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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/12/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 5634/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IM ME DE Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5634/2025 promossa da:
, nato a nata a [...], Anenii Noi (Moldova) il 4 dicembre 1975; Parte_1
, nato a [...], Ungheni (Moldova) il 4 settembre 1971, Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gian Paolo Coriani del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte, hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21 luglio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio il 17 febbraio 1996 in Speia, Anenii Noi (Moldova).
Allegavano che dall'unione coniugale sono nate (rispettivamente, il giorno 8 giugno 1996 e il 28 marzo 2005) le figlie , economicamente autosufficiente, e , non ancora autosufficiente sotto Per_1 Per_2 il profilo economico e convivente con la madre.
Rappresentavano, ancora, una sopravvenuta crisi coniugale culminata con la cessazione del legame di coabitazione.
Manifestando l'intenzione di non conciliarsi e dichiarando di voler dare applicazione alla legge moldava, chiedevano dunque dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle concordate pagina 1 di 2 condizioni inerenti al mantenimento della figlia e ad ulteriori questioni accessorie di Per_2 prevalente natura patrimoniale.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte, insistevano per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente ad ogni ulteriore profilo, va ritenuta incidentalmente – ai sensi degli artt. 3 e 7 Regolamento UE 1111/2019, tenuto conto del criterio della residenza abituale dei coniugi – la competenza giurisdizionale dell'adita Autorità nazionale a decidere sulla domanda di divorzio.
Con riferimento a tale domanda, ancora, va applicata al caso di specie la legge moldava ai sensi degli artt. 4 e 5 Regolamento UE 1259/2010, visto l'accordo in tal senso espresso dalle parti, entrambe aventi cittadinanza moldava.
Tanto premesso, sussistono i requisiti legali per pronunciare lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 33 comma 2 del codice della famiglia moldavo (legge n. 1316 del 26 ottobre 2000), tenuto conto della comune volontà dei coniugi, espressa in termini ripetuti e affidabili, e del congruo progetto di accordo da essi contestualmente presentato.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Per converso, si ha ragione di stimare congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c.,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e il 17 febbraio Parte_2 Parte_1
1996 in Speia, distretto di Anenii Noi (Moldova);
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, come testualmente riportate nel ricorso introduttivo datato 10 luglio 2025 e depositato il 21 luglio 2025:
Così deciso in Parma il 2 dicembre 2025
Il Presidente est.
IM ME DE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PARMA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IM ME DE Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 5634/2025 promossa da:
, nato a nata a [...], Anenii Noi (Moldova) il 4 dicembre 1975; Parte_1
, nato a [...], Ungheni (Moldova) il 4 settembre 1971, Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gian Paolo Coriani del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte, hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21 luglio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio il 17 febbraio 1996 in Speia, Anenii Noi (Moldova).
Allegavano che dall'unione coniugale sono nate (rispettivamente, il giorno 8 giugno 1996 e il 28 marzo 2005) le figlie , economicamente autosufficiente, e , non ancora autosufficiente sotto Per_1 Per_2 il profilo economico e convivente con la madre.
Rappresentavano, ancora, una sopravvenuta crisi coniugale culminata con la cessazione del legame di coabitazione.
Manifestando l'intenzione di non conciliarsi e dichiarando di voler dare applicazione alla legge moldava, chiedevano dunque dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio alle concordate pagina 1 di 2 condizioni inerenti al mantenimento della figlia e ad ulteriori questioni accessorie di Per_2 prevalente natura patrimoniale.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte, insistevano per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente ad ogni ulteriore profilo, va ritenuta incidentalmente – ai sensi degli artt. 3 e 7 Regolamento UE 1111/2019, tenuto conto del criterio della residenza abituale dei coniugi – la competenza giurisdizionale dell'adita Autorità nazionale a decidere sulla domanda di divorzio.
Con riferimento a tale domanda, ancora, va applicata al caso di specie la legge moldava ai sensi degli artt. 4 e 5 Regolamento UE 1259/2010, visto l'accordo in tal senso espresso dalle parti, entrambe aventi cittadinanza moldava.
Tanto premesso, sussistono i requisiti legali per pronunciare lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 33 comma 2 del codice della famiglia moldavo (legge n. 1316 del 26 ottobre 2000), tenuto conto della comune volontà dei coniugi, espressa in termini ripetuti e affidabili, e del congruo progetto di accordo da essi contestualmente presentato.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Per converso, si ha ragione di stimare congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c.,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e il 17 febbraio Parte_2 Parte_1
1996 in Speia, distretto di Anenii Noi (Moldova);
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, come testualmente riportate nel ricorso introduttivo datato 10 luglio 2025 e depositato il 21 luglio 2025:
Così deciso in Parma il 2 dicembre 2025
Il Presidente est.
IM ME DE
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