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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
In esito all'udienza del 14 gennaio 2025, ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 5195/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nata il [...] a [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Massimo
Romano, giusta procura allegata al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, c.f. in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato
[...] P.IVA_1
e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., come introdotto dall'art. 42, D.Lgs 31 marzo
1998, n. 80 e succ. modif. dalla dott.ssa Alessandra Meliadò, funzionario in servizio presso
L' RESISTENTE Controparte_2
OGGETTO: carta docente ex art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.10.2024 premetteva di aver svolto Parte_1
l'attività di docente in favore dell'amministrazione resistente nei seguenti anni scolastici: nell'anno scolastico 2020/2021, dal 14.9.2020 al 30.6.2021 presso l'Istituto Comprensivo
1 “PASCOLI-CRISPI”; nell'anno scolastico 2021/2022, dapprima presso l' Istituto Comprensivo
“PRIMO MILAZZO” dal 19.1.2022 al 26.1.2022, dal 27.01.2022 al 29.01.2022 e dal
30.01.2022 al 04.02.2022 per poi prestare servizio presso l' dal Controparte_3
07.02.2022 al 18.02.2022, dal 19.02.2022 al 25.02.2022, dal 02.03.2022 al 04.03.2022, dal
07.03.2022 al 11.03.2022, dal 12.03.2022 al 18.03.2022, dal 19.03.2022 al 25.03.2022, dal
26.03.2022 al 04.04.2022, dal 05.04.2022 al 08.04.2022, dal 09.04.2022 al 13.04.2022, dal
20.04.2022 al 22.04.2022, dal 26.04.2022 al 29.04.2022, dal 02.05.2022 al 06.05.2022, dal
07.05.2022 al 13.05.2022, dal 14.05.2022 al 20.05.2022, dal 21.05.2022 al 27.05.2022, dal
28.05.2022 al 01.06.2022, dal 03.06.2022 al 03.06.2022, dal 06.06.2022 al 10.06.2022 e dal
11.06.2022 al 17.06.2022; nell'anno scolastico 2022/2023, dal 8.9.2022 al 30.6.2023 presso
Istituto Comprensivo “BOER-VERONA TRENTO”; nell'anno scolastico 2023/2024, dall'1.9.2023 al 30.6.2024 presso Istituto Comprensivo “MANZONI-DINA E CLARENZ”.
Lamentava di non aver beneficiato della c.d. “carta docente” prevista dall'art. 1, comma
121, della legge n. 107/2015 (c.d. buona scuola), a differenza dei colleghi assunti a tempo indeterminato.
Lamentava il contrasto delle disposizioni sulla “carta docente” con gli artt. 3, 35 e 97 Cost., come evidenziato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.3.2022.
Evidenziava che anche la CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2022, causa C-450/21, avesse ravvisato la non conformità della normativa che disciplinava il bonus “Carta Docente” alla legislazione eurounitaria.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'attività lavorativa prestata negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 con contratto a tempo determinato, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato e che, conseguentemente, le Amministrazioni convenute, venissero condannate alla corresponsione dell'importo complessivo di € 2.000,00; in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”, ove non fosse stato possibile attribuirle la suddetta carta con le medesime modalità con cui era stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, chiedeva che le Amministrazioni convenute venissero condannate al pagamento della somma di € 2.000,00,
2 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.; instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2. Con memoria depositata in data 13.1.2025 si costituiva in giudizio il
[...]
, evidenziando che la ricorrente nell'a.s. 2021/2022 aveva prestato Controparte_1 la propria attività lavorativa tramite supplenze brevi e saltuarie, a decorrere dal 19/01/2022 e fino al 17/06/2022. Concludeva per il rigetto del ricorso e, in via gradata, per la compensazione integrale o parziale delle spese di lite stante i contrasti giurisprudenziali registratisi in materia.
3. All'udienza del 14.1.2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4. Si premette che l'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_4 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 specifica che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro Controparte_5 dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
3 Il D.P.C.M. del 28.11.2016, sostitutivo del precedente D.P.C.M. 23.9.2015, nel dare attuazione a quanto stabilito dalle superiori disposizioni, ha statuito, all'art. 2, che “Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il attraverso i quali è possibile Controparte_4 utilizzare la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, e, all'art. 3, per quanto di interesse, che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
L'art. 15, c. 1, D.L. n. 69/2023, conv. dalla legge n. 103/2023, ha infine precisato che
“La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Il legislatore, ad eccezione di tale ultima precisazione in riferimento all'anno 2023, ha dunque escluso che i docenti non di ruolo e con contratto a tempo determinato possano accedere alla c.d. “carta docente”, a differenza dei colleghi a tempo indeterminato, anche part-time, compresi quelli in formazione e prova, quelli dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 d.lgs. n. 297/1994, quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, ovvero quelli delle scuole all'estero e delle scuole militari.
4 Invero già il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, ha evidenziato che tale sistema di formazione "a doppia trazione" (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico), “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…”.
Il Consiglio di Stato ha comunque ritenuto possibile un'interpretazione in chiave costituzionalmente orientata della normativa di cui all'art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015, evidenziando che, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge statale, non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in particolare, sugli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. del 29 novembre 2007.
5 Il primo dispone infatti che “La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio…”.
Il successivo prosegue, specificando che “La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Secondo il Giudice Amministrativo, considerato che tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ha diritto a partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento professionale ed ha diritto a strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, rientrando tra tali strumenti anche la Carta del docente, sono destinatari di quest'ultima anche i docenti a tempo determinato.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con ordinanza del 18/5/2022, nella causa C-
450/21, ha inoltre dichiarato la norma che preclude l'accesso alla “carta docente” al personale a tempo determinato incompatibile con l'ordinamento europeo, disponendo che “La clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_4 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_4
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
6 Sempre secondo la menzionata ordinanza, spetta al giudice di merito, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore, allorché è alle dipendenze del CP_4 con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovi in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo.
Risulta tuttavia dirimente, ai fini della decisione della presente controversia, il recente pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione, sez. lav., n. 29961 del 27.10.2023, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla questione (sul dedotto rinvio pregiudiziale del Tribunale di
Taranto), ha reso i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_4
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
7 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Nella fattispecie in esame è documentato che la ricorrente abbia stipulato per anni scolastici
2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 un contratto a tempo determinato con scadenza 30 giugno, svolgendo attività di docenza, in via continuativa e non saltuaria.
5.- Deve dunque affermarsi che la ricorrente abbia svolto attività di docenza continuativa e non saltuaria fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023
e 2023/2024. Ella ha dunque diritto al riconoscimento in proprio favore della c.d. “carta docente” per le relative annualità.
6.- Nell'anno scolastico 2021/2022 la ricorrente ha lavorato solo fino al 17.6.2022, con plurimi contratti a tempo determinato così articolati: presso l'Istituto Comprensivo “PRIMO
MILAZZO” dal 19.1.2022 al 26.1.2022, dal 27.01.2022 al 29.01.2022 e dal 30.01.2022 al CP_ 04.02.2022; presso l' ” dal 07.02.2022 al 18.02.2022, dal Controparte_3
19.02.2022 al 25.02.2022, dal 02.03.2022 al 04.03.2022, dal 07.03.2022 al 11.03.2022, dal
12.03.2022 al 18.03.2022, dal 19.03.2022 al 25.03.2022, dal 26.03.2022 al 04.04.2022, dal
05.04.2022 al 08.04.2022, dal 09.04.2022 al 13.04.2022, dal 20.04.2022 al 22.04.2022, dal
26.04.2022 al 29.04.2022, dal 02.05.2022 al 06.05.2022, dal 07.05.2022 al 13.05.2022, dal
14.05.2022 al 20.05.2022, dal 21.05.2022 al 27.05.2022, dal 28.05.2022 al 01.06.2022, dal
03.06.2022 al 03.06.2022, dal 06.06.2022 al 10.06.2022 e dal 11.06.2022 al 17.06.2022 e, pertanto, secondo i suindicati principi, è escluso che abbia diritto alla carta docente.
Dalla documentazione in atti si evince, dunque, che nell'anno scolastico 2021/2022 la ricorrente ha ricevuto solo incarichi temporanei, in relazione ai quali, come evidenziato dalla
Corte di Cassazione, non sorge né il diritto all'erogazione della Carta docente né il diritto al risarcimento del danno.
8 Si ritiene sul punto che la supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente una prospettiva di insegnamento che, per la sua durata annuale, giustifica quell'ulteriore ausilio formativo dato dal c.d. bonus docenti, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
laddove, invece, per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente sia la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere in beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico.
Secondo la ricostruzione sistematica dell'istituto in esame computa dalla S.C. nella citata sentenza n. 29961/2023, la norma di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 ha funzione di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente
è indubbiamente finalizzata. Ad avviso della Corte “tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica annua esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” e sarebbe “errato fare leva sulla
Carte Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”.
Nei limiti delle questioni da esaminare, il Giudice di legittimità, con riferimento alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 l. n. 124/1999 (rispettivamente: supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche) ha affermato che “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
Da ciò, quindi, si desume che la funzione di sostegno alla didattica affidato allo strumento della “carta docente”, nella discrezionale scelta del legislatore, si realizza laddove possa dirsi ex ante, ovvero già al momento della stipula del contratto, che l'impegno previsto si estende per tutto l'intero anno scolastico.
Invece, laddove venga stipulato un contratto temporaneo ex art. 4, comma 3, l. n.
124/1999, l'impegno richiesto ha un orizzonte temporale limitato, per cui non potrebbe attivarsi la “carta” (l'attivazione avviene infatti all'inizio dell'anno scolastico: v. art. 5 D.P.C.M.
28.11.2016) in difetto della certezza di una prestazione funzionalmente connessa ad attività didattica di durata almeno annuale.
9 La circostanza che, di fatto, le supplenze temporanee si siano poi protratte fino al termine delle attività didattiche costituisce evento che non potrebbe giustificare, a parere di questo Tribunale, ex post l'attribuzione del beneficio poiché, come detto, questo è strutturalmente concepito come sostegno che accompagna una attività che deve svolgersi continuativamente affinché la programmazione didattica possa raggiungere le sue finalità.
7.- In relazione agli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, l'azione de qua deve essere qualificata come un'azione di adempimento in forma specifica, essendo la ricorrente attualmente insegnante interna al sistema delle docenze scolastiche. Deve dunque riconoscersi il suo diritto all'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e con accredito di un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
8. La domanda va dunque parzialmente accolta e il Controparte_1 va condannato a costituire in favore di la Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, c. 121, legge n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta delle somme spettanti per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024.
10. Il limitato accoglimento delle domande attoree giustifica la compensazione di un quarto delle spese di giudizio. La restante quota si pone a carico del Controparte_1
e si liquida in favore della ricorrente come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato
[...] dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della serialità delle questioni esaminate e della limitata attività processuale espletata. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93
c.p.c., in favore del procuratore antistatario avv. Massimo Romano, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 7.10.2024 nei confronti del , Controparte_1 [...]
per la provincia di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 CP_1 tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
10 - in parziale accoglimento delle domande, dichiara il diritto di a Parte_1 beneficiare della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, c. 121, legge n.
107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_5
a costituire detta Carta in favore di parte ricorrente, con accredito sulla medesima delle somme spettanti per gli anni scolastici indicato per l'importo complessivo di € 1.500,00, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo;
- rigetta per il resto;
- condanna il alla rifusione di tre quarti delle spese Controparte_1 giudiziali in favore di che liquida – già ridotte - in € 36,75 a titolo Parte_1 di contributo unificato ed in € 772,12 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. Massimo ROMANO, compensando la restante quota.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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