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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/04/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5915/2023, avente ad oggetto: Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1270/2023 TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., elettivamente domiciliata presso l' in Torre Annunziata, Controparte_1 alla Piazza Cesaro, n. 27, rappresentata e difesa dagli avvocati Adele De Paula e Patrizio Cesarano, in virtù di procura in atti;
OPPONENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente CP_2 domiciliata in Nola (NA), alla via Stella, n. 209, presso lo studio degli avvocati Vincenzo Simonelli e Vincenzo Chianese, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti.
OPPOSTA
******* CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 10 aprile 2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 9.12.2023 proponeva Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1270/2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata il 30.10.2023 e notificato in data 30.10.2023, con il quale veniva ad essa ingiunto il pagamento, in favore della della somma CP_2 pari ad euro 91.276,71, oltre interessi convenzionalmente stabiliti ex art. 7, comma 6, del contratto di accreditamento e spese, quale somma dovuta a titolo di saldo delle fatture tra cui le nn. 2, 3, 6 , 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17 relative all'anno 2017 per prestazioni di oculistica. Pertanto, l'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite. La convenuta in persona del legale rappresentante p.t., si costituiva CP_2 in giudizio, rilevando che, secondo la stessa prospettazione fornita dalla stessa Parte
la somma ingiunta rientrerebbe nel perimetro dell'importo totale determinato come “liquidabile” in favore del Centro per l'esercizio CP_2
2017 (pari ad euro 643.180,30), laddove alcuna somma eccedente quest'ultimo Part importo sarebbe mai stata domandata. Peraltro, l' opponente non avrebbe finanche documentato di aver corrisposto integralmente l'importo dalla medesima Part ritenuto “liquidabile” ex delibera n. 1121/2021. In particolare, l' avrebbe prodotto determine di liquidazione per la minor somma di euro 403.584,76 e non per l'importo realmente corrisposto pari ad euro 551.903,59. L'importo ingiunto, infatti, costituirebbe la differenza tra quanto ritenuto “liquidabile” dall'
[...]
(euro 643.180,30) e quanto effettivamente liquidato e pagato da Parte_1 quest'ultima (euro 551.903,59). In conclusione, chiedeva: rigettare integralmente l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e diritto;
confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1270/2023; condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta, pari ad euro 91.276,71, oltre interessi moratori convenzionali ex art. 7, comma 6, del contratto di accreditamento;
in via subordinata e salvo gravame, condannare l' al pagamento del diverso importo, maggiore o minore di quello CP_3 ingiunto nel d.i. opposto, oltre interessi moratori convenzionali ex art. 7, comma 6, del contratto di accreditamento, oltre le spese, con attribuzione.
2. L'opposizione spiegata dalla in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t. è parzialmente fondata e merita accoglimento per i motivi che seguono. Giova ricordare che per costante giurisprudenza il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261). Sempre per costante giurisprudenza - sia di legittimità, sia di merito - la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto - allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione - l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo. Ciò, in quanto, il convenuto opposto è e rimane attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c.
2.1. Nella fattispecie non è contestato che la società accreditata con CP_2
l' opponente, è autorizzata ad erogare prestazioni sanitarie ai Parte_1 sensi della legge 833/78; che ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma II, del d.lgs. n. 502/1992 tra le parti sia stato sottoscritto un contratto avente ad oggetto le prestazioni rese nell'anno 2017. Part Ciò premesso, l' opponente ha eccepito la non debenza delle fatture azionate in quanto riferite e prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa fissato per macroarea. Segnatamente, l'opponente evidenziava, infatti, che, nel corso dell'anno 2017, il Centro Dimed s.r.l. avrebbe registrato uno sforamento della produzione superiore al 10% rispetto all'anno 2016, in violazione dell'art. 8, comma 2 del contratto, per un importo pari ad euro 62.110,12. Pertanto, il non avrebbe Controparte_4 proceduto alla liquidazione dei saldi relativamente al primo, al secondo ed al terzo trimestre dell'anno 2017, in conformità all'art. 7, comma 3 del contratto. Orbene, in ordine alla predetta eccezione di avvenuto sforamento del tetto di spesa si ricorda che il nuovo modello di servizio sanitario nazionale che si è andato delineando a partire dal D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, è caratterizzato dal principio della necessaria programmazione sanitaria che si concretizza con l'adozione di un piano annuale preventivo che, previsto inizialmente per le sole aziende ospedaliere (articolo 6, comma 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 724), è stato esteso dall'articolo 2, comma 8 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati. Il principio della pianificazione preventiva è stato poi confermato, con significative modifiche, dall'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In particolare, con l'art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 1997 le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e successive modificazioni, sono tenute ad individuare preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario ed i preventivi annuali, con ciò esprimendo la necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario (ed in particolare di quelli privati accreditati) si svolga esclusivamente nell'ambito di una pianificazione finanziaria, con la conseguenza che tale imprescindibile funzione programmatoria, tendente a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, deve intervenire in ogni caso, perché la fissazione dei limiti di spesa rappresenta comunque l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate (Consiglio Stato, sez. V, 25 gennaio 2002, n. 418). Dalla disciplina sopra descritta emerge, quindi, che la remunerazione delle prestazioni sanitarie non può mai comportare il superamento del tetto massimo di spesa, definito per la singola struttura accreditata in ragione di atti di programmazione preventiva. La determinazione della capacità operativa massima dipende dalle dotazioni di personale e di attrezzature tecniche nonché dall'assetto organizzativo della struttura accreditata ed è un limite ulteriore posto a garanzia del livello qualitativo delle prestazioni erogate, per cui l'osservanza di tale vincolo non esclude la fissazione del budget che risponde a diverse esigenze di programmazione, razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria. In materia si è anche chiarito che il principio di irrilevanza dei tetti di spesa rispetto agli incrementi tariffari trova fondamento nell'esigenza indefettibile che una modificazione dei tetti di spesa può derivare unicamente dal reperimento delle risorse finanziarie per fronteggiare l'incremento dell'onere finanziario, essendo da escludere che il servizio sanitario possa essere chiamato a pagare somme che non trovano adeguata copertura, essendo le risorse inesistenti o indisponibili. Tale principio ha il suo esplicito riscontro normativo nell'art. 8 quinquies comma 2 lett. e bis), d.lgs. n. 502 del 1992, introdotto dall'art. 8 D.L. n. 248 del 2007, nella parte in cui prevede che, in caso di incremento dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie, il volume massimo di prestazioni remunerate si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa, a meno che non sopravvengono nuovi accordi integrativi, nel rispetto comunque dell'equilibrio economico-finanziario programmato. In tale quadro, l'applicazione del meccanismo della regressione tariffaria serve appunto a garantire l'osservanza degli insormontabili limiti di spesa (cfr.
[...]
Napoli, sez. I, 03/06/2013, n. 2862). CP_5
Chiarito ciò, occorre considerare che il quadro normativo dinnanzi descritto comporta un riparto dell'onere della prova a carico degli odierni contendenti, alla luce del quale al centro opposto spetta dimostrare l'esistenza del rapporto di convenzionamento e l'esecuzione delle prestazioni di cui si domanda il Part pagamento, mentre l' opponente è gravata della prova circa l'inosservanza del predetto limite costituito dal tetto di spesa (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-08- 2016, sentenza n. 17437).
2.2. Nel caso di specie, l' ha assolto l'onere della prova sulla Parte_2 stessa gravante producendo in giudizio la Delibera di Regressione Tariffaria n. 1121/21, dalla quale si evince come, nell'anno 2017, lo sforamento del tetto di spesa registrato nella macroarea delle Branche a Visita in cui rientrava anche la branca di Oculistica fosse stato pari ad euro 889.869,85, a fronte di un tetto di spesa netto di euro 2.793.785, dove i centri afferenti alla macroarea avevano fatturato euro 3.683.654,84. Con specifico riferimento alla risulta, inoltre, come, a fronte di un CP_2 fatturato complessivo pari ad euro 733.849,07, quello riconosciuto come Part liquidabile dalla stessa opponente per le prestazioni erogate nell'anno 2017, ammontava ad euro 643.180,30. Part La società opposta, presa visione dei mandati di pagamento emessi dall' opponente, ha rilevato di aver erroneamente contabilizzato una parte delle somme incassate (imputandole a fatture estranee a quelle per cui è causa); da ciò Part derivandone che (come pacificamente confermato anche dall' opponente), il quantum ad essa spettante ammonta ad euro 628.645,30 e non già a quanto da essa precisato in comparsa di costituzione e risposta (euro 551.903,59). Part Pertanto, rispetto al suddetto importo liquidabile, l' opponente risulta ancora creditrice, nei confronti della della somma di euro 14.540,30, oltre CP_2 interessi moratori convenzionali ex art. 7, comma 6, del contratto di accreditamento. Sul punto, va, opportunamente osservato, infatti, che il dies a quo decorre dalla data di scadenza delle obbligazioni di pagamento di cui alle fatture azionate, in considerazione del contratto (non contestato) concluso ed accettato dalle parti stesse.
2.3. Per le ragioni esposte, l'opposizione va accolta e - in considerazione della natura di domanda di merito sul diritto di credito azionato, propria del ricorso per ingiunzione - il decreto ingiuntivo deve essere, quindi, revocato e sostituito dalla condanna dell' al pagamento in favore dell'opposta Parte_2 CP_2 nei limiti del diritto accertato, della somma di euro 14.540,30, oltre interessi convenzionali decorrenti dalla data di scadenza delle obbligazioni di pagamento di cui alle fatture azionate.
3. In ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione, nonché dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti. Invero, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (Cass. 21 ottobre 2009, n. 22381; Cass, civ., ord., 20888/2018).
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1270/2023; B. condanna l' al pagamento, nei confronti della Parte_2 CP_2 dell'importo pari ad euro 14.540,30, oltre interessi convenzionali decorrenti dalla data di scadenza delle obbligazioni di pagamento di cui alle fatture azionate. C. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Torre Annunziata, così deciso il 17 aprile 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo