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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/06/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1702/2022
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Antonella Allegra Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GAGLIARDI RITA con domicilio eletto in V. G. MAZZINI N.
3 44011 ARGENTA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. RANIERI PIERLUIGI con domicilio eletto in VIA TRILUSSA
N. 4 C/O AVV. A. ROSSI 40100 BOLOGNA appellato
1.- Con citazione regolarmente notificata citava in giudizio CP_1
sua sorella chiedendo “Voglia l'Ill.mo Sig Giudice, ogni Parte_1
eccezione, deduzione disattesa 1) provvedere allo scioglimento della comunione tra il Sig. (nato a [...] il [...] codice CP_1
fiscale e residente in [...]
Brandi, 11/a e la Sig.ra (nata a [...] il [...] Parte_1
C.F. ) residente in [...]1 C.F._1
avente ad oggetto: a) immobile di civile abitazione e relativa autorimessa siti in Bando di Argenta (FE) via Fiorana 37/1 distinti al NCEU del
Comune di Argenta al foglio 85 – mappale 16 sub , cat A/7 cl. 2 vani 8
(abitazione) e – mappale 16 sub 2 cat C/2 cl1 mq 26 (l'autorimessa); - corte annessa ai fabbricati e identificata al fg 85 par. 16 sub 3 distinta in partita speciale A. mediante la divisione giudiziale dell'immobile in oggetto e con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante;
e 2) per l'effetto , dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile stesso, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ogni parte la porzione di detti beni pari alla quota del 50% al Sig. e di altra quota pari a l 50% alla Sig.ra CP_1 Parte_1
ossia la giusta metà, secondo quanto verrà stabilito dal Ctu che
[...]
vorrà nominarsi ai fini della redazione di un progetto divisionale eventualmente determinando conguagli da effettuare, previo rimborso da parte della Sig.ra delle spese sostenute unicamente Parte_1
pag. 2/12 dal Sig. per l'acquisto dell'intero immobile (come descritti in CP_1
narrative e come indicati ai punti 4-5 e 6); 3) In subordine laddove dovesse accertarsi l'indivisibilità del bene ordinare la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 784 e ss cc (a mezzo professionista all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione alle rispettive quote (50% a testa), decurtando dalla quota da corrispondere alla convenuta le somme di e 6.455,71 (come richiesto al punto 5(, di e
48.000,00 (e/o quella maggiore e/o minore somma che risulterà in corso di causa come richiesto al punto 6); di € 21.000,00 (e/o a quella maggiore e/o minore somma che risulterà in corso di causa come richiesto al punto 7) che dovranno essere restituite dall'odierno attore per i motivi di cui in atto;
in ogni caso 4) accertare e dichiarare che il Sig. in sede di CP_1
atto di compravendita del 15/04/1999 Rep. N. 112183 e Racc. 27485
Notaio del Distretto Notarile di Ferrara e scrittura Persona_1
privata di pari data 15/04/1999 (v. doc.
3-4 e 4a ) per l'acquisto in suo favore ed in favore della sorella della quota di un Parte_1
ventisettesimo dell'immobile oggetto del presente giudizio di divisione, ha corrisposto alla Sig.ra la somma totale di L. 25.000.000 Controparte_2
corrispondenti a € 12.911,42: 5) accertare e dichiarare che la sig.ra
[...]
ha omesso il versamento in favore del Sig. Parte_1 CP_1
della somma di e 6.455,711 quale 50% dell'importo versato dal Sig. CP_1
per l'acquisto della quota di comproprietà dell'immobile oggetto
[...]
della presente divisione e per l'effetto condannare la Sg.ra Parte_1
al rimborso della somma di € 6.455,711 in favore del Sig.
[...] CP_1
6) accertare e dichiarare che il Sig. dal ha accudito da solo
[...] Per_2
la propria madre , assolvendo in forma esclusiva agli Parte_2
pag. 3/12 obblighi previsti nell'atto di cessione della quota di proprietà dell'immobile oggetto del presente giudizio rappresentante il prezzo stesso di detta cessione in suo favore ed in favore della sorella Parte_1
e per l'effetto condannare la convenuta al rimborso della quota
[...]
pari al 50% del compenso medio mensile previsto (€ 1.000,00) per l'assistenza prestata alla Sig.ra – madre dell'attore- Parte_2
esclusivamente dal Sig. dal 15/04/1999 ovvero da quando la CP_1
Sig.ra si trasferì in via Mantovana q n. 2 (Argenta) in data Parte_1
04/09/2000 e fino all'intervenuto decesso dell'anziana intervenuto in data
14-12/2008 (circa 8 anni) pari alla somma di € 48.000,00 e/o quella maggiore e/o minore somma che risulterà in corso di causa;
7) accertare e dichiarare che la Sig.ra dal 2009 ha goduto e gode in Controparte_3
forma esclusiva dell'intero immobile oggetto del presente giudizio e dal
2015 ne ha assunto la residenza ivi vivendo da sola, senza un titolo che giustifichi l'esclusione dell'attore quale partecipante alla comunione al quale è di fatto escluso l'esercizio del proprio diritto di comproprietà e per l'effetto, condannare l'odierna convenuta a corrispondere al Sig. CP_1
quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro-quota del
[...]
bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, individuati nei canoni di locazione percepiti per l'immobile nella misura sottostimata di € 350,00 mensile dal 2015 ad oggi, ovvero fino a quando non interverrà la divisione dell'immobile, per un totale complessivo che alla data attuale corrisponde ad € 21.000,00 (350,00 x12x5) e/o quella maggiore e/o mino re somma che risulterà in corso di causa;
il tutto con interessi moratori (ex art. 1284 cc)
e rivalutazione monetaria”.
pag. 4/12 Inn data 29/01/2021 si costituiva regolarmente la Sig.ra Parte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, contrariis reiectis In via pregiudiziale dichiararsi l'improcedibilità della domanda attorea non essendo state formulate in sede di mediazione le domande proposte nella vertenza de quo così come precisato in narrativa In via principale Non ci si oppone allo scioglimento della comunione e pertanto accertata la divisibilità dell'immobile de quo sito in Bando di Argenta (FE) via Fiorana a37/1 distinti al NCEU del comune di Argenta al foglio 85 mappale 16 sub 1, cat A/7 cl.2 vani 8
(abitazione) e mappale 16 sub 2 cat C/2 cl.1 mq 26 (l'autorimessa); corte annessa ai fabbricati ed identificata al Fg 85 part. 16 sub 3 distinta in partita speciale A, procedere alla sua divisione, così come occupata attualmente ed in particolare assegnando alla Sig.ra la Parte_1
porzione abitativa originaria sviluppata al piano terra e piano primo con annessa tavernetta/lavanderia al piano terra e pro servizio ad uso garage in corpo distaccato,ed al Sig. la restante porzione di CP_1
fabbricato sviluppata al piano terra e piano primo composta dal magazzino e dai locali trasformati abusivamente in appartamento.
Respingere ogni altra domanda formulata dal Sig. poiché CP_1
infondate in fatto ed in diritto e prescritte per le motivazioni di cui in narrativa In via subordinata nella denegata ipotesi in cui, accertata la divisibilità dell'immobile de quo sito in Bando di Argenta (FE) via Fiorana
a37/1 distinti al NCEU del comune di Argenta al foglio 85 mappale 16 sub
1, cat A/7 cl.2 vani 8 (abitazione) e mappale 16 sub 2 cat C/2 cl.1 mq 26
(l'autorimessa); corte annessa ai fabbricati ed identificata al Fg 85 part. 16 sub 3 distinta in partita speciale A, non si ritenesse di assegnare le pag. 5/12 quote così come attualmente occupate dai Sigg.i e CP_1 [...]
disporre la divisione secondo le quote che si riterranno Parte_1
opportune secondo il progetto divisionale che verrà all'uopo formato.
Respingere ogni altra domanda formulata dal Sig. poiché CP_1
infondate in fatto ed in diritto e prescritte per le motivazioni di cui in narrativa In via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi in cui l'immobile de quo sito in Bando di Argenta (FE) via Fiorana a37/1 distinti al NCEU del comune di Argenta al foglio 85 mappale 16 sub 1, cat A/7 cl.2 vani 8 (abitazione) e mappale 16 sub 2 cat C/2 cl.1 mq 26 (l'autorimessa); corte annessa ai fabbricati ed identificata al Fg 85 part. 16 sub 3 distinta in partita speciale A, non sia divisibile in natura, previa declaratoria di indivisibilità dello stesso, disporre al vendita del bene con le modalità che saranno ritenute più opportune e ripartire il ricavato fra le parti nella misura del 50% . Respingere ogni altra domanda formulata dal Sig. CP_1
poiché infondate in fatto ed in diritto e prescritte per le motivazioni
[...]
di cui in narrativa In via riconvenzionale - In caso di divisione dell'immobile de quo sito in Bando di Argenta (FE) via Fiorana a37/1 distinti al NCEU del comune di Argenta al foglio 85 mappale 16 sub 1, cat
A/7 cl.2 vani 8 (abitazione) e mappale 16 sub 2 cat C/2 cl.1 mq 26
(l'autorimessa); corte annessa ai fabbricati ed identificata al Fg 85 part. 16 sub 3 distinta in partita speciale A, accertare e dichiarare che gli abusi sono stati effettuati dal Sig. e conseguentemente CP_1
condannarlo alla sanatoria ove possibile o alla riduzione in pristino dello stato dell'immobile de quo con costi a suo carico. Nell'ipotesi in cui l'immobile de quo sito in Bando di Argenta (FE) via Fiorana a37/1 distinti al NCEU del comune di Argenta al foglio 85 mappale 16 sub 1, cat A/7 cl.2
pag. 6/12 vani 8 (abitazione) e mappale 16 sub 2 cat C/2 cl.1 mq 26 (l'autorimessa); corte annessa ai fabbricati ed identificata al Fg 85 part. 16 sub 3 distinta in partita speciale A, non sia facilmente divisibile accertare e dichiarare che gli abusi sono stati effettuati dal Sig. e condannarlo al CP_1
pagamento dei costi necessari per la sanatoria ove possibile o alla riduzione in pristino dello stato dell'immobile de quo, anche detraendo i relativi costi dall'importo della propria quota derivante dalla vendita ad egli spettante. - Accertare e dichiarare che il Sig. non ha CP_1
corrisposto alla Sig.ra i costi dalla stessa sostenuti per Parte_1
le spese relative all'immobile per cui è causa ,così come esposto in narrativa e condannarlo a corrispondere alla Sig.ra Parte_1
l'importo di € 522,73 o quella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa. Statuire altresì l'obbligo dello stesso alla corresponsione del 50% delle spese che matureranno fino a quando le parti saranno comproprietarie dell'immobile de quo che verranno acclarate in corso di causa. - Nella denegata ipotesi in cui si ritenesse esercitabile il diritto a richiedere l'adempimento all'obbligazione contenuta nell'atto del Notaio del 15/04/1999, accertare e dichiarare che della Sig.ra Per_3 Parte_2
se ne sempre occupata in via esclusiva la Sig.ra
[...] Parte_1
ed in particolare dal 15/04/1999 alla morte della stessa avvenuta in
[...]
data 14/12/2008, accudendola ed assolvendo ad ogni necessità della stessa così come previsto nella scrittura de quo e conseguentemente condannare il Sig. alla restituzione della quota di immobile dell'atto de CP_1
quo, o alla somma che parrà di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa. - Condannare il Sig. alla corresponsione delle somme CP_1
che si renderanno necessarie per lo svolgimento degli interventi urgenti pag. 7/12 sull'immobile come indicati in narrativa qualora nelle more della presente vertenza non si rendesse disponibile spontaneamente. In ogni caso con vittoria di spese, e compensi di causa oltre il rimborso delle spese generali ed accessori di legge., ivi compresa la fase di mediazione “.
In corso di causa accertata la presenza di abusi che rendevano di fatto impossibile procedere con la divisione l'attore rinunciava alle proprie domande e il convenuto manteneva solo alcune riconvenzionali.
Il tribunale decideva la causa in questi termini” 1) Dichiara rinunciate in giudizio le domande proposte da nei confronti di CP_1 [...]
2) Condanna al pagamento a favore di Parte_1 CP_1 [...]
di € 231,40 pari al 50% dei costi di bonifica per gli anni Parte_1
2016-2020 anticipati dalla convenuta;
3) Rigetta le ulteriori domande formulate da nei confronti di 4) Parte_1 CP_1
Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio”.
2.- Avverso detta sentenza ha proposto appello per i Parte_1
seguenti motivi.
Con il primo motivo deduce erroneità della sentenza per aver ritenuto domanda generica e non provata la richiesta di interventi per l'eliminazione di vizi presenti nell'abitazione. Ritiene di aver allegato i vizi dell'immobile per i quali aveva richiesto prove per testi e CTU.
Con il secondo motivo lamenta un vizio di ultrapetizione circa l'attribuibilità degli abusi quale domanda riconvenzionale collegata alla domanda principale rinunciata dall'attore. Ribadisce a riguardo che gli abusi sono imputabili solo a suo fratello diversamente da quanto ritenuto dal giudice che comunque sul punto non doveva pronunciarsi in ragione pag. 8/12 delle rinunce alle domande delle parti per le quali il Giudice avrebbe dovuto pronunciare la cessazione della materia del contendere.
Con il terzo motivo impugna la compensazione delle spese.
3.- Si è costituito in giudizio l'appellato contestando tutte le argomentazioni avversarie chiedendo il rigetto dell'appello per sua infondatezza con vittoria di spese.
In ordine al primo motivo ribadisce la correttezza del rigetto della domanda indicata per sua assoluta genericità e mancanza di allegazione e prova.
Circa il regolamento delle spese ribadisce che non vi è stata alcuna statuizione da parte del giudice sull'attribuibilità degli abusi e ritiene comunque corretta la compensazione in considerazione della reciproca soccombenza
4.- L'appello va rigettato.
In ordine al primo motivo si condivide il ritenuto difetto di allegazione riconosciuto dal primo giudice con riferimento alla domanda svolta dlala convenuta in via riconvenzionale per spese future assolutamente generiche senza alcuna loro chiara individuazione negli atti introduttivi nei termini di legge (“Condannare il Sig. alla corresponsione delle somme che si CP_1
renderanno necessarie per lo svolgimento degli interventi urgenti sull'immobile come indicati in narrativa qualora nelle more della presente vertenza non si rendesse disponibile spontaneamente.”). In narrativa non risulta individuato alcun intervento urgente di cui con la citata domanda si chiede un rimborso in termini assolutamente ipotetici ed eventuali. Il difetto di allegazione rende superflua anche qualsiasi valutazione sul pure riconosciuto difetto di prova che questo giudice comunque condivide.
pag. 9/12 Passando al secondo motivo l'appellante si duole del fatto che il giudice, ai fini della regolamentazione delle spese, ha richiamato una precedente ordinanza del 27.5.2021 al fine di sostenere, secondo la tesi dell'appellante, la non imputabilità degli abusi in via esclusiva a Precisato CP_1
che sul punto della imputabilità degli abusi non vi è stata alcuna statuizione da parte del primo giudice, lì dove la relativa domanda correttamente non è stata esaminata a seguito della rinuncia alle domande principali da parte dell'attore, va altresì rilevato che il giudice solo ai fini della regolamentazione delle spese ha richiamato un'ordinanza con la quale non vi era stato alcun accertamento sull'imputabilità degli abusi (nella medesima ordinanza si legge che era semplicemente “inutile quindi ricercare o rimpallarsi le responsabilità delle opere abusive ma utile precisare che gli atti di scioglimento della comunione riguardanti atti non conformi sono nulli”) e il richiamo è stato operato anche per evidenziare anche “un conflitto familiare che non trova soluzione”.
Sulla base di tutti questi elementi il giudice ha quindi proceduto alla compensazione delle spese di lite.
Passando al terzo motivo sul merito della compensazione disposta dal primo giudice si rileva che la stessa è stata disposta considerata “la natura del contenzioso, la adesione della convenuta alla domanda di divisione di un bene “giuridicamente non divisibile” e il rigetto delle domande riconvenzionali”.
A parere della Corte la compensazione delle spese sulla base di questi elementi è stata correttamente disposta considerando la reciproca soccombenza in considerazione del fatto che all'iniziale domanda di divisione poi rinunciata dall'attore, vi era stata iniziale adesione del pag. 10/12 convenuto le cui domande riconvenzionali sono state comunque quasi integralmente rigettate.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese di lite per la soccombenza con valori minimi considerata l'effettiva complessità della fattispecie.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di costituito, Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n. 201/2022, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite che liquida in €
6.946,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte
d'Appello di Bologna il 27.5.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
pag. 11/12 Annarita Donofrio
Giuseppe De Rosa
pag. 12/12