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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 07/07/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1530/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 1530/2018 R.G. pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alfonso Scola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gragnano (NA), alla
Piazza Francesco Rocco n. 4;
PARTE ATTRICE
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. Maria Santoro, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in alla Via Molo CP_1
Piccolo n. 1;
PARTE CONVENUTA
E
(C.F./P. IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alfonso Mezzotero, presso lo studio del quale elettivamente domiciliata in Milano, piazza Bertarelli n. 4;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Per : “
1. Dichiarare, che la responsabilità in ordine al danno patito dall'attore Parte_1
Cont è da ascriversi esclusivamente al in persona del Sindaco p.t. e della Controparte_1
pagina 1 di 9 , in persona del legale rappresentante p.t. ognuno per la propria sfera di Controparte_2
competenza;
2. Condannare, pertanto, i convenuti in solido e/o ognuno relativamente alla propria sfera di competenza al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, adeguatamente personalizzati al caso concreto, diretti ed indiretti, scaturenti e conseguenti all'Organizzazione per la manifestazione “Capodanno RAI 2018-L'Anno che verrà” quantificabili sin d'ora nell'importo di €
20.000,00 (ventimila,00) e/o a quella maggior e/o minor somma che il Giudice riterrà equa sulla scorta delle risultanze processuali”.
Per il : “- dichiarare infondata in fatto e in diritto la domanda proposta e Controparte_1 per l'effetto rigettarla per le ragioni innanzi esposte;
- condannare il sig. al Parte_1
risarcimento del danno per lite temeraria ex art 96 cpc. - condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite.”
Per la “In via pregiudiziale: dichiararsi il difetto di Controparte_2 giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria con ogni conseguente declinatoria trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del Giudice amministrativo. In via preliminare: nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di giurisdizione, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di e, per l'effetto, tenerla assolta dall'osservanza del Controparte_2
presente giudizio. Nel merito: respingersi in ogni caso tutte le domande avversarie con ogni migliore formula in quanto inammissibili, improponibili o comunque infondate in fatto e in diritto. Sempre nel merito: condannarsi parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati ex art. 15 T.F. per il presente giudizio, oltre che con richiesta di condanna degli opponenti alla somma prevista dall'art. 96 ultimo comma c.p.c. che il G.I. vorrà equitativamente determinare”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio il Parte_1 CP_1
e la al fine di ottenere il risarcimento dei
[...] Controparte_2 danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dall'organizzazione dell'evento “Capodanno RAI
2018-L'Anno che verrà”.
A sostegno della proposta domanda, deduceva: che il con delibera della Giunta Controparte_1
Comunale n. 120 del 12/09/2017, prendeva atto ad organizzare l'evento denominato “Capodanno RAI
2018-L'Anno che verrà”; che, in particolare, il ordinava l'interdizione veicolare e pedonale CP_1
dalle ore 8:00 del giorno 13/12/2017 al giorno 04/01/2017, in Via Monastero e Via Sopra la Grotta;
che a seguito di ulteriore delibera/ordinanza n. 128 Reg. Gen. del 12/12/2017, veniva interdetta la viabilità veicolare e pedonale anche in Pizza Europa – Largo Monastero, creando grandi disagi sia alle attività
pagina 2 di 9 commerciali sia ai cittadini di che l'attore, titolare della Cartolibreria “Centro Ufficio”, sita in CP_1
alla Via Largo Monastero, a causa delle sopra menzionate interdizioni, subiva un tracollo delle CP_1
vendite nel periodo compreso dal 13/12/2017 al 07/01/2018; che, nella fattispecie, a seguito del montaggio del palco destinato ad ospitare l'evento, nonché a seguito della cantierizzazione della zona, veniva completamente sbarrato l'accesso sia veicolare che pedonale alla cartoleria dell'attore; che Contr durante l'esecuzione dei lavori eseguiti dalla si verificava la rottura di un cavo della linea telefonica di pertinenza della che causava nel periodo 12/12/2017-24/01/2018 ulteriori Pt_2
mancati incassi, derivanti dalla impossibilità di utilizzare il servizio fax o di effettuare ricariche telefoniche, pagamento bollettini ecc…; che tale situazione causava, altresì, forte stress all'attore, con attacchi di panico ed ansia, dovendo ricorrere alle cure mediche di uno specialista, con aggravio di ulteriori spese e danni alla propria attività. Concludeva, pertanto, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “
1. Dichiarare, che la responsabilità in ordine al danno patito dall'attore è da ascriversi esclusivamente al in persona del Sindaco p.t. e della Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t. ognuno per la propria sfera di competenza;
2.
[...]
Condannare, pertanto, i convenuti in solido e/o ognuno relativamente alla propria sfera di competenza al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, adeguatamente personalizzati al caso concreto, diretti ed indiretti, scaturenti e conseguenti all'Organizzazione per la manifestazione
“Capodanno RAI 2018-L'Anno che verrà” quantificabili sin d'ora nell'importo di € 20.000,00
(ventimila,00) e/o a quella maggior e/o minor somma che il Giudice riterrà equa sulla scorta delle risultanze processuali”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25/02/2019 si costituiva in giudizio
[...]
, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Controparte_2
giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ponendosi, da un lato, il danno lamentato dall'attore in rapporto di causalità diretta con l'ordinanza n. 128 del comandante della polizia locale del 12.12.2017 con la quale veniva inibito il traffico veicolare e il passaggio pedonale lungo la strada antistante la cartoleria e, dall'altro, appartenendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 CPA (D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104) “le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilità e di polizia locale, d'igiene
Contr pubblica e dell'abitato”. Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo la rimasta del tutto estranea alle attività connesse alla gestione logistica dell'evento, quali, in particolare, la individuazione dell'area che ha ospitato la manifestazione come pure l'identificazione delle vie colpite dal provvedimento di limitazione della viabilità. Evidenziava, altresì, la totale estraneità della pagina 3 di 9 Contr Contr ispetto alla dedotta rottura del cavo della linea telefonica , non avendo la ffettuato Pt_2
alcuna opera di scavo, non essendo titolata a tale tipologia di intervento. Contestava, infine, la sussistenza dei pregiudizi denunciati dall'attore, tanto di natura patrimoniale quanto di natura non patrimoniale. Concludeva, pertanto, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale: dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria con ogni conseguente declinatoria trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del Giudice amministrativo. In via preliminare: nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di giurisdizione, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di e, Controparte_2 per l'effetto, tenerla assolta dall'osservanza del presente giudizio. Nel merito: respingersi in ogni caso tutte le domande avversarie con ogni migliore formula in quanto inammissibili, improponibili o comunque infondate in fatto e in diritto. Sempre nel merito: condannarsi parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati ex art. 15 T.F. per il presente giudizio, oltre che con richiesta di condanna degli opponenti alla somma prevista dall'art. 96 ultimo comma c.p.c. che il G.I. vorrà equitativamente determinare”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27/02/2019 si costituiva in giudizio il eccependo, in via preliminare, l'inconferenza della normativa invocata da Controparte_1
controparte, posto che, da un lato, non l'attore non individua quale sia il fatto illecito posto a fondamento della richiesta formulata ex art. 2043 c.c. e, dall'altro, che l'art. 2048 c.c. ha ad oggetto la responsabilità dei genitori e dei tutori, del tutto estranea alla fattispecie dedotta in giudizio. Deduceva, in ogni caso, che è sempre stato garantito alla clientela dell un comodo accesso alla sua Pt_1
attività da via Sopra La Grotta. Per quanto concerne i danni richiesti per la rottura di un cavo della linea telefonica eccepiva la totale estraneità del rispetto ai lavori in questione. Deduceva, Controparte_1 infine, l'insussistenza tanto del danno patrimoniale lamentato, non avendo peraltro le scritture contabili prodotte alcun valore di prova legale in favore dell'imprenditore che le ha redatte;
quanto l'insussistenza del danno non patrimoniale, avendo l' pubblicato, durante il periodo in Pt_1 questione e successivamente al termine dell'evento, numerose foto con personaggi famosi dello spettacolo e della televisione e con addetti ai lavori di allestimento dell'area.
Concludeva, pertanto, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “ - dichiarare infondata in fatto e in diritto la domanda proposta e per l'effetto rigettarla per le ragioni innanzi esposte;
- condannare il sig. al risarcimento del danno per lite temeraria ex art 96 cpc. - condannare il Parte_1 convenuto al pagamento delle spese di lite.”
Concessi alle parti i termini per il deposito di memorie integrative ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'assunzione di prova testimoniale e, successivamente, subentrato lo scrivente sul pagina 4 di 9 ruolo a far data dal 30/11/2022, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni dapprima all'udienza del 13/02/2025 e, poi, per esigenze di ruolo, al 25/03/2025. Con provvedimento emesso in data 07/04/2025 a seguito della trattazione cartolare dell'udienza del 25/03/2025, la causa è quindi stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tanto premesso, volendo schematizzare, parte attrice agisce al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti: 1) per effetto della inibizione del traffico veicolare e del passaggio pedonale lungo la strada antistante la sua attività di cartoleria nel corso del periodo immediatamente precedente ed immediatamente successivo all'evento denominato “Capodanno RAI
2018-L'Anno che verrà” ; 2) per effetto della rottura del cavo della linea telefonica asseritamente
Contr causato dal personale della
Ciò posto, con riferimento alla prima domanda va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, appartenendo la controversia in oggetto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Innanzitutto, la normativa di riferimento va individuata nell'art. 133 c.p.a. (codice del processo amministrattivo) laddove alla lett. f) si assegnano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa».
In ossequio al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, per individuare l'ampiezza della giurisdizione esclusiva la norma va, poi, integrata da quella di cui all'art. 7, co. 1 dello stesso c.p.a., secondo cui «sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni», con la precisazione - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata che tenga conto delle indicazioni del Giudice delle leggi, allorché ha espunto analoga espressione dall'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (sentenza 5-6 luglio 2004, n. 204) - che il riferimento ai "comportamenti" deve essere inteso nel senso che quelli che rilevano, ai fini del riparto della giurisdizione, sono soltanto i comportamenti costituenti espressione di pagina 5 di 9 un potere amministrativo, fermo restando che la questione dell'esistenza o meno di tale potere, nonché della sua legittimità o illegittimità, è a sua volta questione che, in quanto è essa stessa compresa nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, spetterà a quel giudice risolvere come questione che inerisce il "merito" della sua giurisdizione (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 03 febbraio 2016, n. 2052, in motivazione). Ciò in quanto la previsione di particolari materie nelle quali sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A. trova fondamento nell'esigenza, che riposa negli artt. 24 e 111 Cost., di concentrare davanti ad un unico giudice l'intera tutela del cittadino avverso le modalità di esercizio della funzione pubblica: esigenza che non si giustifica quando la pubblica amministrazione non abbia in concreto esercitato, nemmeno mediatamente, il potere che la legge le attribuisce per la cura dell'interesse pubblico.
In definitiva la disposizione di cui all'art. 133, lett. f) cit. ha, come presupposto oggettivo, il nesso tra atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati, ed uso del territorio (stante la valenza tendenzialmente onnicomprensiva dell'espressione "materia urbanistica", in quanto abbracciante la totalità degli aspetti di tale uso), ivi incluse le attività comportamentali che per le loro caratteristiche rivelino, comunque, l'esercizio di un potere pubblicistico in materia;
mentre, come presupposto soggettivo, postula che la controversia venga instaurata nei confronti delle predette amministrazioni o dei predetti soggetti. Orbene, indiscutibile nella specie la sussistenza dell'elemento soggettivo - posto che l'interdizione del percorso di accesso all'attività dell'attore non può che essere direttamente riferibile all'ente comunale, ritiene la Corte che ricorra anche l'elemento oggettivo perché la controversia risarcitoria incardinata dall' risulti devoluta alla giurisdizione esclusiva del Pt_1
G.A.
Valga considerare che l'attore - assumendo di essere stato leso nello svolgimento della propria attività commerciale dall'interdizione veicolare e pedonale derivante dall'ordinanza n. 128 del 12/12/2017- pone in discussione le modalità di esercizio di una potestà pubblicistica rientrante nelle competenze municipali in materia di gestione del territorio e, in specie, della circolazione stradale: in sostanza, ciò di cui l' si duole non è un mero comportamento materiale dell'amministrazione, venendo in Pt_1 rilievo le ricadute negative sulla redditività del proprio esercizio commerciale derivante dall'agire amministrativo.
Ed invero, come noto, il discrimen ai fini del riparto di giurisdizione è rappresentato dall'essere o meno il comportamento riconducibile ad un potere amministrativo (quali che siano, legittime o illegittime, le modalità con cui è esercitato), restando, invece, estranei alla giurisdizione esclusiva assegnata in particolari materie al G.A. i comportamenti meramente materiali posti in essere dall'amministrazione al pagina 6 di 9 di fuori dell'esercizio di una attività autoritativa o che trovino solo occasione nell'esercizio di un pubblico potere (cfr. Cass. Sezioni Unite Ordinanza n. 22650 del 08/11/2016).
Ebbene, nel caso oggetto del presente giudizio, risulta evidente come l'inibizione della strada antistante la cartoleria dell'attore non possa in alcun modo essere qualificata quale mero comportamento materiale, essendo essa stessa l'oggetto specifico dell'attività provvedimentale della Pubblica
Amministrazione – tra le altre, l'ordinanza del comandante della Polizia Locale del 12/12/2017 n. 128
Reg. Gen. avente ad oggetto “Interdizione della viabilità veicolare e pedonale in Piazza Europa – Largo
Monastero – Evento “Capodanno RAI 2018 – L'Anno che verrà” - cui l'attore ricollega il danno patito.
In definitiva va dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di accertamento della responsabilità del in ordine agli asseriti danni subiti dall'attore (e della conseguente richiesta di Controparte_1
condanna al pagamento dei danni) derivanti dalla interdizione della viabilità (veicolare e pedonale) lungo il tratto di strada oggetto del citato provvedimento amministrativo.
Per quanto concerne la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla rottura del cavo della linea telefonica, non sussistono invece dubbi in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario, posto che trattasi di comportamento meramente materiale, come tale avulso da qualsivoglia esercizio di potere amministrativo – peraltro addebitato dall'attore esclusivamente alla
[...]
non anche all'ente comunale. Controparte_2
Ciò posto, la domanda è infondata per mancanza di prova dell'an debeatur.
All'esito dell'istruttoria orale espletata, infatti, non è emerso alcun riscontro rispetto alla rottura da Contr parte dei tecnici della el cavo della linea telefonica nell'ambito dei lavori prodromici all'evento di Capodanno.
In primo luogo, il teste ha sul punto dichiarato di non aver visto i cavi telefonici rotti Testimone_1
nella piazza o nelle adiacenze del negozio, essendo stato il sig. a riferirgli che la mancanza di Pt_1
linea telefonica era conseguenza di un cavo danneggiato dai lavori in corso per la preparazione dell'impianto destinato al Capodanno (cfr. verbale di udienza del 08/06/2023). Al di là del fatto che in alcun modo il danneggiamento dei cavi viene riferito alla RAI (né tantomeno al , Controparte_1 giova evidenziare che trattasi di dichiarazioni “de relato actoris”.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema di prova testimoniale, i testimoni
“de relato actoris” sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa” (Cass. civ., Sez. I, 15 gennaio 2015, n. 569), precisando anche che
“la testimonianza “de relato ex parte actoris” può assurgere a valido elemento di prova quando sia
pagina 7 di 9 suffragata da ulteriori risultanze probatorie, che concorrano a confermarne la credibilità” (Cass. civ.,
Sez. II, 31 luglio 2013, n. 18352).
Ebbene, nel caso di specie, non sussiste alcun elemento idoneo a suffragare le testimonianze “de relato Contr actoris” acquisite. Al contrario, lo stesso su specifico capitolo articolato dalla a prova Tes_1 contraria (“Vero che nessuno di tali lavori ha riguardato scavi ovvero il “dissotterramento” della piazza e delle strade indicate nel provvedimento di chiusura al traffico”), ha riferito di non ver visto i lavori che si stavano effettuando “perché la piazza era transennata e non mi sono avvicinato”
Inoltre, il teste di parte convenuta rispetto al quale non sono emersi elementi atti a Testimone_2
Cont minarne la credibilità ha dichiarato che “la non ha chiesto scavi o dissotterramento e non li ha eseguiti”, riferendo che è la a scegliere dove posizionare le linee dopo aver compreso il luogo Pt_2
Cont in cui si svolgerà l'evento e che in ogni caso “la on ha avuto alcun problema con le linee Pt_2 durante la preparazione dell'evento e durante l'evento stesso.” (cfr. verbale di udienza del
09/11/2021).
Stante la mancanza di prova sufficiente in ordine al verificarsi del danno alla linea telefonica per cause
Contr imputabili alla la correlata domanda risarcitoria va disattesa, con assorbimento di ogni considerazione in ordine al quantum debeatur.
Quanto, infine, alla domanda di condanna ex art 96 c.p.c. formulata dalla Controparte_3
si ritiene che essa non possa trovare accoglimento dal momento che, per pacifica
[...] giurisprudenza, “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile
d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (cfr., ex plurimus, Cass. nn.
9080/2013; 3388/2007; 13395/2007; 21393/2005; 7583/2004; 13355/2004; 6637/1992; 5524/1983).
L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. presuppone infatti l'accertamento sia dell'elemento soggettivo, consistente nella mala fede o colpa grave, sia dell'elemento oggettivo estrinsecantesi nella entità del danno sofferto.
Nel caso di specie, alcun elemento concreto può al riguardo desumersi dagli atti di causa, non risultando, in particolare, dimostrato - e prima ancora allegato - il pregiudizio asseritamente sofferto e non emergendo elementi di fatto in base ai quali eventualmente operare una liquidazione equitativa.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con riferimento ai valori medi, tenuto conto del valore della causa
(compreso nello scaglione tra € 5.200,00 e € 26.000,00 e dell'attività difensiva svolta.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe
Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del g.o. con riferimento alla domanda di risarcimento danni proposta da contro il per essere la giurisdizione del Parte_1 Controparte_1
giudice amministrativo, dinanzi al quale rimette le parti con riassunzione nel termine di legge;
- rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da contro la Parte_1 [...]
Controparte_4
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla Controparte_2
[...]
- condanna al pagamento, in favore del in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco p.t., delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
- condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che liquida nella
[...] complessiva somma di € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Lagonegro, il 07/07/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 1530/2018 R.G. pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alfonso Scola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gragnano (NA), alla
Piazza Francesco Rocco n. 4;
PARTE ATTRICE
E
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. Maria Santoro, presso lo studio della quale elettivamente domicilia in alla Via Molo CP_1
Piccolo n. 1;
PARTE CONVENUTA
E
(C.F./P. IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alfonso Mezzotero, presso lo studio del quale elettivamente domiciliata in Milano, piazza Bertarelli n. 4;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Per : “
1. Dichiarare, che la responsabilità in ordine al danno patito dall'attore Parte_1
Cont è da ascriversi esclusivamente al in persona del Sindaco p.t. e della Controparte_1
pagina 1 di 9 , in persona del legale rappresentante p.t. ognuno per la propria sfera di Controparte_2
competenza;
2. Condannare, pertanto, i convenuti in solido e/o ognuno relativamente alla propria sfera di competenza al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, adeguatamente personalizzati al caso concreto, diretti ed indiretti, scaturenti e conseguenti all'Organizzazione per la manifestazione “Capodanno RAI 2018-L'Anno che verrà” quantificabili sin d'ora nell'importo di €
20.000,00 (ventimila,00) e/o a quella maggior e/o minor somma che il Giudice riterrà equa sulla scorta delle risultanze processuali”.
Per il : “- dichiarare infondata in fatto e in diritto la domanda proposta e Controparte_1 per l'effetto rigettarla per le ragioni innanzi esposte;
- condannare il sig. al Parte_1
risarcimento del danno per lite temeraria ex art 96 cpc. - condannare il convenuto al pagamento delle spese di lite.”
Per la “In via pregiudiziale: dichiararsi il difetto di Controparte_2 giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria con ogni conseguente declinatoria trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del Giudice amministrativo. In via preliminare: nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di giurisdizione, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di e, per l'effetto, tenerla assolta dall'osservanza del Controparte_2
presente giudizio. Nel merito: respingersi in ogni caso tutte le domande avversarie con ogni migliore formula in quanto inammissibili, improponibili o comunque infondate in fatto e in diritto. Sempre nel merito: condannarsi parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati ex art. 15 T.F. per il presente giudizio, oltre che con richiesta di condanna degli opponenti alla somma prevista dall'art. 96 ultimo comma c.p.c. che il G.I. vorrà equitativamente determinare”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio il Parte_1 CP_1
e la al fine di ottenere il risarcimento dei
[...] Controparte_2 danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dall'organizzazione dell'evento “Capodanno RAI
2018-L'Anno che verrà”.
A sostegno della proposta domanda, deduceva: che il con delibera della Giunta Controparte_1
Comunale n. 120 del 12/09/2017, prendeva atto ad organizzare l'evento denominato “Capodanno RAI
2018-L'Anno che verrà”; che, in particolare, il ordinava l'interdizione veicolare e pedonale CP_1
dalle ore 8:00 del giorno 13/12/2017 al giorno 04/01/2017, in Via Monastero e Via Sopra la Grotta;
che a seguito di ulteriore delibera/ordinanza n. 128 Reg. Gen. del 12/12/2017, veniva interdetta la viabilità veicolare e pedonale anche in Pizza Europa – Largo Monastero, creando grandi disagi sia alle attività
pagina 2 di 9 commerciali sia ai cittadini di che l'attore, titolare della Cartolibreria “Centro Ufficio”, sita in CP_1
alla Via Largo Monastero, a causa delle sopra menzionate interdizioni, subiva un tracollo delle CP_1
vendite nel periodo compreso dal 13/12/2017 al 07/01/2018; che, nella fattispecie, a seguito del montaggio del palco destinato ad ospitare l'evento, nonché a seguito della cantierizzazione della zona, veniva completamente sbarrato l'accesso sia veicolare che pedonale alla cartoleria dell'attore; che Contr durante l'esecuzione dei lavori eseguiti dalla si verificava la rottura di un cavo della linea telefonica di pertinenza della che causava nel periodo 12/12/2017-24/01/2018 ulteriori Pt_2
mancati incassi, derivanti dalla impossibilità di utilizzare il servizio fax o di effettuare ricariche telefoniche, pagamento bollettini ecc…; che tale situazione causava, altresì, forte stress all'attore, con attacchi di panico ed ansia, dovendo ricorrere alle cure mediche di uno specialista, con aggravio di ulteriori spese e danni alla propria attività. Concludeva, pertanto, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “
1. Dichiarare, che la responsabilità in ordine al danno patito dall'attore è da ascriversi esclusivamente al in persona del Sindaco p.t. e della Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t. ognuno per la propria sfera di competenza;
2.
[...]
Condannare, pertanto, i convenuti in solido e/o ognuno relativamente alla propria sfera di competenza al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, adeguatamente personalizzati al caso concreto, diretti ed indiretti, scaturenti e conseguenti all'Organizzazione per la manifestazione
“Capodanno RAI 2018-L'Anno che verrà” quantificabili sin d'ora nell'importo di € 20.000,00
(ventimila,00) e/o a quella maggior e/o minor somma che il Giudice riterrà equa sulla scorta delle risultanze processuali”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25/02/2019 si costituiva in giudizio
[...]
, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Controparte_2
giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ponendosi, da un lato, il danno lamentato dall'attore in rapporto di causalità diretta con l'ordinanza n. 128 del comandante della polizia locale del 12.12.2017 con la quale veniva inibito il traffico veicolare e il passaggio pedonale lungo la strada antistante la cartoleria e, dall'altro, appartenendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 CPA (D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104) “le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti anche contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilità e di polizia locale, d'igiene
Contr pubblica e dell'abitato”. Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo la rimasta del tutto estranea alle attività connesse alla gestione logistica dell'evento, quali, in particolare, la individuazione dell'area che ha ospitato la manifestazione come pure l'identificazione delle vie colpite dal provvedimento di limitazione della viabilità. Evidenziava, altresì, la totale estraneità della pagina 3 di 9 Contr Contr ispetto alla dedotta rottura del cavo della linea telefonica , non avendo la ffettuato Pt_2
alcuna opera di scavo, non essendo titolata a tale tipologia di intervento. Contestava, infine, la sussistenza dei pregiudizi denunciati dall'attore, tanto di natura patrimoniale quanto di natura non patrimoniale. Concludeva, pertanto, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale: dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria con ogni conseguente declinatoria trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del Giudice amministrativo. In via preliminare: nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di giurisdizione, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva di e, Controparte_2 per l'effetto, tenerla assolta dall'osservanza del presente giudizio. Nel merito: respingersi in ogni caso tutte le domande avversarie con ogni migliore formula in quanto inammissibili, improponibili o comunque infondate in fatto e in diritto. Sempre nel merito: condannarsi parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, maggiorati ex art. 15 T.F. per il presente giudizio, oltre che con richiesta di condanna degli opponenti alla somma prevista dall'art. 96 ultimo comma c.p.c. che il G.I. vorrà equitativamente determinare”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27/02/2019 si costituiva in giudizio il eccependo, in via preliminare, l'inconferenza della normativa invocata da Controparte_1
controparte, posto che, da un lato, non l'attore non individua quale sia il fatto illecito posto a fondamento della richiesta formulata ex art. 2043 c.c. e, dall'altro, che l'art. 2048 c.c. ha ad oggetto la responsabilità dei genitori e dei tutori, del tutto estranea alla fattispecie dedotta in giudizio. Deduceva, in ogni caso, che è sempre stato garantito alla clientela dell un comodo accesso alla sua Pt_1
attività da via Sopra La Grotta. Per quanto concerne i danni richiesti per la rottura di un cavo della linea telefonica eccepiva la totale estraneità del rispetto ai lavori in questione. Deduceva, Controparte_1 infine, l'insussistenza tanto del danno patrimoniale lamentato, non avendo peraltro le scritture contabili prodotte alcun valore di prova legale in favore dell'imprenditore che le ha redatte;
quanto l'insussistenza del danno non patrimoniale, avendo l' pubblicato, durante il periodo in Pt_1 questione e successivamente al termine dell'evento, numerose foto con personaggi famosi dello spettacolo e della televisione e con addetti ai lavori di allestimento dell'area.
Concludeva, pertanto, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “ - dichiarare infondata in fatto e in diritto la domanda proposta e per l'effetto rigettarla per le ragioni innanzi esposte;
- condannare il sig. al risarcimento del danno per lite temeraria ex art 96 cpc. - condannare il Parte_1 convenuto al pagamento delle spese di lite.”
Concessi alle parti i termini per il deposito di memorie integrative ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'assunzione di prova testimoniale e, successivamente, subentrato lo scrivente sul pagina 4 di 9 ruolo a far data dal 30/11/2022, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni dapprima all'udienza del 13/02/2025 e, poi, per esigenze di ruolo, al 25/03/2025. Con provvedimento emesso in data 07/04/2025 a seguito della trattazione cartolare dell'udienza del 25/03/2025, la causa è quindi stata trattenuta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tanto premesso, volendo schematizzare, parte attrice agisce al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti: 1) per effetto della inibizione del traffico veicolare e del passaggio pedonale lungo la strada antistante la sua attività di cartoleria nel corso del periodo immediatamente precedente ed immediatamente successivo all'evento denominato “Capodanno RAI
2018-L'Anno che verrà” ; 2) per effetto della rottura del cavo della linea telefonica asseritamente
Contr causato dal personale della
Ciò posto, con riferimento alla prima domanda va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, appartenendo la controversia in oggetto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Innanzitutto, la normativa di riferimento va individuata nell'art. 133 c.p.a. (codice del processo amministrattivo) laddove alla lett. f) si assegnano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa».
In ossequio al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, per individuare l'ampiezza della giurisdizione esclusiva la norma va, poi, integrata da quella di cui all'art. 7, co. 1 dello stesso c.p.a., secondo cui «sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni», con la precisazione - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata che tenga conto delle indicazioni del Giudice delle leggi, allorché ha espunto analoga espressione dall'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (sentenza 5-6 luglio 2004, n. 204) - che il riferimento ai "comportamenti" deve essere inteso nel senso che quelli che rilevano, ai fini del riparto della giurisdizione, sono soltanto i comportamenti costituenti espressione di pagina 5 di 9 un potere amministrativo, fermo restando che la questione dell'esistenza o meno di tale potere, nonché della sua legittimità o illegittimità, è a sua volta questione che, in quanto è essa stessa compresa nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, spetterà a quel giudice risolvere come questione che inerisce il "merito" della sua giurisdizione (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 03 febbraio 2016, n. 2052, in motivazione). Ciò in quanto la previsione di particolari materie nelle quali sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A. trova fondamento nell'esigenza, che riposa negli artt. 24 e 111 Cost., di concentrare davanti ad un unico giudice l'intera tutela del cittadino avverso le modalità di esercizio della funzione pubblica: esigenza che non si giustifica quando la pubblica amministrazione non abbia in concreto esercitato, nemmeno mediatamente, il potere che la legge le attribuisce per la cura dell'interesse pubblico.
In definitiva la disposizione di cui all'art. 133, lett. f) cit. ha, come presupposto oggettivo, il nesso tra atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati, ed uso del territorio (stante la valenza tendenzialmente onnicomprensiva dell'espressione "materia urbanistica", in quanto abbracciante la totalità degli aspetti di tale uso), ivi incluse le attività comportamentali che per le loro caratteristiche rivelino, comunque, l'esercizio di un potere pubblicistico in materia;
mentre, come presupposto soggettivo, postula che la controversia venga instaurata nei confronti delle predette amministrazioni o dei predetti soggetti. Orbene, indiscutibile nella specie la sussistenza dell'elemento soggettivo - posto che l'interdizione del percorso di accesso all'attività dell'attore non può che essere direttamente riferibile all'ente comunale, ritiene la Corte che ricorra anche l'elemento oggettivo perché la controversia risarcitoria incardinata dall' risulti devoluta alla giurisdizione esclusiva del Pt_1
G.A.
Valga considerare che l'attore - assumendo di essere stato leso nello svolgimento della propria attività commerciale dall'interdizione veicolare e pedonale derivante dall'ordinanza n. 128 del 12/12/2017- pone in discussione le modalità di esercizio di una potestà pubblicistica rientrante nelle competenze municipali in materia di gestione del territorio e, in specie, della circolazione stradale: in sostanza, ciò di cui l' si duole non è un mero comportamento materiale dell'amministrazione, venendo in Pt_1 rilievo le ricadute negative sulla redditività del proprio esercizio commerciale derivante dall'agire amministrativo.
Ed invero, come noto, il discrimen ai fini del riparto di giurisdizione è rappresentato dall'essere o meno il comportamento riconducibile ad un potere amministrativo (quali che siano, legittime o illegittime, le modalità con cui è esercitato), restando, invece, estranei alla giurisdizione esclusiva assegnata in particolari materie al G.A. i comportamenti meramente materiali posti in essere dall'amministrazione al pagina 6 di 9 di fuori dell'esercizio di una attività autoritativa o che trovino solo occasione nell'esercizio di un pubblico potere (cfr. Cass. Sezioni Unite Ordinanza n. 22650 del 08/11/2016).
Ebbene, nel caso oggetto del presente giudizio, risulta evidente come l'inibizione della strada antistante la cartoleria dell'attore non possa in alcun modo essere qualificata quale mero comportamento materiale, essendo essa stessa l'oggetto specifico dell'attività provvedimentale della Pubblica
Amministrazione – tra le altre, l'ordinanza del comandante della Polizia Locale del 12/12/2017 n. 128
Reg. Gen. avente ad oggetto “Interdizione della viabilità veicolare e pedonale in Piazza Europa – Largo
Monastero – Evento “Capodanno RAI 2018 – L'Anno che verrà” - cui l'attore ricollega il danno patito.
In definitiva va dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di accertamento della responsabilità del in ordine agli asseriti danni subiti dall'attore (e della conseguente richiesta di Controparte_1
condanna al pagamento dei danni) derivanti dalla interdizione della viabilità (veicolare e pedonale) lungo il tratto di strada oggetto del citato provvedimento amministrativo.
Per quanto concerne la domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla rottura del cavo della linea telefonica, non sussistono invece dubbi in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario, posto che trattasi di comportamento meramente materiale, come tale avulso da qualsivoglia esercizio di potere amministrativo – peraltro addebitato dall'attore esclusivamente alla
[...]
non anche all'ente comunale. Controparte_2
Ciò posto, la domanda è infondata per mancanza di prova dell'an debeatur.
All'esito dell'istruttoria orale espletata, infatti, non è emerso alcun riscontro rispetto alla rottura da Contr parte dei tecnici della el cavo della linea telefonica nell'ambito dei lavori prodromici all'evento di Capodanno.
In primo luogo, il teste ha sul punto dichiarato di non aver visto i cavi telefonici rotti Testimone_1
nella piazza o nelle adiacenze del negozio, essendo stato il sig. a riferirgli che la mancanza di Pt_1
linea telefonica era conseguenza di un cavo danneggiato dai lavori in corso per la preparazione dell'impianto destinato al Capodanno (cfr. verbale di udienza del 08/06/2023). Al di là del fatto che in alcun modo il danneggiamento dei cavi viene riferito alla RAI (né tantomeno al , Controparte_1 giova evidenziare che trattasi di dichiarazioni “de relato actoris”.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema di prova testimoniale, i testimoni
“de relato actoris” sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa” (Cass. civ., Sez. I, 15 gennaio 2015, n. 569), precisando anche che
“la testimonianza “de relato ex parte actoris” può assurgere a valido elemento di prova quando sia
pagina 7 di 9 suffragata da ulteriori risultanze probatorie, che concorrano a confermarne la credibilità” (Cass. civ.,
Sez. II, 31 luglio 2013, n. 18352).
Ebbene, nel caso di specie, non sussiste alcun elemento idoneo a suffragare le testimonianze “de relato Contr actoris” acquisite. Al contrario, lo stesso su specifico capitolo articolato dalla a prova Tes_1 contraria (“Vero che nessuno di tali lavori ha riguardato scavi ovvero il “dissotterramento” della piazza e delle strade indicate nel provvedimento di chiusura al traffico”), ha riferito di non ver visto i lavori che si stavano effettuando “perché la piazza era transennata e non mi sono avvicinato”
Inoltre, il teste di parte convenuta rispetto al quale non sono emersi elementi atti a Testimone_2
Cont minarne la credibilità ha dichiarato che “la non ha chiesto scavi o dissotterramento e non li ha eseguiti”, riferendo che è la a scegliere dove posizionare le linee dopo aver compreso il luogo Pt_2
Cont in cui si svolgerà l'evento e che in ogni caso “la on ha avuto alcun problema con le linee Pt_2 durante la preparazione dell'evento e durante l'evento stesso.” (cfr. verbale di udienza del
09/11/2021).
Stante la mancanza di prova sufficiente in ordine al verificarsi del danno alla linea telefonica per cause
Contr imputabili alla la correlata domanda risarcitoria va disattesa, con assorbimento di ogni considerazione in ordine al quantum debeatur.
Quanto, infine, alla domanda di condanna ex art 96 c.p.c. formulata dalla Controparte_3
si ritiene che essa non possa trovare accoglimento dal momento che, per pacifica
[...] giurisprudenza, “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile
d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (cfr., ex plurimus, Cass. nn.
9080/2013; 3388/2007; 13395/2007; 21393/2005; 7583/2004; 13355/2004; 6637/1992; 5524/1983).
L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. presuppone infatti l'accertamento sia dell'elemento soggettivo, consistente nella mala fede o colpa grave, sia dell'elemento oggettivo estrinsecantesi nella entità del danno sofferto.
Nel caso di specie, alcun elemento concreto può al riguardo desumersi dagli atti di causa, non risultando, in particolare, dimostrato - e prima ancora allegato - il pregiudizio asseritamente sofferto e non emergendo elementi di fatto in base ai quali eventualmente operare una liquidazione equitativa.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. n. 147/2022, con riferimento ai valori medi, tenuto conto del valore della causa
(compreso nello scaglione tra € 5.200,00 e € 26.000,00 e dell'attività difensiva svolta.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe
Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del g.o. con riferimento alla domanda di risarcimento danni proposta da contro il per essere la giurisdizione del Parte_1 Controparte_1
giudice amministrativo, dinanzi al quale rimette le parti con riassunzione nel termine di legge;
- rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da contro la Parte_1 [...]
Controparte_4
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla Controparte_2
[...]
- condanna al pagamento, in favore del in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco p.t., delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
- condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che liquida nella
[...] complessiva somma di € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Lagonegro, il 07/07/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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