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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 04/03/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 6 novembre 2024 ed iscritta al n. 1762 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Masnaga, Via Bevera n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Lingua del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Lecco, Via Roma n. 28, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Castello Brianza, Via Del Pascolo n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Orsi del foro di
Monza ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Lissone, Via Caprera n. 5, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
pagina 1 di 12 In data 18 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti concordi
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti:“Il Tribunale di Lecco, in composizione Collegiale, ex art. 473 bis n. 49 cpc, a fronte del
passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale delle parti e della sussistenza di tutti i presupposti di legge,
Voglia pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i sig.ri e Parte_1 [...]
in data 14.07.2012 in Costa Masnaga - atto trascritto dei Registri dello Stato Civile del predetto Comune - al n. CP_1
5, serie A, anno 2012 – ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Condizioni
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Costa Masnaga (LC) in data
14.7.2012 tra e , regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1
del Comune di Costa Masnaga (LC) anno 2012, serie A n. 5;
2. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Costa Masnaga (LC) di procedere all'annotazione dell'emananda
sentenza di cessazione degli effetti civili in margine all'atto di matrimonio e alle ulteriori comunicazioni di legge;
3. confermare l'assegnazione dell'ex casa coniugale sita in Costa Masnaga (LC) di proprietà del padre del Sig.
alla Sig.ra come già disposta dalla sentenza definitiva di separazione n. Controparte_1 Parte_1
652/2023 pubblicata il 22.11.2023, assegnazione trascritta in data 30.12.2021; ciò, in ottemperanza alla previsione
dell'art. 337 sexies c.c. e considerato che, allo stato, le parti non hanno trovato un accordo per una soluzione abitativa
alternativa;
4. confermare l'affido condiviso delle figlie minori e a entrambi in genitori, Persona_1 Persona_2
con collocamento prevalente presso la madre, attualmente presso l' abitazione di Costa Masnaga (LC) in via Bevera n. 3,
ove manterranno la residenza anagrafica;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con
riferimento alle questioni più importanti relative all'educazione, all'istruzione e alla salute delle figlie tenendo conto delle
capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria
amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente, ciascuno nei periodi di permanenza delle minori
presso di sé; i genitori si impegnano altresì a scambiarsi ogni informazione relative alla cura, alla salute, all'educazione e
all'istruzione delle figlie, incluso il rendimento scolastico e a condividere ogni scelta educativa e se possibile, cercheranno
di partecipare insieme alle riunioni ed ai colloqui con la scuola;
5. disporre che le figlie minori abbiano i seguenti tempi di permanenza con i genitori:
pagina 2 di 12 •le figlie trascorreranno con il padre, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative nonché con gli impegni
scolastici ed extrascolastici delle stesse, due fine settimana alternati al mese, dal sabato mattina alle ore 9.00 alla
domenica sera alle ore 21.00, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale, che verrà individuato concordemente tra i genitori,
dall'uscita da scuola alle ore 21.00, nella settimana in cui il padre avrà con sé le figlie il week-end e due pomeriggi
infrasettimanali (con le medesime modalità), nella settimana in cui il padre non avrà con sé le figlie il week-end; nel
periodo delle vacanze scolastiche, il prelievo delle minori avverrà al termine dell'oratorio estivo e/o di altra attività svolta
dalle minori, mentre in assenza di impegni delle minori, si manterranno gli orari del tempo ordinario
•nel corso delle vacanze natalizie le figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, il periodo dal
24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con l'avvertenza che il genitore che non trascorrerà il giorno
di Natale con le figlie, trascorrerà con le stesse il giorno di Santo Stefano, in accordo con l'altro genitore;
•il periodo di vacanze scolastiche pasquali verrà trascorso dalle figlie, in via alternata di anno in anno, con
ciascuno dei genitori, per 3 giorni di vacanza consecutivi ciascuno (uno giovedì/venerdì/sabato; l'altro
domenica/lunedì/martedì);
•nel corso delle vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori, 15 giorni anche non consecutivi,
in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
ogni genitore dovrà comunicare all'altro il luogo ove
trascorrerà le vacanze con le figlie;
•i genitori concordano che ciascuno di essi potrà trascorrere, nel corso dell'anno, un altro periodo di 15 giorni non
consecutivi (massimo 7 giorni consecutivi per volta) di vacanza con le figlie, concordando il periodo con l'altro genitore
(ad es. settimana bianca o viaggi culturali);
•la madre potrà accompagnare la figlia (insieme alla sorella ) ad effettuare le cure termali nel mese PE Per_2
di giugno per il periodo di una/due settimana, su prescrizione dalla pediatra e/o del medico curante della minore, in
aggiunta ai periodi di vacanza con le minori già di sua spettanza nel periodo estivo;
•resta inteso che ciascuno dei genitori si farà carico interamente delle spese per i periodi di vacanza trascorsi da
solo con le minori;
•i genitori espressamente concordano che ciascuno di essi pagherà in via esclusiva eventuali costi di babysitter per
la gestione delle figlie nei tempi di propria spettanza, come da prassi già in essere, cercando ove possibile di accordarsi
per evitare detta ipotesi concordando cambiamenti temporanei equi dei rispettivi tempi di permanenza;
pagina 3 di 12 •il criterio dell'alternanza verrà utilizzato per tutte le altre festività scolastiche, civili, religiose e relativi ponti:
durante tali festività verrà concordato di volta in volta, l'orario degli spostamenti delle figlie, compatibilmente con gli
impegni lavorativi dei genitori e gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori;
•riguardo ad ogni pattuizione di cui sopra, saranno sempre fatti salvi i diversi migliorativi accordi tra i genitori;
6. disporre che il Sig. contribuisca al mantenimento delle figlie minori e Controparte_1 PE Per_2
versando dal mese di febbraio 2025 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori l'assegno mensile
complessivo di € 455,00 (e cosi € 227,50 per figlia), in via anticipata entro il 10 di ogni mese e per dodici mensilità, somma
rivalutabile secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione a marzo 2026, a mezzo bonifico bancario alle coordinate
della Sig.ra già note;
Parte_1
7. disporre che i genitori concorrano, per la quota del 50% ciascuno, al pagamento di tutte le spese straordinarie in favore
delle figlie secondo il Protocollo delle Spese Extra assegno adottato dal Tribunale di Lecco che si allega e che si considera
parte integrante del presente atto, con impegno di entrambi i genitori, entro la fine di ogni mese, ad inviare all'altro il
dettaglio delle spese straordinarie sostenute, unitamente ai relativi giustificativi e ad effettuare tra loro gli eventuali
conguagli con apposito ed autonomo bonifico a favore di chi ne ha diritto entro il 10 di ogni mese;
8. confermare che l'assegno unico per le figlie minori venga percepito al 50% da ciascun genitore;
9. disporre che i genitori prestino reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo a favore di ciascuno di essi e delle figlie di
passaporto o documento di identità valido anche per l'espatrio o ad esso equipollente;
10. compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 6.11.2024 coniugata con Parte_1 CP_1
a seguito di matrimonio concordatario celebrato il 14.7.2012 in Costa Masnaga, ha chiesto al
[...]
Tribunale di pronunciarne la cessazione degli effetti civili, atteso che la convivenza fra i coniugi non era più ripresa dopo la sentenza di separazione del 16/22.11.2023 del Tribunale di Lecco.
La ricorrente ha precisato che dall'unione dei coniugi sono nate due figlie: (in data PE
25.5.2013 a Erba) e (il 3.10.2017 a Erba), entrambe ancora minorenni. ragazza dal Per_2 PE
carattere sensibile ma estroverso, frequenta la prima classe della scuola media nonché una scuola di equitazione cui è particolarmente appassionata;
, bambina dal carattere più introverso della Per_2
sorella, ma comunque molto vivace ed interessata a tutto ciò che la circonda, frequenta la classe pagina 4 di 12 seconda della scuola primaria e dall'ottobre 2024 partecipa due volte a settimana a lezioni di danza classica.
La sentenza di separazione ha previsto l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre (alla quale è stata assegnata, in quanto genitore collocatario delle minori, la casa familiare di Costa Masnaga, via Bevera n. 3, con tutto quanto la arreda) e regolamentazione del diritto di visita paterno;
l'obbligo, a carico di , di Controparte_1
contribuire al mantenimento delle figlie tramite il versamento di un assegno pari a 225,00 euro per ciascuna figlia per 12 mensilità, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla prole secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco.
In questa sede la ricorrente ha sottolineato che il marito ha adottato una serie di comportamenti che rileverebbero la sua volontà di mantenere ancora elevato il conflitto familiare e la sua incapacità di accettare la separazione dalla moglie. In particolare, la ha affermato che il resistente, Pt_1
nonostante si fosse trasferito in un altro immobile di Castello Brianza, non le avrebbe mai comunicato tale trasferimento;
avrebbe inoltre tenuto una condotta spesso inappropriata in relazione all'esercizio della propria responsabilità genitoriale, non occupandosi adeguatamente della vita scolastica delle figlie, non badando alle stesse quando hanno bisogno di cure mediche e seguendo una “routine quotidiana, anche rispetto all'igiene, quantomeno sommaria”; per l'estate 2024 il marito non le avrebbe comunicato nei termini previsti il proprio periodo di vacanza con le figlie, creando così seri problemi organizzativi;
non collaborerebbe nel pagamento di importanti spese straordinarie.
Ciò non di meno, la ricorrente ha chiesto di mantenere l'affidamento condiviso delle figlie minori, perché, “nonostante le evidenti manchevolezze dimostrate dal padre nell'esercizio della propria responsabilità genitoriale”, ritiene di dargli ancora fiducia e reputa tale decisione più rispondente al benessere delle minori. Conseguentemente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale di Costa Masnaga, via Bevera n. 3 per continuarvi a vivervi insieme alle figlie minori e la regolamentazione del diritto di visita paterno.
Quanto alle proprie condizioni lavorative, la ha esposto di lavorare presso la Pt_1
Mediamarket s.p.a. come addetta alle vendite con un contratto full time e a tempo indeterminato,
percependo uno stipendio di circa 1.650,00 euro. Il lavora come operaio edile a tempo pieno CP_1
pagina 5 di 12 presso la ditta di famiglia ( con uno stipendio che, al tempo della separazione, Controparte_2
ammontava a circa 1.600,00 euro. Ha richiesto un aumento del concorso nel mantenimento delle figlie, ad euro 350,00 per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché l'integrale percezione dell'assegno unico.
Da ultimo, a causa dei comportamenti tenuti dal resistente, ha richiesto l'assunzione dei provvedimenti previsti dall'art. 473bis.39 in termini di ammonizione, condanna al pagamento di sanzione amministrativa e di astreinte ex art. 614 bis c.p.c..
2. - Con memoria difensiva depositata in data 17.1.2025, si è costituito in giudizio CP_1
il quale, contestando tutto quanto affermato dalla ricorrente perché infondato in fatto ed in
[...]
diritto, ha tuttavia dato atto che le parti hanno trovato un accordo.
3. - Con ordinanza del 24.1.2025, il Giudice Relatore ha disposto che l'udienza del 18.2.2025 sia sostituita dalla trattazione scritta, autorizzando pertanto le parti a depositare note scritte d'udienza.
4. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando la separazione, pronunciata con sentenza passata in giudicato, si sia protratta senza interruzioni per almeno un anno a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.
Nel caso di specie le parti si sono separate con sentenza di questo Tribunale (n. 652/2023 deliberata in data 16.11.2023 e pubblicata il 22.11.2023, come da doc. 4 della ricorrente) e da allora i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
5. - Le parti, nelle proprie conclusioni congiunte, hanno stabilito l'affidamento condiviso delle figlie minori, il collocamento prevalente presso la madre e l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare (sita in Costa Masnaga, via Bevera n. 3 e di proprietà del ed hanno declinato le CP_1
modalità di frequentazione padre/figlie: gli accordi sono valutati positivamente dal Collegio, sia perché
idonei a soddisfare le esigenze delle minori alla frequentazione di entrambi i genitori, sì da permettere loro una corretta crescita psico-affettiva, sia perché hanno già fatto buona prova nel periodo della separazione.
pagina 6 di 12 6. - In punto economico, le parti hanno stabilito che sia onerato al contributo Controparte_1
del mantenimento delle figlie, a partire dal mese di febbraio 2025, tramite la corresponsione dell'importo mensile complessivo di 455,00 euro (227,50 euro per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie e con assegno unico percepito al 50% da ciascun genitore: anche questo accordo merita accoglimento, palesandosi adeguato a soddisfare le esigenze delle minori nel contesto reddituale dei due genitori e tenendo conto dei bisogni delle figlie e del tempo da esse trascorso con ambedue i genitori.
7. - Spese di giudizio integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da (C.F.: Parte_1
), nata a [...] il [...] e (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), nato a [...] il [...], matrimonio celebrato in Costa Masnaga il C.F._2
14.7.2012 e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 5, Parte II, Serie A degli atti di matrimonio dell'anno 2012;
DISPONE
• l'affidamento condiviso delle figlie minori e a entrambi i genitori, con PE Per_2
collocamento prevalente presso la madre, attualmente presso l'abitazione di Costa Masnaga in via
Bevera n. 3, ove manterranno la residenza anagrafica;
• i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni più importanti relative all'educazione, all'istruzione e alla salute delle figlie tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente,
ciascuno nei periodi di permanenza delle minori presso di sé; i genitori si impegneranno altresì a scambiarsi ogni informazione relative alla cura, alla salute, all'educazione e all'istruzione delle figlie,
pagina 7 di 12 incluso il rendimento scolastico e a condividere ogni scelta educativa e se possibile, cercheranno di partecipare insieme alle riunioni ed ai colloqui con la scuola;
ASSEGNA
la casa coniugale sita in Costa Masnaga, Via Bevera n. 3, (di proprietà del padre di ) Controparte_1
a quale genitore collocatario prevalente della prole;
Parte_1
DISPONE
che le figlie minori abbiano i seguenti tempi di permanenza con i genitori:
• le figlie trascorreranno con il padre, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative nonché
con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse, due fine settimana alternati al mese, dal sabato mattina alle ore 9.00 alla domenica sera alle ore 21.00, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale, che verrà individuato concordemente tra i genitori, dall'uscita da scuola alle ore 21.00, nella settimana in cui il padre avrà con sé le figlie il week-end e due pomeriggi infrasettimanali (con le medesime modalità), nella settimana in cui il padre non avrà con sé le figlie il week-end; nel periodo delle vacanze scolastiche, il prelievo delle minori avverrà al termine dell'oratorio estivo e/o di altra attività
svolta dalle minori, mentre in assenza di impegni delle minori, si manterranno gli orari del tempo ordinario;
• nel corso delle vacanze natalizie le figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con l'avvertenza che il genitore che non trascorrerà il giorno di Natale con le figlie, trascorrerà con le stesse il giorno di
Santo Stefano, in accordo con l'altro genitore;
• il periodo di vacanze scolastiche pasquali verrà trascorso dalle figlie, in via alternata di anno in anno, con ciascuno dei genitori, per 3 giorni di vacanza consecutivi ciascuno (uno giovedì/venerdì/sabato; l'altro domenica/lunedì/martedì);
• nel corso delle vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori, 15 giorni anche non consecutivi, in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
ogni genitore dovrà comunicare all'altro il luogo ove trascorrerà le vacanze con le figlie;
pagina 8 di 12 • i genitori concordano che ciascuno di essi potrà trascorrere, nel corso dell'anno, un altro periodo di 15 giorni non consecutivi (massimo 7 giorni consecutivi per volta) di vacanza con le figlie, concordando il periodo con l'altro genitore (ad es. settimana bianca o viaggi culturali);
• la madre potrà accompagnare la figlia (insieme alla sorella ) ad effettuare le cure PE Per_2
termali nel mese di giugno per il periodo di una/due settimana, su prescrizione dalla pediatra e/o del medico curante della minore, in aggiunta ai periodi di vacanza con le minori già di sua spettanza nel periodo estivo;
• resta inteso che ciascuno dei genitori si farà carico interamente delle spese per i periodi di vacanza trascorsi da solo con le minori;
• i genitori espressamente concordano che ciascuno di essi pagherà in via esclusiva eventuali costi di babysitter per la gestione delle figlie nei tempi di propria spettanza, come da prassi già in essere, cercando ove possibile di accordarsi per evitare detta ipotesi concordando cambiamenti temporanei equi dei rispettivi tempi di permanenza;
• il criterio dell'alternanza verrà utilizzato per tutte le altre festività scolastiche, civili, religiose e relativi ponti: durante tali festività verrà concordato di volta in volta, l'orario degli spostamenti delle figlie, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori;
• riguardo ad ogni pattuizione di cui sopra, saranno sempre fatti salvi i diversi migliorativi accordi tra i genitori;
PONE
a carico di , a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie minori e Controparte_1 PE
, la somma mensile complessiva di 455,00 euro (227,50 euro per ciascuna figlia), in via Per_2
anticipata entro il 10 di ogni mese e per dodici mensilità, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT
con prima rivalutazione a marzo 2026, a mezzo bonifico bancario alle coordinate di già Parte_1
note. L'assegno di mantenimento sarà corrisposto dal mese di febbraio 2025;
DISPONE
che i genitori concorrano, per la quota del 50% al pagamento di tutte le spese straordinarie in favore delle figlie ciascuno e con l'impegno di entrambi i genitori, entro la fine di ogni mese, ad inviare pagina 9 di 12 all'altro il dettaglio delle spese straordinarie sostenute, unitamente ai relativi giustificativi e ad effettuare tra loro gli eventuali conguagli con apposito ed autonomo bonifico a favore di chi ne ha diritto entro il 10 di ogni mese. Le spese straordinarie saranno corrisposte secondo quanto previsto dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco di seguito riprodotto:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket
sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet)
imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni pagina 10 di 12 private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f)
gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo,
ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività
agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
DISPONE che l'assegno unico per le figlie minori sarà percepito al 50% da ciascun genitore;
DA' ATTO
pagina 11 di 12 che i genitori hanno prestato reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo a favore di ciascuno di essi e delle figlie di passaporto o documento di identità valido anche per l'espatrio o ad esso equipollente;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Costa Masnaga di procedere all'annotazione della presente sentenza.
COMPENSA
integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 3 marzo 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Riccardo De Alberti, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98.
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 6 novembre 2024 ed iscritta al n. 1762 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Masnaga, Via Bevera n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Lingua del foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Lecco, Via Roma n. 28, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- (C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Castello Brianza, Via Del Pascolo n. 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Orsi del foro di
Monza ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Lissone, Via Caprera n. 5, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
pagina 1 di 12 In data 18 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti concordi
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti:“Il Tribunale di Lecco, in composizione Collegiale, ex art. 473 bis n. 49 cpc, a fronte del
passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale delle parti e della sussistenza di tutti i presupposti di legge,
Voglia pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i sig.ri e Parte_1 [...]
in data 14.07.2012 in Costa Masnaga - atto trascritto dei Registri dello Stato Civile del predetto Comune - al n. CP_1
5, serie A, anno 2012 – ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Condizioni
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Costa Masnaga (LC) in data
14.7.2012 tra e , regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio Parte_1 Controparte_1
del Comune di Costa Masnaga (LC) anno 2012, serie A n. 5;
2. ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Costa Masnaga (LC) di procedere all'annotazione dell'emananda
sentenza di cessazione degli effetti civili in margine all'atto di matrimonio e alle ulteriori comunicazioni di legge;
3. confermare l'assegnazione dell'ex casa coniugale sita in Costa Masnaga (LC) di proprietà del padre del Sig.
alla Sig.ra come già disposta dalla sentenza definitiva di separazione n. Controparte_1 Parte_1
652/2023 pubblicata il 22.11.2023, assegnazione trascritta in data 30.12.2021; ciò, in ottemperanza alla previsione
dell'art. 337 sexies c.c. e considerato che, allo stato, le parti non hanno trovato un accordo per una soluzione abitativa
alternativa;
4. confermare l'affido condiviso delle figlie minori e a entrambi in genitori, Persona_1 Persona_2
con collocamento prevalente presso la madre, attualmente presso l' abitazione di Costa Masnaga (LC) in via Bevera n. 3,
ove manterranno la residenza anagrafica;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con
riferimento alle questioni più importanti relative all'educazione, all'istruzione e alla salute delle figlie tenendo conto delle
capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria
amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente, ciascuno nei periodi di permanenza delle minori
presso di sé; i genitori si impegnano altresì a scambiarsi ogni informazione relative alla cura, alla salute, all'educazione e
all'istruzione delle figlie, incluso il rendimento scolastico e a condividere ogni scelta educativa e se possibile, cercheranno
di partecipare insieme alle riunioni ed ai colloqui con la scuola;
5. disporre che le figlie minori abbiano i seguenti tempi di permanenza con i genitori:
pagina 2 di 12 •le figlie trascorreranno con il padre, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative nonché con gli impegni
scolastici ed extrascolastici delle stesse, due fine settimana alternati al mese, dal sabato mattina alle ore 9.00 alla
domenica sera alle ore 21.00, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale, che verrà individuato concordemente tra i genitori,
dall'uscita da scuola alle ore 21.00, nella settimana in cui il padre avrà con sé le figlie il week-end e due pomeriggi
infrasettimanali (con le medesime modalità), nella settimana in cui il padre non avrà con sé le figlie il week-end; nel
periodo delle vacanze scolastiche, il prelievo delle minori avverrà al termine dell'oratorio estivo e/o di altra attività svolta
dalle minori, mentre in assenza di impegni delle minori, si manterranno gli orari del tempo ordinario
•nel corso delle vacanze natalizie le figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, il periodo dal
24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con l'avvertenza che il genitore che non trascorrerà il giorno
di Natale con le figlie, trascorrerà con le stesse il giorno di Santo Stefano, in accordo con l'altro genitore;
•il periodo di vacanze scolastiche pasquali verrà trascorso dalle figlie, in via alternata di anno in anno, con
ciascuno dei genitori, per 3 giorni di vacanza consecutivi ciascuno (uno giovedì/venerdì/sabato; l'altro
domenica/lunedì/martedì);
•nel corso delle vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori, 15 giorni anche non consecutivi,
in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
ogni genitore dovrà comunicare all'altro il luogo ove
trascorrerà le vacanze con le figlie;
•i genitori concordano che ciascuno di essi potrà trascorrere, nel corso dell'anno, un altro periodo di 15 giorni non
consecutivi (massimo 7 giorni consecutivi per volta) di vacanza con le figlie, concordando il periodo con l'altro genitore
(ad es. settimana bianca o viaggi culturali);
•la madre potrà accompagnare la figlia (insieme alla sorella ) ad effettuare le cure termali nel mese PE Per_2
di giugno per il periodo di una/due settimana, su prescrizione dalla pediatra e/o del medico curante della minore, in
aggiunta ai periodi di vacanza con le minori già di sua spettanza nel periodo estivo;
•resta inteso che ciascuno dei genitori si farà carico interamente delle spese per i periodi di vacanza trascorsi da
solo con le minori;
•i genitori espressamente concordano che ciascuno di essi pagherà in via esclusiva eventuali costi di babysitter per
la gestione delle figlie nei tempi di propria spettanza, come da prassi già in essere, cercando ove possibile di accordarsi
per evitare detta ipotesi concordando cambiamenti temporanei equi dei rispettivi tempi di permanenza;
pagina 3 di 12 •il criterio dell'alternanza verrà utilizzato per tutte le altre festività scolastiche, civili, religiose e relativi ponti:
durante tali festività verrà concordato di volta in volta, l'orario degli spostamenti delle figlie, compatibilmente con gli
impegni lavorativi dei genitori e gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori;
•riguardo ad ogni pattuizione di cui sopra, saranno sempre fatti salvi i diversi migliorativi accordi tra i genitori;
6. disporre che il Sig. contribuisca al mantenimento delle figlie minori e Controparte_1 PE Per_2
versando dal mese di febbraio 2025 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori l'assegno mensile
complessivo di € 455,00 (e cosi € 227,50 per figlia), in via anticipata entro il 10 di ogni mese e per dodici mensilità, somma
rivalutabile secondo gli indici ISTAT con prima rivalutazione a marzo 2026, a mezzo bonifico bancario alle coordinate
della Sig.ra già note;
Parte_1
7. disporre che i genitori concorrano, per la quota del 50% ciascuno, al pagamento di tutte le spese straordinarie in favore
delle figlie secondo il Protocollo delle Spese Extra assegno adottato dal Tribunale di Lecco che si allega e che si considera
parte integrante del presente atto, con impegno di entrambi i genitori, entro la fine di ogni mese, ad inviare all'altro il
dettaglio delle spese straordinarie sostenute, unitamente ai relativi giustificativi e ad effettuare tra loro gli eventuali
conguagli con apposito ed autonomo bonifico a favore di chi ne ha diritto entro il 10 di ogni mese;
8. confermare che l'assegno unico per le figlie minori venga percepito al 50% da ciascun genitore;
9. disporre che i genitori prestino reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo a favore di ciascuno di essi e delle figlie di
passaporto o documento di identità valido anche per l'espatrio o ad esso equipollente;
10. compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 6.11.2024 coniugata con Parte_1 CP_1
a seguito di matrimonio concordatario celebrato il 14.7.2012 in Costa Masnaga, ha chiesto al
[...]
Tribunale di pronunciarne la cessazione degli effetti civili, atteso che la convivenza fra i coniugi non era più ripresa dopo la sentenza di separazione del 16/22.11.2023 del Tribunale di Lecco.
La ricorrente ha precisato che dall'unione dei coniugi sono nate due figlie: (in data PE
25.5.2013 a Erba) e (il 3.10.2017 a Erba), entrambe ancora minorenni. ragazza dal Per_2 PE
carattere sensibile ma estroverso, frequenta la prima classe della scuola media nonché una scuola di equitazione cui è particolarmente appassionata;
, bambina dal carattere più introverso della Per_2
sorella, ma comunque molto vivace ed interessata a tutto ciò che la circonda, frequenta la classe pagina 4 di 12 seconda della scuola primaria e dall'ottobre 2024 partecipa due volte a settimana a lezioni di danza classica.
La sentenza di separazione ha previsto l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre (alla quale è stata assegnata, in quanto genitore collocatario delle minori, la casa familiare di Costa Masnaga, via Bevera n. 3, con tutto quanto la arreda) e regolamentazione del diritto di visita paterno;
l'obbligo, a carico di , di Controparte_1
contribuire al mantenimento delle figlie tramite il versamento di un assegno pari a 225,00 euro per ciascuna figlia per 12 mensilità, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla prole secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco.
In questa sede la ricorrente ha sottolineato che il marito ha adottato una serie di comportamenti che rileverebbero la sua volontà di mantenere ancora elevato il conflitto familiare e la sua incapacità di accettare la separazione dalla moglie. In particolare, la ha affermato che il resistente, Pt_1
nonostante si fosse trasferito in un altro immobile di Castello Brianza, non le avrebbe mai comunicato tale trasferimento;
avrebbe inoltre tenuto una condotta spesso inappropriata in relazione all'esercizio della propria responsabilità genitoriale, non occupandosi adeguatamente della vita scolastica delle figlie, non badando alle stesse quando hanno bisogno di cure mediche e seguendo una “routine quotidiana, anche rispetto all'igiene, quantomeno sommaria”; per l'estate 2024 il marito non le avrebbe comunicato nei termini previsti il proprio periodo di vacanza con le figlie, creando così seri problemi organizzativi;
non collaborerebbe nel pagamento di importanti spese straordinarie.
Ciò non di meno, la ricorrente ha chiesto di mantenere l'affidamento condiviso delle figlie minori, perché, “nonostante le evidenti manchevolezze dimostrate dal padre nell'esercizio della propria responsabilità genitoriale”, ritiene di dargli ancora fiducia e reputa tale decisione più rispondente al benessere delle minori. Conseguentemente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale di Costa Masnaga, via Bevera n. 3 per continuarvi a vivervi insieme alle figlie minori e la regolamentazione del diritto di visita paterno.
Quanto alle proprie condizioni lavorative, la ha esposto di lavorare presso la Pt_1
Mediamarket s.p.a. come addetta alle vendite con un contratto full time e a tempo indeterminato,
percependo uno stipendio di circa 1.650,00 euro. Il lavora come operaio edile a tempo pieno CP_1
pagina 5 di 12 presso la ditta di famiglia ( con uno stipendio che, al tempo della separazione, Controparte_2
ammontava a circa 1.600,00 euro. Ha richiesto un aumento del concorso nel mantenimento delle figlie, ad euro 350,00 per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché l'integrale percezione dell'assegno unico.
Da ultimo, a causa dei comportamenti tenuti dal resistente, ha richiesto l'assunzione dei provvedimenti previsti dall'art. 473bis.39 in termini di ammonizione, condanna al pagamento di sanzione amministrativa e di astreinte ex art. 614 bis c.p.c..
2. - Con memoria difensiva depositata in data 17.1.2025, si è costituito in giudizio CP_1
il quale, contestando tutto quanto affermato dalla ricorrente perché infondato in fatto ed in
[...]
diritto, ha tuttavia dato atto che le parti hanno trovato un accordo.
3. - Con ordinanza del 24.1.2025, il Giudice Relatore ha disposto che l'udienza del 18.2.2025 sia sostituita dalla trattazione scritta, autorizzando pertanto le parti a depositare note scritte d'udienza.
4. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando la separazione, pronunciata con sentenza passata in giudicato, si sia protratta senza interruzioni per almeno un anno a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.
Nel caso di specie le parti si sono separate con sentenza di questo Tribunale (n. 652/2023 deliberata in data 16.11.2023 e pubblicata il 22.11.2023, come da doc. 4 della ricorrente) e da allora i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi, impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
5. - Le parti, nelle proprie conclusioni congiunte, hanno stabilito l'affidamento condiviso delle figlie minori, il collocamento prevalente presso la madre e l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare (sita in Costa Masnaga, via Bevera n. 3 e di proprietà del ed hanno declinato le CP_1
modalità di frequentazione padre/figlie: gli accordi sono valutati positivamente dal Collegio, sia perché
idonei a soddisfare le esigenze delle minori alla frequentazione di entrambi i genitori, sì da permettere loro una corretta crescita psico-affettiva, sia perché hanno già fatto buona prova nel periodo della separazione.
pagina 6 di 12 6. - In punto economico, le parti hanno stabilito che sia onerato al contributo Controparte_1
del mantenimento delle figlie, a partire dal mese di febbraio 2025, tramite la corresponsione dell'importo mensile complessivo di 455,00 euro (227,50 euro per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie e con assegno unico percepito al 50% da ciascun genitore: anche questo accordo merita accoglimento, palesandosi adeguato a soddisfare le esigenze delle minori nel contesto reddituale dei due genitori e tenendo conto dei bisogni delle figlie e del tempo da esse trascorso con ambedue i genitori.
7. - Spese di giudizio integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da (C.F.: Parte_1
), nata a [...] il [...] e (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), nato a [...] il [...], matrimonio celebrato in Costa Masnaga il C.F._2
14.7.2012 e trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 5, Parte II, Serie A degli atti di matrimonio dell'anno 2012;
DISPONE
• l'affidamento condiviso delle figlie minori e a entrambi i genitori, con PE Per_2
collocamento prevalente presso la madre, attualmente presso l'abitazione di Costa Masnaga in via
Bevera n. 3, ove manterranno la residenza anagrafica;
• i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni più importanti relative all'educazione, all'istruzione e alla salute delle figlie tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente,
ciascuno nei periodi di permanenza delle minori presso di sé; i genitori si impegneranno altresì a scambiarsi ogni informazione relative alla cura, alla salute, all'educazione e all'istruzione delle figlie,
pagina 7 di 12 incluso il rendimento scolastico e a condividere ogni scelta educativa e se possibile, cercheranno di partecipare insieme alle riunioni ed ai colloqui con la scuola;
ASSEGNA
la casa coniugale sita in Costa Masnaga, Via Bevera n. 3, (di proprietà del padre di ) Controparte_1
a quale genitore collocatario prevalente della prole;
Parte_1
DISPONE
che le figlie minori abbiano i seguenti tempi di permanenza con i genitori:
• le figlie trascorreranno con il padre, compatibilmente con le proprie esigenze lavorative nonché
con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse, due fine settimana alternati al mese, dal sabato mattina alle ore 9.00 alla domenica sera alle ore 21.00, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale, che verrà individuato concordemente tra i genitori, dall'uscita da scuola alle ore 21.00, nella settimana in cui il padre avrà con sé le figlie il week-end e due pomeriggi infrasettimanali (con le medesime modalità), nella settimana in cui il padre non avrà con sé le figlie il week-end; nel periodo delle vacanze scolastiche, il prelievo delle minori avverrà al termine dell'oratorio estivo e/o di altra attività
svolta dalle minori, mentre in assenza di impegni delle minori, si manterranno gli orari del tempo ordinario;
• nel corso delle vacanze natalizie le figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori, ad anni alterni, il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, con l'avvertenza che il genitore che non trascorrerà il giorno di Natale con le figlie, trascorrerà con le stesse il giorno di
Santo Stefano, in accordo con l'altro genitore;
• il periodo di vacanze scolastiche pasquali verrà trascorso dalle figlie, in via alternata di anno in anno, con ciascuno dei genitori, per 3 giorni di vacanza consecutivi ciascuno (uno giovedì/venerdì/sabato; l'altro domenica/lunedì/martedì);
• nel corso delle vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascuno dei genitori, 15 giorni anche non consecutivi, in periodi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
ogni genitore dovrà comunicare all'altro il luogo ove trascorrerà le vacanze con le figlie;
pagina 8 di 12 • i genitori concordano che ciascuno di essi potrà trascorrere, nel corso dell'anno, un altro periodo di 15 giorni non consecutivi (massimo 7 giorni consecutivi per volta) di vacanza con le figlie, concordando il periodo con l'altro genitore (ad es. settimana bianca o viaggi culturali);
• la madre potrà accompagnare la figlia (insieme alla sorella ) ad effettuare le cure PE Per_2
termali nel mese di giugno per il periodo di una/due settimana, su prescrizione dalla pediatra e/o del medico curante della minore, in aggiunta ai periodi di vacanza con le minori già di sua spettanza nel periodo estivo;
• resta inteso che ciascuno dei genitori si farà carico interamente delle spese per i periodi di vacanza trascorsi da solo con le minori;
• i genitori espressamente concordano che ciascuno di essi pagherà in via esclusiva eventuali costi di babysitter per la gestione delle figlie nei tempi di propria spettanza, come da prassi già in essere, cercando ove possibile di accordarsi per evitare detta ipotesi concordando cambiamenti temporanei equi dei rispettivi tempi di permanenza;
• il criterio dell'alternanza verrà utilizzato per tutte le altre festività scolastiche, civili, religiose e relativi ponti: durante tali festività verrà concordato di volta in volta, l'orario degli spostamenti delle figlie, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori;
• riguardo ad ogni pattuizione di cui sopra, saranno sempre fatti salvi i diversi migliorativi accordi tra i genitori;
PONE
a carico di , a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie minori e Controparte_1 PE
, la somma mensile complessiva di 455,00 euro (227,50 euro per ciascuna figlia), in via Per_2
anticipata entro il 10 di ogni mese e per dodici mensilità, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT
con prima rivalutazione a marzo 2026, a mezzo bonifico bancario alle coordinate di già Parte_1
note. L'assegno di mantenimento sarà corrisposto dal mese di febbraio 2025;
DISPONE
che i genitori concorrano, per la quota del 50% al pagamento di tutte le spese straordinarie in favore delle figlie ciascuno e con l'impegno di entrambi i genitori, entro la fine di ogni mese, ad inviare pagina 9 di 12 all'altro il dettaglio delle spese straordinarie sostenute, unitamente ai relativi giustificativi e ad effettuare tra loro gli eventuali conguagli con apposito ed autonomo bonifico a favore di chi ne ha diritto entro il 10 di ogni mese. Le spese straordinarie saranno corrisposte secondo quanto previsto dal
Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco di seguito riprodotto:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket
sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet)
imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni pagina 10 di 12 private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f)
gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo,
ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività
agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
DISPONE che l'assegno unico per le figlie minori sarà percepito al 50% da ciascun genitore;
DA' ATTO
pagina 11 di 12 che i genitori hanno prestato reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo a favore di ciascuno di essi e delle figlie di passaporto o documento di identità valido anche per l'espatrio o ad esso equipollente;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Costa Masnaga di procedere all'annotazione della presente sentenza.
COMPENSA
integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 3 marzo 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
dr. Mirco Lombardi dr. Marco Tremolada
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Riccardo De Alberti, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98.
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