TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 18/12/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 765/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 765/2024
All'udienza del giorno 18 dicembre 2025 innanzi al giudice dott. SC LA, sono comparsi:
per , l'Avv. DI NARDA MATTEO;
Parte_1 per Controparte_1
, nessuno.
[...]
Il Giudice invita a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le loro conclusioni come segue:
CHAKIB OMAR:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione della udienza di comparizione delle parti, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, sia di merito che istruttoria, in accoglimento della presente opposizione:
...
- nel merito: dichiarare illegittimo o, comunque, infondato l'impugnato accertamento di violazione di norme del codice della strada elevato dalla Sezione Polizia Stradale di ed il consequenziale CP_1 provvedimento ingiuntivo emesso dal sul Controparte_1 ricorso proposto dall'interessato a prot. n. CGBZ – 3710/2022 del 9 febbraio 2024, notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) il 12 successivo, per le ragioni analiticamente in narrativa del ricorso esposte, e, per l'effetto, annullarlo e/o invalidarlo;
- in via subordinata: rideterminare la sanzione pecuniaria elevata nella misura minima edittale prevista dall'art. 316 ter, secondo comma, cod. pen. sussistendo tutti i requisiti di legge;
...
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali e, nella malaugurata ipotesi di mancato accoglimento della spiegata opposizione, con compensazione degli stessi”
In via istruttoria come in ricorso ed in note scritte autorizzate dd. 14/3/2025
Si procede alla discussione orale della causa.
pagina 1 di 10 A seguito della discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
SC LA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. SC LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 765/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. DI NARDA MATTEO ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ORAZIO 49 presso il difensore;
CP_1
- parte ricorrente - contro
- Controparte_1 Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...] P.IVA_1
TRENTO ed elettivamente domiciliato in LARGO PORTA NUOVA 9 TRENTO presso l'Avvocatura erariale;
- parte resistente -
ed avente per oggetto: Opposizione a ordinanza-ingiunzione a Prot. n. CGBZ - 3710/2024 del 9 febbraio 2024
CONCLUSIONI
formulate dal procuratore di parte ricorrente Parte_1 all'odierna udienza:
pagina 2 di 10 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione della udienza di comparizione delle parti, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, sia di merito che istruttoria, in accoglimento della presente opposizione:
...
- nel merito: dichiarare illegittimo o, comunque, infondato l'impugnato accertamento di violazione di norme del codice della strada elevato dalla Sezione Polizia Stradale di ed il consequenziale CP_1 provvedimento ingiuntivo emesso dal sul Controparte_1 ricorso proposto dall'interessato a prot. n. CGBZ – 3710/2022 del 9 febbraio 2024, notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) il 12 successivo, per le ragioni analiticamente in narrativa del ricorso esposte, e, per l'effetto, annullarlo e/o invalidarlo;
- in via subordinata: rideterminare la sanzione pecuniaria elevata nella misura minima edittale prevista dall'art. 316 ter, secondo comma, cod. pen. sussistendo tutti i requisiti di legge;
...
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali e, nella malaugurata ipotesi di mancato accoglimento della spiegata opposizione, con compensazione degli stessi”
In via istruttoria come in ricorso ed in note scritte autorizzate dd. 14/3/2025 formulate dal procuratore di parte resistente Controparte_1
:
[...]
“Contrariis reiectis,
rigettare il ricorso siccome inammissibile e/o manifestamente infondato.
Compensi e spese di causa integralmente rifusi”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ordinanza ingiunzione dd. 9/2/2024 a firma del Viceprefetto Maria Mazzola il Commissariato del Governo per la Provincia di ordinava a nato in [...] [...] CP_1 Parte_1
(conducente), ed a nata in [...], il [...] (proprietaria del veicolo Ford S-Max Parte_2 targato DE724VL), di pagare, quale sanzione per la violazione dell'art. 116 comma 15 e 17 del Codice della Strada (guida senza patente, perché revocata), commessa in data 17.6.2023 in località Bolzano
(BZ) presso il distributore "Treff Laimer" via Merano 22, la somma complessiva di Euro 10.223,00 di cui Euro 10.200,00 per sanzione amministrativa ed Euro 11,50 + 11,50 per spese di notifica.
sarebbe infatti stato “visto da un pubblico ufficiale su suolo aperto al pubblico Parte_1 passaggio seduto sul lato guidatore, con luci accese, chiave accensione inserite e motore ancora
pagina 3 di 10 caldo”, con ciò presumendosi la conduzione del veicolo, nonostante la patente di guida gli fosse stata revocata con provvedimento notificato il 25/9/2021. proprietaria del veicolo, veniva Parte_2 chiamata a rispondere solidalmente con l'autore della violazione ai sensi dell'art. 196 del C.d.S., non avendo ella provato che la circolazione sarebbe avvenuta contro la sua volontà.
Con ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione dd. 13/3/2024 insorgeva Parte_1 contestando:
I) la legittimazione del dirigente dell'area III del commissariato del governo per la provincia di all'emanazione e sottoscrizione del provvedimento impugnato;
CP_1
II) il difetto di motivazione della ordinanza oggetto di impugnazione, anche per omessa presa di posizione circa le doglianze sollevate con il ricorso gerarchico proposto;
III) l'insussistenza della fattispecie di cui all'art. 116, quindicesimo comma, D.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada);
IV) il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del Commissariato;
V) l'entità della sanzione irrogata.
Lo stesso chiedeva inoltre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza - ingiunzione impugnata.
Con ordinanza dd. 25/10/2024 il Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione in applicazione degli artt. 5, comma I, e 7, comma VI, del D.Lgs. 150/2011, tenuto conto del fatto che l'Amministrazione aveva omesso di dare seguito alla richiesta di deposito della documentazione relativa all'accertamento - richiesta formulata con decreto dd. 17/3/2024 e con nuovo successivo provvedimento dd. 15/7/2024 - sì che a fronte delle contestazioni del ricorrente in merito alla sussistenza della condotta non emergeva la prova della fondatezza della pretesa sanzionatoria.
Con il medesimo provvedimento venivano poi ammesse alcune delle prove orali richieste dal ricorrente.
Successivamente, preso atto dell'intervenuta costituzione del – Commissariato Controparte_1 per la in data 30/10/2024 ed esaminata la documentazione in tale sede prodotta, Controparte_1 previa instaurazione del contraddittorio con concessione di termine per il deposito di memoria autorizzata, il Giudice, revocata l'ordinanza di ammissione delle prove testimoniali, fissava udienza per la discussione orale della causa.
All'udienza del 18/12/2025, sentita la discussione orale, il Giudice pronunciava la presente sentenza.
pagina 4 di 10 2. Con il primo motivo di ricorso contesta la legittimazione del dirigente dell'area III Parte_1 del commissariato del governo per la provincia di alla emanazione e sottoscrizione del CP_1 provvedimento impugnato.
Il motivo è infondato.
L'art. 14, comma I, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia) chiarisce infatti che “i funzionari della carriera prefettizia con qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto ... adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti”.
Nel caso di specie la stessa difesa di parte ricorrente rappresenta come “l'ordinanza gravata risulti firmata digitalmente dal Dirigente dell'Area III Mazzola”. Tale qualifica risulta del resto espressamente indicata nell'ordinanza ingiunzione (“visto il decreto commissariale di conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area III n. 25461/2023 del 29 giugno 2023, registrato alla Corte dei
Conti in data 17 luglio 2023” – cfr. in ogni caso Cassazione civile sez. I, 02/02/2005, n.2085, secondo la quale della delega per iscritto “deve presumersi l'esistenza, salvo prova contraria dell'opponente”).
Ora, la tabella 2 Q-BIS, relativa al Commissariato del Governo per la , allegata al Controparte_1
d.m. 5 novembre 2020 ( ) individua quale ambito di competenza dell'area III, alla Controparte_1 quale la dott.ssa Maria Mazzola era preposta all'epoca della firma dell'ordinanza ingiunzione oggetto di causa, inter alia il “sistema sanzionatorio amministrativo”.
Poiché dunque il provvedimento sanzionatorio qui contestato risulta connesso all'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito dell'area funzionale III, emerge indiscutibile la competenza in capo alla dott.ssa Mazzola ad irrogare la sanzione.
3. Con il secondo motivo di ricorso lamenta il difetto di motivazione della ordinanza Parte_1 oggetto di impugnazione, anche per omessa presa di posizione circa le doglianze sollevate con il ricorso gerarchico proposto.
Il motivo è infondato.
L'ordinanza impugnata risulta infatti motivata con riferimento alla descrizione ed alla prova del fatto
(“visto da un pubblico ufficiale su suolo aperto al pubblico passaggio seduto sul lato guidatore, con luci accese, chiave accensione inserite e motore ancora caldo” – rif. verbale di contestazione n°
700015715810 datato 18.06.2023 della Sezione di Polizia Stradale di con riferimento al fatto CP_1 constatato poche ore prima in data 17/6/2023), al luogo della commessa infrazione (“località CP_1
pagina 5 di 10 (BZ) presso il distributore "Treff Laimer" via Merano 22”), alla norma violata (“art. 116 comma 15 e
17 del Codice della Strada” id est: guida senza patente perché revocata) ed al profilo della quantificazione (“considerato il dettato dell'art. 204/1° comma del Codice della Strada nella parte in cui prevede che il Prefetto adotta "ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione”, riferimento all'ipotesi di rigetto del ricorso proposto al prefetto ex art. 203 Cd.S.).
Le difese svolte in ricorso ex art. 203 C.d.S., disattese con il provvedimento citato, vengono nella presente sede riproposte e qui puntualmente esaminate.
4. Con il terzo motivo di ricorso lamenta l'insussistenza della fattispecie di cui all'art. Parte_1
116, quindicesimo comma, D.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada).
A detta della difesa del ricorrente il signor “alle ore 20.30 circa del 17 giugno 2023 si Parte_1 era limitato a salire sulla automobile di cui sopra quale passeggero occupando il sedile destro nell'ambito delle circostanze appresso descritte”. Conducente dell'automobile sarebbe stato invece
, che avrebbe utilizzato il veicolo per recarsi al pronto soccorso “visto il dolore Persona_1 persistente che lo aveva colpito all'occhio destro dopo essere stato violentemente picchiato da un collega di lavoro”. In tale contesto il fratello avrebbe viaggiato unicamente come Parte_1 passeggero.
Il motivo è infondato.
La versione dei fatti fornita dal ricorrente è smentita dal verbale di sommarie informazioni ex art. 351
c.p.p. dd. 17/6/2023 rese da che ha dichiarato: Persona_2
Dopo il lavoro ho contattato un mio conoscente, tale in quanto avevo dei debiti con lo Parte_1 stesso, stabilendo successivamente di incontrarci. Visto che ero a piedi il è arrivato con la Pt_1 macchina fino all'ospedale per prelevarmi e insieme poi siamo andati al distributore “Treff” di via
Merano, ove alla guida vi era sempre lui (in quanto io senza patente). Nelle vicinanze del distributore abbiamo poi bevuto delle birre, notando però che lui tirava fuori della sostanza stupefacente del tipo
“kokaina”, facendone uso “tirando una riga”. Dopodiché è intervenuta una pattuglia della polizia, che procedeva al controllo nei nostri confronti, trovando anche detta sostanza>.
Con la prova testimoniale proposta e da ultimo non ammessa, si sarebbe voluto provare, proprio a mezzo escussione di esattamente l'opposto di quanto da lui sostenuto nelle Persona_2 dichiarazioni rese ai pubblici ufficiali in SIT, ovvero, secondo quanto egli in un momento successivo riferisce con scrittura semplice dd. 14/8/2023, che l'automobile non sarebbe mai stata spostata del pagina 6 di 10 ricorrente in sua presenza.
Una simile versione dei fatti non risulta in alcun modo credibile tenuto conto che a verbale di SIT citato, mai impugnato con querela di falso, risulta l'ulteriore dichiarazione di che ha Persona_2 ammesso e precisato: il voleva ingannare i poliziotti, dicendo che non era alla guida, ma Pt_1 tentativo fallito, dopodiché hanno proceduto in merito>.
L'intento decettivo del ricorrente si evidenzia del resto nell'ulteriore verbale di sommarie informazioni ex art. 351 c.p.c. assunte da in data 17/6/2023. Persona_3
AL dichiara infatti:
In data odierna poco prima delle ore 23, mi contattava telefonicamente un mio amico tale
Pt_1 chiedendomi di venirlo a prendere presso l'autolavaggio Treff di via Merano. ... Incontravo il mio amico al momento impegnato in un controllo di polizia. Alla mia vista mi salutava
Pt_1 Pt_1 dicendo: “Hai portato tu qui la macchina, vero?”. In questo contesto indicava la sua autovettura e mi faceva cenno col capo. Io inizialmente rispondevo affermativamente per il suo cenno ed il lungo rapporto di amicizia ma poi, compreso quanto stava accadendo di fronte ai poliziotti sul posto mi ravvedevo e decidevo di raccontare di non aver guidato io l'auto dell' ma di essermi recato in
Pt_1 via Merano con la mia patente per venirlo a prendere in quanto e è sprovvisto>.
Pt_1
In tale contesto non risulta attendibile la versione fornita dal fratello del ricorrente, in Persona_1 sede di scrittura semplice dd. 14/8/2023 ed in base alla quale lo stesso sarebbe stato alla guida dell'automobile.
Del resto, appare comunque scarsamente credibile che proprio il soggetto che afferma di essersi recato al pronto soccorso per “dolore persistente ... all'occhio destro” abbia deciso di mettersi alla guida del veicolo.
Superflua infine sarebbe stata l'escussione della teste laddove mai il ricorrente afferma Tes_1 che la stessa sia stata presente al fatto. Questa peraltro viene con l'ordinanza ingiunzione sanzionata in solido con il ricorrente e pare dunque potersi dubitare dell'attendibilità, se non dell'ammissibilità stessa di una simile deposizione.
Sulla base del materiale probatorio richiamato va dunque accertato e confermato che Parte_1 aveva in data 17/6/2023 guidato senza patente il veicolo, con ciò integrando la fattispecie sanzionata all'art. 116, comma XV, C.d.S..
5. Con il quarto motivo di ricorso lamenta il mancato assolvimento dell'onere della Parte_1
pagina 7 di 10 prova da parte del Commissariato.
Neppure tale motivo merita accoglimento. La fondatezza della pretesa risulta dal compendio probatorio esaminato e valutato nei paragrafi precedenti.
Peraltro, il fatto che Ministero dell'Intero – Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano si sia costituito soltanto in data 30/10/2024, provvedendo in tale contesto al deposito degli atti posti a fondamento della rilevata trasgressione, non inficia la conclusione raggiunta.
Come insegna infatti la Corte di legittimità, in tema di opposizione a sanzione amministrativa, sebbene gravi sull'amministrazione opposta l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, la sua inerzia processuale “non determina l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, poiché il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo di ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari (cfr. Cass. n. 24691 del 2018).
In siffatta materia, pertanto, non si pone un problema di perentorietà o di ordinarietà dei termini, per ciò che concerne il deposito degli atti posti a fondamento della rilevata trasgressione, dovendo invece aversi riguardo alla natura del procedimento nonché al potere e alla funzione giurisdizionale, in sede di opposizione a sanzione amministrativa, che si concreta in un giudizio sul rapporto e non sull'atto e che, quindi, riconduce tutta la tematica dei documenti della P.A., relativi all'infrazione, nell'ambito della irregolarità processuale e non in quella della decadenza” (Cassazione civile sez. lav. -
02/11/2021, n. 31108).
La documentazione depositata dall'Amministrazione soltanto in data 30/10/2024 è pertanto pienamente ammissibile e può essere posta a fondamento della decisione giudiziaria come sopra.
6. Con il quinto motivo di ricorso si duole della erronea commisurazione della Parte_1 sanzione irrogata.
Il motivo è infondato.
Risulta infatti pacifico e documentato che, anteriormente alla proposizione del presente giudizio
[...]
ha promosso ricorso ex art. 203 C.d.S., ricorso disatteso dall'Amministrazione. Pt_1
Nel caso in esame viene dunque in rilievo l'art. 204, comma I, C.d.S che recita: “il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento
pagina 8 di 10 di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2”.
Se consideriamo dunque che in base all'art. 116 comma XV del C.d.S., in combinato disposto con le norme ulteriormente rilevanti, il minimo edittale previsto per la condotta posta in essere dal ricorrente
è pari ad Euro 5.100,00 (“chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro;
la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata” e v. art. 1, comma 5, lettera b) e 6 del D.lgs 15.1.2016 nr.
8, “Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. ... La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, è così determinata: b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;” -
l'importo ratione temporis previsto della sanzione pecuniaria amministrativa in esame è da euro
5.100,00 ad euro 30.599,00, tenuto conto degli aggiornamenti derivanti dalla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), la sanzione applicata pari ad Euro 10.200,00 corrisponde al minimo che l'Amministrazione avrebbe potuto irrogare e di un tanto non può quindi lagnarsi il signor . Pt_1
7. Per tutte le ragioni esposte va dunque rigettata l'opposizione all' ordinanza-ingiunzione a Prot. n.
CGBZ - 3710/2024 del 9 febbraio 2024.
8. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché il ricorrente va Parte_1 condannato a rifondere al le spese Controparte_2 del presente giudizio che sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014 numero 55 e successive modifiche.
Considerato il valore di lite individuato sulla base dell'entità della sanzione applicata (cfr. art. 5 d.m.
10/03/2014 n. 55, scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00) e tenuto conto del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, natura e difficoltà dell'affare trattato oltre che della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali pagina 9 di 10 vengono liquidate come segue sulla base dei valori indicati nelle “tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n. 55:
Euro 5.000,00 per compenso avvocato, nonché 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie
(cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione a Prot. n. CGBZ - 3710/2024 del 9 febbraio 2024;
- condanna a pagare al Parte_1 Controparte_3
le spese del presente giudizio che sono liquidate come segue: Euro 5.000,00 per
[...] compenso avvocato, nonché 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in , il giorno 18/12/2025 CP_1
Il Giudice
SC LA
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 765/2024
All'udienza del giorno 18 dicembre 2025 innanzi al giudice dott. SC LA, sono comparsi:
per , l'Avv. DI NARDA MATTEO;
Parte_1 per Controparte_1
, nessuno.
[...]
Il Giudice invita a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le loro conclusioni come segue:
CHAKIB OMAR:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione della udienza di comparizione delle parti, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, sia di merito che istruttoria, in accoglimento della presente opposizione:
...
- nel merito: dichiarare illegittimo o, comunque, infondato l'impugnato accertamento di violazione di norme del codice della strada elevato dalla Sezione Polizia Stradale di ed il consequenziale CP_1 provvedimento ingiuntivo emesso dal sul Controparte_1 ricorso proposto dall'interessato a prot. n. CGBZ – 3710/2022 del 9 febbraio 2024, notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) il 12 successivo, per le ragioni analiticamente in narrativa del ricorso esposte, e, per l'effetto, annullarlo e/o invalidarlo;
- in via subordinata: rideterminare la sanzione pecuniaria elevata nella misura minima edittale prevista dall'art. 316 ter, secondo comma, cod. pen. sussistendo tutti i requisiti di legge;
...
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali e, nella malaugurata ipotesi di mancato accoglimento della spiegata opposizione, con compensazione degli stessi”
In via istruttoria come in ricorso ed in note scritte autorizzate dd. 14/3/2025
Si procede alla discussione orale della causa.
pagina 1 di 10 A seguito della discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
SC LA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. SC LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 765/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. DI NARDA MATTEO ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA ORAZIO 49 presso il difensore;
CP_1
- parte ricorrente - contro
- Controparte_1 Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...] P.IVA_1
TRENTO ed elettivamente domiciliato in LARGO PORTA NUOVA 9 TRENTO presso l'Avvocatura erariale;
- parte resistente -
ed avente per oggetto: Opposizione a ordinanza-ingiunzione a Prot. n. CGBZ - 3710/2024 del 9 febbraio 2024
CONCLUSIONI
formulate dal procuratore di parte ricorrente Parte_1 all'odierna udienza:
pagina 2 di 10 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione della udienza di comparizione delle parti, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, sia di merito che istruttoria, in accoglimento della presente opposizione:
...
- nel merito: dichiarare illegittimo o, comunque, infondato l'impugnato accertamento di violazione di norme del codice della strada elevato dalla Sezione Polizia Stradale di ed il consequenziale CP_1 provvedimento ingiuntivo emesso dal sul Controparte_1 ricorso proposto dall'interessato a prot. n. CGBZ – 3710/2022 del 9 febbraio 2024, notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) il 12 successivo, per le ragioni analiticamente in narrativa del ricorso esposte, e, per l'effetto, annullarlo e/o invalidarlo;
- in via subordinata: rideterminare la sanzione pecuniaria elevata nella misura minima edittale prevista dall'art. 316 ter, secondo comma, cod. pen. sussistendo tutti i requisiti di legge;
...
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali e, nella malaugurata ipotesi di mancato accoglimento della spiegata opposizione, con compensazione degli stessi”
In via istruttoria come in ricorso ed in note scritte autorizzate dd. 14/3/2025 formulate dal procuratore di parte resistente Controparte_1
:
[...]
“Contrariis reiectis,
rigettare il ricorso siccome inammissibile e/o manifestamente infondato.
Compensi e spese di causa integralmente rifusi”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ordinanza ingiunzione dd. 9/2/2024 a firma del Viceprefetto Maria Mazzola il Commissariato del Governo per la Provincia di ordinava a nato in [...] [...] CP_1 Parte_1
(conducente), ed a nata in [...], il [...] (proprietaria del veicolo Ford S-Max Parte_2 targato DE724VL), di pagare, quale sanzione per la violazione dell'art. 116 comma 15 e 17 del Codice della Strada (guida senza patente, perché revocata), commessa in data 17.6.2023 in località Bolzano
(BZ) presso il distributore "Treff Laimer" via Merano 22, la somma complessiva di Euro 10.223,00 di cui Euro 10.200,00 per sanzione amministrativa ed Euro 11,50 + 11,50 per spese di notifica.
sarebbe infatti stato “visto da un pubblico ufficiale su suolo aperto al pubblico Parte_1 passaggio seduto sul lato guidatore, con luci accese, chiave accensione inserite e motore ancora
pagina 3 di 10 caldo”, con ciò presumendosi la conduzione del veicolo, nonostante la patente di guida gli fosse stata revocata con provvedimento notificato il 25/9/2021. proprietaria del veicolo, veniva Parte_2 chiamata a rispondere solidalmente con l'autore della violazione ai sensi dell'art. 196 del C.d.S., non avendo ella provato che la circolazione sarebbe avvenuta contro la sua volontà.
Con ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione dd. 13/3/2024 insorgeva Parte_1 contestando:
I) la legittimazione del dirigente dell'area III del commissariato del governo per la provincia di all'emanazione e sottoscrizione del provvedimento impugnato;
CP_1
II) il difetto di motivazione della ordinanza oggetto di impugnazione, anche per omessa presa di posizione circa le doglianze sollevate con il ricorso gerarchico proposto;
III) l'insussistenza della fattispecie di cui all'art. 116, quindicesimo comma, D.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada);
IV) il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del Commissariato;
V) l'entità della sanzione irrogata.
Lo stesso chiedeva inoltre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza - ingiunzione impugnata.
Con ordinanza dd. 25/10/2024 il Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione in applicazione degli artt. 5, comma I, e 7, comma VI, del D.Lgs. 150/2011, tenuto conto del fatto che l'Amministrazione aveva omesso di dare seguito alla richiesta di deposito della documentazione relativa all'accertamento - richiesta formulata con decreto dd. 17/3/2024 e con nuovo successivo provvedimento dd. 15/7/2024 - sì che a fronte delle contestazioni del ricorrente in merito alla sussistenza della condotta non emergeva la prova della fondatezza della pretesa sanzionatoria.
Con il medesimo provvedimento venivano poi ammesse alcune delle prove orali richieste dal ricorrente.
Successivamente, preso atto dell'intervenuta costituzione del – Commissariato Controparte_1 per la in data 30/10/2024 ed esaminata la documentazione in tale sede prodotta, Controparte_1 previa instaurazione del contraddittorio con concessione di termine per il deposito di memoria autorizzata, il Giudice, revocata l'ordinanza di ammissione delle prove testimoniali, fissava udienza per la discussione orale della causa.
All'udienza del 18/12/2025, sentita la discussione orale, il Giudice pronunciava la presente sentenza.
pagina 4 di 10 2. Con il primo motivo di ricorso contesta la legittimazione del dirigente dell'area III Parte_1 del commissariato del governo per la provincia di alla emanazione e sottoscrizione del CP_1 provvedimento impugnato.
Il motivo è infondato.
L'art. 14, comma I, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia) chiarisce infatti che “i funzionari della carriera prefettizia con qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto ... adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti”.
Nel caso di specie la stessa difesa di parte ricorrente rappresenta come “l'ordinanza gravata risulti firmata digitalmente dal Dirigente dell'Area III Mazzola”. Tale qualifica risulta del resto espressamente indicata nell'ordinanza ingiunzione (“visto il decreto commissariale di conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area III n. 25461/2023 del 29 giugno 2023, registrato alla Corte dei
Conti in data 17 luglio 2023” – cfr. in ogni caso Cassazione civile sez. I, 02/02/2005, n.2085, secondo la quale della delega per iscritto “deve presumersi l'esistenza, salvo prova contraria dell'opponente”).
Ora, la tabella 2 Q-BIS, relativa al Commissariato del Governo per la , allegata al Controparte_1
d.m. 5 novembre 2020 ( ) individua quale ambito di competenza dell'area III, alla Controparte_1 quale la dott.ssa Maria Mazzola era preposta all'epoca della firma dell'ordinanza ingiunzione oggetto di causa, inter alia il “sistema sanzionatorio amministrativo”.
Poiché dunque il provvedimento sanzionatorio qui contestato risulta connesso all'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito dell'area funzionale III, emerge indiscutibile la competenza in capo alla dott.ssa Mazzola ad irrogare la sanzione.
3. Con il secondo motivo di ricorso lamenta il difetto di motivazione della ordinanza Parte_1 oggetto di impugnazione, anche per omessa presa di posizione circa le doglianze sollevate con il ricorso gerarchico proposto.
Il motivo è infondato.
L'ordinanza impugnata risulta infatti motivata con riferimento alla descrizione ed alla prova del fatto
(“visto da un pubblico ufficiale su suolo aperto al pubblico passaggio seduto sul lato guidatore, con luci accese, chiave accensione inserite e motore ancora caldo” – rif. verbale di contestazione n°
700015715810 datato 18.06.2023 della Sezione di Polizia Stradale di con riferimento al fatto CP_1 constatato poche ore prima in data 17/6/2023), al luogo della commessa infrazione (“località CP_1
pagina 5 di 10 (BZ) presso il distributore "Treff Laimer" via Merano 22”), alla norma violata (“art. 116 comma 15 e
17 del Codice della Strada” id est: guida senza patente perché revocata) ed al profilo della quantificazione (“considerato il dettato dell'art. 204/1° comma del Codice della Strada nella parte in cui prevede che il Prefetto adotta "ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione”, riferimento all'ipotesi di rigetto del ricorso proposto al prefetto ex art. 203 Cd.S.).
Le difese svolte in ricorso ex art. 203 C.d.S., disattese con il provvedimento citato, vengono nella presente sede riproposte e qui puntualmente esaminate.
4. Con il terzo motivo di ricorso lamenta l'insussistenza della fattispecie di cui all'art. Parte_1
116, quindicesimo comma, D.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada).
A detta della difesa del ricorrente il signor “alle ore 20.30 circa del 17 giugno 2023 si Parte_1 era limitato a salire sulla automobile di cui sopra quale passeggero occupando il sedile destro nell'ambito delle circostanze appresso descritte”. Conducente dell'automobile sarebbe stato invece
, che avrebbe utilizzato il veicolo per recarsi al pronto soccorso “visto il dolore Persona_1 persistente che lo aveva colpito all'occhio destro dopo essere stato violentemente picchiato da un collega di lavoro”. In tale contesto il fratello avrebbe viaggiato unicamente come Parte_1 passeggero.
Il motivo è infondato.
La versione dei fatti fornita dal ricorrente è smentita dal verbale di sommarie informazioni ex art. 351
c.p.p. dd. 17/6/2023 rese da che ha dichiarato: Persona_2
Dopo il lavoro ho contattato un mio conoscente, tale in quanto avevo dei debiti con lo Parte_1 stesso, stabilendo successivamente di incontrarci. Visto che ero a piedi il è arrivato con la Pt_1 macchina fino all'ospedale per prelevarmi e insieme poi siamo andati al distributore “Treff” di via
Merano, ove alla guida vi era sempre lui (in quanto io senza patente). Nelle vicinanze del distributore abbiamo poi bevuto delle birre, notando però che lui tirava fuori della sostanza stupefacente del tipo
“kokaina”, facendone uso “tirando una riga”. Dopodiché è intervenuta una pattuglia della polizia, che procedeva al controllo nei nostri confronti, trovando anche detta sostanza>.
Con la prova testimoniale proposta e da ultimo non ammessa, si sarebbe voluto provare, proprio a mezzo escussione di esattamente l'opposto di quanto da lui sostenuto nelle Persona_2 dichiarazioni rese ai pubblici ufficiali in SIT, ovvero, secondo quanto egli in un momento successivo riferisce con scrittura semplice dd. 14/8/2023, che l'automobile non sarebbe mai stata spostata del pagina 6 di 10 ricorrente in sua presenza.
Una simile versione dei fatti non risulta in alcun modo credibile tenuto conto che a verbale di SIT citato, mai impugnato con querela di falso, risulta l'ulteriore dichiarazione di che ha Persona_2 ammesso e precisato: il voleva ingannare i poliziotti, dicendo che non era alla guida, ma Pt_1 tentativo fallito, dopodiché hanno proceduto in merito>.
L'intento decettivo del ricorrente si evidenzia del resto nell'ulteriore verbale di sommarie informazioni ex art. 351 c.p.c. assunte da in data 17/6/2023. Persona_3
AL dichiara infatti:
In data odierna poco prima delle ore 23, mi contattava telefonicamente un mio amico tale
Pt_1 chiedendomi di venirlo a prendere presso l'autolavaggio Treff di via Merano. ... Incontravo il mio amico al momento impegnato in un controllo di polizia. Alla mia vista mi salutava
Pt_1 Pt_1 dicendo: “Hai portato tu qui la macchina, vero?”. In questo contesto indicava la sua autovettura e mi faceva cenno col capo. Io inizialmente rispondevo affermativamente per il suo cenno ed il lungo rapporto di amicizia ma poi, compreso quanto stava accadendo di fronte ai poliziotti sul posto mi ravvedevo e decidevo di raccontare di non aver guidato io l'auto dell' ma di essermi recato in
Pt_1 via Merano con la mia patente per venirlo a prendere in quanto e è sprovvisto>.
Pt_1
In tale contesto non risulta attendibile la versione fornita dal fratello del ricorrente, in Persona_1 sede di scrittura semplice dd. 14/8/2023 ed in base alla quale lo stesso sarebbe stato alla guida dell'automobile.
Del resto, appare comunque scarsamente credibile che proprio il soggetto che afferma di essersi recato al pronto soccorso per “dolore persistente ... all'occhio destro” abbia deciso di mettersi alla guida del veicolo.
Superflua infine sarebbe stata l'escussione della teste laddove mai il ricorrente afferma Tes_1 che la stessa sia stata presente al fatto. Questa peraltro viene con l'ordinanza ingiunzione sanzionata in solido con il ricorrente e pare dunque potersi dubitare dell'attendibilità, se non dell'ammissibilità stessa di una simile deposizione.
Sulla base del materiale probatorio richiamato va dunque accertato e confermato che Parte_1 aveva in data 17/6/2023 guidato senza patente il veicolo, con ciò integrando la fattispecie sanzionata all'art. 116, comma XV, C.d.S..
5. Con il quarto motivo di ricorso lamenta il mancato assolvimento dell'onere della Parte_1
pagina 7 di 10 prova da parte del Commissariato.
Neppure tale motivo merita accoglimento. La fondatezza della pretesa risulta dal compendio probatorio esaminato e valutato nei paragrafi precedenti.
Peraltro, il fatto che Ministero dell'Intero – Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano si sia costituito soltanto in data 30/10/2024, provvedendo in tale contesto al deposito degli atti posti a fondamento della rilevata trasgressione, non inficia la conclusione raggiunta.
Come insegna infatti la Corte di legittimità, in tema di opposizione a sanzione amministrativa, sebbene gravi sull'amministrazione opposta l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, la sua inerzia processuale “non determina l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, poiché il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo di ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari (cfr. Cass. n. 24691 del 2018).
In siffatta materia, pertanto, non si pone un problema di perentorietà o di ordinarietà dei termini, per ciò che concerne il deposito degli atti posti a fondamento della rilevata trasgressione, dovendo invece aversi riguardo alla natura del procedimento nonché al potere e alla funzione giurisdizionale, in sede di opposizione a sanzione amministrativa, che si concreta in un giudizio sul rapporto e non sull'atto e che, quindi, riconduce tutta la tematica dei documenti della P.A., relativi all'infrazione, nell'ambito della irregolarità processuale e non in quella della decadenza” (Cassazione civile sez. lav. -
02/11/2021, n. 31108).
La documentazione depositata dall'Amministrazione soltanto in data 30/10/2024 è pertanto pienamente ammissibile e può essere posta a fondamento della decisione giudiziaria come sopra.
6. Con il quinto motivo di ricorso si duole della erronea commisurazione della Parte_1 sanzione irrogata.
Il motivo è infondato.
Risulta infatti pacifico e documentato che, anteriormente alla proposizione del presente giudizio
[...]
ha promosso ricorso ex art. 203 C.d.S., ricorso disatteso dall'Amministrazione. Pt_1
Nel caso in esame viene dunque in rilievo l'art. 204, comma I, C.d.S che recita: “il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotta, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento
pagina 8 di 10 di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2”.
Se consideriamo dunque che in base all'art. 116 comma XV del C.d.S., in combinato disposto con le norme ulteriormente rilevanti, il minimo edittale previsto per la condotta posta in essere dal ricorrente
è pari ad Euro 5.100,00 (“chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro;
la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata” e v. art. 1, comma 5, lettera b) e 6 del D.lgs 15.1.2016 nr.
8, “Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. ... La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, è così determinata: b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;” -
l'importo ratione temporis previsto della sanzione pecuniaria amministrativa in esame è da euro
5.100,00 ad euro 30.599,00, tenuto conto degli aggiornamenti derivanti dalla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), la sanzione applicata pari ad Euro 10.200,00 corrisponde al minimo che l'Amministrazione avrebbe potuto irrogare e di un tanto non può quindi lagnarsi il signor . Pt_1
7. Per tutte le ragioni esposte va dunque rigettata l'opposizione all' ordinanza-ingiunzione a Prot. n.
CGBZ - 3710/2024 del 9 febbraio 2024.
8. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché il ricorrente va Parte_1 condannato a rifondere al le spese Controparte_2 del presente giudizio che sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014 numero 55 e successive modifiche.
Considerato il valore di lite individuato sulla base dell'entità della sanzione applicata (cfr. art. 5 d.m.
10/03/2014 n. 55, scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00) e tenuto conto del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, natura e difficoltà dell'affare trattato oltre che della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014 n. 55), le spese processuali pagina 9 di 10 vengono liquidate come segue sulla base dei valori indicati nelle “tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n. 55:
Euro 5.000,00 per compenso avvocato, nonché 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie
(cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione a Prot. n. CGBZ - 3710/2024 del 9 febbraio 2024;
- condanna a pagare al Parte_1 Controparte_3
le spese del presente giudizio che sono liquidate come segue: Euro 5.000,00 per
[...] compenso avvocato, nonché 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in , il giorno 18/12/2025 CP_1
Il Giudice
SC LA
pagina 10 di 10