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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 20/10/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N . 47/2025 RG Prev.
Tribunale di Sulmona Sez. Previdenza
All'udienza del giorno 20/10/2025 dinanzi al Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De
Sanctis sono presenti
L'Avv. LIBERATORE FABIO ., per la parte si riporta al ricorso e alle Parte_1 conclusioni della ctu
L'Avv. LA CIVITA, per la parte si riporta e chiede la compensazione delle spese legali CP_1 anche parziale atteso il minimo discostamento dalla valutazione in sostanza confermata CP_1
dal ctu rispetto alla pretesa di parte avversa dell' CP_1
Si dà quindi corso alla discussione, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore Dott.ssa Anna Maria de Sanctis, così decide la controversia
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis N . 47/2025 RG Prev.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SULMONA
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, visto l'art. 429 c.p.c.., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in prima istanza iscritta al numero 47 dell'anno 2025 R.G.A.C. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. LIBERATORE FABIO Parte_1
-Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Paolo Di CP_1
Gregorio dell'Avvocatura dell'Istituto
-Resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: voglia il Giudice accertare la sussistenza di esiti da infortunio sul lavoro;
per l'effetto condannare l' al pagamento della relativo indennizzo in capitale ex D. Lgs CP_1
38/2000, con vittoria di spese da distrarsi.
Per l' : rigettare la domanda proposta dal ricorrente;
spese come per legge. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente indicato in epigrafe evocava in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, in quanto l'Istituto CP_1 aveva respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere prestazioni previdenziali per infortunio.
Si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e spiegando quindi le CP_1
conclusioni riportate in epigrafe.
Espletatasi l'opportuna istruttoria, all'odierna udienza la causa era discussa ed indi decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e va quindi accolto.
Invero il C.T.U.- dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici e giuridici – è pervenuto alle seguenti conclusioni medico legali: “ … il grado di lesioni permanenti dell'integrità psicofisica(danno biologico) derivante dall'evento, secondo i criteri di cui al DLGS n 38/2000 all'epoca della domanda amministrativa e successivamente è quantificabile nella misura del 9 % ….Tale quota di danno deriva dall'applicazione per analogia clinica della voce tabellare n 263 ( anchilosi rettilinea dell'indice 8%) derivandone una quota di DB nella misura del 6% e dalla voce tabellare n 265 (anchilosi rettilinea dell'anulare 3%) .
Si precisa che per questa ultima voce tabellare è stata recepita integralmente in considerazione del marcato distrofismo della FU che concorre a pregiudicarne la funzione. Complessivamente il grado di danno biologico è quantificabile nella misura del 9%. Non vi sono postumi da unificare né IT da quantificare. La conoscenza o conoscibilità da parte del ricorrente della sussistenza di lesioni, sempre derivanti dall'evento per cui è causa, che superavano il minimo indennizzabile è da far risalire al termine della prevedibile fase di convalescenza quantificabile in giorni 60 dall'evento.”
Tale giudizio appare condivisibile e perciò la domanda va accolta.
L' va perciò condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale ex DLgs 38/2000 CP_1
commisurata alla accertata inabilità del 9 %, con decorrenza ed interessi legali come per legge.
Le spese, liquidate come da dispositivo, e quelle di CTU, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, definitivamente pronunciando sul ricorso tra contro Parte_1 CP_1 così decide: Riconosce e dichiara che il ricorrente è portatore di esiti di infortunio sul lavoro da quantificarsi nella misura del 9 %; condanna pertanto l' al pagamento della relativa rendita con decorrenza ed interessi legali CP_1
come per legge;
condanna l' alla refusione delle spese processuali per complessivi € 1.500,00, da distrarsi, CP_1
oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, nonché di quelle di CTU, già liquidate in separato decreto.
Così deciso in Sulmona, all'udienza del 20.10.2025
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis
Tribunale di Sulmona Sez. Previdenza
All'udienza del giorno 20/10/2025 dinanzi al Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De
Sanctis sono presenti
L'Avv. LIBERATORE FABIO ., per la parte si riporta al ricorso e alle Parte_1 conclusioni della ctu
L'Avv. LA CIVITA, per la parte si riporta e chiede la compensazione delle spese legali CP_1 anche parziale atteso il minimo discostamento dalla valutazione in sostanza confermata CP_1
dal ctu rispetto alla pretesa di parte avversa dell' CP_1
Si dà quindi corso alla discussione, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore Dott.ssa Anna Maria de Sanctis, così decide la controversia
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis N . 47/2025 RG Prev.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI SULMONA
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, visto l'art. 429 c.p.c.., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in prima istanza iscritta al numero 47 dell'anno 2025 R.G.A.C. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. LIBERATORE FABIO Parte_1
-Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Paolo Di CP_1
Gregorio dell'Avvocatura dell'Istituto
-Resistente
OGGETTO: infortunio sul lavoro
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: voglia il Giudice accertare la sussistenza di esiti da infortunio sul lavoro;
per l'effetto condannare l' al pagamento della relativo indennizzo in capitale ex D. Lgs CP_1
38/2000, con vittoria di spese da distrarsi.
Per l' : rigettare la domanda proposta dal ricorrente;
spese come per legge. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente indicato in epigrafe evocava in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, in quanto l'Istituto CP_1 aveva respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere prestazioni previdenziali per infortunio.
Si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e spiegando quindi le CP_1
conclusioni riportate in epigrafe.
Espletatasi l'opportuna istruttoria, all'odierna udienza la causa era discussa ed indi decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e va quindi accolto.
Invero il C.T.U.- dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici e giuridici – è pervenuto alle seguenti conclusioni medico legali: “ … il grado di lesioni permanenti dell'integrità psicofisica(danno biologico) derivante dall'evento, secondo i criteri di cui al DLGS n 38/2000 all'epoca della domanda amministrativa e successivamente è quantificabile nella misura del 9 % ….Tale quota di danno deriva dall'applicazione per analogia clinica della voce tabellare n 263 ( anchilosi rettilinea dell'indice 8%) derivandone una quota di DB nella misura del 6% e dalla voce tabellare n 265 (anchilosi rettilinea dell'anulare 3%) .
Si precisa che per questa ultima voce tabellare è stata recepita integralmente in considerazione del marcato distrofismo della FU che concorre a pregiudicarne la funzione. Complessivamente il grado di danno biologico è quantificabile nella misura del 9%. Non vi sono postumi da unificare né IT da quantificare. La conoscenza o conoscibilità da parte del ricorrente della sussistenza di lesioni, sempre derivanti dall'evento per cui è causa, che superavano il minimo indennizzabile è da far risalire al termine della prevedibile fase di convalescenza quantificabile in giorni 60 dall'evento.”
Tale giudizio appare condivisibile e perciò la domanda va accolta.
L' va perciò condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale ex DLgs 38/2000 CP_1
commisurata alla accertata inabilità del 9 %, con decorrenza ed interessi legali come per legge.
Le spese, liquidate come da dispositivo, e quelle di CTU, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, definitivamente pronunciando sul ricorso tra contro Parte_1 CP_1 così decide: Riconosce e dichiara che il ricorrente è portatore di esiti di infortunio sul lavoro da quantificarsi nella misura del 9 %; condanna pertanto l' al pagamento della relativa rendita con decorrenza ed interessi legali CP_1
come per legge;
condanna l' alla refusione delle spese processuali per complessivi € 1.500,00, da distrarsi, CP_1
oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, nonché di quelle di CTU, già liquidate in separato decreto.
Così deciso in Sulmona, all'udienza del 20.10.2025
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis