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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/09/2025, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3638/2024 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 3638/2024 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato a Pompei alla via Parroco Federico Parte_1
n. 47, presso lo studio dell'avvocato Gianpiero De Honestis, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
elettivamente domiciliata a Torre Annunziata, alla Traversa Controparte_1
Maresca n. 24, presso lo studio dell'avvocato Marco Gennaro Filippo Barba, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione.
CONVENUTA
E
in proprio e quale esercente la responsabilità Controparte_2 genitoriale sulle figlie minori e Persona_1 Persona_2
, e , rappresentate e difese dall'avvocato
[...] Controparte_3
Stanislao Giammarino, con domicilio digitale p.e.c.
.salerno.it, che le rappresenta e difende in Email_1 CP_4 virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione.
pag. 1 CONVENUTE
Oggetto: azione ex art. 2932 c.c.
Conclusioni:
Attore e convenute: dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese tra le parti;
voler ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita dall'attore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con rinnovazione di atto di citazione notificato (ex art. 3 bis legge 53/1994 e 139
c.p.c.) nelle date del 2/8/10-10-2024 l'attore evocava in giudizio innanzi a questo tribunale le convenute al fine di: sentir pronunciare sentenza, ai sensi dell'art. 2932 c.c., con la quale, in suo favore, producesse gli effetti del contratto definitivo non concluso, con trasferimento all'istante della proprietà dell'immobile sito in Pompei alla via Mazzini, n.
57/bis, comprensivo di accessori e pertinenze;
prendere atto dell'offerta da parte dell'istante di provvedere al pagamento del residuo prezzo di euro 360.000/00 in favore della parte convenuta;
condannare al risarcimento dei danni, in favore Controparte_1 dell'istante, per la ritardata consegna dei beni da quantificarsi in euro 1.000/00 per ogni mese di ritardo o nella diversa somma reputata dal Tribunale, a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione e fino alla data di consegna, importo da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici Istat, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto, con interessi sugli interessi con capitalizzazione semestrale dalla notifica della domanda giudiziale ex art. 1283 c.c.; ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la emananda sentenza con esonero delle stesso da qualsiasi responsabilità; condannare in ogni caso la parte convenuta al pagamento delle spese, diritti e competenze di causa.
A tal fine premetteva che: in data 27-1-2022, prometteva di acquistare dalle convenute l'appartamento, con cantinola contraddistinta dal n. 37, sito in Pompei alla via Mazzini 57 bis, piano quarto int. 16, riportati al NCEU al foglio n. 13 p.lle 611 sub 18; il prezzo veniva stabilito in complessivi euro 380.000,00 e di tale somma euro 20.000,00 venivano versati a titolo di caparra confirmatoria a mezzo due assegni circolari n. 6080845059-03 emesso dalla Banca MPS di euro 10.000,00 intestato a e n. 6080845060-04 Controparte_1 emesso sempre dalla Banca MPS di euro 10.000,00 intestato ad;
il Controparte_2 residuo importo di euro 360.000,00, quale saldo del corrispettivo stabilito, sarebbe stato versato alla stipula del contratto definitivo da siglare entro il 30-5-2022; all'articolo settimo pag. 2 del contratto preliminare, inoltre, si precisava che la stipula del contratto definitivo risultava risolutivamente condizionata “(…) al rilascio dell'autorizzazione alla vendita del bene da parte del Tribunale della successione previo rilascio del parere del giudice tutelare, per le minori e , richiesta per la quale Persona_1 Persona_2 era necessaria la previa registrazione del verbale di inventario anche per l'eredità paterna;
il mancato rilascio dell'autorizzazione alla vendita da parte del giudice tutelare e del
Tribunale entro il termine previsto per la stipula dell'atto definitivo avrebbe determinato la risoluzione di diritto del contratto e la sola restituzione dell'acconto corrisposto;
si prevedeva, altresì, la possibilità di concordare un ulteriore termine per la stipula del definitivo alla scadenza indicata;
il Tribunale di Torre Annunziata, nonostante la CP_2 avesse tempestivamente incardinato la procedura al fine di ottenere l'autorizzazione alla stipula del definitivo, non rilasciava l'autorizzazione de qua nel termine previsto del 30-5-
2022; le parti, a questo punto, concordavano, per le vie brevi , la proroga del preliminare con l'intesa di stipulare il definitivo all'atto del rilascio della autorizzazione da parte del giudice tutelare e le promittenti la vendita trattenevano/negoziavano gli assegni circolari ricevuti a titolo di caparra;
la , ottenuta l'autorizzazione da parte del giudice CP_2 tutelare, convocava l'attore presso lo studio dell'avvocato Alessandro D'Amaro, estensore del preliminare, in Scafati alla via A. Manzoni 21, per il giorno 17 aprile 2024; in tale data l'avvocato D'Amaro, nell'interesse della , non presente, confermava la volontà CP_1 della sua cliente di addivenire alla stipula del definitivo a condizione che l'attore si accollasse il pagamento di euro 3.000/00 quale sua quota del 50% degli oneri condominiali scaduti e non pagati dalla promittente la vendita, il quale opponeva un perentorio rifiuto;
la del , al contrario della sua co-venditrice, si dichiarava pronta a CP_2 pagare la sua quota di oneri condominiali pari al 50%; a questo punto, l'attore, interessato alla stipula del definitivo, convocava le promittenti venditrici innanzi al notaio di fiducia dott. , con studio in Scafati alla via Cesare Battisti, 115, per il giorno 23- Persona_3
7-2024, e in tale sede offriva il saldo prezzo a mezzo due assegni circolari dell'importo di Cont 180.000/00 cadauno intestati rispettivamente a e;
Controparte_1 Controparte_2 interrogata sul punto dal notaio, , pur confermando la volontà di vendere Controparte_1 al prezzo stabilito di 380.000/00, “pretendeva” di essere esonerata dal pagamento degli oneri condominiali alla medesima spettanti;
la , al contrario, confermando CP_2 anch'essa la volontà di procedere alla vendita al prezzo stabilito di euro 380.000,
pag. 3 dichiarava di aver già saldato le quote condominiali arretrate non intendendo farsi carico, invece della quote spettanti alla cognata/covenditrice; la responsabilità della mancata stipula del contratto definitivo di compravendita era, quindi, da attribuirsi esclusivamente alla sola;
ricorrevano i presupposti per l'ottenimento di pronuncia Controparte_1 traslativa ai sensi dell'art. 2932 c.c. che tenesse luogo degli effetti del definitivo contratto di compravendita dell'immobile, con ogni conseguenza di legge, compresa la condanna di parte convenuta al rilascio, nella sua interezza, dell'immobile oggetto dell'accordo disatteso dalla stessa.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano e Controparte_3 CP_2
, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori
[...]
e , che aderivano alla domanda;
Persona_1 Persona_2 successivamente di costituiva anche che chiedeva dichiararsi la Controparte_1 cessazione della materia del contendere.
2. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Con separate note depositate (il 24-7/9-9-2025) per l'udienza cartolare del giorno 11-9-
2025, i difensori delle parti hanno concordemente dedotto di aver definito in via stragiudiziale la lite e che si è proceduto al trasferimento dell'immobile e, pertanto, hanno chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite nonché di voler ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita dall'attore.
Al riguardo, giova rammentare l'orientamento di legittimità secondo cui, si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso. (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 26299 del 18-10-2018).
È, infatti, principio tradizionalmente affermato quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite.
pag. 4 Ancora, è stato affermato che: “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese” (Cass. civ., Sez. 2., ordinanza n. 30251 del 31-10-2023; Cass. civ., sez. un., n.
10553 del 7-5-2009).
Conseguentemente deve essere ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Ogni altra questione resta assorbita.
3. Attesa l'espressa richiesta delle parti, le spese di lite devono essere per intero compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
, nei confronti di , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 CP_2
, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori
[...]
e , ogni altra istanza, eccezione, deduzione Persona_1 Persona_2 disattese, così provvede
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli 2, allorquando la presente pronuncia sarà divenuta irrevocabile, di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta ai numeri registro Generale 60473/2024 e Registro
Particolare 47499/2024;
C) compensa per intero le spese processuali tra le parti.
Torre Annunziata, 15 settembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 5
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 3638/2024 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato a Pompei alla via Parroco Federico Parte_1
n. 47, presso lo studio dell'avvocato Gianpiero De Honestis, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
elettivamente domiciliata a Torre Annunziata, alla Traversa Controparte_1
Maresca n. 24, presso lo studio dell'avvocato Marco Gennaro Filippo Barba, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione.
CONVENUTA
E
in proprio e quale esercente la responsabilità Controparte_2 genitoriale sulle figlie minori e Persona_1 Persona_2
, e , rappresentate e difese dall'avvocato
[...] Controparte_3
Stanislao Giammarino, con domicilio digitale p.e.c.
.salerno.it, che le rappresenta e difende in Email_1 CP_4 virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione.
pag. 1 CONVENUTE
Oggetto: azione ex art. 2932 c.c.
Conclusioni:
Attore e convenute: dichiarazione della cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese tra le parti;
voler ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita dall'attore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con rinnovazione di atto di citazione notificato (ex art. 3 bis legge 53/1994 e 139
c.p.c.) nelle date del 2/8/10-10-2024 l'attore evocava in giudizio innanzi a questo tribunale le convenute al fine di: sentir pronunciare sentenza, ai sensi dell'art. 2932 c.c., con la quale, in suo favore, producesse gli effetti del contratto definitivo non concluso, con trasferimento all'istante della proprietà dell'immobile sito in Pompei alla via Mazzini, n.
57/bis, comprensivo di accessori e pertinenze;
prendere atto dell'offerta da parte dell'istante di provvedere al pagamento del residuo prezzo di euro 360.000/00 in favore della parte convenuta;
condannare al risarcimento dei danni, in favore Controparte_1 dell'istante, per la ritardata consegna dei beni da quantificarsi in euro 1.000/00 per ogni mese di ritardo o nella diversa somma reputata dal Tribunale, a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione e fino alla data di consegna, importo da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici Istat, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto, con interessi sugli interessi con capitalizzazione semestrale dalla notifica della domanda giudiziale ex art. 1283 c.c.; ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la emananda sentenza con esonero delle stesso da qualsiasi responsabilità; condannare in ogni caso la parte convenuta al pagamento delle spese, diritti e competenze di causa.
A tal fine premetteva che: in data 27-1-2022, prometteva di acquistare dalle convenute l'appartamento, con cantinola contraddistinta dal n. 37, sito in Pompei alla via Mazzini 57 bis, piano quarto int. 16, riportati al NCEU al foglio n. 13 p.lle 611 sub 18; il prezzo veniva stabilito in complessivi euro 380.000,00 e di tale somma euro 20.000,00 venivano versati a titolo di caparra confirmatoria a mezzo due assegni circolari n. 6080845059-03 emesso dalla Banca MPS di euro 10.000,00 intestato a e n. 6080845060-04 Controparte_1 emesso sempre dalla Banca MPS di euro 10.000,00 intestato ad;
il Controparte_2 residuo importo di euro 360.000,00, quale saldo del corrispettivo stabilito, sarebbe stato versato alla stipula del contratto definitivo da siglare entro il 30-5-2022; all'articolo settimo pag. 2 del contratto preliminare, inoltre, si precisava che la stipula del contratto definitivo risultava risolutivamente condizionata “(…) al rilascio dell'autorizzazione alla vendita del bene da parte del Tribunale della successione previo rilascio del parere del giudice tutelare, per le minori e , richiesta per la quale Persona_1 Persona_2 era necessaria la previa registrazione del verbale di inventario anche per l'eredità paterna;
il mancato rilascio dell'autorizzazione alla vendita da parte del giudice tutelare e del
Tribunale entro il termine previsto per la stipula dell'atto definitivo avrebbe determinato la risoluzione di diritto del contratto e la sola restituzione dell'acconto corrisposto;
si prevedeva, altresì, la possibilità di concordare un ulteriore termine per la stipula del definitivo alla scadenza indicata;
il Tribunale di Torre Annunziata, nonostante la CP_2 avesse tempestivamente incardinato la procedura al fine di ottenere l'autorizzazione alla stipula del definitivo, non rilasciava l'autorizzazione de qua nel termine previsto del 30-5-
2022; le parti, a questo punto, concordavano, per le vie brevi , la proroga del preliminare con l'intesa di stipulare il definitivo all'atto del rilascio della autorizzazione da parte del giudice tutelare e le promittenti la vendita trattenevano/negoziavano gli assegni circolari ricevuti a titolo di caparra;
la , ottenuta l'autorizzazione da parte del giudice CP_2 tutelare, convocava l'attore presso lo studio dell'avvocato Alessandro D'Amaro, estensore del preliminare, in Scafati alla via A. Manzoni 21, per il giorno 17 aprile 2024; in tale data l'avvocato D'Amaro, nell'interesse della , non presente, confermava la volontà CP_1 della sua cliente di addivenire alla stipula del definitivo a condizione che l'attore si accollasse il pagamento di euro 3.000/00 quale sua quota del 50% degli oneri condominiali scaduti e non pagati dalla promittente la vendita, il quale opponeva un perentorio rifiuto;
la del , al contrario della sua co-venditrice, si dichiarava pronta a CP_2 pagare la sua quota di oneri condominiali pari al 50%; a questo punto, l'attore, interessato alla stipula del definitivo, convocava le promittenti venditrici innanzi al notaio di fiducia dott. , con studio in Scafati alla via Cesare Battisti, 115, per il giorno 23- Persona_3
7-2024, e in tale sede offriva il saldo prezzo a mezzo due assegni circolari dell'importo di Cont 180.000/00 cadauno intestati rispettivamente a e;
Controparte_1 Controparte_2 interrogata sul punto dal notaio, , pur confermando la volontà di vendere Controparte_1 al prezzo stabilito di 380.000/00, “pretendeva” di essere esonerata dal pagamento degli oneri condominiali alla medesima spettanti;
la , al contrario, confermando CP_2 anch'essa la volontà di procedere alla vendita al prezzo stabilito di euro 380.000,
pag. 3 dichiarava di aver già saldato le quote condominiali arretrate non intendendo farsi carico, invece della quote spettanti alla cognata/covenditrice; la responsabilità della mancata stipula del contratto definitivo di compravendita era, quindi, da attribuirsi esclusivamente alla sola;
ricorrevano i presupposti per l'ottenimento di pronuncia Controparte_1 traslativa ai sensi dell'art. 2932 c.c. che tenesse luogo degli effetti del definitivo contratto di compravendita dell'immobile, con ogni conseguenza di legge, compresa la condanna di parte convenuta al rilascio, nella sua interezza, dell'immobile oggetto dell'accordo disatteso dalla stessa.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano e Controparte_3 CP_2
, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori
[...]
e , che aderivano alla domanda;
Persona_1 Persona_2 successivamente di costituiva anche che chiedeva dichiararsi la Controparte_1 cessazione della materia del contendere.
2. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Con separate note depositate (il 24-7/9-9-2025) per l'udienza cartolare del giorno 11-9-
2025, i difensori delle parti hanno concordemente dedotto di aver definito in via stragiudiziale la lite e che si è proceduto al trasferimento dell'immobile e, pertanto, hanno chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite nonché di voler ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita dall'attore.
Al riguardo, giova rammentare l'orientamento di legittimità secondo cui, si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso. (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 26299 del 18-10-2018).
È, infatti, principio tradizionalmente affermato quello secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite.
pag. 4 Ancora, è stato affermato che: “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese” (Cass. civ., Sez. 2., ordinanza n. 30251 del 31-10-2023; Cass. civ., sez. un., n.
10553 del 7-5-2009).
Conseguentemente deve essere ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Ogni altra questione resta assorbita.
3. Attesa l'espressa richiesta delle parti, le spese di lite devono essere per intero compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
, nei confronti di , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_3 CP_2
, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori
[...]
e , ogni altra istanza, eccezione, deduzione Persona_1 Persona_2 disattese, così provvede
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli 2, allorquando la presente pronuncia sarà divenuta irrevocabile, di provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta ai numeri registro Generale 60473/2024 e Registro
Particolare 47499/2024;
C) compensa per intero le spese processuali tra le parti.
Torre Annunziata, 15 settembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 5