Versione
31 luglio 1929
31 luglio 1929
Art. 4.
La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed alla ammissibilita' alle cariche civili e militari.
La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed alla ammissibilita' alle cariche civili e militari.