Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/05/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
RG 6518/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6518 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: risarcimento danni, promossa da:
, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Emilio Scaglione n. Parte_1
23, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Aulino, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore contro
in persona Controparte_1
del Rag. nella qualità di amministratore pro tempore, elettivamente Controparte_2
domiciliato per la carica in alla via Lavinaio n. 42; Controparte_1
convenuto contumace
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte ha convenuto Parte_1
in giudizio il in per sentirlo Controparte_1 Controparte_1
condannare al risarcimento del danno biologico subito a seguito del sinistro occorsole in data
16.11.2022.
In particolare, parte attrice, nel sostenere la responsabilità del ai sensi dell'art. CP_1
2051 c.c., ha allegato di essere scivolata sulla scala condominiale, scarsamente illuminata, a causa di un gradino rotto e della presenza di acqua proveniente da una finestra aperta, rovinando a terra e riportando lesioni personali.
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Ammessi i mezzi di prova richiesti da parte attrice, la causa è stata istruita con l'escussione di un testimone e l'espletamento di una Ctu, per poi essere rinviata per la rimessione in decisione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 quinquies e 189 c.p.c.
Sulle conclusioni dell'attrice, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata rimessa in decisione con provvedimento del 5.4.2025.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
L'attrice ha chiesto accertarsi la responsabilità del deducendo un'omessa custodia CP_1
del bene comune e, quindi, una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
La Suprema Corte, in ordine alla natura della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., sulla quale da sempre si dibatte in dottrina, contrapponendosi sul campo la teoria soggettiva (secondo la quale sebbene vi sia una presunzione di colpa, in ogni caso la norma de qua contemplerebbe un'ipotesi di responsabilità soggettiva) e la teoria oggettiva (secondo la quale la prova liberatoria del caso fortuito inciderebbe sul nesso causale e non sulla colpa, palesando la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia), ha sposato la tesi oggettiva. In particolare,
l'ipotesi risarcitoria in esame si fonderebbe sul “mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode;
a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno costituisca la causa o la concausa del danno;
pertanto, l'attrice deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattrice estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode” (in tal senso cfr. Cass. Civ.
25423/2006).
Pertanto, deve ritenersi che in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie dell'art. 2051 c.c. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa norma, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo.
Pag. 2 di 8 Sul punto, la giurisprudenza è ormai granitica nell'affermare che il limite della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. risiede nell'intervento del caso fortuito inteso come un fattore esterno (che può essere anche il fatto del terzo o dello stesso danneggiato) imprevedibile ed eccezionale, idoneo ad interrompere il nesso causale, con la conseguenza, in tema di ripartizione dell'onere della prova, che mentre compete al danneggiato dimostrare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, incombe al custode l'onere della prova liberatoria del caso fortuito (In tal senso Cass. 12329/2004, 376/2005, 2563/2007 e 11695/2009, Cass.
22.11.2016 n. 23727).
Il danneggiato non è dispensato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (in tal senso, Cass. civ. 11 marzo 2011 n. 5910 e
Cass. civ. 01.04.2010 n. 8005). La prova liberatoria del caso fortuito incombe sul custode ma solamente dopo che il danneggiato avrà assolto l'onere di dimostrare che l'evento dannoso sia conseguenza della potenzialità lesiva della cosa in custodia.
Alla luce di tali argomentazioni, la domanda di risarcimento danni avanzata dal Pt_1
sul presupposto della relazione di custodia tra il e la cosa dalla quale è
[...] CP_1
derivato il danno (nel caso di specie le scale del può essere accolta solo laddove CP_1
sia stata fornita la prova da parte dell'attrice dell'esistenza del rapporto di custodia nonché del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, incombendo per contro sul convenuto la prova liberatoria del caso fortuito.
Quanto al primo elemento, il rapporto di custodia può ritenersi insito nella circostanza che il fatto si è verificato su una cosa comune rientrante nel novero di quelle elencate nell'art. 1117
c.c.
In ordine, poi, alla dimostrazione dell'esistenza del legame eziologico tra la cosa in custodia (le scale) e l'evento dannoso (la caduta dell'attrice), la stessa è stata fornita attraverso l'esperita istruzione, considerato che il testimone escusso, sulla cui attendibilità non vi è stato motivo di dubitare, stante la linearità del narrato offerto, ha confermato che l'attrice è scivolata a causa della presenza di acqua su uno scalino rotto (è presente in allegato all'atto di citazione una fotografia che ritrae il gradino mancante di una parte del piano di appoggio), precisando altresì che la circostanza del gocciolamento di acqua proveniente da una finestra condominiale fosse stata più volte segnalata in precedenza all'amministratore di condominio. Deve escludersi una concorrente responsabilità dell'attrice poiché il testimone ha anche confermato che la cassa
Pag. 3 di 8 scale non era sufficientemente illuminata sebbene fosse giorno e che l'attrice procedeva appoggiandosi al corrimano e a un'altra persona.
Non costituendosi in giudizio, il non ha offerto la prova liberatoria del caso CP_1
fortuito.
Deve, quindi, essere affermata l'esclusiva responsabilità del nel sinistro per cui è CP_1 causa, ai sensi dell'art. 2051 c.c.
2.1 Si deve passare alla liquidazione dei danni subiti dall'attrice.
L'attrice ha chiesto il risarcimento del solo danno biologico, precisando che non sussistono compromissioni di rilievo della sfera individuale e relazionare né limitazioni della capacità lavorativa (così pag. 3 dell'atto di citazione).
Poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass., sez. III, sent.
n. 24864 del 9 dicembre 2010).
In particolare, il danno biologico, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. 31 maggio 2003, n. 8827; 31 maggio 2003, n. 8828 e C.Cost. 11 luglio 2003 n. 233), deve essere inteso come temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di essere positivamente accertata sotto il profilo medico- legale, dalla quale sia derivato un peggioramento concreto dell'esistenza del soggetto leso (in giurisprudenza cfr. tra le altre Cass. 9 dicembre 1994 n. 10539; Cass. 28 novembre 1998 n.
12083; Cass. 10 marzo 1998 n. 2639) e trova la sua fonte di tutela nello stesso art. 2059 c.c. Il danno biologico si configura, pertanto, come tipico danno non patrimoniale. Tale assunto è sostanzialmente da condividere, in quanto nella nozione di “danno biologico” rientrano tutte quelle figure di danno non reddituale e perciò non suscettibili di valutazione economica (ad es. danni estetici, alla vita di relazione, alla sfera sessuale), la cui liquidazione viene fatta spesso attraverso criteri equitativi.
Nell'ampia categoria del danno non patrimoniale si deve comprendere anche il danno morale determinato dalla sofferenza patita a seguito di un reato (come in questo caso nel quale è astrattamente configurabile il reato di lesioni personali colpose).
Pag. 4 di 8 Invero, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula “danno morale” non individua un'autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini dell'esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento (Cass. 26972/2008).
Il Ctu nominato in corso di causa, con valutazione immune da vizi, ha rilevato a) che l'attrice è risultata affetta da “Esito di frattura tri-malleolare di tibia e fibula, caviglia sinistra, trattata chirurgicamente con placca e vite, fissazione interna” e b) che “Le infermità sono da considerarsi stabilizzate e non suscettibili di miglioramento, rilevano solo sotto il profilo del danno biologico, da intendersi non la semplice lesione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona, pertanto esso esprime la misura dell'incapacità del soggetto a fare quello che faceva nello stato anteriore” (cfr. pag. 7 e 8 della relazione di consulenza), giungendo a quantificare il danno biologico subito nella misura dell'8%.
L'elaborato peritale redatto dal dott. appare chiaro, lineare, privo di Persona_1
contraddizioni e dotato di pregio tecnico, avendo il consulente puntualmente indicato le premesse scientifiche su cui ha basato le proprie considerazioni;
inoltre, l'attrice non ha mosso rilievi critici all'elaborato. Il Tribunale, pertanto, ritiene di poter far proprie le conclusioni raggiunte dal consulente.
Il rilevato danno alla salute (8 %) deve essere liquidato facendo riferimento al criterio equitativo e, in particolare, al fine di garantire l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del
07/06/2011).
Ciò precisato, va rilevato che le nuove tabelle di Milano, anche a seguito delle ultime pronunce della Suprema Corte (cfr.: Cass. Ordinanza n. 15733/2022; Cass. n. 8532/2020; Cass. n.
25164/2020), offrono una liquidazione distinta per il danno biologico (ora definito “danno biologico/dinamico-relazione) e per il danno morale/sofferenza soggettiva (ora denominato
“danno da sofferenza soggettiva interiore”). Quanto a quest'ultimo osserva il Tribunale che le sofferenze, di natura interiore e non relazionale, conseguenti al sinistro e prodotte dalle lesioni
Pag. 5 di 8 subite e dalla durata delle cure alle quali l'attrice è stata sottoposta, appaiono meritevoli di un ristoro aggiuntivo secondo la percentuale riconosciuta dalle richiamate tabelle.
Tenuto, quindi, conto dell'età al momento del sinistro di (anni 29) e della Parte_1
percentuale di postumi invalidanti causalmente ricollegabili al sinistro, quantificati dal CTU nella misura dell'8%, si ottiene un importo di Euro 19.471,00, relativo sia del danno biologico/dinamico relazionale (senza incremento per personalizzazione del danno non essendo stato allegato e provato alcun elemento idoneo a fondarlo, trattandosi comunque di postumi di limitata entità), sia del danno da sofferenza soggettiva interiore.
Per la ITT devono riconoscersi euro 8.050,00, per la ITP al valore medio del 50% euro 3.450,00, per la ITP del 25 % euro 1.380,00, per complessivi euro 12.880,00.
Vanno poi aggiunte le spese mediche documentate, pari a euro 112,90 (somma documentata attraverso la produzione di scontrini) e le spese di viaggio necessarie per il trasporto dall'ospedale al domicilio pari a euro 60,00 (come da ricevuta in atti). Non risultano documentate ulteriori spese mediche.
Il danno non patrimoniale subito dall'attrice è, quindi, quantificabile all'attualità in complessivi euro (19.471,00 + 12.880,00 + 112,90 + 60,00 =) 32.523,90.
Quanto alla rivalutazione delle somme riconosciute all'attrice e alla richiesta di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima questione, che i danni sono stati liquidati all'attualità. Quanto, invece, agli interessi si rileva che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente", con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene
Pag. 6 di 8 perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n.
1712)». Questo tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute
(cd. lucro cessante), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura del 2 % annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'illecito, 16.11.2022, e il suo risarcimento e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sull'importo sopra liquidato di Euro 32.523,90, svalutato all'epoca del sinistro, con l'applicazione del coefficiente
ISTAT 1,030 dell'ultima rilevazione (marzo 2025) consultabile sul sito web dell'ISTAT
(www.istat.it), ad Euro 31.576,60 e, quindi, su quest'ultima somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 16 novembre, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione. Sull'importo finale come sopra riconosciuto, euro 32.523,90 (che si converte in debito di valuta) maggiorato degli interessi compensativi maturati, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
Alla stregua delle esposte considerazioni, pertanto, deve essere dichiarata l'esclusiva responsabilità del riguardo all'evento dannoso di cui è causa e, per l'effetto, il CP_1
convenuto deve essere condannato al pagamento in favore di della somma Parte_1
di euro 32.523,90, oltre interessi come sopra determinati.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al DM 55/2014 applicabili tenuto conto del valore della causa, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di Ctu, come liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna il
[...]
in al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_1 Pt_1
della complessiva somma di euro 32.523,90, oltre interessi compensativi nella
[...] misura del 2 % annuo dal momento dell'evento dannoso, 16 novembre 2022, sul predetto importo svalutato a detta epoca (ovverosia su euro 31.576,60), e su tale somma
Pag. 7 di 8 progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 16 novembre, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma come sopra riconosciuta di euro 32.523,90, maggiorata degli interessi compensativi maturati, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
- pone, nei rapporti interni tra le parti, le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, a carico del convenuto;
- condanna il in al pagamento Controparte_1 Controparte_1
in favore di delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro Parte_1
4.353,00 di cui euro 545,00 per spese vive ed euro 3.808,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, IVA e C.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Giuseppe Aulino.
Così deciso in Aversa, il 3.5.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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