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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/06/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Prima Civile - riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice riunito in camera di conIGlio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4764 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A di , nata a [...], il [...], – cod. fisc. Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Anna Brancaccio C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Boscoreale (NA), via G. De Falco, n. 113
RICORRENTE
E
, nata a [...], l'[...], – cod. fisc. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Erik Furno, presso CodiceFiscale_2 il cui studio elettivamente domicilia in Gragnano (NA), alla via Roma, n. 152
RESISTENTE
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.01.2025, sostituita mediante deposito delle note ex art. 127 c.p.c., la difesa di parte ricorrente si è riportata integralmente al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché alla memoria integrativa regolarmente depositata ed alle precedenti note di trattazione scritte, oltre che a tutte le deduzioni e argomentazioni in atti riportate, insistendo per l'assoluta infondatezza delle richieste avanzate dalla controparte sia in ordine all' assegno divorzile
1 sia relativa al mantenimento per la figlia, evidenziando la sua illegittimità, nonché inammissibilità ed infondatezza. Ha concluso, dunque, chiedendo di: 1)accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sorrento in data 09.07.1994 da e Parte_2
; 2) rigettare le avverse richieste;
3) riconoscere il diritto del ricorrente a Controparte_1 percepire l'assegno divorzile da porsi a carico della IG.ra nella misura di euro 1000,00 CP_1 mensili, ovvero di quella somma ritenuta giusta ed equa dall'On.le Tribunale adito;
4) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa al sottoscritto procuratore antistatario.
La difesa della resistente ha insistito per l'ammissione delle richieste istruttorie formulate nelle note ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., al fine di dimostrare non solo i “disturbi della personalità con caratteri violenti” del , ma soprattutto le violenze fisiche e morali dello stesso perpetrate Parte_2 in danno della fino al conseguimento da parte del Tribunale degli ordini di protezione CP_1 familiare nei confronti del coniuge ex art. 342 bis/ter c.c; in subordine, ha chiesto prevedersi un assegno almeno per la figlia specializzanda presso l'Università “L. Vanvitelli” di Santa Per_1
Maria Capua Vetere e, come tale, necessitante di un contributo al cd. “assegno di rimborso studio” rigettandosi, in ogni caso, la richiesta di assegno divorzile avanzata dal , che, oltre allo Parte_2 stipendio di insegnante, svolge attività di libero professionista quale consulente e revisore dei conti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 21.09.2022, chiedeva a questo Tribunale che fosse Parte_2 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Controparte_1
Sorrento, il 09.07.1994.
Il ricorrente esponeva che in costanza di matrimonio era nata, il 16/11/1995, una figlia, Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente e che erano separati dal 18.01.2022, allorquando il
Tribunale di Torre Annunziata aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza n. 105/2022, previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data 06.11.2019.
Con la suddetta sentenza, il Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi, rigettava la domanda di mantenimento della figlia nonché quella di mantenimento della ricorrente, entrambe Per_1 proposte da quest'ultima e rigettava, altresì, la domanda di assegnazione della casa coniugale in favore della . CP_1
Il ricorrente deduceva, altresì, che pendeva, sempre innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, autonomo giudizio di divisione della comunione relativo all'immobile in comproprietà dei coniugi sito in Castellammare di Stabia (NA), al Viale Europa n. 130, piano 8°, scala A, interno n. 17, riportato al N.C.E.U. del Comune di Castellammare di Stabia al foglio 6, mappale 521, sub.23, cat.
A/2, classe 6 di circa mq. 116,40 nonché di box pertinenziale sito sempre in Castellammare di
Stabia alla via Virgilio n.110.
2 Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto con la resistente.
Si costituiva , la quale aderiva alla domanda di divorzio, chiedendo però di Controparte_1 porre a carico del ricorrente l'obbligo di versarle a titolo di assegno divorzile la somma mensile di euro 1.500,00.
A sostegno della domanda deduceva che il durante il matrimonio protrattosi per oltre Parte_2 venticinque anni, aveva sempre contribuito in modo rilevante a tutte le eIGenze familiari sia per la moglie che per la figlia, garantendo loro un elevato tenore di vita;
allegava, invero, che il ricorrente, indipendentemente dai redditi dichiarati, aveva sempre avuto un elevata disponibilità economica in quanto professore in un liceo scientifico statale, titolare di una attività di dottore commercialista- revisore contabile con studio in Castellammare di Stabia, nonché proprietario di un patrimonio immobiliare.
Ancora la deduceva che il coniuge aveva assunto nei suoi confronti ed in quelli della CP_1 figlia, all'epoca minore, comportamenti violenti e minacciosi con aggressioni fisiche e maltrattamenti, tanto che più volte essa deducente era stata costretta a ricorrere al Pronto Soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per le lesioni conseguenti alle aggressioni subite dal coniuge, evitando di sporgere formale denunzia-querela al fine di non inasprire i già pessimi rapporti intrattenuti con il marito, nonché di evitare ulteriori reazioni violente;
che a seguito di ben due ricoveri del di presso il reparto di Igiene Mentale del I Policlinico di Napoli, con Pt_2 degenza ognuna di giorni 15 e terapia farmacologica per “disturbi della personalità con caratteri violenti”, perdurando il grave stato patologico del marito, a tutela della integrità fisica sua e della figlia era costretta a richiedere in via di urgenza al Tribunale di Torre Annunziata gli ordini Per_1 di protezione familiare con l'allontanamento del coniuge dalla dimora familiare;
che il Tribunale adito, inaudita altera parte, concedeva i richiesti provvedimenti di urgenza, confermati poi alla udienza di comparizione delle parti;
che stante il carattere temporaneo del provvedimento di allontanamento, il Tribunale con successivo provvedimento prorogava l'ordine di protezione, disponendo che il di si sottoponesse a periodici controlli presso l'Igiene Mentale della Pt_2 locale A.S.L., richiedendone una dettagliata relazione, relazione che ne confermava il grave stato psichico;
che sin dalla separazione giudiziale, il aveva posto in essere in danno della Parte_2 moglie ripetuti atti persecutori e ingiuriosi, con pubblicazione su siti social (facebook e instagram), non riservati ma di dominio pubblico, di fatti e riferimenti falsi ed infamanti con epiteti scurrili sulla onorabilità della resistente;
che anche i rapporti intrattenuti dal con la figlia Parte_2 Per_1 si erano drasticamente interrotti, nonostante la figlia avesse cercato in ogni modo di avvicinarsi al padre.
3 All'udienza presidenziale del 15.02.2023, il Presidente, dato atto del tentativo fallito di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori, confermando le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 105/2022 del 18.01.2022, disattendendo la domanda di assegno per il mantenimento della figlia formulata dalla resistente nelle note di udienza, in ragione della indipendenza Per_1 economica della predetta figlia già accertata dalla sentenza di separazione e rimettendo agli esiti della successiva istruttoria la valutazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento in favore della medesima resistente dell'assegno divorzile.
In sede di memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. depositata in data 06.04.2023, il ricorrente deduceva ancora che la resistente godeva di sostanze economiche, provenienti dallo svolgimento continuativo (e indeterminato) di prestazioni lavorative alle dipendenze di un Ente pubblico, di gran lunga superiori a quelle da lui percepite e che, pertanto, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della IG.ra ; di contro, Controparte_1 rappresentava che le proprie consistenze economiche risultavano fortemente compromesse in seguito alla separazione, avendo finanche cessato, in data 05.05.2022, la sua attività di commercialista, con una diminuzione del suo reddito. Il di RT chiedeva, dunque, di porre a carico della IG.ra ed a suo favore un assegno divorzile nella misura di euro 1.000,00 CP_1 mensili.
All'udienza cartolare del 25.05.2023, il G.I. concedeva alle parti i termini di cui all'art 183, comma
VI c.p.c. e rinviava, per l'ammissione dei mezzi istruttori, all'udienza del 27.11.2023.
In data 29.11.2023 veniva dichiarata l'interruzione del processo per l'intervenuto decesso dell'originario difensore di parte resistente.
Riassunto il processo su iniziativa di parte ricorrente, all'udienza cartolare del 29.04.2024, il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.06.2024.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il G.I. rigettava l'istanza di prova orale di parte resistente, nonché rinviava in prosieguo precisazione delle conclusioni all'udienza del
20.01.2025, all'esito della quale riservava la causa in decisione al collegio, assegnando alle parti, con decorrenza dal 27.01.2025, i termini ex art.190 c.p.c. e disponendo darsi comunicazione al P.M. per il necessario parere.
Il P.M., con parere depositato in data 07.02.2025, concludeva perché fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data (06.11.2019) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel
4 procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con sentenza n. 105/2022 del 18.01.2022
(passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 05.08.2022) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Inoltre, considerato che entrambe le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori riguardanti la figlia maggiorenne laureata in Per_1 medicina e specializzanda in cardiologia presso l'Università di Salerno, per la quale la CP_1 ha richiesto la corresponsione al di di un assegno di mantenimento, si osserva quanto Pt_2 segue.
Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne, gravante sul genitore (tanto separato quanto divorziato) non convivente, sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno, cessa all'atto del conseguimento da parte figlio, di uno “status” di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato (non rilevando, all'uopo, il tenore di vita da lui condotto in costanza di matrimonio o durante la separazione dei genitori), poiché il fondamento del diritto del coniuge convivente a percepire l'assegno de quo risiede, oltre che nell'elemento oggettivo della convivenza
(che lascia presumere il perdurare dell'onere del mantenimento), nel dovere di assicurare un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità del figlio (oltre che alle condizioni economiche e sociali dei genitori), onde consentirgli una propria autonomia economica, dovere che cessa, pertanto, con l'inizio dell'attività lavorativa da parte di quegli (cfr. Cass. civ.,
2392/2008).
Inoltre, proprio in relazione ai figli maggiorenni specializzandi in medicina, un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità ha sancito il venir meno dell'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento, atteso che il compenso corrisposto al medico specializzando, in dipendenza di un contratto di formazione specialistica pluriennale ex art. 37, d.lgs. 17 agosto 1.999,
n. 368, non è riconducibile ad una semplice borsa di studio (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18974 del 08/08/2013).
Tali essendo i presupposti, tenuto conto che l'ammissione alla scuola di specializzazione comporta per la figlia la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita e Per_1 dunque, il raggiungimento di uno “status” di autosufficienza economica, la domanda di mantenimento deve essere rigettata, come del resto, e per le medesime argomentazione, già ritenuto nel giudizio di separazione coniugi.
5 Anche le domande di riconoscimento di un assegno divorzile, formulate da ciascuna parte nei confronti dell'altra, sono entrambe infondate e vanno, dunque, rigettate.
Sul punto appare opportuno riepilogare preliminarmente i principi giurisprudenziali relativi all'assegno di divorzio che di recente hanno, peraltro, subito una IGnificativa inversione di rotta.
Difatti, secondo consolidata giurisprudenza, tra l'altro, fatta propria dal Collegio in molteplici decisioni, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile (di carattere esclusivamente assistenziale) andava effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti matrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in base al criterio, secondo cui, mentre non è necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto (il quale può essere anche economicamente autosufficiente), rileva invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche (v. Cass. n. 4021 del 23.2.2006).
I "mezzi adeguati" di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, secondo il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, coincidevano con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (v. Cass. n. 11021 del 15.7.2003).
La verifica della inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente si effettuava, cioè, raffrontandoli ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. A tal fine, il tenore di vita precedente doveva desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (v. Cass. n.
11686/2013).
Quello che rilevava non era l'esistenza di uno stato di bisogno, ma la verifica della sussistenza, in conseguenza della cessazione del vincolo e della convivenza matrimoniale, di un apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche, le quali dovevano essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio tra i coniugi (v. Cass. n. 4764/2007; Cass. n. 10210/2005; Cass. n.
4021/2006).
Il Tribunale non può, tuttavia, ignorare la IGnificativa inversione di tendenza operata dalla giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, dapprima con la pronuncia n. 11504 del 10/05/2017
e successivamente con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018.
Alla luce della prima delle indicate pronunce, se il diritto all'assegno di divorzio deve essere riconosciuto alla "persona" dell'ex coniuge nella fase dell'an debeatur, l'entità del predetto assegno va poi "determinato" esclusivamente nella successiva fase del quantum debeatur, non già "in ragione" del rapporto matrimoniale, ormai definitivamente estinto, bensì "in considerazione" del
6 periodo più o meno lungo della vita in comune (la c.d. «comunione spirituale e materiale» degli ex coniugi).
Tali essendo i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile enunziati dalla indicata giurisprudenza di legittimità, appare evidente come in presenza di «mezzi adeguati» dell'ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità «di procurarseli» - vale a dire della "indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso - e, dunque, in assenza di ragioni di «solidarietà economica», l'eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della "mera preesistenza" di un rapporto matrimoniale ormai estinto, peraltro di durata tendenzialmente sine die: il discrimine tra «solidarietà economica» ed illegittima locupletazione sta, perciò, proprio nel giudizio sull'esistenza, o no, delle condizioni del diritto all'assegno, nella fase dell'an debeatur.
Tanto premesso, la Suprema Corte nella decisione del 2017 chiarisce che l'utilizzo del parametro del «tenore di vita» inducendo inevitabilmente - ma inammissibilmente - ad una indebita commistione tra la fase dell'accertamento dell'an debeatur e quella, solo successiva ed eventuale, del quantum debeatur, non può essere utilizzato non essendo un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale: l'interesse tutelato con l'attribuzione dell'assegno divorzile - come detto - non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione - esclusivamente - assistenziale dell'assegno divorzile.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 18287/2018, mitigando la rigida interpretazione fornita dalla innovativa pronuncia del 2017 - secondo la quale il fondamento dell'attribuzione dell'assegno divorzile è la mancanza di autosufficienza economica dell'avente diritto - hanno precisato che all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa.
La sentenza afferma che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
La valutazione svolta nella sentenza n. 11504 del 2017 è stata ritenuta dalle Sezioni Unite rilevante ma incompleta, in quanto non radicata sui fattori oggettivi e interrelazionali che determinano la condizione complessiva degli ex coniugi dopo lo scioglimento del vincolo: nella sentenza del 2017 lo scioglimento del vincolo coniugale, comporta una netta soluzione di continuità tra la fase di vita successiva e quella anteriore, con la conseguenza che l'autodeterminazione e l'autoresponsabilità costituiscono la giustificazione di questa radicale cesura e vengono assunti come principi
7 informatori dei residui e limitati effetti della cessata relazione coniugale. In altre parole, la previsione legislativa relativa all'assegno di divorzio, alle condizioni previste dalla legge, viene ritenuta prescrizione di carattere eccezionale e derogatorio, in relazione al riacquisto dello stato libero realizzato con il divorzio;
all'assegno viene, di conseguenza, riconosciuta una natura giuridica strettamente ed esclusivamente assistenziale, rigidamente ancorata ad una condizione di mancanza di autonomia economica, da valutare in considerazione della condizione soggettiva del richiedente, del tutto svincolata dalla relazione matrimoniale ed unicamente orientata, per il presente e per il futuro, dalle scelte e responsabilità individuali.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, sottolineato che questa impostazione, pur condivisibile nella parte in cui coglie la potenzialità deresponsabilizzante del parametro del tenore di vita, omette, tuttavia, di considerare che i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità hanno orientato non solo la scelta degli ex coniugi di unirsi in matrimonio ma hanno, altresì, determinato il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all'attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 cod. civ..
La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo.
Con la cessazione dell'unione matrimoniale si realizza, nella prevalenza delle situazioni concrete, un depauperamento di entrambi gli ex coniugi e si crea uno squilibrio economico-patrimoniale conseguente a tale determinazione: i ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi, all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale.
Concludono le Sezioni Unite che, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, è dunque necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970 (così come modificata dalla L. 74/1987) al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata del rapporto di coniugio: durata che è un fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del
8 patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Alla luce dei paradigmi giurisprudenziali appena esposti, nella valutazione concreta ed effettiva - affidata al Giudice chiamato a decidere sull'an e sul quantum dell'assegno - dei “mezzi adeguati” contemplati dalla norma e delle “ragioni oggettive” (che determinano per il richiedente l'incapacità di procurarseli), l'indagine deve muovere innanzitutto dall'accertamento dell'esistenza della disparità economica tra gli ex coniugi, verificando anche se essa sia ascrivibile ad una precisa scelta dei coniugi di conduzione della vita familiare, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo interno alla famiglia.
Nel caso specifico, le parti non hanno fornito questa prova ed, invero, le allegazioni formulate a sostegno della domanda sono del tutto generiche.
Preliminarmente, valga ricordare che la sentenza di separazione inter partes, depositata in data
18.01.2022, non prevedeva alcun assegno di mantenimento a carico del marito e in favore della moglie, tenuto conto dell'attività svolta da quest'ultima come dirigente scolastica presso il liceo classico Plinio Seniore di Castellammare di Stabia.
Il Presidente delegato, all'esito della udienza di comparizione delle parti del 15.02.2023 ha adottato i provvedimenti di cui all'art. 4 l. n. 898/1970, confermando le previsioni di cui alla citata separazione e, dunque, rimettendo all'esito dell'istruttoria l'eventuale riconoscimento di un assegno divorzile.
Orbene, nella fattispecie in esame, ci si trova al cospetto di una coppia il cui rapporto coniugale è durato 31 anni (3 in separazione), nell'ambito del quale alla carriera lavorativa della moglie, dirigente scolastica corrisponde un inquadramento altrettanto stabile del marito nel mondo del lavoro, professore in un liceo statale, tale da consentire allo stesso quella indipendenza economica richiesta ai fini dell'esclusione in radice del diritto all'assegno.
Nel dettaglio, la ha dedotto che “il di , indipendentemente dai redditi dichiarati, CP_1 Pt_2 ha sempre avuto un elevata disponibilità economica in quanto professore in un liceo scientifico statale, titolare di una attività di dottore commercialista-revisore contabile con studio in
Castellammare di Stabia iscritto al relativo albo professionale, nonché proprietario di un patrimonio immobiliare” (cfr. comparsa di costituzione depositata in data 10.03.2023); di contro, il Parte_2 ha dedotto che “la IG.ra in quanto dirigente scolastica, percepisce un guadagno netto CP_1 mensile di euro 4.000,00 circa, a fronte di un guadagno mensile poco più di euro 1.000,00 percepito dal che, dunque, ha visto peggiorarsi le proprie condizioni economiche”. Parte_2
9 Si premette che non si terrà conto ai fini del decidere della documentazione prodotta da entrambe le parti in allegato alle comparse conclusionali ed alle memoria di replica, la quale è inutilizzabile in quanto prodotta oltre i termini di rito all'uopo previsti.
In particolare si osserva che la non ha prodotto alcuna documentazione reddituale, CP_1 mentre il in allegato alla memoria integrativa depositata in data 06.04.2023 ha depositato Parte_2 certificato di cessazione partita IVA – in data 05.05.2022, in relazione alla svolta professione di commercialista e Modello Redditi Persone fisiche -Agenzia Entrate- anno di imposta 2019-2021, nonché (cfr doc.1,2,3 in allegato alla memoria integrativa depositata in data 06.04.2023).
Dalla predetta documentazione risulta un reddito complessivo anno 2021 di euro 23.652, per l'anno
2020 di euro, per l'anno 2019 di euro 23.646,00 per l'anno 2019 di euro 23.572,00.
Ciò posto non può che evidenziarsi che entrambe le parti sono stabilmente inserite nel mondo del lavoro, il di , quale insegnante, la , in qualità di dirigente scolastica;
che già nel Pt_2 CP_1 corso del giudizio di separazione si dava atto dell'assenza dei presupposti per riconoscere un assegno di mantenimento in favore della moglie, (con un guadagno annuale netto di euro 45.000,00 come da dichiarazioni prodotte nel giudizio di separazione); che quest'ultima non ha dedotto nè provato alcuna variazione in peius della sua posizione economica;
che parimenti nulla risulta dedotto e provato in relazione all'asserita diminuzione della capacità reddituale del ed Parte_2 alle ragioni per la quali ha cessato di svolgere attività libero professionale.
In ragione delle circostanze evidenziate, espletata una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ritiene il Tribunale che, nella totale assenza di prove in ordine a una disparità tra la situazione economica delle parti precedente al divorzio e quella successiva, dipendente da scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali, le domande di assegno divorzile così formulate dalle parti devono essere respinte.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle rispettive richieste, che costituisce un'ipotesi di soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
09.07.1994 da e (atto n. 126, parte II, serie A, del registro Parte_2 Controparte_1 degli atti di matrimonio del comune di Sorrento anno 1994);
10 2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 L. 898/1970 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 ord. Stato civile;
3) rigetta la domanda di mantenimento della figlia proposta da;
Per_1 Controparte_1
4) rigetta le richieste di assegno divorzile formulate da di e;
Parte_2 Controparte_1
5) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di ConIGlio del 03.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
11
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice riunito in camera di conIGlio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4764 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A di , nata a [...], il [...], – cod. fisc. Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Anna Brancaccio C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Boscoreale (NA), via G. De Falco, n. 113
RICORRENTE
E
, nata a [...], l'[...], – cod. fisc. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Erik Furno, presso CodiceFiscale_2 il cui studio elettivamente domicilia in Gragnano (NA), alla via Roma, n. 152
RESISTENTE
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.01.2025, sostituita mediante deposito delle note ex art. 127 c.p.c., la difesa di parte ricorrente si è riportata integralmente al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché alla memoria integrativa regolarmente depositata ed alle precedenti note di trattazione scritte, oltre che a tutte le deduzioni e argomentazioni in atti riportate, insistendo per l'assoluta infondatezza delle richieste avanzate dalla controparte sia in ordine all' assegno divorzile
1 sia relativa al mantenimento per la figlia, evidenziando la sua illegittimità, nonché inammissibilità ed infondatezza. Ha concluso, dunque, chiedendo di: 1)accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sorrento in data 09.07.1994 da e Parte_2
; 2) rigettare le avverse richieste;
3) riconoscere il diritto del ricorrente a Controparte_1 percepire l'assegno divorzile da porsi a carico della IG.ra nella misura di euro 1000,00 CP_1 mensili, ovvero di quella somma ritenuta giusta ed equa dall'On.le Tribunale adito;
4) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa al sottoscritto procuratore antistatario.
La difesa della resistente ha insistito per l'ammissione delle richieste istruttorie formulate nelle note ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., al fine di dimostrare non solo i “disturbi della personalità con caratteri violenti” del , ma soprattutto le violenze fisiche e morali dello stesso perpetrate Parte_2 in danno della fino al conseguimento da parte del Tribunale degli ordini di protezione CP_1 familiare nei confronti del coniuge ex art. 342 bis/ter c.c; in subordine, ha chiesto prevedersi un assegno almeno per la figlia specializzanda presso l'Università “L. Vanvitelli” di Santa Per_1
Maria Capua Vetere e, come tale, necessitante di un contributo al cd. “assegno di rimborso studio” rigettandosi, in ogni caso, la richiesta di assegno divorzile avanzata dal , che, oltre allo Parte_2 stipendio di insegnante, svolge attività di libero professionista quale consulente e revisore dei conti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 21.09.2022, chiedeva a questo Tribunale che fosse Parte_2 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Controparte_1
Sorrento, il 09.07.1994.
Il ricorrente esponeva che in costanza di matrimonio era nata, il 16/11/1995, una figlia, Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente e che erano separati dal 18.01.2022, allorquando il
Tribunale di Torre Annunziata aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza n. 105/2022, previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data 06.11.2019.
Con la suddetta sentenza, il Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi, rigettava la domanda di mantenimento della figlia nonché quella di mantenimento della ricorrente, entrambe Per_1 proposte da quest'ultima e rigettava, altresì, la domanda di assegnazione della casa coniugale in favore della . CP_1
Il ricorrente deduceva, altresì, che pendeva, sempre innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, autonomo giudizio di divisione della comunione relativo all'immobile in comproprietà dei coniugi sito in Castellammare di Stabia (NA), al Viale Europa n. 130, piano 8°, scala A, interno n. 17, riportato al N.C.E.U. del Comune di Castellammare di Stabia al foglio 6, mappale 521, sub.23, cat.
A/2, classe 6 di circa mq. 116,40 nonché di box pertinenziale sito sempre in Castellammare di
Stabia alla via Virgilio n.110.
2 Tanto premesso, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto con la resistente.
Si costituiva , la quale aderiva alla domanda di divorzio, chiedendo però di Controparte_1 porre a carico del ricorrente l'obbligo di versarle a titolo di assegno divorzile la somma mensile di euro 1.500,00.
A sostegno della domanda deduceva che il durante il matrimonio protrattosi per oltre Parte_2 venticinque anni, aveva sempre contribuito in modo rilevante a tutte le eIGenze familiari sia per la moglie che per la figlia, garantendo loro un elevato tenore di vita;
allegava, invero, che il ricorrente, indipendentemente dai redditi dichiarati, aveva sempre avuto un elevata disponibilità economica in quanto professore in un liceo scientifico statale, titolare di una attività di dottore commercialista- revisore contabile con studio in Castellammare di Stabia, nonché proprietario di un patrimonio immobiliare.
Ancora la deduceva che il coniuge aveva assunto nei suoi confronti ed in quelli della CP_1 figlia, all'epoca minore, comportamenti violenti e minacciosi con aggressioni fisiche e maltrattamenti, tanto che più volte essa deducente era stata costretta a ricorrere al Pronto Soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per le lesioni conseguenti alle aggressioni subite dal coniuge, evitando di sporgere formale denunzia-querela al fine di non inasprire i già pessimi rapporti intrattenuti con il marito, nonché di evitare ulteriori reazioni violente;
che a seguito di ben due ricoveri del di presso il reparto di Igiene Mentale del I Policlinico di Napoli, con Pt_2 degenza ognuna di giorni 15 e terapia farmacologica per “disturbi della personalità con caratteri violenti”, perdurando il grave stato patologico del marito, a tutela della integrità fisica sua e della figlia era costretta a richiedere in via di urgenza al Tribunale di Torre Annunziata gli ordini Per_1 di protezione familiare con l'allontanamento del coniuge dalla dimora familiare;
che il Tribunale adito, inaudita altera parte, concedeva i richiesti provvedimenti di urgenza, confermati poi alla udienza di comparizione delle parti;
che stante il carattere temporaneo del provvedimento di allontanamento, il Tribunale con successivo provvedimento prorogava l'ordine di protezione, disponendo che il di si sottoponesse a periodici controlli presso l'Igiene Mentale della Pt_2 locale A.S.L., richiedendone una dettagliata relazione, relazione che ne confermava il grave stato psichico;
che sin dalla separazione giudiziale, il aveva posto in essere in danno della Parte_2 moglie ripetuti atti persecutori e ingiuriosi, con pubblicazione su siti social (facebook e instagram), non riservati ma di dominio pubblico, di fatti e riferimenti falsi ed infamanti con epiteti scurrili sulla onorabilità della resistente;
che anche i rapporti intrattenuti dal con la figlia Parte_2 Per_1 si erano drasticamente interrotti, nonostante la figlia avesse cercato in ogni modo di avvicinarsi al padre.
3 All'udienza presidenziale del 15.02.2023, il Presidente, dato atto del tentativo fallito di conciliazione, dava i provvedimenti provvisori, confermando le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 105/2022 del 18.01.2022, disattendendo la domanda di assegno per il mantenimento della figlia formulata dalla resistente nelle note di udienza, in ragione della indipendenza Per_1 economica della predetta figlia già accertata dalla sentenza di separazione e rimettendo agli esiti della successiva istruttoria la valutazione in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento in favore della medesima resistente dell'assegno divorzile.
In sede di memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. depositata in data 06.04.2023, il ricorrente deduceva ancora che la resistente godeva di sostanze economiche, provenienti dallo svolgimento continuativo (e indeterminato) di prestazioni lavorative alle dipendenze di un Ente pubblico, di gran lunga superiori a quelle da lui percepite e che, pertanto, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della IG.ra ; di contro, Controparte_1 rappresentava che le proprie consistenze economiche risultavano fortemente compromesse in seguito alla separazione, avendo finanche cessato, in data 05.05.2022, la sua attività di commercialista, con una diminuzione del suo reddito. Il di RT chiedeva, dunque, di porre a carico della IG.ra ed a suo favore un assegno divorzile nella misura di euro 1.000,00 CP_1 mensili.
All'udienza cartolare del 25.05.2023, il G.I. concedeva alle parti i termini di cui all'art 183, comma
VI c.p.c. e rinviava, per l'ammissione dei mezzi istruttori, all'udienza del 27.11.2023.
In data 29.11.2023 veniva dichiarata l'interruzione del processo per l'intervenuto decesso dell'originario difensore di parte resistente.
Riassunto il processo su iniziativa di parte ricorrente, all'udienza cartolare del 29.04.2024, il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.06.2024.
A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, il G.I. rigettava l'istanza di prova orale di parte resistente, nonché rinviava in prosieguo precisazione delle conclusioni all'udienza del
20.01.2025, all'esito della quale riservava la causa in decisione al collegio, assegnando alle parti, con decorrenza dal 27.01.2025, i termini ex art.190 c.p.c. e disponendo darsi comunicazione al P.M. per il necessario parere.
Il P.M., con parere depositato in data 07.02.2025, concludeva perché fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data (06.11.2019) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel
4 procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con sentenza n. 105/2022 del 18.01.2022
(passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 05.08.2022) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Inoltre, considerato che entrambe le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori riguardanti la figlia maggiorenne laureata in Per_1 medicina e specializzanda in cardiologia presso l'Università di Salerno, per la quale la CP_1 ha richiesto la corresponsione al di di un assegno di mantenimento, si osserva quanto Pt_2 segue.
Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne, gravante sul genitore (tanto separato quanto divorziato) non convivente, sotto forma di obbligo di corresponsione di un assegno, cessa all'atto del conseguimento da parte figlio, di uno “status” di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato (non rilevando, all'uopo, il tenore di vita da lui condotto in costanza di matrimonio o durante la separazione dei genitori), poiché il fondamento del diritto del coniuge convivente a percepire l'assegno de quo risiede, oltre che nell'elemento oggettivo della convivenza
(che lascia presumere il perdurare dell'onere del mantenimento), nel dovere di assicurare un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità del figlio (oltre che alle condizioni economiche e sociali dei genitori), onde consentirgli una propria autonomia economica, dovere che cessa, pertanto, con l'inizio dell'attività lavorativa da parte di quegli (cfr. Cass. civ.,
2392/2008).
Inoltre, proprio in relazione ai figli maggiorenni specializzandi in medicina, un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità ha sancito il venir meno dell'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento, atteso che il compenso corrisposto al medico specializzando, in dipendenza di un contratto di formazione specialistica pluriennale ex art. 37, d.lgs. 17 agosto 1.999,
n. 368, non è riconducibile ad una semplice borsa di studio (Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 18974 del 08/08/2013).
Tali essendo i presupposti, tenuto conto che l'ammissione alla scuola di specializzazione comporta per la figlia la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita e Per_1 dunque, il raggiungimento di uno “status” di autosufficienza economica, la domanda di mantenimento deve essere rigettata, come del resto, e per le medesime argomentazione, già ritenuto nel giudizio di separazione coniugi.
5 Anche le domande di riconoscimento di un assegno divorzile, formulate da ciascuna parte nei confronti dell'altra, sono entrambe infondate e vanno, dunque, rigettate.
Sul punto appare opportuno riepilogare preliminarmente i principi giurisprudenziali relativi all'assegno di divorzio che di recente hanno, peraltro, subito una IGnificativa inversione di rotta.
Difatti, secondo consolidata giurisprudenza, tra l'altro, fatta propria dal Collegio in molteplici decisioni, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile (di carattere esclusivamente assistenziale) andava effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti matrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, in base al criterio, secondo cui, mentre non è necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto (il quale può essere anche economicamente autosufficiente), rileva invece l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche (v. Cass. n. 4021 del 23.2.2006).
I "mezzi adeguati" di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, secondo il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità, coincidevano con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (v. Cass. n. 11021 del 15.7.2003).
La verifica della inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente si effettuava, cioè, raffrontandoli ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. A tal fine, il tenore di vita precedente doveva desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (v. Cass. n.
11686/2013).
Quello che rilevava non era l'esistenza di uno stato di bisogno, ma la verifica della sussistenza, in conseguenza della cessazione del vincolo e della convivenza matrimoniale, di un apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche, le quali dovevano essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio tra i coniugi (v. Cass. n. 4764/2007; Cass. n. 10210/2005; Cass. n.
4021/2006).
Il Tribunale non può, tuttavia, ignorare la IGnificativa inversione di tendenza operata dalla giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, dapprima con la pronuncia n. 11504 del 10/05/2017
e successivamente con la sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018.
Alla luce della prima delle indicate pronunce, se il diritto all'assegno di divorzio deve essere riconosciuto alla "persona" dell'ex coniuge nella fase dell'an debeatur, l'entità del predetto assegno va poi "determinato" esclusivamente nella successiva fase del quantum debeatur, non già "in ragione" del rapporto matrimoniale, ormai definitivamente estinto, bensì "in considerazione" del
6 periodo più o meno lungo della vita in comune (la c.d. «comunione spirituale e materiale» degli ex coniugi).
Tali essendo i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile enunziati dalla indicata giurisprudenza di legittimità, appare evidente come in presenza di «mezzi adeguati» dell'ex coniuge richiedente o delle effettive possibilità «di procurarseli» - vale a dire della "indipendenza o autosufficienza economica" dello stesso - e, dunque, in assenza di ragioni di «solidarietà economica», l'eventuale riconoscimento del diritto si risolverebbe in una locupletazione illegittima, in quanto fondata esclusivamente sul fatto della "mera preesistenza" di un rapporto matrimoniale ormai estinto, peraltro di durata tendenzialmente sine die: il discrimine tra «solidarietà economica» ed illegittima locupletazione sta, perciò, proprio nel giudizio sull'esistenza, o no, delle condizioni del diritto all'assegno, nella fase dell'an debeatur.
Tanto premesso, la Suprema Corte nella decisione del 2017 chiarisce che l'utilizzo del parametro del «tenore di vita» inducendo inevitabilmente - ma inammissibilmente - ad una indebita commistione tra la fase dell'accertamento dell'an debeatur e quella, solo successiva ed eventuale, del quantum debeatur, non può essere utilizzato non essendo un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale: l'interesse tutelato con l'attribuzione dell'assegno divorzile - come detto - non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione - esclusivamente - assistenziale dell'assegno divorzile.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 18287/2018, mitigando la rigida interpretazione fornita dalla innovativa pronuncia del 2017 - secondo la quale il fondamento dell'attribuzione dell'assegno divorzile è la mancanza di autosufficienza economica dell'avente diritto - hanno precisato che all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa.
La sentenza afferma che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
La valutazione svolta nella sentenza n. 11504 del 2017 è stata ritenuta dalle Sezioni Unite rilevante ma incompleta, in quanto non radicata sui fattori oggettivi e interrelazionali che determinano la condizione complessiva degli ex coniugi dopo lo scioglimento del vincolo: nella sentenza del 2017 lo scioglimento del vincolo coniugale, comporta una netta soluzione di continuità tra la fase di vita successiva e quella anteriore, con la conseguenza che l'autodeterminazione e l'autoresponsabilità costituiscono la giustificazione di questa radicale cesura e vengono assunti come principi
7 informatori dei residui e limitati effetti della cessata relazione coniugale. In altre parole, la previsione legislativa relativa all'assegno di divorzio, alle condizioni previste dalla legge, viene ritenuta prescrizione di carattere eccezionale e derogatorio, in relazione al riacquisto dello stato libero realizzato con il divorzio;
all'assegno viene, di conseguenza, riconosciuta una natura giuridica strettamente ed esclusivamente assistenziale, rigidamente ancorata ad una condizione di mancanza di autonomia economica, da valutare in considerazione della condizione soggettiva del richiedente, del tutto svincolata dalla relazione matrimoniale ed unicamente orientata, per il presente e per il futuro, dalle scelte e responsabilità individuali.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, sottolineato che questa impostazione, pur condivisibile nella parte in cui coglie la potenzialità deresponsabilizzante del parametro del tenore di vita, omette, tuttavia, di considerare che i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità hanno orientato non solo la scelta degli ex coniugi di unirsi in matrimonio ma hanno, altresì, determinato il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all'attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 cod. civ..
La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo.
Con la cessazione dell'unione matrimoniale si realizza, nella prevalenza delle situazioni concrete, un depauperamento di entrambi gli ex coniugi e si crea uno squilibrio economico-patrimoniale conseguente a tale determinazione: i ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'autoresponsabilità di entrambi i coniugi, all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale.
Concludono le Sezioni Unite che, ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, è dunque necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970 (così come modificata dalla L. 74/1987) al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata del rapporto di coniugio: durata che è un fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del
8 patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Alla luce dei paradigmi giurisprudenziali appena esposti, nella valutazione concreta ed effettiva - affidata al Giudice chiamato a decidere sull'an e sul quantum dell'assegno - dei “mezzi adeguati” contemplati dalla norma e delle “ragioni oggettive” (che determinano per il richiedente l'incapacità di procurarseli), l'indagine deve muovere innanzitutto dall'accertamento dell'esistenza della disparità economica tra gli ex coniugi, verificando anche se essa sia ascrivibile ad una precisa scelta dei coniugi di conduzione della vita familiare, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo interno alla famiglia.
Nel caso specifico, le parti non hanno fornito questa prova ed, invero, le allegazioni formulate a sostegno della domanda sono del tutto generiche.
Preliminarmente, valga ricordare che la sentenza di separazione inter partes, depositata in data
18.01.2022, non prevedeva alcun assegno di mantenimento a carico del marito e in favore della moglie, tenuto conto dell'attività svolta da quest'ultima come dirigente scolastica presso il liceo classico Plinio Seniore di Castellammare di Stabia.
Il Presidente delegato, all'esito della udienza di comparizione delle parti del 15.02.2023 ha adottato i provvedimenti di cui all'art. 4 l. n. 898/1970, confermando le previsioni di cui alla citata separazione e, dunque, rimettendo all'esito dell'istruttoria l'eventuale riconoscimento di un assegno divorzile.
Orbene, nella fattispecie in esame, ci si trova al cospetto di una coppia il cui rapporto coniugale è durato 31 anni (3 in separazione), nell'ambito del quale alla carriera lavorativa della moglie, dirigente scolastica corrisponde un inquadramento altrettanto stabile del marito nel mondo del lavoro, professore in un liceo statale, tale da consentire allo stesso quella indipendenza economica richiesta ai fini dell'esclusione in radice del diritto all'assegno.
Nel dettaglio, la ha dedotto che “il di , indipendentemente dai redditi dichiarati, CP_1 Pt_2 ha sempre avuto un elevata disponibilità economica in quanto professore in un liceo scientifico statale, titolare di una attività di dottore commercialista-revisore contabile con studio in
Castellammare di Stabia iscritto al relativo albo professionale, nonché proprietario di un patrimonio immobiliare” (cfr. comparsa di costituzione depositata in data 10.03.2023); di contro, il Parte_2 ha dedotto che “la IG.ra in quanto dirigente scolastica, percepisce un guadagno netto CP_1 mensile di euro 4.000,00 circa, a fronte di un guadagno mensile poco più di euro 1.000,00 percepito dal che, dunque, ha visto peggiorarsi le proprie condizioni economiche”. Parte_2
9 Si premette che non si terrà conto ai fini del decidere della documentazione prodotta da entrambe le parti in allegato alle comparse conclusionali ed alle memoria di replica, la quale è inutilizzabile in quanto prodotta oltre i termini di rito all'uopo previsti.
In particolare si osserva che la non ha prodotto alcuna documentazione reddituale, CP_1 mentre il in allegato alla memoria integrativa depositata in data 06.04.2023 ha depositato Parte_2 certificato di cessazione partita IVA – in data 05.05.2022, in relazione alla svolta professione di commercialista e Modello Redditi Persone fisiche -Agenzia Entrate- anno di imposta 2019-2021, nonché (cfr doc.1,2,3 in allegato alla memoria integrativa depositata in data 06.04.2023).
Dalla predetta documentazione risulta un reddito complessivo anno 2021 di euro 23.652, per l'anno
2020 di euro, per l'anno 2019 di euro 23.646,00 per l'anno 2019 di euro 23.572,00.
Ciò posto non può che evidenziarsi che entrambe le parti sono stabilmente inserite nel mondo del lavoro, il di , quale insegnante, la , in qualità di dirigente scolastica;
che già nel Pt_2 CP_1 corso del giudizio di separazione si dava atto dell'assenza dei presupposti per riconoscere un assegno di mantenimento in favore della moglie, (con un guadagno annuale netto di euro 45.000,00 come da dichiarazioni prodotte nel giudizio di separazione); che quest'ultima non ha dedotto nè provato alcuna variazione in peius della sua posizione economica;
che parimenti nulla risulta dedotto e provato in relazione all'asserita diminuzione della capacità reddituale del ed Parte_2 alle ragioni per la quali ha cessato di svolgere attività libero professionale.
In ragione delle circostanze evidenziate, espletata una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, ritiene il Tribunale che, nella totale assenza di prove in ordine a una disparità tra la situazione economica delle parti precedente al divorzio e quella successiva, dipendente da scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali, le domande di assegno divorzile così formulate dalle parti devono essere respinte.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e l'accoglimento solo parziale delle rispettive richieste, che costituisce un'ipotesi di soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
09.07.1994 da e (atto n. 126, parte II, serie A, del registro Parte_2 Controparte_1 degli atti di matrimonio del comune di Sorrento anno 1994);
10 2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 L. 898/1970 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 ord. Stato civile;
3) rigetta la domanda di mantenimento della figlia proposta da;
Per_1 Controparte_1
4) rigetta le richieste di assegno divorzile formulate da di e;
Parte_2 Controparte_1
5) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata nella Camera di ConIGlio del 03.06.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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