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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/10/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 434 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via di San Tommaso d'Aquino n. Parte_1
47, nello studio dell'Avv. FORTINI FEDERICA che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
E
Controparte_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.02.2024, chiedeva al Tribunale di: Parte_1
«a) accertare e dichiarare, anche previa declaratoria di inefficacia e/o di nullità e/o d'illegittimità del contratto di affitto d'azienda tra e del 06/08/2020, Controparte_3 Parte_2 della disdetta del 02/08/2021 e di ogni eventuale ulteriore atto risolutivo comunque denominate illegittime, che TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
la titolarità effettiva dell'azienda oggetto del predetto contratto in capo al Sig. anche in via Controparte_1 solidale con con decorrenza dal 06/08/2020 e/o in ogni caso dal 01/09/2020; Parte_2
b) per l'effetto accertare e dichiarare l'estensione dell'efficacia delle sentenze n. 430/2022 e n. 3093/2023, emesse rispettivamente dal Tribunale di Civitavecchia, Sez. Lav., e dalla Corte d'Appello di Roma, Sez. Lav. anche nei confronti del Sig. e/o comunque, anche in solido con Controparte_1 [...]
, con seguente loro condanna alla corresponsione in Controparte_2 favore della ricorrente dell'importo di € 134.589,88, oltre all'indennità sostituiva della reintegra di €
22.264,65, e così per complessivi € 156.854,53, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal
01/01/2024 al saldo;
c) sempre per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità di e del Sig. anche in CP_2 CP_1
Co solido, per i debiti de preesistenti all'operazione societaria fraudolenta, tra i Controparte_3 quali gli emolumenti economico-normativi non corrisposti alla ricorrente in costanza ed alla cessazione del rapporto di lavoro intercorso dal 04/06/2013 al 13/08/2020 per l'importo complessivo di € 56.776,51, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 01/01/2024 al saldo, riservando di rivendicare e quantificare in separato giudizio i danni conseguiti a causa della mancata esecuzione delle decisioni giudiziali, nonché il danno da omessa contribuzione, valendo anche il presente atto quale diffida e messa in mora;
d) in subordine accertare e dichiarare la responsabilità di e di anche in solido, Controparte_1 CP_2 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2497 c.c. per i danni arrecati alla ricorrente ai sensi dell'art. 2476 c.c. e per l'effetto condannare a risarcirle l'importo complessivo di € 156.854,53, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 01/01/2024 al saldo, nonché l'importo di € 56.776,51, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 01/01/2024 al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, C.P.A e spese generali al 15%.».
All'udienza odierna, fissata per la discussione, nessuno è comparso, né risulta, in atti, che il ricorso sia stato notificato alla parte convenuta.
Occorre, allora, considerare che nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il Giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte. Sul punto Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251 ha, invero, precisato che «la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte'».
Pertanto, l'omissione della notifica del ricorso e la mancata comparizione in udienza del ricorrente appare qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Ne consegue che, stante il disinteresse dimostrato dalla parte ricorrente, non può che procedersi alla declaratoria di improcedibilità del giudizio (sulla natura di sentenza e non di ordinanza della relativa pronuncia v. Cassazione civile sez. lav., 08/07/2004, n. 12636).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, difettando l'instaurazione del contraddittorio.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Civitavecchia, 30/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 434 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via di San Tommaso d'Aquino n. Parte_1
47, nello studio dell'Avv. FORTINI FEDERICA che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
E
Controparte_2
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.02.2024, chiedeva al Tribunale di: Parte_1
«a) accertare e dichiarare, anche previa declaratoria di inefficacia e/o di nullità e/o d'illegittimità del contratto di affitto d'azienda tra e del 06/08/2020, Controparte_3 Parte_2 della disdetta del 02/08/2021 e di ogni eventuale ulteriore atto risolutivo comunque denominate illegittime, che TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
la titolarità effettiva dell'azienda oggetto del predetto contratto in capo al Sig. anche in via Controparte_1 solidale con con decorrenza dal 06/08/2020 e/o in ogni caso dal 01/09/2020; Parte_2
b) per l'effetto accertare e dichiarare l'estensione dell'efficacia delle sentenze n. 430/2022 e n. 3093/2023, emesse rispettivamente dal Tribunale di Civitavecchia, Sez. Lav., e dalla Corte d'Appello di Roma, Sez. Lav. anche nei confronti del Sig. e/o comunque, anche in solido con Controparte_1 [...]
, con seguente loro condanna alla corresponsione in Controparte_2 favore della ricorrente dell'importo di € 134.589,88, oltre all'indennità sostituiva della reintegra di €
22.264,65, e così per complessivi € 156.854,53, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal
01/01/2024 al saldo;
c) sempre per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità di e del Sig. anche in CP_2 CP_1
Co solido, per i debiti de preesistenti all'operazione societaria fraudolenta, tra i Controparte_3 quali gli emolumenti economico-normativi non corrisposti alla ricorrente in costanza ed alla cessazione del rapporto di lavoro intercorso dal 04/06/2013 al 13/08/2020 per l'importo complessivo di € 56.776,51, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 01/01/2024 al saldo, riservando di rivendicare e quantificare in separato giudizio i danni conseguiti a causa della mancata esecuzione delle decisioni giudiziali, nonché il danno da omessa contribuzione, valendo anche il presente atto quale diffida e messa in mora;
d) in subordine accertare e dichiarare la responsabilità di e di anche in solido, Controparte_1 CP_2 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2497 c.c. per i danni arrecati alla ricorrente ai sensi dell'art. 2476 c.c. e per l'effetto condannare a risarcirle l'importo complessivo di € 156.854,53, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 01/01/2024 al saldo, nonché l'importo di € 56.776,51, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 01/01/2024 al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, C.P.A e spese generali al 15%.».
All'udienza odierna, fissata per la discussione, nessuno è comparso, né risulta, in atti, che il ricorso sia stato notificato alla parte convenuta.
Occorre, allora, considerare che nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il Giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte. Sul punto Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251 ha, invero, precisato che «la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte'».
Pertanto, l'omissione della notifica del ricorso e la mancata comparizione in udienza del ricorrente appare qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Ne consegue che, stante il disinteresse dimostrato dalla parte ricorrente, non può che procedersi alla declaratoria di improcedibilità del giudizio (sulla natura di sentenza e non di ordinanza della relativa pronuncia v. Cassazione civile sez. lav., 08/07/2004, n. 12636).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, difettando l'instaurazione del contraddittorio.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Civitavecchia, 30/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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