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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 15/09/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 9.9.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 416/2018 vertente
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Veronica Rossana Bertuccelli ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Massa via L.
Staffetti n. 17,
RICORRENTE
E
(P. IVA: ) in persona LLomonima titolare Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Controparte_1 C.F._2
Cossa (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio con sede C.F._3 in Olbia, P.zza Regina Margherita, n. 28,
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio la ditta Parte_1 CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che tra
[...]
1 la Sig.ra residente in [...], località Maltineddu Controparte_1 nr. 2/A e il signor è intercorso un rapporto di lavoro a far data dal 18 dicembre Parte_1
2012 al 01 settembre 2017; accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato attività lavorativa di natura subordinata, alle dipendenze della senza alcuna Controparte_1 formalizzazione presso i competenti istituti previdenziali;
accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal ricorrente sono correttamente inquadrabili nel livello 5° con qualifica di operaio del C.C.N.L. per il lavoro Metalmeccanici-Artigianato; conseguentemente condannare la a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di Euro Controparte_1
82.263,12 (Euro ottantaduemiladuecentosessantatre/12), a titolo di differenze retributive, maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13^ mensilità, festività, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti e TFR, o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, oltre oneri contributivi pari a Euro
35.000,00 ( Euro trentacinquemila/00), per un totale pari ad Euro 117.263,12 (Euro centodiciasettemiladuecentosessantatre/12); condannare la alla Controparte_1 rifusione delle spese, competenze e onorari di giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del nominato difensore”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- Di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze della ditta a far data Controparte_1 dal 18.12.2012 al 1.09.2017, con mansioni di bombolaio addetto alla guida del furgone, all'incasso di denaro, al trasporto e al montaggio delle bombole;
- Che il suddetto rapporto lavorativo non è mai stato formalizzato presso gli istituti previdenziali, né il ricorrente ha mai sottoscritto un contratto di lavoro;
- Di ricevere direttive dalla CP_1
- Che il pagamento della prestazione lavorativa avveniva brevi manu in contanti e senza l'emissione di alcuna busta paga;
- Di essere stato licenziato verbalmente nel settembre 2017;
- Di aver presentato richiesta di intervento il 18.9.2017 all'IT di Sassari;
- Che dal suddetto accertamento ispettivo è emersa l'esistenza del rapporto di lavoro presso la ditta resistente.
Costituitasi, parte resistente ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
In particolare, ha dedotto che il ricorrente, a far data dall'anno 2015 e sino al mese di settembre 2017, si è rivolto in più occasioni alla ditta per l'acquisto di non pochi CP_1 quantitativi di bombole, che poi venivano dal medesimo rivendute ai propri clienti. La
2 resistente, in virtù degli allora certamente buoni rapporti esistenti tra il proprio marito, sig.
ed il ricorrente, ha sempre applicato a quest'ultimo un prezzo di favore, in modo Persona_1 tale che lo stesso potesse avere un margine di guadagno sulla successiva vendita. Ha aggiunto che in alcune occasioni il signor su richiesta del sig. , ha consegnato a questo Persona_1 Pt_1 ultimo le chiavi del veicolo della ditta per consentirgli il trasporto delle bombole CP_1 acquistate dalla ditta resistente. Proprio al fine di ricambiare la cortesia poc'anzi detta, in qualche occasione, il ricorrente, allorché doveva effettuare delle consegne ai propri clienti, si è offerto, di propria autonoma iniziativa, di portare a destinazione, unitamente alle proprie bombole, anche le bombole che venivano ordinate alla CP_1
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di testi.
Preliminarmente va evidenziato che, a fini probatori, i verbali LLIT fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso LLinchiesta per averle apprese “de relato” o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova LLinsussistenza dei fatti contestatigli. Conseguentemente, la prova della pretesa fatta valere dal lavoratore deve comunque essere raggiunta in sede processuale nel contraddittorio delle parti.
Per tali ragioni, oltre ad essere inammissibile l'istanza di esibizione avanzata da parte ricorrente delle risultanze LLispezione da parte LLIT (in quanto l'esibizione di documenti, determinando una eccezione al principio generale stabilito dall'art. 2697 cod. civ., non può essere esercitato dal giudice del merito oltre i limiti previsti dal citato art. 210 c.p.c.; in particolare, l'istanza in rilievo è diretta ad acquisire uno o più specifici documenti, posseduti dall'altra parte o da un terzo, e il cui possesso l'istante dimostri di non essere riuscito diversamente ad acquisire, non essendo ammissibile, attraverso l'ordine ex art. 210 c.p.c., superare le preclusioni processuali previste dagli articoli 345 e 437 c.p.c., né aggirare l'onere incombente sulla parte di fornire le prove che essa sia in grado di procurarsi e che non può pretendere di ricercare mediante l'attività del giudice), le suddette risultanze sarebbero anche irrilevanti, dovendosi comunque provare in giudizio la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso.
3 Ciò premesso, ai sensi LLart. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando la propria opera manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione LLimprenditore. Gli indici rivelatori della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sono, dunque, la presenza di un orario di lavoro, l'esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il pagamento di una retribuzione a scadenza fissa, l'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale.
La giurisprudenza è consolidata nell'affermare che, la sussistenza LLelemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 14434/2015).
Grava sul ricorrente l'onere di allegazione e di prova relativamente ad un complesso di elementi, alcuni fortemente probanti, altri costituenti elementi sintomatici, che consentono la qualificazione giudiziale della relazione lavorativa e la sussunzione del rapporto, in relazione alle concrete modalità attuative, entro il modello normativo della subordinazione. In tale prospettiva, l'elemento principale, che assume la funzione di parametro normativo di individuazione, è la prova LLassoggettamento del lavoratore, con carattere temporale continuativo e costante, al potere direttivo specifico e al controllo disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia organizzativa ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione, l'esistenza del carattere di continuità e necessarietà della prestazione, nonché di obbligatorietà della giustificazione delle assenze, la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva.
Dalle risultanze istruttorie, si ritiene che il ricorrente, parte su cui incombeva l'onere probatorio, non abbia provato la fondatezza della propria pretesa.
Quanto alle dichiarazioni rese dal teste di parte ricorrente, si crede Testimone_1 che esse siano troppo generiche. Quest'ultimo, dopo aver affermato “conosco il ricorrente
in quanto mi portava la bombola che ordinavo da EmaGas” e “lo mi Parte_1 Pt_1 portava la bombola con un furgoncino della Emagas”, non ha saputo indicare gli anni in cui sarebbero avvenute tali consegne, né in quale numero (“non ricordo esattamente gli anni ma ricordo che mi ha portato la bombola per circa due anni”). Tale genericità non consente di
4 poter ritenere rilevanti le dichiarazioni del teste al fine di esprimere un giudizio positivo sulla fondatezza della domanda. Inoltre, il ha circoscritto l'attività dello a due soli Tes_1 Pt_1 anni, mentre quest'ultimo ha agito per il riconoscimento di cinque annualità lavorative (dal
2012 al 2017).
Anche le dichiarazioni della teste non sono sufficienti a provare la Tes_2
Testi sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra ricorrente e resistente. La a dichiarato:
“preciso che il ricorrente l'ho conosciuto nel 2015 e da tale data l'ho visto fino al 2017 portare le bombole ad Olbia con un camioncino con la scritta Ema Gas;
nulla so sull'incasso di denaro;
mi è capitato 2 volte presso un barbiere di vederlo portare la bombola. Adr) non l'ho mai visto presso l'attività lavorativa della ADR) ho visto il ricorrente tante volte Controparte_1
Testi sul camioncino portare le bombole a Olbia.” Quanto riferito dalla teste embra confermare la difesa di parte resistente secondo cui il ricorrente dal 2015 al 2017 ha acquistato bombole dalla che poi rivendeva autonomamente, a volte consegnandole mediante il CP_1 camioncino della stessa ditta. Infatti, dalle fatture prodotte da parte resistente si evince che il ricorrente nelle suddette annualità ha acquistato mensilmente un notevole numero di bombole
(ad esempio n. 52 a maggio 2017, n. 32 a giugno 2017, n. 37 a marzo 2016, n. 36 a ottobre
2016, n. 18 a gennaio 2016, n.37 a settembre 2015, n. 36 ad agosto 2015). Testi Inoltre, la non ha specificato se le bombole trasportate erano acquistate dagli acquirenti direttamente dalla ditta o dal ricorrente, riferendo anche di non aver mai visto lo presso l'attività lavorativa della Tali dichiarazioni non consentono di ritenere Pt_1 CP_1 provata la sussistenza degli elementi fondamentali connotanti il rapporto di subordinazione, ovverosia l'assoggettamento del lavoratore, con carattere temporale continuativo e costante, al potere direttivo specifico e al controllo disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia organizzativa e inserimento nell'organizzazione aziendale. Testi
A ciò si aggiunga che anche la a fatto riferimento a un periodo di soli due anni, dal
2015 al 2017, a fronte delle cinque annualità pretese dallo . Pt_1
Non muta la conclusione dello scrivente l'esame delle dichiarazioni della teste Tes_3
compagna convivente del ricorrente, la quale, oltre a non potersi ritenere totalmente
[...] disinteressata in virtù del rapporto affettivo esistente, non ha fornito elementi utile a superare le carenze probatorie sopra riscontrate.
Al fine di provare la fondatezza delle proprie pretese, parte ricorrente avrebbe dovuto intimare come testi i soggetti a cui nel corpo del ricorso ha asserito di consegnare le bombole per conto della resistente (vedi il punto n. 4), ma così non è stato.
5 Per le ragioni sopra esposte, dunque, si ritiene che non sia stata raggiunta la prova della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, con la conseguenza che il ricorso va rigettato.
Infine, non può trovare accoglimento la domanda di condanna avanzata dal resistente ai sensi LLart 96 c.p.c. A tal fine, infatti, il giudice deve rilevare un uso abusivo dello strumento processuale, che si sostanzia nel non tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali, senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr. Cass.26545/21). Tale condotta non è stata ravvisata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in euro 5.000,00 per esborsi e compensi, oltre rimborso del 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Tempio Pausania, 12/09/2025
Il giudice
Ugo Iannini
6
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 9.9.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 416/2018 vertente
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Veronica Rossana Bertuccelli ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Massa via L.
Staffetti n. 17,
RICORRENTE
E
(P. IVA: ) in persona LLomonima titolare Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Controparte_1 C.F._2
Cossa (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio con sede C.F._3 in Olbia, P.zza Regina Margherita, n. 28,
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio la ditta Parte_1 CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che tra
[...]
1 la Sig.ra residente in [...], località Maltineddu Controparte_1 nr. 2/A e il signor è intercorso un rapporto di lavoro a far data dal 18 dicembre Parte_1
2012 al 01 settembre 2017; accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato attività lavorativa di natura subordinata, alle dipendenze della senza alcuna Controparte_1 formalizzazione presso i competenti istituti previdenziali;
accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal ricorrente sono correttamente inquadrabili nel livello 5° con qualifica di operaio del C.C.N.L. per il lavoro Metalmeccanici-Artigianato; conseguentemente condannare la a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di Euro Controparte_1
82.263,12 (Euro ottantaduemiladuecentosessantatre/12), a titolo di differenze retributive, maggiorazione per lavoro straordinario, ratei di 13^ mensilità, festività, indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti e TFR, o alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, oltre oneri contributivi pari a Euro
35.000,00 ( Euro trentacinquemila/00), per un totale pari ad Euro 117.263,12 (Euro centodiciasettemiladuecentosessantatre/12); condannare la alla Controparte_1 rifusione delle spese, competenze e onorari di giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore del nominato difensore”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto:
- Di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze della ditta a far data Controparte_1 dal 18.12.2012 al 1.09.2017, con mansioni di bombolaio addetto alla guida del furgone, all'incasso di denaro, al trasporto e al montaggio delle bombole;
- Che il suddetto rapporto lavorativo non è mai stato formalizzato presso gli istituti previdenziali, né il ricorrente ha mai sottoscritto un contratto di lavoro;
- Di ricevere direttive dalla CP_1
- Che il pagamento della prestazione lavorativa avveniva brevi manu in contanti e senza l'emissione di alcuna busta paga;
- Di essere stato licenziato verbalmente nel settembre 2017;
- Di aver presentato richiesta di intervento il 18.9.2017 all'IT di Sassari;
- Che dal suddetto accertamento ispettivo è emersa l'esistenza del rapporto di lavoro presso la ditta resistente.
Costituitasi, parte resistente ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
In particolare, ha dedotto che il ricorrente, a far data dall'anno 2015 e sino al mese di settembre 2017, si è rivolto in più occasioni alla ditta per l'acquisto di non pochi CP_1 quantitativi di bombole, che poi venivano dal medesimo rivendute ai propri clienti. La
2 resistente, in virtù degli allora certamente buoni rapporti esistenti tra il proprio marito, sig.
ed il ricorrente, ha sempre applicato a quest'ultimo un prezzo di favore, in modo Persona_1 tale che lo stesso potesse avere un margine di guadagno sulla successiva vendita. Ha aggiunto che in alcune occasioni il signor su richiesta del sig. , ha consegnato a questo Persona_1 Pt_1 ultimo le chiavi del veicolo della ditta per consentirgli il trasporto delle bombole CP_1 acquistate dalla ditta resistente. Proprio al fine di ricambiare la cortesia poc'anzi detta, in qualche occasione, il ricorrente, allorché doveva effettuare delle consegne ai propri clienti, si è offerto, di propria autonoma iniziativa, di portare a destinazione, unitamente alle proprie bombole, anche le bombole che venivano ordinate alla CP_1
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di testi.
Preliminarmente va evidenziato che, a fini probatori, i verbali LLIT fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria;
invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso LLinchiesta per averle apprese “de relato” o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova LLinsussistenza dei fatti contestatigli. Conseguentemente, la prova della pretesa fatta valere dal lavoratore deve comunque essere raggiunta in sede processuale nel contraddittorio delle parti.
Per tali ragioni, oltre ad essere inammissibile l'istanza di esibizione avanzata da parte ricorrente delle risultanze LLispezione da parte LLIT (in quanto l'esibizione di documenti, determinando una eccezione al principio generale stabilito dall'art. 2697 cod. civ., non può essere esercitato dal giudice del merito oltre i limiti previsti dal citato art. 210 c.p.c.; in particolare, l'istanza in rilievo è diretta ad acquisire uno o più specifici documenti, posseduti dall'altra parte o da un terzo, e il cui possesso l'istante dimostri di non essere riuscito diversamente ad acquisire, non essendo ammissibile, attraverso l'ordine ex art. 210 c.p.c., superare le preclusioni processuali previste dagli articoli 345 e 437 c.p.c., né aggirare l'onere incombente sulla parte di fornire le prove che essa sia in grado di procurarsi e che non può pretendere di ricercare mediante l'attività del giudice), le suddette risultanze sarebbero anche irrilevanti, dovendosi comunque provare in giudizio la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso.
3 Ciò premesso, ai sensi LLart. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando la propria opera manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione LLimprenditore. Gli indici rivelatori della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sono, dunque, la presenza di un orario di lavoro, l'esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il pagamento di una retribuzione a scadenza fissa, l'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale.
La giurisprudenza è consolidata nell'affermare che, la sussistenza LLelemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 14434/2015).
Grava sul ricorrente l'onere di allegazione e di prova relativamente ad un complesso di elementi, alcuni fortemente probanti, altri costituenti elementi sintomatici, che consentono la qualificazione giudiziale della relazione lavorativa e la sussunzione del rapporto, in relazione alle concrete modalità attuative, entro il modello normativo della subordinazione. In tale prospettiva, l'elemento principale, che assume la funzione di parametro normativo di individuazione, è la prova LLassoggettamento del lavoratore, con carattere temporale continuativo e costante, al potere direttivo specifico e al controllo disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia organizzativa ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione, l'esistenza del carattere di continuità e necessarietà della prestazione, nonché di obbligatorietà della giustificazione delle assenze, la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva.
Dalle risultanze istruttorie, si ritiene che il ricorrente, parte su cui incombeva l'onere probatorio, non abbia provato la fondatezza della propria pretesa.
Quanto alle dichiarazioni rese dal teste di parte ricorrente, si crede Testimone_1 che esse siano troppo generiche. Quest'ultimo, dopo aver affermato “conosco il ricorrente
in quanto mi portava la bombola che ordinavo da EmaGas” e “lo mi Parte_1 Pt_1 portava la bombola con un furgoncino della Emagas”, non ha saputo indicare gli anni in cui sarebbero avvenute tali consegne, né in quale numero (“non ricordo esattamente gli anni ma ricordo che mi ha portato la bombola per circa due anni”). Tale genericità non consente di
4 poter ritenere rilevanti le dichiarazioni del teste al fine di esprimere un giudizio positivo sulla fondatezza della domanda. Inoltre, il ha circoscritto l'attività dello a due soli Tes_1 Pt_1 anni, mentre quest'ultimo ha agito per il riconoscimento di cinque annualità lavorative (dal
2012 al 2017).
Anche le dichiarazioni della teste non sono sufficienti a provare la Tes_2
Testi sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra ricorrente e resistente. La a dichiarato:
“preciso che il ricorrente l'ho conosciuto nel 2015 e da tale data l'ho visto fino al 2017 portare le bombole ad Olbia con un camioncino con la scritta Ema Gas;
nulla so sull'incasso di denaro;
mi è capitato 2 volte presso un barbiere di vederlo portare la bombola. Adr) non l'ho mai visto presso l'attività lavorativa della ADR) ho visto il ricorrente tante volte Controparte_1
Testi sul camioncino portare le bombole a Olbia.” Quanto riferito dalla teste embra confermare la difesa di parte resistente secondo cui il ricorrente dal 2015 al 2017 ha acquistato bombole dalla che poi rivendeva autonomamente, a volte consegnandole mediante il CP_1 camioncino della stessa ditta. Infatti, dalle fatture prodotte da parte resistente si evince che il ricorrente nelle suddette annualità ha acquistato mensilmente un notevole numero di bombole
(ad esempio n. 52 a maggio 2017, n. 32 a giugno 2017, n. 37 a marzo 2016, n. 36 a ottobre
2016, n. 18 a gennaio 2016, n.37 a settembre 2015, n. 36 ad agosto 2015). Testi Inoltre, la non ha specificato se le bombole trasportate erano acquistate dagli acquirenti direttamente dalla ditta o dal ricorrente, riferendo anche di non aver mai visto lo presso l'attività lavorativa della Tali dichiarazioni non consentono di ritenere Pt_1 CP_1 provata la sussistenza degli elementi fondamentali connotanti il rapporto di subordinazione, ovverosia l'assoggettamento del lavoratore, con carattere temporale continuativo e costante, al potere direttivo specifico e al controllo disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia organizzativa e inserimento nell'organizzazione aziendale. Testi
A ciò si aggiunga che anche la a fatto riferimento a un periodo di soli due anni, dal
2015 al 2017, a fronte delle cinque annualità pretese dallo . Pt_1
Non muta la conclusione dello scrivente l'esame delle dichiarazioni della teste Tes_3
compagna convivente del ricorrente, la quale, oltre a non potersi ritenere totalmente
[...] disinteressata in virtù del rapporto affettivo esistente, non ha fornito elementi utile a superare le carenze probatorie sopra riscontrate.
Al fine di provare la fondatezza delle proprie pretese, parte ricorrente avrebbe dovuto intimare come testi i soggetti a cui nel corpo del ricorso ha asserito di consegnare le bombole per conto della resistente (vedi il punto n. 4), ma così non è stato.
5 Per le ragioni sopra esposte, dunque, si ritiene che non sia stata raggiunta la prova della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa, con la conseguenza che il ricorso va rigettato.
Infine, non può trovare accoglimento la domanda di condanna avanzata dal resistente ai sensi LLart 96 c.p.c. A tal fine, infatti, il giudice deve rilevare un uso abusivo dello strumento processuale, che si sostanzia nel non tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali, senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr. Cass.26545/21). Tale condotta non è stata ravvisata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in euro 5.000,00 per esborsi e compensi, oltre rimborso del 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Tempio Pausania, 12/09/2025
Il giudice
Ugo Iannini
6