Decreto decisorio 15 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 15/03/2021, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/03/2021
N. 01069/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulia Corona, Aldo Laghi e Fabio Agazzi, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Agazzi in Venezia-Mestre, via Bruno Maderna, 7;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Garofalo, presso il cui studio in Venezia, Piazzale Roma, 468/B, ha eletto domicilio;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della delibera del -OMISSIS- dell’-OMISSIS- -OMISSIS-;
Visti gli articoli 35, co. 1, lett. c ) e 85 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di rinuncia al ricorso depositato il giorno -OMISSIS-, con il quale si è dato atto che è “venuto meno l’interesse alla decisione nel merito”;
Rilevato che la dichiarazione di rinuncia – pur ritualmente notificata alla parte resistente – non risulta sottoscritta personalmente dal ricorrente, ma proviene dal difensore privo di procura speciale;
Rilevato inoltre che la dichiarazione di rinuncia non risulta opposta dalla parte resistente;
Rilevato ancora - secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (v., per tutte, Ad. plen. n. 25 del 2012) – che la rinuncia irrituale al ricorso può essere riqualificata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., sub specie di sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto pertanto, in applicazione del principio dispositivo cui è ispirato il processo amministrativo, che s’impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto ancora – tenuto conto delle circostanze connotanti la presente controversia - che sussistono i presupposti di legge per dichiarare le spese interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso il giorno 10 marzo 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.