eccezione sollevata in seno al ricorso, relativa alla strumentale del bene minacciato, allo svolgimento di attività primarie ed indispensabili della vita, appare meramente labiale e strumentale, posto che, il ricorrente nulla ha saputo provare a sostegno della tesi difensiva;
che il ricorso appare infondato in fatto ed in diritto.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente, ed a favore di Resistente_1 PA, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favre di Resistente_1 PA che liquida in euro 200,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Catania il 22/01/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO
AN LO
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LO AN, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8418/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa E Gamma Tributi Srl - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202483122208892146018313 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 214/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 28/10/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso
contro
R.T.I - MU PA ( TA ), avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
202483122208892146018313 del 28/05/2024, riconducibile a TARI anno 2016.
Premetteva:
In via preliminare, che avverso l'eventuale eccezione di decadenza dell'opponente dal diritto di proporre opposizione per prescrizione del relativo diritto, questa difesa osserva che secondo una recente pronuncia della Suprema Corte, l'opposizione al preavviso di fermo non è soggetta a termini. Può cioè essere esperita in qualsiasi momento e ciò quindi vale a prescindere dal tipo di credito vantato dall'amministrazione. Sarebbe errato pensare che la stessa sia soggetta al termine di 30 giorni previsto per contestare in generale le sanzioni amministrative. Secondo i giudici supremi: “L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è una “azione di accertamento negativo” a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.”.
Eccepiva:
che il bene minacciato è strumentale allo svolgimento di attività primarie ed indispensabili. Pur essendo indubbio che l'art. 86 del DPR 602/73 dispone che solo i beni strumentali all'esercizio dell'attività professionale o di impresa non possono costituire oggetto di fermo amministrativo e che ciò rappresenta un principio consolidato nel panorama giurisprudenziale a tutela del diritto del lavoratore di esercitare la propria attività professionale, tuttavia non v'è dubbio che nel novero delle cause di esclusione del fermo amministrativo rientri altresì la strumentalità del mezzo oggetto del provvedimento allo svolgimento delle più elementari attività quotidiane ivi compreso l'uso del veicolo per l'acquisto di beni di prima necessità. Il suddetto principio è invero ricavabile, in via interpretativa, dalla normativa secondo cui è vietato il blocco dei veicoli destinati allo svolgimento di servizi di polizia, anche se privati, di ambulanza nonché più in generale di soccorso. La destinazione del mezzo privato alla soddisfazione delle esigenze primarie suesposte unitamente all'impossibilità di usare mezzi pubblici per il soddisfacimento delle stesse, rende necessario l'annullamento dell'opposta comunicazione preventiva d'iscrizione di fermo amministrativo per strumentalità del bene mobile de quo, estendendo i margini di applicazione della normativa in materia di fermo amministrativo al di là dei casi tassativi di attività d'impresa e/o professionale, in modo da garantire la piena tutela dei bisogni primari dell'individuo evitando che su queste ultime prevalga il diritto dell'opposto alla riscossione delle somme dovute per l'asserito omesso versamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Nel caso di specie è indubbio che l'uso del mezzo di proprietà dell'odierno opponente sia indispensabile allo svolgimento di attività quali a mero titolo esemplificativo l'acquisto di farmaci e/o più in generale l'acquisto di beni di prima necessità ecc.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di comunicazione preventiva d'iscrizione di fermo amministrativo n° 2483122208892146018313 del 28.05.2024 emesso dall'Autorità amministrativa sopra generalizzata in quanto gravante su un mezzo essenziale al soddisfacimento di bisogni essenziali dell'odierno opponente e per l'effetto disporne l'annullamento; Con ogni più ampia riserva e salvezza anche istruttoria. Con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Allegava:
1. Comunicazione preventiva d'iscrizione di fermo amministrativo n°
2483122208892146018313 del 28.05.2024; 2. Copia documento d'identità del ricorrente;
3. Procura speciale ex art. 83 c.p.c.
Chiedeva, altresì, la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
In data 03/03/2025 si costituiva MU PA la quale contropdeduceva:
che il RTI resistente si occupa esclusivamente di riscuotere le somme portate dagli avvisi di accertamento ormai definitivi che il Comune di Catania trasmette e, pertanto, nessuna doglianza può essere mossa riguardo la notifica del predetto atto presupposto. L'ente impositore ha infatti trasmesso all'odierna resistente le liste di carico in cui è iscritta anche parte ricorrente, per cui il concessionario è privo di legittimazione passiva relativamente al merito della pretesa ed agli atti di competenza dell'ente impositore;
che l'atto impugnato è legittimo, infatti, riproduce, il contenuto delle liste di carico trasmesse dall'Ente
Impositore e a cui il Concessionario è obbligato ad attenersi. Considerato infatti il compito istituzionale del
Concessionario, risulta palese che non possa essere chiamato a rispondere di attività che non attengono alla propria sfera di competenza, né possa discostarsi dalle liste di carico ricevute ed integrarne o modificarne i contenuti. Pertanto, si ribadisce che riguardo alla tempestività e regolarità della notifica dell'atto presupposto rispetto all'atto oggi impugnato ex adverso, non potrebbe muoversi alcuna censura nei confronti del Concessionario della riscossione;
che l'avviso di accertamento sottostante è stato regolarmente notificato dal Comune di Catania nelle forme e nei termini di cui all'art. 1 comma 161 L. 296/2006 in forza del quale gli Avvisi di accertamento
"devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati". Basti qui rilevare che, in applicazione di detto articolo, il termine di decadenza per emettere e notificare gli Avvisi di
Accertamento e liquidazione dell'IMU/TARI (2016) maturava solo il 31 Dicembre (2021). Tuttavia, evidenziava come nella fattispecie l'art. 1 comma 161 L. 296/2006 si debba applicare in combinato disposto con l'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020, che dispone la sospensione “dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”. Si tratta di una sospensione posta nell'esclusivo interesse degli enti impositori, in ragione dell'emergenza epidemiologica, che pertanto non blocca, tra l'altro, le attività propedeutiche alla formazione dei medesimi atti. Il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 6/DF del
15 giugno 2020, ha precisato che la “norma non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato”. La questione è stata affrontata anche dall'Agenzia delle entrate, con circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, la quale osserva «che l'articolo 67, comma 1, del Decreto prevede la sospensione dei termini delle attività (quindi non la sospensione delle attività) degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020. Tale sospensione, pertanto, già determina, in virtù di un principio generale, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 84 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020». Il Dipartimento delle finanze ha precisato che “l'effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione”. Richiamava sul punto la nota IFEL
(Fondazione ANCI) del 2/11/2021 che, sulla base di quanto disposto dall'art. 67, del dl n. 18 del 2020, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020 – e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020 - sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020.
Ciò implica che ai termini di notifica previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni. Precisava che, l'atto impugnato relativo a TARI anno d'imposta 2016 sotteso all'atto impugnato è stato regolarmente notificato, per cui il ricorso appare infondato.
Deduceva, inoltre:
che nessuna prescrizione e/o decadenza si è verificata nel caso di specie. Che il preavviso di fermo è legittimo stante che il ricorrente non spiega quale sia il motivo per cui è impossibilitato spostarsi con i mezzi pubblici, si rileva come il fermo amministrativo di beni mobili registrati (articolo 86 Dpr n. 602/1973) ha natura “non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa”. Nel porre dei limiti al pignoramento di determinati beni, l'articolo 515 del codice di procedura civile limita pertanto la sua portata alla fase dell'esecuzione forzata di un determinato credito. Di conseguenza, come affermato dalla Corte di Cassazione, tale norma non riguarda il fermo amministrativo di beni mobili registrati previsto dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica numero 602/1973, poiché questo ha natura non di atto di espropriazione forzata ma di procedura a questa alternativa. Pertanto, una cosa è il fermo, un'altra cosa è l'espropriazione forzata. Dal punto di vista normativo e, in particolare, della norma ex art. 86 DPR 602/73 e/o di interpretazione autentica di altre norme che possano applicarsi al caso, non è prevista indicazione di minimo edittale per l'applicazione di misura cautelare. Il fermo amministrativo (disciplinato dall'Art. 86 del D.P.R. n. 602/1973)
è una misura che può essere applicata a diversi tipi di veicoli, inclusi automobili, motoveicoli e barche, a seconda dell'importo del debito, ma non esistono limiti legali di importo per la sua applicazione. È dunque importante sottolineare che il Concessionario/Agente della Riscossione può imporre il fermo anche per debiti minori e non è tenuto a rispettare un limite minimo di debito, né un numero massimo di veicoli su cui applicare il fermo amministrativo.
Concludeva chiedendo: di ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della MUNICIPIA SPA quale TA del raggruppamento t. i. concessionario della riscossione per il Comune di Catania in ordine alle eccezioni riguardanti la notifica dell'accertamento prodromico, nonché legittimo il suo operato;
di rigettare il ricorso nel merito perché infondato, con la conseguente conferma dell'azione posta in essere dal concessionario della riscossione, confermando altresì la legittimità dell'atto ex adverso impugnato. Con vittoria di spese e compensi.
Allegava:: 1) procura speciale in favore del Dott. Nominativo_1; 2) procura Resistente_1 e Gamma Tributi s.r.l.; 3) comunicazione preventiva d'iscrizione del fermo amministrativo n. 2483122208892146018313 del
28/05/2024; 4) comunicazione n. 202383121925752068678262 del 06/10/2023; 5) avviso di accertamento esecutivo emesso dal Comune di Catania n. 226614 del 01/12/2021 e relativa prova di notifica. Con vittoria di spese e compensi di causa.
All'udienza del 22/01/2026 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che la controversia è relativa all'omesso versamento della TARI anno 2016;
che gli atti sottostanti a quello impugnato sono stati regolarmente notificati, così come dedotto e documentato dalla parte resistente senza alcuna contestazione del ricorrente;
che l'eccezione sollevata in seno al ricorso, relativa alla strumentale del bene minacciato, allo svolgimento di attività primarie ed indispensabili della vita, appare meramente labiale e strumentale, posto che, il ricorrente nulla ha saputo provare a sostegno della tesi difensiva;
che il ricorso appare infondato in fatto ed in diritto.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Alla soccombenza consegue la condanna al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente, ed a favore di Resistente_1 PA, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favre di Resistente_1 PA che liquida in euro 200,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Catania il 22/01/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO
AN LO