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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/09/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2372/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna Presidente rel.
Dott. Elena M.A. Luppino Giudice
Dott. Valeria Marchese Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.2372 dell'anno 2022 R.G.A.C., riservato in decisione all'udienza cartolare del 03.06.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...]_1 CodiceFiscale_1
Salvo -RC- il 16.10.1977), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Caterina Latella e Francesca Misale, giuste procure in atti, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, frazione
Pellaro alla via Lume n.18/C presso lo studio del secondo, e
[...]
(cod. fisc.: , nata a [...]_1 CodiceFiscale_2
Salvo (Rc) il 04.05.1982), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Maria Teresa Barone e Giovanna Manganaro, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Melito di Porto Salvo
(Rc) alla via A. Orlando n.15 preso lo studio del secondo.
-ricorrenti-
pagina 1 di 7 NONCHE' avv. Giovanna Maria Mafrica (cod. fisc.: ) CodiceFiscale_3
quale curatore speciale dei minori e OV, Persona_1
rappresentata e difesa da sé medesima ex art.86 c.p.c., presso il cui studio in Bova Marina (RC) alla contrada Monoscalco snc ha eletto domicilio.
-interveniente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-vista la richiesta congiunta formulata all'udienza cartolare del 03.06.2025 con la quale le parti in epigrafe generalizzate, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1
concordatario contratto in San Lorenzo (RC) Calabria il 30.05.2009;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in San Lorenzo (RC) il 30.05.2009 dal quale sono nati due figli, (18.09.2010) e OV (07.01.2012), ad oggi entrambi Persona_2
minorenni; b) con decreto n.282/2018 depositato il 16.10.2018, il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il
03.07.2018;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al pagina 2 di 7 03.07.2018 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
05.08.2022;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario formulata da e con istanza congiunta Parte_1 Controparte_1
formulata all'udienza cartolare del 03.06.2025, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in San Lorenzo (RC) il 30.05.2009 tra e Parte_1 [...]
il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1
del Comune di San Lorenzo (RC) parte II, serie A n.2 anno 2009, alle seguenti condizioni:
A -affidamento condiviso dei figli minori e NI, Persona_2
ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso la casa del padre, sig. , sita alla Via Parte_1
Firenze snc - San Lorenzo (RC). Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
pagina 3 di 7 B -La madre, sig.ra , atteso che i bambini hanno manifestato alla CP_1
Curatrice la volontà di autodeterminarsi per ciò che attiene gli incontri e i giorni da trascorrere con la mamma, non accettando di buon grado accordi prestabiliti e coercizioni sul punto, al fine di non turbare la serenità dei figliuoli, ha deciso di assecondare tale decisione accettando, suo malgrado, che gli incontri e le visite avvengano senza un piano genitoriale prestabilito. Pertanto, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, potrà esercitare il diritto di vedere e tenere con sé i figli minori,
e NI, ogniqualvolta lo desideri, previo accordo Persona_2
con il sig. (con preavviso di 24 ore), compatibilmente con gli Pt_1
impegni scolastici ed extra scolastici dei ragazzi, nonché nel rispetto delle volontà dei figli minori. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra la e con il sig. , nel rispetto anche CP_1 Pt_1
degli impegni di studio, sportivi e sociali dei ragazzi, nonché nel rispetto delle volontà dei figli minori, e NI. Il IG. si Persona_2 Pt_1
impegna ad agevolare gli incontri tra i bambini e la mamma evitando alla mamma di recarsi a San Pantaleo e consentendo alla IG.ra di CP_1
prendere i bambini all'uscita di scuola o da altre attività extrascolastiche nei giorni concordati per le visite. Entrambe le parti devono dimostrarsi aperti al dialogo nei confronti l'uno dell'altra mostrandosi elastici in merito ad eventuali esigenze e necessità che dovessero presentarsi di volta in volta nell'interesse dei figli.
Per quanto concerne le festività, nel rispetto delle volontà dei figli minori,
e NI, gli stessi, trascorreranno con ciascuno dei Persona_2
genitori, ad anni alterni: -il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, -la vigilia di Natale od il 25 dicembre, -la vigilia di Capodanno od il 1° gennaio.
pagina 4 di 7 Il giorno del compleanno i figli minori, e NI, nel Persona_2
rispetto della loro volontà, trascorreranno, ad anni alterni, la mattina dalle ore 9:00 alle ore 15:00 con la madre e dalle ore 15:00 sino alla sera con il padre.
C -la madre, sig.ra , si impegna a provvedere al mantenimento CP_1
dei figli minori, e NI, versando al sig. , a Persona_2 Pt_1
titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario, la somma complessiva pari ad € 300,00 (Euro trecento/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione, entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese solare. Il sig. , in quanto collocatario dei minori, percepirà Pt_1
l'Assegno Unico, sostegno economico per le famiglie con figli a carico, attribuito per ogni figlio nella misura del 100%.
La sig.ra rimborserà, inoltre, al sig. il 50% (cinquanta per CP_1 Pt_1
cento) di tutte le spese straordinarie dallo stesso sostenute nell'interesse dei figli, e NI, dietro semplice presentazione del Persona_2
documento fiscale comprovante la relativa spesa.
In particolare, giusto Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia del Tribunale Civile di Reggio Calabria che si intende integralmente trascritto è necessario distinguere:
“SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola,
pagina 5 di 7 doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortódontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.”
D -la casa coniugale, sita in Melito Porto Salvo (RC), alla via Bruno Sergi
n. 12, di proprietà della sig.ra , resterà assegnata alla stessa CP_1
giusto verbale n. cronol. 5229/2023 del 23.06.2023.
pagina 6 di 7 E -I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
F -I signori sin d'ora prestano il loro consenso per il Parte_2
rilascio e/o il rinnovo dei propri passaporti e di quelli dei minori.
G -I coniugi reciprocamente rinunziano, in virtù della situazione economica descritta a pretendere l'uno dall'altro contributo al proprio mantenimento;
-spese compensate;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Lorenzo (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 17.09.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna Presidente rel.
Dott. Elena M.A. Luppino Giudice
Dott. Valeria Marchese Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.2372 dell'anno 2022 R.G.A.C., riservato in decisione all'udienza cartolare del 03.06.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...]_1 CodiceFiscale_1
Salvo -RC- il 16.10.1977), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Caterina Latella e Francesca Misale, giuste procure in atti, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, frazione
Pellaro alla via Lume n.18/C presso lo studio del secondo, e
[...]
(cod. fisc.: , nata a [...]_1 CodiceFiscale_2
Salvo (Rc) il 04.05.1982), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Maria Teresa Barone e Giovanna Manganaro, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Melito di Porto Salvo
(Rc) alla via A. Orlando n.15 preso lo studio del secondo.
-ricorrenti-
pagina 1 di 7 NONCHE' avv. Giovanna Maria Mafrica (cod. fisc.: ) CodiceFiscale_3
quale curatore speciale dei minori e OV, Persona_1
rappresentata e difesa da sé medesima ex art.86 c.p.c., presso il cui studio in Bova Marina (RC) alla contrada Monoscalco snc ha eletto domicilio.
-interveniente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-vista la richiesta congiunta formulata all'udienza cartolare del 03.06.2025 con la quale le parti in epigrafe generalizzate, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1
concordatario contratto in San Lorenzo (RC) Calabria il 30.05.2009;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in San Lorenzo (RC) il 30.05.2009 dal quale sono nati due figli, (18.09.2010) e OV (07.01.2012), ad oggi entrambi Persona_2
minorenni; b) con decreto n.282/2018 depositato il 16.10.2018, il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale dei coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il
03.07.2018;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al pagina 2 di 7 03.07.2018 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
05.08.2022;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario formulata da e con istanza congiunta Parte_1 Controparte_1
formulata all'udienza cartolare del 03.06.2025, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in San Lorenzo (RC) il 30.05.2009 tra e Parte_1 [...]
il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio CP_1
del Comune di San Lorenzo (RC) parte II, serie A n.2 anno 2009, alle seguenti condizioni:
A -affidamento condiviso dei figli minori e NI, Persona_2
ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso la casa del padre, sig. , sita alla Via Parte_1
Firenze snc - San Lorenzo (RC). Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
pagina 3 di 7 B -La madre, sig.ra , atteso che i bambini hanno manifestato alla CP_1
Curatrice la volontà di autodeterminarsi per ciò che attiene gli incontri e i giorni da trascorrere con la mamma, non accettando di buon grado accordi prestabiliti e coercizioni sul punto, al fine di non turbare la serenità dei figliuoli, ha deciso di assecondare tale decisione accettando, suo malgrado, che gli incontri e le visite avvengano senza un piano genitoriale prestabilito. Pertanto, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, potrà esercitare il diritto di vedere e tenere con sé i figli minori,
e NI, ogniqualvolta lo desideri, previo accordo Persona_2
con il sig. (con preavviso di 24 ore), compatibilmente con gli Pt_1
impegni scolastici ed extra scolastici dei ragazzi, nonché nel rispetto delle volontà dei figli minori. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra la e con il sig. , nel rispetto anche CP_1 Pt_1
degli impegni di studio, sportivi e sociali dei ragazzi, nonché nel rispetto delle volontà dei figli minori, e NI. Il IG. si Persona_2 Pt_1
impegna ad agevolare gli incontri tra i bambini e la mamma evitando alla mamma di recarsi a San Pantaleo e consentendo alla IG.ra di CP_1
prendere i bambini all'uscita di scuola o da altre attività extrascolastiche nei giorni concordati per le visite. Entrambe le parti devono dimostrarsi aperti al dialogo nei confronti l'uno dell'altra mostrandosi elastici in merito ad eventuali esigenze e necessità che dovessero presentarsi di volta in volta nell'interesse dei figli.
Per quanto concerne le festività, nel rispetto delle volontà dei figli minori,
e NI, gli stessi, trascorreranno con ciascuno dei Persona_2
genitori, ad anni alterni: -il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, -la vigilia di Natale od il 25 dicembre, -la vigilia di Capodanno od il 1° gennaio.
pagina 4 di 7 Il giorno del compleanno i figli minori, e NI, nel Persona_2
rispetto della loro volontà, trascorreranno, ad anni alterni, la mattina dalle ore 9:00 alle ore 15:00 con la madre e dalle ore 15:00 sino alla sera con il padre.
C -la madre, sig.ra , si impegna a provvedere al mantenimento CP_1
dei figli minori, e NI, versando al sig. , a Persona_2 Pt_1
titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario, la somma complessiva pari ad € 300,00 (Euro trecento/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione, entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese solare. Il sig. , in quanto collocatario dei minori, percepirà Pt_1
l'Assegno Unico, sostegno economico per le famiglie con figli a carico, attribuito per ogni figlio nella misura del 100%.
La sig.ra rimborserà, inoltre, al sig. il 50% (cinquanta per CP_1 Pt_1
cento) di tutte le spese straordinarie dallo stesso sostenute nell'interesse dei figli, e NI, dietro semplice presentazione del Persona_2
documento fiscale comprovante la relativa spesa.
In particolare, giusto Protocollo per i procedimenti in materia di famiglia del Tribunale Civile di Reggio Calabria che si intende integralmente trascritto è necessario distinguere:
“SPESE STRAORDINARIE subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola,
pagina 5 di 7 doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortódontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.”
D -la casa coniugale, sita in Melito Porto Salvo (RC), alla via Bruno Sergi
n. 12, di proprietà della sig.ra , resterà assegnata alla stessa CP_1
giusto verbale n. cronol. 5229/2023 del 23.06.2023.
pagina 6 di 7 E -I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
F -I signori sin d'ora prestano il loro consenso per il Parte_2
rilascio e/o il rinnovo dei propri passaporti e di quelli dei minori.
G -I coniugi reciprocamente rinunziano, in virtù della situazione economica descritta a pretendere l'uno dall'altro contributo al proprio mantenimento;
-spese compensate;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Lorenzo (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 17.09.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
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