TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/06/2025, n. 2866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2866 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 15142/22
TRA
nato a [...] l'[...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv.to Arcangelo Zamparella
Ricorrente
E
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore
Resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso, depositato in data 23.11.2022, il ricorrente in epigrafe, premesso di aver prestato attività lavorativa in condizione di subordinazione alle dipendenze della
[...] svolgendo le mansioni di operaio Controparte_1 addetto alle pulizie e alla manutenzione dell'impianto, ha dedotto: di aver lavorato a partire dal 30.12.2015 fino al 12.06.2021; di aver lavorato alle dipendenze della società resistente per 48 ore alla settimana per l'intero rapporto di lavoro;
di essere stato inquadrato con contratto part-time negli anni 2019, 2020, 2021; di essere stato inquadrato nel livello 6° del Ccnl Palestre ed Impianti sportivi e
Attività Sportive;
di aver lavorato dalle ore 15.00 alle 23.00 nei giorni di lunedì, martedì e venerdì e dalle ore 7.00 alle ore 15.00 nei giorni di mercoledì e giovedì e di aver lavorato anche il sabato dalle ore 15.00 alle ore 21.00; di non aver percepito la retribuzione nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020, pur avendo prestato regolarmente la propria attività lavorativa;
di non aver percepito quanto dovuto a titolo di 13ma e 14ma mensilità, di ferie e permessi non goduti, di differenze paga per le ore effettive di lavoro svolto.
Ha pertanto chiesto accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal
30.12.2015 al 13.06.2021 nonché la condanna della società convenuta al pagamento della somma di € 44.614,67 a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, 13ma e 14ma mensilità, ferie, permessi, competenze di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, il tutto con vittoria delle spese processuali.
La pur Controparte_1 regolarmente citata in giudizio, è rimasta contumace.
Ammessa ed espletata la prova per testi ed acquisita la documentazione in atti, lette le note di parte autorizzate, l'udienza
è stata trattata in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata quindi la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
MOTIVAZIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
La sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa nel periodo dal 30.12.2015 al 12.06.2021 risulta dalla documentazione in atti (buste paga, estratto conto previdenziale, comunicazione di dimissioni, modello Cud), nonché dalle dichiarazioni rese dai testi nel corso dell'attività istruttoria espletata.
Per quanto riguarda l'orario di lavoro il ricorrente ha però sostenuto di aver prestato attività lavorativa per 48 ore settimanali, oltre quindi il tetto orario stabilito;
al fine, dunque, di verificare le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa prestata dal sig. è stata svolta attività istruttoria. Pt_1
Il teste avendo anch'egli lavorato alle dipendenze Testimone_1 della resistente da settembre 2016 fino ad aprile 2022 con le CP_1 mansioni di addetto alle pulizie presso la sede di Casoria in via
Michelangelo, ha confermato che il ricorrente vi aveva lavorato quale responsabile della manutenzione e supervisore dei dipendenti addetti alle pulizie. Il teste ha ricordato di aver espletato attività lavorativa dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle ore 15, mentre il sig. aveva lavorato dalle ore 15 alle ore 23 nei giorni di Pt_1 lunedì, martedì, venerdì e sabato e dalle ore 7 alle ore 15 nei giorni di mercoledì e giovedì. Il teste ha poi aggiunto che sia lui che il ricorrente avevano goduto solo di 7-10 giorni di ferie nel mese di agosto e che, nel corso del rapporto, non era mai stata loro corrisposta la 13ma mensilità. In ordine alle modalità di pagamento della retribuzione il teste ha chiarito che erano stati pagati per metà con bonifico e per metà in contanti;
l'importo riportato in busta paga era stato corrisposto con bonifico mentre la restante parte, corrisposta in contanti, non risultava in busta paga. Infine, il teste ha dichiarato di non avere un giudizio pendente nei confronti della società resistente.
Il teste di parte ricorrente ha dichiarato di aver Tes_2 anch'egli lavorato alle dipendenze della società presso CP_1 la sede di Giugliano in via San Francesco a Patria, dal 2015 al 2021.
Ha riferito di aver visto il ricorrente lavorare quando si recava a
Casoria a prendere il cloro e si fermava presso la sede di Casoria per circa mezz'ora. Il teste, in particolare, ha precisato che ciò era accaduto raramente, ossia circa 5 volte durante tutto il rapporto di lavoro. Il teste aveva dunque svolto la sua prestazione lavorativa presso la sede di Giugliano, mentre il sig. aveva lavorato Pt_1 presso la sede di Casoria.
Tenuto dunque conto delle prove raccolte, non può ritenersi adeguatamente provato lo svolgimento di ore di lavoro straordinario/supplementare per l'intero periodo di lavoro.
La prova dello svolgimento delle ore di lavoro straordinario, infatti, ricade, ai sensi dell'art. 2697 c.c., in capo al lavoratore che deve dimostrare che di fatto l'orario lavorativo si sia protratto oltre l'orario normale giornaliero o settimanale.
Il lavoratore, quindi, dovrà dare la prova dell'effettiva prestazione di lavoro oltre l'orario stabilito, senza che il relativo compenso possa essere liquidato in base a criteri di mera equità.
Difatti, è pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui
"spetta al lavoratore, che pretende il pagamento del lavoro straordinario, dare la prova dell'effettiva prestazione di esso, senza che il compenso per lo stesso, il cui criterio di determinazione è fissato dalla stessa legge, sulla base della retribuzione corrisposta per il lavoro ordinario, con le debite maggiorazioni, possa essere determinato con criteri di mera equità"
(Cass. 19 aprile 1983 n. 2694, Cass. 6 gennaio 1984 n. 57, Cass. 21 aprile 1993, n. 4668, Cass. 14 agosto 1998, n. 8006).
Il ricorso ad un criterio equitativo, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., può avvenire esclusivamente per determinare la somma spettante al lavoratore per le prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (Cass.13 febbraio 1992, n. 1801; Cass. 21 aprile 1993, n. 4668; Cass. 7 novembre 1991, n. 11876).
Si ammette, però, la possibilità di una prova del lavoro straordinario attraverso il ricorso alle presunzioni semplici (Cass. 8 novembre 1995, n. 11615, Cass. n. 3335/1982; n. 3208/1984; n.
2241/1987).
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dai testi non dimostrano in modo adeguato l'espletamento di lavoro straordinario da parte del ricorrente.
Con riguardo alle dichiarazioni rese dal teste occorre Tes_2 rilevare che la non coincidenza del luogo di lavoro incide sul valore probatorio delle dichiarazioni rese, non potendosi trarre da queste alcuna valutazione in ordine alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro in contestazione.
Al contempo, anche le dichiarazioni del teste assumono scarsa Tes_1 valenza probatoria attesa la non convergenza degli orari di lavoro del ricorrente e del medesimo teste. Quest'ultimo, infatti, ha dichiarato di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle ore
15, mentre il ricorrente lavorava dalle ore 15 alle ore 23 nei giorni di lunedì, martedì, venerdì e sabato e dalle ore 7 alle ore 15 nei giorni di mercoledì e giovedì.
Ebbene, vista la parziale e minima coincidenza dell'orario lavorativo del teste con quello del ricorrente, in assenza di ulteriori riscontri di carattere documentale nel materiale probatorio a disposizione del giudicante, lo svolgimento dello straordinario non può ritenersi sufficientemente provato.
In definitiva, dall'attività istruttoria svolta in ordine all'orario di lavoro, non sono emersi elementi dai quali desumere lo svolgimento di una prestazione lavorativa eccedente l'orario normale giornaliero e settimanale, in forma continuativa, secondo quanto indicato in ricorso.
***
Le mansioni svolte, così come accertate nel corso dell'attività istruttoria, sono quindi riconducibili nell'ambito del profilo professionale di 6° livello del CCNL sopra richiamato. Individuato dunque il CCNL applicabile, in mancanza di diverse e rilevanti circostanze, considerato esatto l'inquadramento nel livello 6, le differenze retributive vanno calcolate tenendo conto della paga base e contingenza.
Non può essere riconosciuto l'importo richiesto a titolo di 14ma (€
3.544,33) mancando in ricorso alcun riferimento alla fonte contrattuale.
Possono invece essere riconosciute al sig. sulla base dei Pt_1 conteggi depositati in data 6.06.2025, detratto quanto richiesto a titolo di 14ma, le somme pretese in via subordinata quantificate in €
6.187,96.
Difatti, in presenza della dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non è stata fornita la prova della corresponsione della giusta retribuzione e delle altre voci sopra indicate, il cui onere è posto a carico del datore di lavoro in base ai generali principi di cui all'art. 2697 c.c. dell'onere della prova.
Al sig. spetta dunque la somma lorda di € 6.187,96. Parte_1
Sulle somme spettanti in favore del ricorrente ai sensi dell'art. 429, 3° comma c.p.c., si applicano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata in base agli indici calcolati dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c..
La determinazione degli interessi legali dovrà essere effettuata sulle somme rivalutate annualmente, secondo il principio statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 38 del 29 gennaio 2001.
Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dovranno essere calcolati dal primo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro per quanto riguarda il TFR.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M
. ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: Condanna la al Controparte_1 pagamento della somma di € 6.187,96, in favore di Parte_1 su cui corrispondere gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.
Condanna la al Controparte_1 pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €
2.695,00, oltre 15% per spese forfetarie, oltre IVA e cpa, con distrazione.
Aversa 26.06.2025
IL GIUDICE