Sentenza 10 aprile 2024
Sentenza 2 maggio 2025
Ordinanza collegiale 17 luglio 2025
Ordinanza collegiale 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 02/05/2025, n. 3502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3502 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03502/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05862/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5862 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Mautone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l’ottemperanza
del decreto di accoglimento cronologico n. -OMISSIS- del 15/01/2021, emesso dalla Corte d'Appello di Napoli nel procedimento camerale R.G.N. -OMISSIS-/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista l’istanza depositata in data 7 marzo 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con sentenza sent. 2405 del 2024 è stato accolto il ricorso proposto dalla ricorrente per l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte di Appello di Napoli ai sensi della legge n. 89 del 2001;
- in data 7 marzo 2025 la ricorrente ha depositato istanza con cui, evidenziando la perdurante inerzia del Ministero, ha chiesto che ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. il Ministero venisse condannato al pagamento di una penalità di mora;
- alla camera di consiglio del 16 aprile 2024, il collegio ha dato avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., come da verbale, della possibile inammissibilità della domanda per mancata notifica della stessa e il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Ritenuto che l’istanza della ricorrente di condanna al pagamento di una penalità di mora da parte del Ministero della Giustizia sia inammissibile in quanto, come da avviso dato ex art. 73, comma 3, c.p.a. alla camera di consiglio del 16 aprile 2024, la stessa non risulta notificata all’Amministrazione;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’istanza di cui in premessa la dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.