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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 27/02/2026, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1806/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
AR FO, Relatore
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1534/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11952/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 25/07/2024
Atti impositivi:
- IST. SGRAVIO n. 07120200036179608 REGISTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.11952/2024, depositata il 25-7-2024, la Corte di Giustizia I grado di Napoli aveva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso il diniego di rimborso indicato in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che la ricorrente aveva impugnato l'avviso di liquidazione 2014/001/SC/000003737 notificato a Resistente_1, Nominativo_1 e Nominativo_2 , scaturente dall'azione di recupero avviata dall'A.F. nei confronti della ricorrente, e delle altre parti del giudizio civile, conclusosi con la sentenza del tribunale civile di Napoli 2014 SC -3737; a fronte del provvedimento di recupero tutti i coobligati solidali, già parti del ridetto giudizio civile, si erano rivolti al giudice tributario, con un processo che, a sua volta, si era concluso con la sentenza n.10856 19- 2018 della Commissione Tributaria
Regionale che, per l'appunto, aveva ad oggetto la ridetta imposta di registro;
la ricorrente aveva dedotto avverso il provvedimento impugnato, i seguenti motivi di illegittimità: 1) Indebita duplicazione della pretesa impositiva;
2). Difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti.
Il Collegio provinciale aveva acconto il ricorso e annullato l'atto impugnato osservando che prima di instaurare il ricordato giudizio innanzi alla Commissione tributaria, la ricorrente aveva versato, a titolo di imposta di registro, la somma di € 22.701,00 che, secondo le sentenze della C.T.R. Na n. 10856/19/2018 ricorrenti
Resistente_1/Nominativo_2, e C.T.R. Na n. 2222/14/2018 (ricorrenti Nominativo_3) avrebbero dovuto essere detratte dall'importo originariamente preteso dall'amministrazione finanziaria;
l'Amministrazione aveva emesso, a seguito delle suddette pronunce, due cartelle (cartella 071 2020 00361796 08, notificata a Resistente_1 e altra cartella, di eguale importo, n. 071 2018 0084651444 002 che notificata a Nominativo_4) per l'importo originariamente preteso, ossia senza detrarre le somme corrisposte dalla parte ricorrente.
Avverso le suddette cartelle, i due coobbligati solidali hanno avuto una reazione difensiva diversa. Gli Nominativo_3 avevano pagato l'intero debito, così peraltro producendo l'estinzione dell'unica obbligazione della quale erano contitolari, insieme alla parte ricorrente, che è stata così sollevata dal relativo debito, in attuazione del meccanismo di cui all'art. 1292 del codice civile;
la Resistente_1, aveva impugnato la cartella che notificatale e il giudizio risulta tuttora pendente innanzi alla Corte di Cassazione, con ricorso di legittimità ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate. Quindi, da un lato la pretesa impositiva non era più esigibile, essendosi l'obbligazione estinta a seguito del pagamento eseguito dal coobbligato solidale;
comunque, se anche non si fosse estinta la relativa obbligazione, la pretesa non sarebbe comunque esigibile nei confronti della parte ricorrente, perché era tuttora pendente il giudizio in cassazione, avente ad oggetto la cartella, atto presupposto dall'avviso impugnato;
in ogni caso, l'entità del debitum giammai potrebbe corrispondere a quella indicata nell'Avviso di liquidazione, perché lo stesso, in forza della sentenza della C.T.R. Na n.
10856/19/2018 andava ridotto di quanto già corrisposto, al medesimo titolo, dalla parte ricorrente.
Aveva condannato l'amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 complessivi.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione l'Agenzia delle Entrate D.P. 2 di Napoli, lamentando che la Corte di primo grado era incorsa in un evidente travisamento del fatto, ricostruito nei seguenti termini.
A) In relazione all'avviso di liquidazione n. 2014/01/SC/3737, emesso e notificato anche ai coobbligati
Nominativo_1 e Nominativo_4, per la registrazione della Sentenza Civile del Tribunale di Napoli n. 3737 del 2014 intervenuta tra Resistente_1, Nominativo_1 e Resistente_1, da una parte, e Nominativo_6, Nominativo_4 ed Nominativo_3, dall'altra, per la somma complessiva di € 45.000,00, la C.T.P. con la sentenza n. 17934/02/17, depositata il 21/12/2017, aveva rigettato il ricorso e dichiarato la parziale cessazione del contendere, prendendo atto che l'Ufficio aveva già provveduto alla riliquidazione dell'imposta dovuta in € 22.730,16, onde tener conto dell'imposta già versata dalle parti;
la sentenza di primo grado era stata confermata in sede di gravame (sentenza n.10856/19/2018, dep. il 12/12/2018 della C.G.T. di secondo grado della Campania, definitiva per mancata impugnazione);
B) a seguito di detta sentenza era stata emessa la cartella di pagamento n.071/2020/0036179608; avverso detta cartella avevano proposto autonomi ricorsi sia Resistente_1, odierna appellata - il cui giudizio pende, innanzi alla Corte di Cassazione sul ricorso avverso la sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado della Campania n. 1159/18/2023, depositata il 13/02/2023- sia il coobbligato
Nominativo_1, nei cui confronti si era resa definitiva per mancata impugnazione la pronuncia della C. G.T. di I grado di Napoli n.9446/13/2022, dep. il 13/10/2022, favorevole all'Ufficio.
C) avverso l'avviso di liquidazione avevano proposto impugnazione, anche gli altri coobbligati in solido,
Nominativo_3 e Nominativo_4; il ricorso era stato rigettato in primo e secondo grado di merito (la CTR Campania con la n. 2222/14/2018, dep. il 09/03/02018, dichiarava legittimo l'avviso impugnato limitatamente all'importo ridotto di € 22.299,00); le somme riliquidate erano state iscritte a ruolo e poste in riscossione con la cartella di pagamento n.07120180084651444, anch'essa oggetto di ricorso conclusosi con la sentenza della CTR della Campania n. 3512/24/2021 depositata il 22/04/2021, favorevole all'Ufficio e divenuta definitiva per mancata impugnazione e solo parzialmente riscossa;
D) quindi nono vi era alcuna duplicazione di imposta, ma solo distinte iscrizioni a ruolo nei confronti di condebitori solidali;
E) era irrilevante la pendenza del Ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 1159/18/2023, non essendo stato sospeso l'atto impugnato;
F) l'attuale appellata non aveva titolo per rimborsi o sgravi atteso che i pagamenti parziali sono stati effettuati da altri soggetti e relativi a un distinto ruolo.
Aveva concluso per la conferma dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari.
Si era costituita la parte appellata Resistente_1 chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
Con ulteriori memorie aveva rappresentato che il coobbligato Nominativo_4 aveva proceduto alla definizione agevolata della cartella di pagamento n.07120180084651444, così assolvendo integralmente l'obbligazione.
All'odierna udienza sono comparsi il rappresentante dell'Ufficio appellante e il difensore della parte appellata che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è fondato e deve essere accolto.
Va premesso che la richiesta di sgravio avanzata da Resistente_1 e oggetto del diniego tacito impugnato era sicuramente priva di fondamento, tenuto conto che all'epoca di presentazione della richiesta e del ricorso (e anche nel corso del giudizio di primo grado) la pretesa contenuta nella cartella di pagamento di cui si era chiesto lo sgravio era certamente sussistente, ciascuno dei debitori coobbligati in solido rispondendo dell'intero debito tributario. Le affermazioni contenute nella sentenza di primo grado sono tutte prive di fondamento: il ricorso per
Cassazione averso l'impugnazione della cartella non sospesa non determinava il venir meno della pretesa;
alla data della sentenza non risultava alcuna estinzione dell'obbligazione da parte del coobbligato Nominativo_3; la cartella relativamente alla quale era stato chiesto lo sgravio aveva tenuto conto di quanto già versato dalla Resistente_1.
Solo nel corso del presente giudizio di appello è stato documentato che il coobbligato Nominativo_4 aveva proceduto alla definizione agevolata dell'analoga cartella a lui notificata, versando le prime rate previste.
La definizione agevolata in quanto esclude il pagamento di sanzioni e interessi ha un effetto solo limitato alla posizione del coobbligato, tenuto al pagamento di tutto quanto dovuto a eccezione di quanto versato dall'altro debitore, sempre che questi rispetti il piano di rateizzazione.
Quindi, allo stato, l'obbligazione della ricorrente (appellata in questa sede) non risulta assolta e comunque, con riferimento all'epoca del consolidamento del silenzio rifiuto il diniego di sgravio era certamente legittimo.
In conclusione, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza di primo grado, l'atto impugnato deve essere integralmente confermato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e conferma l'atto impugnato. Condanna l'appellato al pagamento delle spese del presente grado che liquida in € 1.000,00 per il primo grado e in € 1.500,00 per questo grado.
Così deciso in Napoli il 15-1-2026
IL GIUDICE ESTENSORE
DOTT. FO AR
IL PRESIDENTE
DOTT. PAOLO SCOGNAMIGLIO
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
AR FO, Relatore
CRISCUOLO MAURO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1534/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11952/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 25/07/2024
Atti impositivi:
- IST. SGRAVIO n. 07120200036179608 REGISTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.11952/2024, depositata il 25-7-2024, la Corte di Giustizia I grado di Napoli aveva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso il diniego di rimborso indicato in epigrafe.
Il Collegio di primo grado aveva premesso che la ricorrente aveva impugnato l'avviso di liquidazione 2014/001/SC/000003737 notificato a Resistente_1, Nominativo_1 e Nominativo_2 , scaturente dall'azione di recupero avviata dall'A.F. nei confronti della ricorrente, e delle altre parti del giudizio civile, conclusosi con la sentenza del tribunale civile di Napoli 2014 SC -3737; a fronte del provvedimento di recupero tutti i coobligati solidali, già parti del ridetto giudizio civile, si erano rivolti al giudice tributario, con un processo che, a sua volta, si era concluso con la sentenza n.10856 19- 2018 della Commissione Tributaria
Regionale che, per l'appunto, aveva ad oggetto la ridetta imposta di registro;
la ricorrente aveva dedotto avverso il provvedimento impugnato, i seguenti motivi di illegittimità: 1) Indebita duplicazione della pretesa impositiva;
2). Difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti.
Il Collegio provinciale aveva acconto il ricorso e annullato l'atto impugnato osservando che prima di instaurare il ricordato giudizio innanzi alla Commissione tributaria, la ricorrente aveva versato, a titolo di imposta di registro, la somma di € 22.701,00 che, secondo le sentenze della C.T.R. Na n. 10856/19/2018 ricorrenti
Resistente_1/Nominativo_2, e C.T.R. Na n. 2222/14/2018 (ricorrenti Nominativo_3) avrebbero dovuto essere detratte dall'importo originariamente preteso dall'amministrazione finanziaria;
l'Amministrazione aveva emesso, a seguito delle suddette pronunce, due cartelle (cartella 071 2020 00361796 08, notificata a Resistente_1 e altra cartella, di eguale importo, n. 071 2018 0084651444 002 che notificata a Nominativo_4) per l'importo originariamente preteso, ossia senza detrarre le somme corrisposte dalla parte ricorrente.
Avverso le suddette cartelle, i due coobbligati solidali hanno avuto una reazione difensiva diversa. Gli Nominativo_3 avevano pagato l'intero debito, così peraltro producendo l'estinzione dell'unica obbligazione della quale erano contitolari, insieme alla parte ricorrente, che è stata così sollevata dal relativo debito, in attuazione del meccanismo di cui all'art. 1292 del codice civile;
la Resistente_1, aveva impugnato la cartella che notificatale e il giudizio risulta tuttora pendente innanzi alla Corte di Cassazione, con ricorso di legittimità ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate. Quindi, da un lato la pretesa impositiva non era più esigibile, essendosi l'obbligazione estinta a seguito del pagamento eseguito dal coobbligato solidale;
comunque, se anche non si fosse estinta la relativa obbligazione, la pretesa non sarebbe comunque esigibile nei confronti della parte ricorrente, perché era tuttora pendente il giudizio in cassazione, avente ad oggetto la cartella, atto presupposto dall'avviso impugnato;
in ogni caso, l'entità del debitum giammai potrebbe corrispondere a quella indicata nell'Avviso di liquidazione, perché lo stesso, in forza della sentenza della C.T.R. Na n.
10856/19/2018 andava ridotto di quanto già corrisposto, al medesimo titolo, dalla parte ricorrente.
Aveva condannato l'amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 complessivi.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione l'Agenzia delle Entrate D.P. 2 di Napoli, lamentando che la Corte di primo grado era incorsa in un evidente travisamento del fatto, ricostruito nei seguenti termini.
A) In relazione all'avviso di liquidazione n. 2014/01/SC/3737, emesso e notificato anche ai coobbligati
Nominativo_1 e Nominativo_4, per la registrazione della Sentenza Civile del Tribunale di Napoli n. 3737 del 2014 intervenuta tra Resistente_1, Nominativo_1 e Resistente_1, da una parte, e Nominativo_6, Nominativo_4 ed Nominativo_3, dall'altra, per la somma complessiva di € 45.000,00, la C.T.P. con la sentenza n. 17934/02/17, depositata il 21/12/2017, aveva rigettato il ricorso e dichiarato la parziale cessazione del contendere, prendendo atto che l'Ufficio aveva già provveduto alla riliquidazione dell'imposta dovuta in € 22.730,16, onde tener conto dell'imposta già versata dalle parti;
la sentenza di primo grado era stata confermata in sede di gravame (sentenza n.10856/19/2018, dep. il 12/12/2018 della C.G.T. di secondo grado della Campania, definitiva per mancata impugnazione);
B) a seguito di detta sentenza era stata emessa la cartella di pagamento n.071/2020/0036179608; avverso detta cartella avevano proposto autonomi ricorsi sia Resistente_1, odierna appellata - il cui giudizio pende, innanzi alla Corte di Cassazione sul ricorso avverso la sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado della Campania n. 1159/18/2023, depositata il 13/02/2023- sia il coobbligato
Nominativo_1, nei cui confronti si era resa definitiva per mancata impugnazione la pronuncia della C. G.T. di I grado di Napoli n.9446/13/2022, dep. il 13/10/2022, favorevole all'Ufficio.
C) avverso l'avviso di liquidazione avevano proposto impugnazione, anche gli altri coobbligati in solido,
Nominativo_3 e Nominativo_4; il ricorso era stato rigettato in primo e secondo grado di merito (la CTR Campania con la n. 2222/14/2018, dep. il 09/03/02018, dichiarava legittimo l'avviso impugnato limitatamente all'importo ridotto di € 22.299,00); le somme riliquidate erano state iscritte a ruolo e poste in riscossione con la cartella di pagamento n.07120180084651444, anch'essa oggetto di ricorso conclusosi con la sentenza della CTR della Campania n. 3512/24/2021 depositata il 22/04/2021, favorevole all'Ufficio e divenuta definitiva per mancata impugnazione e solo parzialmente riscossa;
D) quindi nono vi era alcuna duplicazione di imposta, ma solo distinte iscrizioni a ruolo nei confronti di condebitori solidali;
E) era irrilevante la pendenza del Ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 1159/18/2023, non essendo stato sospeso l'atto impugnato;
F) l'attuale appellata non aveva titolo per rimborsi o sgravi atteso che i pagamenti parziali sono stati effettuati da altri soggetti e relativi a un distinto ruolo.
Aveva concluso per la conferma dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari.
Si era costituita la parte appellata Resistente_1 chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
Con ulteriori memorie aveva rappresentato che il coobbligato Nominativo_4 aveva proceduto alla definizione agevolata della cartella di pagamento n.07120180084651444, così assolvendo integralmente l'obbligazione.
All'odierna udienza sono comparsi il rappresentante dell'Ufficio appellante e il difensore della parte appellata che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è fondato e deve essere accolto.
Va premesso che la richiesta di sgravio avanzata da Resistente_1 e oggetto del diniego tacito impugnato era sicuramente priva di fondamento, tenuto conto che all'epoca di presentazione della richiesta e del ricorso (e anche nel corso del giudizio di primo grado) la pretesa contenuta nella cartella di pagamento di cui si era chiesto lo sgravio era certamente sussistente, ciascuno dei debitori coobbligati in solido rispondendo dell'intero debito tributario. Le affermazioni contenute nella sentenza di primo grado sono tutte prive di fondamento: il ricorso per
Cassazione averso l'impugnazione della cartella non sospesa non determinava il venir meno della pretesa;
alla data della sentenza non risultava alcuna estinzione dell'obbligazione da parte del coobbligato Nominativo_3; la cartella relativamente alla quale era stato chiesto lo sgravio aveva tenuto conto di quanto già versato dalla Resistente_1.
Solo nel corso del presente giudizio di appello è stato documentato che il coobbligato Nominativo_4 aveva proceduto alla definizione agevolata dell'analoga cartella a lui notificata, versando le prime rate previste.
La definizione agevolata in quanto esclude il pagamento di sanzioni e interessi ha un effetto solo limitato alla posizione del coobbligato, tenuto al pagamento di tutto quanto dovuto a eccezione di quanto versato dall'altro debitore, sempre che questi rispetti il piano di rateizzazione.
Quindi, allo stato, l'obbligazione della ricorrente (appellata in questa sede) non risulta assolta e comunque, con riferimento all'epoca del consolidamento del silenzio rifiuto il diniego di sgravio era certamente legittimo.
In conclusione, in accoglimento del gravame e in riforma della sentenza di primo grado, l'atto impugnato deve essere integralmente confermato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e conferma l'atto impugnato. Condanna l'appellato al pagamento delle spese del presente grado che liquida in € 1.000,00 per il primo grado e in € 1.500,00 per questo grado.
Così deciso in Napoli il 15-1-2026
IL GIUDICE ESTENSORE
DOTT. FO AR
IL PRESIDENTE
DOTT. PAOLO SCOGNAMIGLIO