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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 22/05/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Maria Teresa
Moscatelli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6189/2018 R.G.
tra in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Liso, Parte_1
presso il cui studio in Andria ha eletto domicilio
- attrice/convenuta in via riconvenzionale -
e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Anna Melcarne, presso il cui studio in Trani ha eletto domicilio
- convenuta/attrice in via riconvenzionale-
e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Francesca Anna Melcarne, presso il cui studio in Trani ha eletto domicilio
- terza chiamata -
OGGETTO: “azione di accertamento negativo del credito. Azione riconvenzionale di adempimento”.
CONCLUSIONI: per tutte le parti costituite come da verbale d'udienza del 22.5.2025 da considerarsi parte integrante della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_3
[.. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Previe le declaratorie necessarie e opportune,
[...]
accertare e dichiarare l'insussistenza del credito portato dalle fatture indicate nell'atto di citazione e,
precisamente: Fattura n. 725155600012067 del 17.01.2018 dell'importo di € 11.660,84, relativa al periodo
Ottobre 2017 - Novembre 2017; Fattura n. 725155600012068 dell'11.02.2018 dell'importo di € 7.280,60,
relativa al periodo Dicembre 2017 – Gennaio 2018 e Fattura n. 72515560001206A del 29.06.2018
dell'importo di € 23.886,95, relativa al periodo Giugno 2014-Novembre 2017, per tutte le ragioni esposte
nella narrativa del presente atto;
2) In estremo subordine, accertare e dichiarare il minor credito della Società
convenuta e, per l'effetto, ordinare alla stessa la ricontabilizzazione delle fatture predette in coerenza con gli
esiti dell'accertamento; 3) In ogni caso, vittoria di spese e competenze di causa”.
A fondamento della domanda deduceva di essere intestataria dell'utenza Enel recante n. 753209361 – codice
POD IT001E04747796, per uso diverso da quello residenziale;
di aver ricevuto e successivamente contestato le seguenti fatture: n. 725155600012067 del 17.01.2018 di € 11.660,84 (periodo ottobre 2017 - novembre
2017), n. 725155600012068 dell'11.02.2018 di € 7.280,60 (periodo dicembre 2017 – gennaio 2018), n.
72515560001206A del 29.06.2018 di € 23.886,95 (periodo giugno 2014- novembre 2017); che a seguito di contestazione, le fatture venivano rettificate a mezzo di missive inviate dalla società convenuta, senza che tuttavia venissero accompagnate da una effettiva fattura di conguaglio, né rettificate mediante note di credito;
con raccomandate del 9.2.2018 e del 21.2.2018 contestava rispettivamente le fatture del 17.01.2018 e dell'11.02.2018, evidenziando, tra gli altri, che i consumi calcolati in via presuntiva non fossero in linea con quelli di cui aveva fatto uso posto che disponendo del frantoio, di fatto, non aveva esercitato l'attività olearia;
in data 02.07.2018, la convenuta comunicava che, in occasione della verifica effettuata da Controparte_2
era stato rilevato un non corretto funzionamento del gruppo di misura, pertanto, emetteva fattura n.
[...]
72515560001206A del 29.06.2018 dell'importo di € 23.886,95, relativa al periodo decorrente dal 26 giugno
2014- al 08 novembre 2017; con missiva del 23.7.2018 contestava la fattura del 29.6.2018, evidenziando l'abnormità della richiesta formulata sulla base di consumi determinati unilateralmente in via presuntiva che in alcun modo potevano dirsi rispondenti ai consumi effettivi;
con comunicazione del 07.08.2018 la convenuta comunicava di aver emesso in data 07.06.2018 una fattura con saldo di € -5.727,19 (mai ricevuta dalla Pt_1
, e che a seguito della compensazione di quest'ultima con la fattura n. 0725155600012068
[...]
2 dell'11.02.2018 di € 7.280,60, il saldo dei consumi a gennaio 2018 era di € 1.553,41 a debito per l'odierna attrice;
con missiva del 28.8.2018 la convenuta trasmetteva una comunicazione “a saldo” con bollettino comunicando di aver provveduto ad effettuare una compensazione a saldo per le bollette a debito e a credito,
da cui risultava un complessivo saldo a debito della di € 10.679,05; che nella asserita Parte_1
compensazione non era stata ricompresa la fattura n. 72515560001206A del 29.06.2018 dell'importo di €
23.886,95 pur sovrapponendosi “temporalmente” allo stesso periodo di fornitura oggetto dei ricalcoli di cui alla predetta compensazione;
che con racc. a/r del 03.09.2018 la convenuta contestava l'arbitrarietà del ricalcolo, evidenziando che l'accertamento dell'asserito guasto non era stato rilevato in presenza dell'utente e che detta anomalia non poteva farsi retroagire al momento dell'installazione del gruppo di misura e che la ricostruzione presuntiva non era assolutamente rispondente a quella effettiva, non aveva esercitato alcuna attività che potesse giustificare i consumi, non avendo svolto alcuna attività di molitura di olive;
riepilogando,
le somme pretese dalla convenuta ammonterebbero ad € 36.119,41 dato dalla somma delle fatture indicate innanzi così come rettificate dalle missive inviate dalla società; non vi è prova della sussistenza di un guasto al contatore, né il relativo accertamento non sarebbe avvenuto in contraddittorio;
non sarebbe stato accertato il momento in cui si sarebbe verificato il guasto e tale momento non può retroagire al momento dell'installazione ma deve coincidere con quello dell'accertamento; il calcolo effettuato in via presuntiva non corrisponde ai consumi effettivi in quanto pur disponendo del frantoio non esercitava attività di molitura delle olive;
le richieste di pagamento subivano incomprensibili variazioni, rettifiche e sovrapposizioni pur riguardando i medesimi periodi di fornitura durante i quali provvedeva regolarmente al pagamento delle fatture ricevute.
Con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale depositata il 24.11.2020 si costituiva in giudizio (avv. F. Melcarne) che chiedeva “accertare e dichiarare il difetto Controparte_1
di legittimazione passiva e/o titolarità dal lato passivo del rispetto alle Controparte_1
operazioni di verifica del contatore del 23.10.2017, di accertamento dell'anomalia di registrazione dei
consumi nonché di ricostruzione degli stessi;
rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto
ed in diritto;
In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la legittimità e correttezza del credito vantato
3 dalla convenuta, e per l'effetto condannare la ditta al pagamento dell'importo di € 37.455,55 come Parte_1
specificato in narrativa, oltre interessi moratori dalla data di scadenza di ogni fattura di riferimento, sino al
soddisfo; -- con vittoria delle spese e competenze del giudizio, rimborso forfettario ed oneri di legge”.
Sosteneva di svolgere attività di vendita di energia elettrica e, pertanto, di essere soggetto legittimato passivo solo relativamente alle controversie relative all'emissione delle fatture ed agli aspetti contabili connessi alle
[.. fatturazioni;
che legittimata ad eseguire le verifiche dei contatori e la ricostruzione dei consumi sarebbe in quanto si occupa di manutenzione, di progettazione e verifica sulla rete di distribuzione Controparte_4
di energia elettrica;
che, da informazioni apprese dal distributore territorialmente competente, emergeva che in data 23.10.2017 il personale verificava l'irregolare funzionamento del gruppo di misura, comportante la registrazione dei consumi in misura inferiore, con una percentuale di errore pari al 66,70%; che della verifica veniva redatto apposito verbale, sottoscritto dal legale rappresentante della società, che CP_5
accertava congiuntamente al verificatore la presenza dell'anomalia e autorizzava la sostituzione del contatore;
che in conseguenza della ricostruzione dei consumi operata da , nell'ambito delle proprie Controparte_2
competenze, in data 17.1.2018 emetteva la fattura n. 725155600012067 di € 11.660,84; che in data 7.6.2018
emetteva la fattura nota credito n. 725155600012069, di € - 5.727,19 per il conguaglio dei consumi dal
24.10.2017 al 31.01.2018 e fatturazione consumi dal febbraio – aprile 2018, con deduzione di quanto precedentemente fatturato in acconto con fattura n. 725155600012068 di € 7.280,60; che con la fattura n.
72515560001206A del 29.6.2018 di € 23.886,95 procedeva alla fatturazione dei consumi non registrati dal
27.6.2014 all'8.11.2017, come da anomalia accertata dal distributore in seguito alla verifica del 23.10.2017;
che in data 10.07.2018 veniva emessa la fattura n. 725155600012061 di € 1.336,14 che contabilizza i consumi effettivi dal 30.4.2018 al 31.5.2018 come comunicati dal distributore, e consumi in acconto stimati dal
31.5.2018 al 30.6.2018; che con raccomandata del 16.11.2018 inoltrava diffida ad adempiere e preavviso di sospensione della fornitura erogata alla parte attrice per la morosità persistente di € 37.455,55, per le fatture specificate e riportate nella predetta missiva;
che propone domanda riconvenzionale per l'importo di €
37.455,55; che, infatti, da informazioni assunte dal distributore competente, l'analisi delle curve di carico registrate dal misuratore guasto, rilevava un assorbimento di potenza pari a Kw 1,3, molto più basso rispetto al valore minimo pari a 2,5 Kw rilevato dal nuovo misuratore installato;
che il misuratore sostituito presentava
4 l'anomalia di misurazione sin dalla sua installazione, motivo per cui la ricostruzione dei consumi è stata effettuata dal distributore a partire dal 27.6.2014 e sino alla data di sostituzione, applicando il metodo ricostruttivo del coefficiente di errore del- 66,7%.
[... Con comparsa di costituzione e risposta del 23.9.2021 si costituiva in giudizio il terzo chiamato
(avv. F. Melcarne), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “prendere atto Controparte_4
che la società è legittimata a rispondere solo per quanto connesso alle operazioni di Controparte_2
verifica e sostituzione del contatore, di accertamento dell'anomalia di registrazione dei consumi nonché di
ricostruzione degli stessi, eccependo il difetto di legittimazione e/o di titolarità passiva in relazione alle
domande e richieste avverse riguardanti funzioni e poteri connessi alle operazioni di fatturazione perché di
competenza della società di vendita;
-- preso atto della ripartizione delle funzioni/poteri tra società di vendita
e società di distribuzione dell'energia elettrica, rigettare tutte le avverse domande e conclusioni rassegnate
dalla parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate. -- con vittoria delle spese e
competenze del giudizio, rimborso forfettario ed oneri di legge”.
Evidenziava che in data 27.6.2014, la società installava il misuratore con matricola n. CEO Controparte_2
13E3M5721-01042066 con letture iniziali F1 77523, F2 57404, F3 176423; che in data 23.10.2017, il personale eseguiva la verifica del contatore in uso alla azienda attrice riscontrando, come da verbale di verifica,
l'irregolare funzionamento del gruppo di misura CEO 13E3M5721 / 01042066 con la conseguenza che la registrazione dei consumi era avvenuta in misura inferiore e per l'esattezza con una percentuale di errore pari al 66,70%; che il relativo verbale di verifica è stato sottoscritto dal qualificatosi come CP_5
“persona che usufruisce di fatto della fornitura” e “titolare” dell'azienda che nessuna Parte_1
contestazione può essere svolta da controparte a riguardo atteso che in presente della parte attrice veniva riscontrata la presenza dell'anomalia e veniva espressamente autorizzata la sostituzione del contatore;
che appare evidente la correttezza e legittimità sia delle operazioni di verifica del misuratore, di ricostruzione dei consumi effettuati sulla base dell'errore di registrazione effettivamente accertato in contraddittorio con la parte attrice, come comprovato dalla sottoscrizione del verbale di verifica.
5 All'udienza di prima comparizione del 22.3.2019 veniva autorizzata la chiamata in causa di Controparte_2
richiesta da parte attrice, rinviando la causa all'udienza del 15.10.2019. Costituitasi la terza chiamata
[...]
con comparsa depositata in data 23.9.2019, all'udienza del 15.10.2029, venivano concessi su richiesta i termini ex art. 183, co.6, c.p.c. con rinvio della causa all'udienza dell'8.4.2021. Con ordinanza del 31.5.2021 veniva ammessa, nei limiti indicati, la prova orale richiesta da e successivamente disposta c.t.u., Controparte_2
poi effettivamente espletata a mezzo dell'ing. . All'udienza del 19.10.2023 i procuratori Persona_1
chiedevano congiuntamente un rinvio al fine di tentare il bonario componimento della lite. All'udienza
25.1.2024 i procuratori rappresentavano di non essere addivenuti alla definizione transattiva della lite, pertanto,
veniva formulata proposta ex art. 185 bis c.p.c. che prevedeva la corresponsione da parte attrice in favore della convenuta dell'importo di € 11.643,98, con compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio,
rinvia all'udienza del 6.6.2024, ora rito, per la verifica dell'adesione delle parti alla proposta conciliativa.
All'udienza del 24.9.2024, così rinviata, parte attrice dichiarava di aderire alla proposta conciliativa, mentre la convenuta chiedeva un rinvio al fine di acquisire consenso alla proposta. All'udienza del 21.11.2024, preso atto della mancata adesione della convenuta alla proposta, la causa veniva rinviata all'odierna udienza del
22.5.2025 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
Diritto.
In via preliminare, occorre dichiarare l'estromissione dal giudizio della terza chiamata in causa Controparte_6
atteso che tale soggetto non ha competenza nella contabilizzazione delle somme dovute dagli utenti.
[...]
Nel merito, vi è da precisare che parte attrice ha proposto domanda di accertamento negativo del credito delle somme derivanti dalle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica, in particolare, fattura del 29.06.2018 per l'importo di € 23.886,95 relativa al periodo giugno 2014- novembre 2017, fattura del 17.01.2018 per l'importo di € 11.660,84 relativa al periodo ottobre 2017 - novembre 2017 e fattura dell'11.02.2018 per l'importo di €
7.280,60 relativa al periodo dicembre 2017 – gennaio 2018 che, a seguito di compensazione con la fattura del
07.06.2018 di € -5.727,19, avrebbe determinato un saldo dei consumi relativi a quel periodo a debito della parte di € 1.553,41, sostenendo la non corrispondenza dei consumi indicati alla base della fatturazione con quelli
6 effettivi.
La convenuta, sul punto, pur evidenziando il proprio difetto di titolarità passiva, ha sostenuto la correttezza degli importi indicati nelle fatture alla base del credito, in virtù della corrispondenza dei consumi indicati con quelli effettivi sulla base delle misurazioni effettuate dal distributore territorialmente competente a seguito dell'accertamento di un malfunzionamento del contatore relativo all'utenza.
In tema di somministrazione di energia elettrica, in caso di manomissione del contatore e conseguente inattendibilità dei dati da esso registrati, è configurabile il diritto al risarcimento del danno in capo al somministrante, che ne può provare l'ammontare anche tramite elementi presuntivi, quali calcoli statistici sull'entità dei consumi storici o anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti (legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente),
come, ad esempio, il criterio metodologico della "potenza tecnicamente prelevabile", di cui va affermato il carattere non arbitrario (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 5219 del 27/02/2025).
Inoltre, in materia di contratti di somministrazione è principio consolidato in giurisprudenza (ex multis, Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016) quello per cui, in caso di consumi registrati mediante un contatore,
quest'ultimo, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione e gode, quindi, di una presunzione (iuris tantum e superabile con prova contraria) di correttezza (Cass., Sez. III, 21/05/2019, n. 13605; conforme, Cass., Sez. VI, Ordinanza n. 297 del
9/01/2020).
Nella specie, posto che l'accertamento contenuto nel verbale del 23.10.2017 in merito al malfunzionamento del contatore al momento della verifica ispettiva non è contestato recando il verbale la sottoscrizione del legale rappresentante della parte attrice, non disconosciuta, non può allo stesso modo ritenersi provata la circostanza relativa al malfunzionamento del contatore sin dal momento della sua installazione.
Viene a questo punto in rilievo l'accertamento effettuato dal c.t.u. il quale, chiamato a verificare “se, sulla base
del tipo di guasto riscontrato e della documentazione prodotta, possa affermarsi che l'anomalia sia originaria,
cioè risalga al momento della installazione del contatore;
dica se è vero che quando vien riscontrata l'assenza
di de fasi su tre il gruppo di misura registra solo un terzo dei consumi effettivi e quindi la percentuale di errore e
di mancata misurazione di consumi effettivi è del 66,7%; in caso non possa affermare che il guasto era originario,
7 ricostruisca i consumi relativi all'anno precedente all'accertamento della manomissione, sulla base della
documentazione prodotta dalle parti, in base al dettato contenuto nella delibera AEEG 200/99, art. 10 e 11” ha così concluso: “La società è proprietaria di un frantoio per la produzione di olio da tavola ed è Parte_1
titolare del punto di prelievo contraddistinto con il N. POD IT001E04747796 in SN Persona_2
76123 - ANDRIA BT con N. presa 7251556000120.6, Potenza impegnata 82 kW, Tensione di fornitura 400 V,
Tariffa BTA6 multioraria. In data 23 Ottobre 2017 veniva accertato, con verifica n. 495304542, l'irregolare
funzionamento del gruppo di misura comportante la registrazione dei consumi in maniera inferiore, con una
percentuale di errore pari al 66,70%. Specificatamente il tecnico intervenuto accertava un guasto alla tavoletta
porta riduttori e conseguente assenza di due tensioni sul sistema di misura. In data 08/11/2017 veniva sostituito
il precedente contatore con il contatore n. CEO Da quanto accertato in sede di operazioni NumeroDiPatente_1
peritali, dalla documentazione in atti e ogni altra analisi investigativa effettuata dallo scrivente CTU, non vi è
alcuna certezza cui si possa affermare che l'anomalia subita dal contatore sia originaria, ossia risalga al
momento della installazione del contatore. A riprova di ciò vi è la conferma che in sede di installazione di un
contatore, i tecnici preposti effettuano tutti i controlli del caso al fine di verificare che lo stesso funzioni bene: è
evidente, per tale motivazione, che al momento della installazione del contatore n. CEO 13E3M5721- 01042066,
lo stesso funzionava adeguatamente con la presenza delle tre fasi come buona norma vuole. Si conferma che
quando viene riscontrata l'assenza di due fasi su tre, il gruppo di misura registra solo un terzo dei consumi
effettivi e quindi la percentuale di errore e di mancata misurazione di consumi effettivi è del 66,7%. Dalla
ricostruzione effettuata da risulta che nell'anno precedente all'accertamento vi è stato Controparte_2
un consumo annuo pari a 57.812,69 kWh. Pertanto, dalla ricostruzione effettuata dallo scrivente CTU, i consumi
effettuati nella proprietà nell'anno precedente all'accertamento della manomissione è pari a € Parte_1
11.643,98”.
Posto quindi che il malfunzionamento del gruppo di misura veniva accertato in data 23.10.2017, la ricostruzione dei consumi, conformemente a quanto previsto dalla delibera AEEG 200/99, art. 10 e 11, non può precedere i trecentosessantacinque giorni antecedenti quella data. Pertanto, il credito relativo al periodo antecedente la data di accertamento del malfunzionamento del gruppo di misura, conformemente alla ricostruzione del c.t.u.,
ammonta a € 11.643,98.
8 La domanda di accertamento negativo del credito va dunque accolta nei limiti esposti.
Va, invece, accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta Controparte_1
non essendo in atti prova dell'avvenuto pagamento degli importi dovuti dalla parte attrice.
In relazione alle competenze di lite si ritiene che, in considerazione del parziale accoglimento della domanda di parte attrice e dell'accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto, ricorrano giusti motivi per disporre la compensazione integrale, invece posto a carico della parte attrice e della parte convenuta il compenso per la consulenza nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott. Maria Teresa
Moscatelli - definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
6189/2018 del Ruolo Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'estromissione dal giudizio di Controparte_6
2) accoglie parzialmente la domanda proposta da con atto di citazione notificato il 22.11.2018 e, Parte_1
per l'effetto, accerta il credito di nei confronti in in € Parte_1 Controparte_1
11.643,98;
3) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, condanna Controparte_1
al pagamento della somma di euro 11.643,98 in favore di Parte_1 Controparte_1
4) compensa integralmente tra le parti le competenze di lite;
5) pone definitivamente a carico della parte attrice e della parte convenuta le Controparte_1
competenze per ctu come liquidate con decreto del 20.10.2023 nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Trani, 22.5.2025
Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli
9 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Maria Teresa
Moscatelli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6189/2018 R.G.
tra in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Liso, Parte_1
presso il cui studio in Andria ha eletto domicilio
- attrice/convenuta in via riconvenzionale -
e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Anna Melcarne, presso il cui studio in Trani ha eletto domicilio
- convenuta/attrice in via riconvenzionale-
e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Francesca Anna Melcarne, presso il cui studio in Trani ha eletto domicilio
- terza chiamata -
OGGETTO: “azione di accertamento negativo del credito. Azione riconvenzionale di adempimento”.
CONCLUSIONI: per tutte le parti costituite come da verbale d'udienza del 22.5.2025 da considerarsi parte integrante della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_3
[.. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Previe le declaratorie necessarie e opportune,
[...]
accertare e dichiarare l'insussistenza del credito portato dalle fatture indicate nell'atto di citazione e,
precisamente: Fattura n. 725155600012067 del 17.01.2018 dell'importo di € 11.660,84, relativa al periodo
Ottobre 2017 - Novembre 2017; Fattura n. 725155600012068 dell'11.02.2018 dell'importo di € 7.280,60,
relativa al periodo Dicembre 2017 – Gennaio 2018 e Fattura n. 72515560001206A del 29.06.2018
dell'importo di € 23.886,95, relativa al periodo Giugno 2014-Novembre 2017, per tutte le ragioni esposte
nella narrativa del presente atto;
2) In estremo subordine, accertare e dichiarare il minor credito della Società
convenuta e, per l'effetto, ordinare alla stessa la ricontabilizzazione delle fatture predette in coerenza con gli
esiti dell'accertamento; 3) In ogni caso, vittoria di spese e competenze di causa”.
A fondamento della domanda deduceva di essere intestataria dell'utenza Enel recante n. 753209361 – codice
POD IT001E04747796, per uso diverso da quello residenziale;
di aver ricevuto e successivamente contestato le seguenti fatture: n. 725155600012067 del 17.01.2018 di € 11.660,84 (periodo ottobre 2017 - novembre
2017), n. 725155600012068 dell'11.02.2018 di € 7.280,60 (periodo dicembre 2017 – gennaio 2018), n.
72515560001206A del 29.06.2018 di € 23.886,95 (periodo giugno 2014- novembre 2017); che a seguito di contestazione, le fatture venivano rettificate a mezzo di missive inviate dalla società convenuta, senza che tuttavia venissero accompagnate da una effettiva fattura di conguaglio, né rettificate mediante note di credito;
con raccomandate del 9.2.2018 e del 21.2.2018 contestava rispettivamente le fatture del 17.01.2018 e dell'11.02.2018, evidenziando, tra gli altri, che i consumi calcolati in via presuntiva non fossero in linea con quelli di cui aveva fatto uso posto che disponendo del frantoio, di fatto, non aveva esercitato l'attività olearia;
in data 02.07.2018, la convenuta comunicava che, in occasione della verifica effettuata da Controparte_2
era stato rilevato un non corretto funzionamento del gruppo di misura, pertanto, emetteva fattura n.
[...]
72515560001206A del 29.06.2018 dell'importo di € 23.886,95, relativa al periodo decorrente dal 26 giugno
2014- al 08 novembre 2017; con missiva del 23.7.2018 contestava la fattura del 29.6.2018, evidenziando l'abnormità della richiesta formulata sulla base di consumi determinati unilateralmente in via presuntiva che in alcun modo potevano dirsi rispondenti ai consumi effettivi;
con comunicazione del 07.08.2018 la convenuta comunicava di aver emesso in data 07.06.2018 una fattura con saldo di € -5.727,19 (mai ricevuta dalla Pt_1
, e che a seguito della compensazione di quest'ultima con la fattura n. 0725155600012068
[...]
2 dell'11.02.2018 di € 7.280,60, il saldo dei consumi a gennaio 2018 era di € 1.553,41 a debito per l'odierna attrice;
con missiva del 28.8.2018 la convenuta trasmetteva una comunicazione “a saldo” con bollettino comunicando di aver provveduto ad effettuare una compensazione a saldo per le bollette a debito e a credito,
da cui risultava un complessivo saldo a debito della di € 10.679,05; che nella asserita Parte_1
compensazione non era stata ricompresa la fattura n. 72515560001206A del 29.06.2018 dell'importo di €
23.886,95 pur sovrapponendosi “temporalmente” allo stesso periodo di fornitura oggetto dei ricalcoli di cui alla predetta compensazione;
che con racc. a/r del 03.09.2018 la convenuta contestava l'arbitrarietà del ricalcolo, evidenziando che l'accertamento dell'asserito guasto non era stato rilevato in presenza dell'utente e che detta anomalia non poteva farsi retroagire al momento dell'installazione del gruppo di misura e che la ricostruzione presuntiva non era assolutamente rispondente a quella effettiva, non aveva esercitato alcuna attività che potesse giustificare i consumi, non avendo svolto alcuna attività di molitura di olive;
riepilogando,
le somme pretese dalla convenuta ammonterebbero ad € 36.119,41 dato dalla somma delle fatture indicate innanzi così come rettificate dalle missive inviate dalla società; non vi è prova della sussistenza di un guasto al contatore, né il relativo accertamento non sarebbe avvenuto in contraddittorio;
non sarebbe stato accertato il momento in cui si sarebbe verificato il guasto e tale momento non può retroagire al momento dell'installazione ma deve coincidere con quello dell'accertamento; il calcolo effettuato in via presuntiva non corrisponde ai consumi effettivi in quanto pur disponendo del frantoio non esercitava attività di molitura delle olive;
le richieste di pagamento subivano incomprensibili variazioni, rettifiche e sovrapposizioni pur riguardando i medesimi periodi di fornitura durante i quali provvedeva regolarmente al pagamento delle fatture ricevute.
Con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale depositata il 24.11.2020 si costituiva in giudizio (avv. F. Melcarne) che chiedeva “accertare e dichiarare il difetto Controparte_1
di legittimazione passiva e/o titolarità dal lato passivo del rispetto alle Controparte_1
operazioni di verifica del contatore del 23.10.2017, di accertamento dell'anomalia di registrazione dei
consumi nonché di ricostruzione degli stessi;
rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto
ed in diritto;
In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la legittimità e correttezza del credito vantato
3 dalla convenuta, e per l'effetto condannare la ditta al pagamento dell'importo di € 37.455,55 come Parte_1
specificato in narrativa, oltre interessi moratori dalla data di scadenza di ogni fattura di riferimento, sino al
soddisfo; -- con vittoria delle spese e competenze del giudizio, rimborso forfettario ed oneri di legge”.
Sosteneva di svolgere attività di vendita di energia elettrica e, pertanto, di essere soggetto legittimato passivo solo relativamente alle controversie relative all'emissione delle fatture ed agli aspetti contabili connessi alle
[.. fatturazioni;
che legittimata ad eseguire le verifiche dei contatori e la ricostruzione dei consumi sarebbe in quanto si occupa di manutenzione, di progettazione e verifica sulla rete di distribuzione Controparte_4
di energia elettrica;
che, da informazioni apprese dal distributore territorialmente competente, emergeva che in data 23.10.2017 il personale verificava l'irregolare funzionamento del gruppo di misura, comportante la registrazione dei consumi in misura inferiore, con una percentuale di errore pari al 66,70%; che della verifica veniva redatto apposito verbale, sottoscritto dal legale rappresentante della società, che CP_5
accertava congiuntamente al verificatore la presenza dell'anomalia e autorizzava la sostituzione del contatore;
che in conseguenza della ricostruzione dei consumi operata da , nell'ambito delle proprie Controparte_2
competenze, in data 17.1.2018 emetteva la fattura n. 725155600012067 di € 11.660,84; che in data 7.6.2018
emetteva la fattura nota credito n. 725155600012069, di € - 5.727,19 per il conguaglio dei consumi dal
24.10.2017 al 31.01.2018 e fatturazione consumi dal febbraio – aprile 2018, con deduzione di quanto precedentemente fatturato in acconto con fattura n. 725155600012068 di € 7.280,60; che con la fattura n.
72515560001206A del 29.6.2018 di € 23.886,95 procedeva alla fatturazione dei consumi non registrati dal
27.6.2014 all'8.11.2017, come da anomalia accertata dal distributore in seguito alla verifica del 23.10.2017;
che in data 10.07.2018 veniva emessa la fattura n. 725155600012061 di € 1.336,14 che contabilizza i consumi effettivi dal 30.4.2018 al 31.5.2018 come comunicati dal distributore, e consumi in acconto stimati dal
31.5.2018 al 30.6.2018; che con raccomandata del 16.11.2018 inoltrava diffida ad adempiere e preavviso di sospensione della fornitura erogata alla parte attrice per la morosità persistente di € 37.455,55, per le fatture specificate e riportate nella predetta missiva;
che propone domanda riconvenzionale per l'importo di €
37.455,55; che, infatti, da informazioni assunte dal distributore competente, l'analisi delle curve di carico registrate dal misuratore guasto, rilevava un assorbimento di potenza pari a Kw 1,3, molto più basso rispetto al valore minimo pari a 2,5 Kw rilevato dal nuovo misuratore installato;
che il misuratore sostituito presentava
4 l'anomalia di misurazione sin dalla sua installazione, motivo per cui la ricostruzione dei consumi è stata effettuata dal distributore a partire dal 27.6.2014 e sino alla data di sostituzione, applicando il metodo ricostruttivo del coefficiente di errore del- 66,7%.
[... Con comparsa di costituzione e risposta del 23.9.2021 si costituiva in giudizio il terzo chiamato
(avv. F. Melcarne), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “prendere atto Controparte_4
che la società è legittimata a rispondere solo per quanto connesso alle operazioni di Controparte_2
verifica e sostituzione del contatore, di accertamento dell'anomalia di registrazione dei consumi nonché di
ricostruzione degli stessi, eccependo il difetto di legittimazione e/o di titolarità passiva in relazione alle
domande e richieste avverse riguardanti funzioni e poteri connessi alle operazioni di fatturazione perché di
competenza della società di vendita;
-- preso atto della ripartizione delle funzioni/poteri tra società di vendita
e società di distribuzione dell'energia elettrica, rigettare tutte le avverse domande e conclusioni rassegnate
dalla parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate. -- con vittoria delle spese e
competenze del giudizio, rimborso forfettario ed oneri di legge”.
Evidenziava che in data 27.6.2014, la società installava il misuratore con matricola n. CEO Controparte_2
13E3M5721-01042066 con letture iniziali F1 77523, F2 57404, F3 176423; che in data 23.10.2017, il personale eseguiva la verifica del contatore in uso alla azienda attrice riscontrando, come da verbale di verifica,
l'irregolare funzionamento del gruppo di misura CEO 13E3M5721 / 01042066 con la conseguenza che la registrazione dei consumi era avvenuta in misura inferiore e per l'esattezza con una percentuale di errore pari al 66,70%; che il relativo verbale di verifica è stato sottoscritto dal qualificatosi come CP_5
“persona che usufruisce di fatto della fornitura” e “titolare” dell'azienda che nessuna Parte_1
contestazione può essere svolta da controparte a riguardo atteso che in presente della parte attrice veniva riscontrata la presenza dell'anomalia e veniva espressamente autorizzata la sostituzione del contatore;
che appare evidente la correttezza e legittimità sia delle operazioni di verifica del misuratore, di ricostruzione dei consumi effettuati sulla base dell'errore di registrazione effettivamente accertato in contraddittorio con la parte attrice, come comprovato dalla sottoscrizione del verbale di verifica.
5 All'udienza di prima comparizione del 22.3.2019 veniva autorizzata la chiamata in causa di Controparte_2
richiesta da parte attrice, rinviando la causa all'udienza del 15.10.2019. Costituitasi la terza chiamata
[...]
con comparsa depositata in data 23.9.2019, all'udienza del 15.10.2029, venivano concessi su richiesta i termini ex art. 183, co.6, c.p.c. con rinvio della causa all'udienza dell'8.4.2021. Con ordinanza del 31.5.2021 veniva ammessa, nei limiti indicati, la prova orale richiesta da e successivamente disposta c.t.u., Controparte_2
poi effettivamente espletata a mezzo dell'ing. . All'udienza del 19.10.2023 i procuratori Persona_1
chiedevano congiuntamente un rinvio al fine di tentare il bonario componimento della lite. All'udienza
25.1.2024 i procuratori rappresentavano di non essere addivenuti alla definizione transattiva della lite, pertanto,
veniva formulata proposta ex art. 185 bis c.p.c. che prevedeva la corresponsione da parte attrice in favore della convenuta dell'importo di € 11.643,98, con compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio,
rinvia all'udienza del 6.6.2024, ora rito, per la verifica dell'adesione delle parti alla proposta conciliativa.
All'udienza del 24.9.2024, così rinviata, parte attrice dichiarava di aderire alla proposta conciliativa, mentre la convenuta chiedeva un rinvio al fine di acquisire consenso alla proposta. All'udienza del 21.11.2024, preso atto della mancata adesione della convenuta alla proposta, la causa veniva rinviata all'odierna udienza del
22.5.2025 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
Diritto.
In via preliminare, occorre dichiarare l'estromissione dal giudizio della terza chiamata in causa Controparte_6
atteso che tale soggetto non ha competenza nella contabilizzazione delle somme dovute dagli utenti.
[...]
Nel merito, vi è da precisare che parte attrice ha proposto domanda di accertamento negativo del credito delle somme derivanti dalle fatture emesse per la fornitura di energia elettrica, in particolare, fattura del 29.06.2018 per l'importo di € 23.886,95 relativa al periodo giugno 2014- novembre 2017, fattura del 17.01.2018 per l'importo di € 11.660,84 relativa al periodo ottobre 2017 - novembre 2017 e fattura dell'11.02.2018 per l'importo di €
7.280,60 relativa al periodo dicembre 2017 – gennaio 2018 che, a seguito di compensazione con la fattura del
07.06.2018 di € -5.727,19, avrebbe determinato un saldo dei consumi relativi a quel periodo a debito della parte di € 1.553,41, sostenendo la non corrispondenza dei consumi indicati alla base della fatturazione con quelli
6 effettivi.
La convenuta, sul punto, pur evidenziando il proprio difetto di titolarità passiva, ha sostenuto la correttezza degli importi indicati nelle fatture alla base del credito, in virtù della corrispondenza dei consumi indicati con quelli effettivi sulla base delle misurazioni effettuate dal distributore territorialmente competente a seguito dell'accertamento di un malfunzionamento del contatore relativo all'utenza.
In tema di somministrazione di energia elettrica, in caso di manomissione del contatore e conseguente inattendibilità dei dati da esso registrati, è configurabile il diritto al risarcimento del danno in capo al somministrante, che ne può provare l'ammontare anche tramite elementi presuntivi, quali calcoli statistici sull'entità dei consumi storici o anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti (legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente),
come, ad esempio, il criterio metodologico della "potenza tecnicamente prelevabile", di cui va affermato il carattere non arbitrario (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 5219 del 27/02/2025).
Inoltre, in materia di contratti di somministrazione è principio consolidato in giurisprudenza (ex multis, Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016) quello per cui, in caso di consumi registrati mediante un contatore,
quest'ultimo, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione e gode, quindi, di una presunzione (iuris tantum e superabile con prova contraria) di correttezza (Cass., Sez. III, 21/05/2019, n. 13605; conforme, Cass., Sez. VI, Ordinanza n. 297 del
9/01/2020).
Nella specie, posto che l'accertamento contenuto nel verbale del 23.10.2017 in merito al malfunzionamento del contatore al momento della verifica ispettiva non è contestato recando il verbale la sottoscrizione del legale rappresentante della parte attrice, non disconosciuta, non può allo stesso modo ritenersi provata la circostanza relativa al malfunzionamento del contatore sin dal momento della sua installazione.
Viene a questo punto in rilievo l'accertamento effettuato dal c.t.u. il quale, chiamato a verificare “se, sulla base
del tipo di guasto riscontrato e della documentazione prodotta, possa affermarsi che l'anomalia sia originaria,
cioè risalga al momento della installazione del contatore;
dica se è vero che quando vien riscontrata l'assenza
di de fasi su tre il gruppo di misura registra solo un terzo dei consumi effettivi e quindi la percentuale di errore e
di mancata misurazione di consumi effettivi è del 66,7%; in caso non possa affermare che il guasto era originario,
7 ricostruisca i consumi relativi all'anno precedente all'accertamento della manomissione, sulla base della
documentazione prodotta dalle parti, in base al dettato contenuto nella delibera AEEG 200/99, art. 10 e 11” ha così concluso: “La società è proprietaria di un frantoio per la produzione di olio da tavola ed è Parte_1
titolare del punto di prelievo contraddistinto con il N. POD IT001E04747796 in SN Persona_2
76123 - ANDRIA BT con N. presa 7251556000120.6, Potenza impegnata 82 kW, Tensione di fornitura 400 V,
Tariffa BTA6 multioraria. In data 23 Ottobre 2017 veniva accertato, con verifica n. 495304542, l'irregolare
funzionamento del gruppo di misura comportante la registrazione dei consumi in maniera inferiore, con una
percentuale di errore pari al 66,70%. Specificatamente il tecnico intervenuto accertava un guasto alla tavoletta
porta riduttori e conseguente assenza di due tensioni sul sistema di misura. In data 08/11/2017 veniva sostituito
il precedente contatore con il contatore n. CEO Da quanto accertato in sede di operazioni NumeroDiPatente_1
peritali, dalla documentazione in atti e ogni altra analisi investigativa effettuata dallo scrivente CTU, non vi è
alcuna certezza cui si possa affermare che l'anomalia subita dal contatore sia originaria, ossia risalga al
momento della installazione del contatore. A riprova di ciò vi è la conferma che in sede di installazione di un
contatore, i tecnici preposti effettuano tutti i controlli del caso al fine di verificare che lo stesso funzioni bene: è
evidente, per tale motivazione, che al momento della installazione del contatore n. CEO 13E3M5721- 01042066,
lo stesso funzionava adeguatamente con la presenza delle tre fasi come buona norma vuole. Si conferma che
quando viene riscontrata l'assenza di due fasi su tre, il gruppo di misura registra solo un terzo dei consumi
effettivi e quindi la percentuale di errore e di mancata misurazione di consumi effettivi è del 66,7%. Dalla
ricostruzione effettuata da risulta che nell'anno precedente all'accertamento vi è stato Controparte_2
un consumo annuo pari a 57.812,69 kWh. Pertanto, dalla ricostruzione effettuata dallo scrivente CTU, i consumi
effettuati nella proprietà nell'anno precedente all'accertamento della manomissione è pari a € Parte_1
11.643,98”.
Posto quindi che il malfunzionamento del gruppo di misura veniva accertato in data 23.10.2017, la ricostruzione dei consumi, conformemente a quanto previsto dalla delibera AEEG 200/99, art. 10 e 11, non può precedere i trecentosessantacinque giorni antecedenti quella data. Pertanto, il credito relativo al periodo antecedente la data di accertamento del malfunzionamento del gruppo di misura, conformemente alla ricostruzione del c.t.u.,
ammonta a € 11.643,98.
8 La domanda di accertamento negativo del credito va dunque accolta nei limiti esposti.
Va, invece, accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta Controparte_1
non essendo in atti prova dell'avvenuto pagamento degli importi dovuti dalla parte attrice.
In relazione alle competenze di lite si ritiene che, in considerazione del parziale accoglimento della domanda di parte attrice e dell'accoglimento della domanda riconvenzionale del convenuto, ricorrano giusti motivi per disporre la compensazione integrale, invece posto a carico della parte attrice e della parte convenuta il compenso per la consulenza nella misura del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott. Maria Teresa
Moscatelli - definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
6189/2018 del Ruolo Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'estromissione dal giudizio di Controparte_6
2) accoglie parzialmente la domanda proposta da con atto di citazione notificato il 22.11.2018 e, Parte_1
per l'effetto, accerta il credito di nei confronti in in € Parte_1 Controparte_1
11.643,98;
3) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, condanna Controparte_1
al pagamento della somma di euro 11.643,98 in favore di Parte_1 Controparte_1
4) compensa integralmente tra le parti le competenze di lite;
5) pone definitivamente a carico della parte attrice e della parte convenuta le Controparte_1
competenze per ctu come liquidate con decreto del 20.10.2023 nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Trani, 22.5.2025
Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli
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