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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/06/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 810/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.810/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 26/05/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Canicattini Bagni
(SR), Via Vittorio Emanuele n. 305, presso lo studio dell'avv. Maurizio Liistro, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Canicattini Bagni (SR),
Via Vittorio Emanuele n. 305, presso lo studio dell'avv. Maurizio Liistro, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 22/04/2025);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 18/03/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario, il giorno 26/05/1975 in Solarino (SR) (Atto n. 19, Parte II, Serie A, Anno 1975).
Esponevano in particolare i coniugi:
pagina1 di 3 - di aver contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, il giorno 26/05/1975 in Solarino
(SR);
- che dalla loro unione sono nati due figli: (a Siracusa, il 6/08/1975) e (a Siracusa, il Per_1 Per_2
13/06/1979), ad oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- di essersi separati consensualmente con sentenza n.59/2024, pubblicata il 19/06/2024 (passata in giudicato);
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 21/03/2025, il Presidente fissava udienza del 26/05/2025 per la comparizione dei coniugi, che sostituisce con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 22/04/2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni stabilite in sede di separazione, precisando quanto segue:
“2) relativamente alle statuizioni economiche, confermare quelle stabilite in sede di separazione giudiziale e pertanto con la sottoscrizione del presente ricorso entrambi i coniugi si prestano vicendevolmente sin d'ora l'autorizzazione per il rilascio del passaporto e di qualunque documento valido per l'espatrio per sé stessi, sia per l'Europa che per il mondo intero;
3) si da atto che i figli sono maggiorenni ed autonomi economicamente per cui la Sig.ra Parte_2
, che tra l'altro lavora, rinuncia a qualsiasi contributo di mantenimento e/o all'assegno di
[...]
divorzio”.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina2 di 3 Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
, celebrato con rito concordatario, il giorno 26/05/1975 in Solarino Parte_2
(SR), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SOLARINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 10/06/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.810/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 26/05/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Canicattini Bagni
(SR), Via Vittorio Emanuele n. 305, presso lo studio dell'avv. Maurizio Liistro, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Canicattini Bagni (SR),
Via Vittorio Emanuele n. 305, presso lo studio dell'avv. Maurizio Liistro, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 22/04/2025);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 18/03/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario, il giorno 26/05/1975 in Solarino (SR) (Atto n. 19, Parte II, Serie A, Anno 1975).
Esponevano in particolare i coniugi:
pagina1 di 3 - di aver contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, il giorno 26/05/1975 in Solarino
(SR);
- che dalla loro unione sono nati due figli: (a Siracusa, il 6/08/1975) e (a Siracusa, il Per_1 Per_2
13/06/1979), ad oggi entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- di essersi separati consensualmente con sentenza n.59/2024, pubblicata il 19/06/2024 (passata in giudicato);
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 21/03/2025, il Presidente fissava udienza del 26/05/2025 per la comparizione dei coniugi, che sostituisce con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 22/04/2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle condizioni stabilite in sede di separazione, precisando quanto segue:
“2) relativamente alle statuizioni economiche, confermare quelle stabilite in sede di separazione giudiziale e pertanto con la sottoscrizione del presente ricorso entrambi i coniugi si prestano vicendevolmente sin d'ora l'autorizzazione per il rilascio del passaporto e di qualunque documento valido per l'espatrio per sé stessi, sia per l'Europa che per il mondo intero;
3) si da atto che i figli sono maggiorenni ed autonomi economicamente per cui la Sig.ra Parte_2
, che tra l'altro lavora, rinuncia a qualsiasi contributo di mantenimento e/o all'assegno di
[...]
divorzio”.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina2 di 3 Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
, celebrato con rito concordatario, il giorno 26/05/1975 in Solarino Parte_2
(SR), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SOLARINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 10/06/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3