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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/06/2025, n. 2475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2475 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 737/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza dell'11 giugno 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 737/2025 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], residente a [...]nella Parte_1
Via Casalaina n. 30, C.F. , rappresentato e difeso, in forza di procura C.F._1
in atti, dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, C.F. P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: Diritto al risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2025 parte ricorrente, docente non di ruolo, da ultimo, nell'anno scolastico 2024/25 presso l'istituto comprensivo Montessori/Mascagni
pagina 1 di 6 di Catania, ha riferito di aver già lavorato con contratti a tempo determinato alle dipendenze del convenuto sin dall'anno scolastico 2011 con supplenze brevi e saltuarie e CP_1
dall'anno scolastico 2017/18 con contratti annuali.
Ha ampiamente argomentato in ordine all'abusiva reiterazione dei contratti a termine stipulati, asserendo il proprio diritto al risarcimento del danno da quantificarsi ex art. 12, comma 1, c.d. decreto salva infrazioni ed ha chiesto “• Accertare e dichiarare l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi, posta da parte
resistente, per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze
sostitutive di personale temporaneamente assente, con conseguente condanna del
[...]
al risarcimento danno secondo i criteri forfettari indicati nel ricorso. • Con Controparte_1
vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei
sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Il ministero convenuto, ancorché ritualmente citato, non si è costituito ne va pertanto dichiarata la contumacia.
In esito all'udienza dell'11 giugno 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della parte ricorrente, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto della presente controversia è il risarcimento del danno per l'asserita abusiva reiterazione ultratriennale dei contratti a termine da parte dell'amministrazione convenuta.
Tutte le questioni oggetto del presente giudizio sono state ampiamente affrontate e risolte alla luce dei principi della giurisprudenza comunitaria tanto dalla Consulta con la sentenza n. 187/2016 quanto dalla Corte di Cassazione con ben sette sentenze depositate in data 7.11.2016 (Cass., 22552/2016, 22553/2016, 22554/2016, 22555/2016, 22556/2016,
22557/2016, 22558/2016).
La Corte di Giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, con sentenza del 26.11.2014
(c.d. sentenza ), aveva chiarito la contrarietà al diritto europeo di “una normativa Per_1 nazionale (…) che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di
pagina 2 di 6 personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo".
La Corte Costituzionale ha pertanto dichiarato “è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. (…) l'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio
1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), senza che ragioni obiettive lo giustifichino. (…) L'illecito conseguente alla violazione del diritto UE di cui si è resa responsabile l'Italia è stato però cancellato con la sopravvenuta introduzione di adeguati ristori al personale interessato da parte del legislatore che ha così attuato le conferenti previsioni europee, le quali rimettono l'individuazione delle misure alle autorità nazionali, limitandosi a definirne gli essenziali caratteri di dissuasività, proporzionalità ed effettività e ritenendo sufficiente l'applicazione anche di un solo rimedio. Dalla combinazione dei vari interventi, a regime e transitori, effettuati dalla legge n. 107 del 2015, emerge l'esistenza in tutti i casi di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dal giudice europeo. Viene anzitutto introdotto un termine effettivo di durata dei contratti a tempo determinato di complessivi 36 mesi, anche non continuativi, il cui rispetto è garantito dal risarcimento del danno. Quanto alle situazioni pregresse, per i docenti, si è messo in atto un piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto e volto a garantire all'intera massa dei precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati)”.
La Corte di Cassazione, preso atto della pronuncia del giudice costituzionale, con le suindicate sentenze ha risolto i problemi concreti relativi al complessivo sistema dell'assegnazione delle supplenze annuali, individuando in particolare le condizioni per la configurabilità dell'abuso nel ricorso al contratto a tempo determinato su organico di diritto,
pagina 3 di 6 sola tipologia contrattuale presa in considerazione tanto dalla Corte di Giustizia che dalla
Corte Costituzionale.
In breve, la Cassazione ha ritenuto illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, termine per l'attuazione della direttiva europea in materia, la reiterazione dei contratti a tempo determinato su organico di diritto oltre i 36 mesi, assumendo quale parametro temporale il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti.
In tali ipotesi la Corte ha escluso anzitutto la conversione del rapporto a tempo indeterminato alla luce del divieto contenuto nell'art. 36, d. lgs. 165/2001, nonché ai sensi dell'art. 97 Costituzione il quale prevede il concorso quale modalità generale di accesso alle pubbliche amministrazioni, salvi i casi previsti dalla legge. Ha pertanto concluso che nelle ipotesi di illegittima reiterazione dei contratti a termine su organico di diritto la stabilizzazione dei docenti ai sensi della legge 107/2015 o in virtù della pregressa disciplina o comunque la certezza della stabilizzazione entro tempi certi e ravvicinati costituisca misura idonea a sanzionare l'abuso, salva la prova del maggior danno e nei casi di mancata stabilizzazione il danno vada risarcito secondo i parametri della sentenza delle Sezioni Unite
n. 5072 del 2016 con applicazione dell'art. 32, comma 5, l. 183/2010.
Diversamente, secondo la Corte invece “nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su cd. organico di fatto e per le supplenze temporanee, non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima” (Cass. n.
22552/2016).
Al riguardo, infatti, la Cassazione ha premesso la distinzione tra le varie tipologie di supplenza – annuale su organico di diritto fino al termine dell'anno scolastico, temporanea su organico di fatto fino al termine delle attività didattiche e temporanea per necessità contingenti – ed ha precisato che l'attribuzione del tipo di supplenza è condizionata dalla definizione delle dotazioni organiche e, dunque, dalla consistenza dei posti previsti nelle dotazioni organiche, con atto di macro-organizzazione di portata generale, dall'amministrazione scolastica: risulta pertanto necessaria l'allegazione che, nella concreta attribuzione delle supplenze sui posti in organico di fatto, vi sia stato un uso improprio o pagina 4 di 6 distorto del potere di macrorganizzazione delegato dal legislatore al ministero in ordine alla ricognizione dei posti e delle concrete esigenze del servizio.
La Corte nella sostanza ha escluso recisamente che la mera reiterazione ultratriennale del contratto a tempo determinato per supplenze su organico di fatto o temporanee sia sufficiente a configurare un abuso in assenza di specifiche deduzioni delle parti con riguardo alle condizioni concrete della reiterazione con susseguirsi ad esempio di assegnazioni presso lo stesso istituto e con riguardo alla stessa classe di concorso, per oltre 36 mesi, ritenuti elementi sintomatici dell'uso distorto del contratto a termine su organico di fatto anche dalla più recente e attenta giurisprudenza di merito.
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, non risulta che il ricorrente sia stato immesso in ruolo, né è noto se abbia probabilità di stabilizzazione entro tempi certi e ravvicinati, si tratta di una circostanza rilevante ai fini della decisione alla luce di quanto emerge dagli atti.
Risulta infatti che successivamente al 10.07.2001, il ricorrente sia stato destinatario dall'anno scolastico 2017/2018 all'anno scolastico 2021/2022 di cinque contratti fino al 31 agosto di ciascun anno scolastico.
Si configura pertanto per ciò stesso un'abusiva reiterazione del contratto a termine che, in assenza di intervenuta immissione in ruolo, va risarcita secondo i parametri della sentenza delle Sezioni Unite n. 5072 del 2016 facendo riferimento anziché all'art. 32, comma
5, d.l. 183/2010 alla norma sopravvenuta dell'art. 36, d. lgs. 165/2001 secondo cui “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti
o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Nei successivi anni scolastici (2021/22-2022/23-2024/25) il ricorrente non risulta essere stato destinatario di alcun contratto a tempo determinato su organico di diritto fino al
31 agosto ma soltanto di contratti su organico di fatto, presso istituti diversi e in località diverse, non avendo mai prestato servizio per oltre tre anni nel medesimo istituto sicché nel pagina 5 di 6 triennio suindicato non è configurabile alcun abuso, né parte ricorrente ha allegato e/o provato il ricorso improprio alle supplenze su organico di fatto, essendosi limitata a dedurre unicamente la mera reiterazione dei contratti a termine.
Ciò premesso, appare congruo condannare il ministero convenuto al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a 4, 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, tenuto conto dell'abuso riscontrato nei termini prima illustrati, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione come per legge.
Va disposta la compensazione di metà delle spese di lite tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso.
La restante quota viene liquidata come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore del ricorso, delle questioni trattate e della brevità del giudizio.
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
ricorso depositato in data 24 gennaio 2025 nei confronti del Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti
[...]
costituite e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia del ministero convenuto;
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna il ministero convenuto al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento del danno che liquida nella misura di 4,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre alla maggiore somma tra interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna il ministero convenuto alla rifusione di metà delle spese di lite che liquida già ridotte in € 1054, 00 per compensi professionali, oltre iva cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore dei procuratori antistatari.
Catania, 11 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza dell'11 giugno 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 737/2025 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], residente a [...]nella Parte_1
Via Casalaina n. 30, C.F. , rappresentato e difeso, in forza di procura C.F._1
in atti, dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, C.F. P.IVA_1
RESISTENTE
OGGETTO: Diritto al risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2025 parte ricorrente, docente non di ruolo, da ultimo, nell'anno scolastico 2024/25 presso l'istituto comprensivo Montessori/Mascagni
pagina 1 di 6 di Catania, ha riferito di aver già lavorato con contratti a tempo determinato alle dipendenze del convenuto sin dall'anno scolastico 2011 con supplenze brevi e saltuarie e CP_1
dall'anno scolastico 2017/18 con contratti annuali.
Ha ampiamente argomentato in ordine all'abusiva reiterazione dei contratti a termine stipulati, asserendo il proprio diritto al risarcimento del danno da quantificarsi ex art. 12, comma 1, c.d. decreto salva infrazioni ed ha chiesto “• Accertare e dichiarare l'abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il termine di 36 mesi, posta da parte
resistente, per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze
sostitutive di personale temporaneamente assente, con conseguente condanna del
[...]
al risarcimento danno secondo i criteri forfettari indicati nel ricorso. • Con Controparte_1
vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei
sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Il ministero convenuto, ancorché ritualmente citato, non si è costituito ne va pertanto dichiarata la contumacia.
In esito all'udienza dell'11 giugno 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note della parte ricorrente, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Oggetto della presente controversia è il risarcimento del danno per l'asserita abusiva reiterazione ultratriennale dei contratti a termine da parte dell'amministrazione convenuta.
Tutte le questioni oggetto del presente giudizio sono state ampiamente affrontate e risolte alla luce dei principi della giurisprudenza comunitaria tanto dalla Consulta con la sentenza n. 187/2016 quanto dalla Corte di Cassazione con ben sette sentenze depositate in data 7.11.2016 (Cass., 22552/2016, 22553/2016, 22554/2016, 22555/2016, 22556/2016,
22557/2016, 22558/2016).
La Corte di Giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, con sentenza del 26.11.2014
(c.d. sentenza ), aveva chiarito la contrarietà al diritto europeo di “una normativa Per_1 nazionale (…) che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di
pagina 2 di 6 personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo".
La Corte Costituzionale ha pertanto dichiarato “è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. (…) l'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio
1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), senza che ragioni obiettive lo giustifichino. (…) L'illecito conseguente alla violazione del diritto UE di cui si è resa responsabile l'Italia è stato però cancellato con la sopravvenuta introduzione di adeguati ristori al personale interessato da parte del legislatore che ha così attuato le conferenti previsioni europee, le quali rimettono l'individuazione delle misure alle autorità nazionali, limitandosi a definirne gli essenziali caratteri di dissuasività, proporzionalità ed effettività e ritenendo sufficiente l'applicazione anche di un solo rimedio. Dalla combinazione dei vari interventi, a regime e transitori, effettuati dalla legge n. 107 del 2015, emerge l'esistenza in tutti i casi di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dal giudice europeo. Viene anzitutto introdotto un termine effettivo di durata dei contratti a tempo determinato di complessivi 36 mesi, anche non continuativi, il cui rispetto è garantito dal risarcimento del danno. Quanto alle situazioni pregresse, per i docenti, si è messo in atto un piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto e volto a garantire all'intera massa dei precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati)”.
La Corte di Cassazione, preso atto della pronuncia del giudice costituzionale, con le suindicate sentenze ha risolto i problemi concreti relativi al complessivo sistema dell'assegnazione delle supplenze annuali, individuando in particolare le condizioni per la configurabilità dell'abuso nel ricorso al contratto a tempo determinato su organico di diritto,
pagina 3 di 6 sola tipologia contrattuale presa in considerazione tanto dalla Corte di Giustizia che dalla
Corte Costituzionale.
In breve, la Cassazione ha ritenuto illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, termine per l'attuazione della direttiva europea in materia, la reiterazione dei contratti a tempo determinato su organico di diritto oltre i 36 mesi, assumendo quale parametro temporale il termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti.
In tali ipotesi la Corte ha escluso anzitutto la conversione del rapporto a tempo indeterminato alla luce del divieto contenuto nell'art. 36, d. lgs. 165/2001, nonché ai sensi dell'art. 97 Costituzione il quale prevede il concorso quale modalità generale di accesso alle pubbliche amministrazioni, salvi i casi previsti dalla legge. Ha pertanto concluso che nelle ipotesi di illegittima reiterazione dei contratti a termine su organico di diritto la stabilizzazione dei docenti ai sensi della legge 107/2015 o in virtù della pregressa disciplina o comunque la certezza della stabilizzazione entro tempi certi e ravvicinati costituisca misura idonea a sanzionare l'abuso, salva la prova del maggior danno e nei casi di mancata stabilizzazione il danno vada risarcito secondo i parametri della sentenza delle Sezioni Unite
n. 5072 del 2016 con applicazione dell'art. 32, comma 5, l. 183/2010.
Diversamente, secondo la Corte invece “nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su cd. organico di fatto e per le supplenze temporanee, non è in sé configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima” (Cass. n.
22552/2016).
Al riguardo, infatti, la Cassazione ha premesso la distinzione tra le varie tipologie di supplenza – annuale su organico di diritto fino al termine dell'anno scolastico, temporanea su organico di fatto fino al termine delle attività didattiche e temporanea per necessità contingenti – ed ha precisato che l'attribuzione del tipo di supplenza è condizionata dalla definizione delle dotazioni organiche e, dunque, dalla consistenza dei posti previsti nelle dotazioni organiche, con atto di macro-organizzazione di portata generale, dall'amministrazione scolastica: risulta pertanto necessaria l'allegazione che, nella concreta attribuzione delle supplenze sui posti in organico di fatto, vi sia stato un uso improprio o pagina 4 di 6 distorto del potere di macrorganizzazione delegato dal legislatore al ministero in ordine alla ricognizione dei posti e delle concrete esigenze del servizio.
La Corte nella sostanza ha escluso recisamente che la mera reiterazione ultratriennale del contratto a tempo determinato per supplenze su organico di fatto o temporanee sia sufficiente a configurare un abuso in assenza di specifiche deduzioni delle parti con riguardo alle condizioni concrete della reiterazione con susseguirsi ad esempio di assegnazioni presso lo stesso istituto e con riguardo alla stessa classe di concorso, per oltre 36 mesi, ritenuti elementi sintomatici dell'uso distorto del contratto a termine su organico di fatto anche dalla più recente e attenta giurisprudenza di merito.
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, non risulta che il ricorrente sia stato immesso in ruolo, né è noto se abbia probabilità di stabilizzazione entro tempi certi e ravvicinati, si tratta di una circostanza rilevante ai fini della decisione alla luce di quanto emerge dagli atti.
Risulta infatti che successivamente al 10.07.2001, il ricorrente sia stato destinatario dall'anno scolastico 2017/2018 all'anno scolastico 2021/2022 di cinque contratti fino al 31 agosto di ciascun anno scolastico.
Si configura pertanto per ciò stesso un'abusiva reiterazione del contratto a termine che, in assenza di intervenuta immissione in ruolo, va risarcita secondo i parametri della sentenza delle Sezioni Unite n. 5072 del 2016 facendo riferimento anziché all'art. 32, comma
5, d.l. 183/2010 alla norma sopravvenuta dell'art. 36, d. lgs. 165/2001 secondo cui “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti
o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Nei successivi anni scolastici (2021/22-2022/23-2024/25) il ricorrente non risulta essere stato destinatario di alcun contratto a tempo determinato su organico di diritto fino al
31 agosto ma soltanto di contratti su organico di fatto, presso istituti diversi e in località diverse, non avendo mai prestato servizio per oltre tre anni nel medesimo istituto sicché nel pagina 5 di 6 triennio suindicato non è configurabile alcun abuso, né parte ricorrente ha allegato e/o provato il ricorso improprio alle supplenze su organico di fatto, essendosi limitata a dedurre unicamente la mera reiterazione dei contratti a termine.
Ciò premesso, appare congruo condannare il ministero convenuto al risarcimento del danno in favore del ricorrente in misura pari a 4, 5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, tenuto conto dell'abuso riscontrato nei termini prima illustrati, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione come per legge.
Va disposta la compensazione di metà delle spese di lite tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso.
La restante quota viene liquidata come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore del ricorso, delle questioni trattate e della brevità del giudizio.
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
ricorso depositato in data 24 gennaio 2025 nei confronti del Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti
[...]
costituite e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia del ministero convenuto;
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna il ministero convenuto al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento del danno che liquida nella misura di 4,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre alla maggiore somma tra interessi e rivalutazione come per legge;
- condanna il ministero convenuto alla rifusione di metà delle spese di lite che liquida già ridotte in € 1054, 00 per compensi professionali, oltre iva cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore dei procuratori antistatari.
Catania, 11 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 6 di 6