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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/10/2025, n. 2752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2752 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del giudice MI ND pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 9213/2018, avente ad oggetto vendita di cose mobili, pendente tra
( ), in proprio e quale Parte_1 C.F._1 successore processuale di Controparte_1
), frattanto cancellatasi dal registro delle imprese,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso da avv. Paolo Melileo,
-parte opponente-
e
), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa da avv. Domenico Amorosi,
-parte opposta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e Controparte_1 Parte_1
hanno proposto opposizione avverso il decreto n. 1397 del
[...]
09/06/2018 con cui il Tribunale di Lecce ha ingiunto loro di pagare, in favore di la somma di € 50.865,90 oltre interessi e spese di Controparte_2 R.G. 9213/2018
procedura, a titolo di corrispettivo per la vendita di merci e di interessi e spese ex artt. 5 e 6 d.lgs. 231/02.
A fondamento dell'opposizione hanno contestato la quantificazione del credito e allegato di aver già pagato parte della somma azionata a mezzo di un assegno (per € 10.588,35) e di quattro cambiali (di importo pari ad €
5.648,07 ciascuna). Hanno dedotto, pertanto, che tutt'al più residuerebbe a credito della controparte la somma di € 3.783,44, con le dovute conseguenze in ordine alla misura degli interessi pretesi.
Hanno concluso domandando: a) il rigetto dell'avversa domanda per infondatezza, con revoca del decreto opposto;
b) in subordine,
l'accertamento del minor debito a suo carico. Con vittoria di spese e compensi di lite (atto di citazione notificato il 13/09/2018).
1.2.- si è costituita in giudizio, contestando le avverse Controparte_2 prospettazioni.
In particolare, ha ammesso di aver incassato l'assegno ma ha allegato che lo stesso è stato emesso in pagamento di precedenti fatture. Inoltre, ha riferito di aver incassato soltanto tre cambiali sulle quattro giratele e che il credito azionato sarebbe già al netto di quanto precedente corrisposto dalla parte opponente.
Ha concluso domandando: a) il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo;
b) in subordine, l'accertamento del credito nei confronti della controparte. Con vittoria di spese e compensi di lite
(comparsa di costituzione del 08/03/2019).
1.3.- Con ordinanza del 09/04/2019, il giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
1.4.- All'udienza del 14/02/2020, il processo è stato interrotto per la sopravvenuta cancellazione dal registro delle imprese di Con Controparte_1 ricorso del 14/07/2020, , in proprio e quale successore Parte_1 di ha riassunto il giudizio nei confronti della parte opposta. Controparte_1
1.5.- Il giudizio è stato istruito per mezzo dei documenti prodotti e dell'interrogatorio formale della parte opponente.
2 R.G. 9213/2018
1.6.- All'udienza del 29/04/2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni reiterando quelle già rassegnate negli atti introduttivi.
All'esito, la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno entrambe depositato comparse conclusionali mentre soltanto la parte opposta ha depositato memoria di replica.
2.- Le questioni sorte nel contraddittorio tra le parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
3.- L'opposizione è fondata e deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
3.1.- In primo luogo, è utile evidenziare che la parte opposta ha domandato il pagamento dei crediti di cui alle fatture depositate e, in particolare: € 11.505,01 quale corrispettivo residuo sulla somma riportata dalla fattura n. -135 del 30/07/2012; € 25.459,06 quale corrispettivo per la vendita di merci di cui alle fatture nn. -413 del 31/07/2012, -200 del
31/07/2012; -977 del 24/09/2012, -978 del 24/09/2012, -979 del
24/09/2012, -980 del 24/09/2012, -423 del 27/09/2012, -561 del
28/09/2012, -293 del 08/10/2012, -124 del 25/10/2012, -547 del
30/10/2012, -962 del 14/11/2012.
3.2.- Ciò posto, la parte opponente non ha contestato né il rapporto contrattuale né l'esecuzione della prestazione, limitandosi ad eccepire l'avvenuto (parziale) pagamento del debito a proprio carico.
In proposito, occorre osservare che, secondo i principi generali, il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto e non anche il mancato pagamento. Ove però il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione (Cass. Sez. 6, ordinanza n.
2276 del 30/01/2020).
3 R.G. 9213/2018
A tale regola fa eccezione l'ipotesi in cui il debitore deduca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno o della girata di cambiali. Infatti, implicando tale emissione (o girata) la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto della dazione di assegno o del pagamento delle cambiali (cfr. Cass.
Sez. 6, ordinanza n. 15708 del 04/06/2021 ma anche Sez. 6, ordinanza n.
26275 del 06/11/2017).
In definitiva, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento debba imputarsi al credito diversa (Cass. Sez. 2, ordinanza n. 27247 del
25/09/2023).
3.3.- Nel caso di specie, la parte opponente ha mancato di provare il collegamento tra le somme versate a mezzo assegni e cambiali e il credito azionato. A tal fine, infatti, non soccorre quanto dichiarato durante l'interrogatorio formale dalla medesima parte, poiché, in disparte ogni considerazione in merito all'utilizzabilità delle dichiarazioni a favore della parte stessa, il collegamento non è stato neppure affermato con certezza ma meramente ipotizzato.
3.4.- Non avendo provato l'eccezione di adempimento e in mancanza di altre serie e circostanziate tempestive contestazioni al diritto vantato in sede monitoria, la parte opponente deve essere dunque condannata a pagare la somma azionata, pari ad € 36.946,07.
3.5.- Su tale somma la parte opposta ha diritto ad ottenere gli interessi, da calcolare al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 (nella versione antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. 192/2012, applicabili soltanto alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 01/01/2013),
4 R.G. 9213/2018
trattandosi pacificamente di un rapporto commerciale e non essendo necessaria, a norma dell'art. 4 d.lgs. cit., alcuna costituzione in mora.
Gli interessi devono essere calcolati avendo come riferimento il termine di adempimento riportato nelle fatture, ossia quello di 90 giorni dall'ultimo giorno del mese di emissione della fattura sino al soddisfo.
3.6.- Non spetta, invece, la somma forfettaria di € 40,00 a titolo di risarcimento, essendo stata quest'ultima tutela introdotta con il già citato d.lgs. 192/2012, inapplicabile alla transazione de quo poiché antecedente al 01/01/2013.
3.- Spese e competenze del giudizio seguono la soccombenza a carico della parte opponente (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 4982 del
26/02/2024).
3.1.- Quanto ai compensi, la loro determinazione è effettuata sulla base delle disposizioni di cui al d.m. 55/2014, avendo riguardo ai parametri stabiliti per i procedimenti ordinari innanzi al tribunale del valore da €
26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato in base al decisum). Ai sensi dell'art. 4, co. 1, del d.m. citato, gli importi spettanti sono liquidati con le variazioni a che si rendono opportune in ragione dell'entità e del pregio dell'attività effettivamente svolta (dimidiazione di tutte le fasi tranne quella di studio).
Tabella parametri: procedimenti ordinari innanzi al tribunale
Scaglione: da Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00
Parte_2
1.701,00 € / 1.701,00 €
[...]
Introduttiva 1.204,00 € -50% 602,00 €
Istruttoria 1.806,00 € -50% 903,00 €
Decisoria 2.905,00 € -50% 1.452,50 €
TOTALE 4.658,50 €
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio n. 9213/2018 R.G., introdotto con atto di citazione da Parte_3
5
[...] R.G. 9213/2018
e nei confronti di disattesa CP_1 Parte_1 Controparte_2 ogni altra questione, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) DA , anche nella sua qualità di successore Parte_1 processuale di al Controparte_1 pagamento, in favore di della somma pari ad € Controparte_2
36.946,07 a titolo di corrispettivo per le vendite eseguite, oltre interessi al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 (nella versione antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. 192/2012) dalla scadenza di ogni singolo termine di adempimento sino al soddisfo;
3) DA , anche nella sua qualità di successore Parte_1 processuale di alla Controparte_1 rifusione, in favore di dei compensi di lite, che si Controparte_2 liquidano in € 4.658,50 oltre R.S.F. al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso a Lecce, 02/10/2025.
Il giudice
MI ND
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del giudice MI ND pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 9213/2018, avente ad oggetto vendita di cose mobili, pendente tra
( ), in proprio e quale Parte_1 C.F._1 successore processuale di Controparte_1
), frattanto cancellatasi dal registro delle imprese,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso da avv. Paolo Melileo,
-parte opponente-
e
), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa da avv. Domenico Amorosi,
-parte opposta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e Controparte_1 Parte_1
hanno proposto opposizione avverso il decreto n. 1397 del
[...]
09/06/2018 con cui il Tribunale di Lecce ha ingiunto loro di pagare, in favore di la somma di € 50.865,90 oltre interessi e spese di Controparte_2 R.G. 9213/2018
procedura, a titolo di corrispettivo per la vendita di merci e di interessi e spese ex artt. 5 e 6 d.lgs. 231/02.
A fondamento dell'opposizione hanno contestato la quantificazione del credito e allegato di aver già pagato parte della somma azionata a mezzo di un assegno (per € 10.588,35) e di quattro cambiali (di importo pari ad €
5.648,07 ciascuna). Hanno dedotto, pertanto, che tutt'al più residuerebbe a credito della controparte la somma di € 3.783,44, con le dovute conseguenze in ordine alla misura degli interessi pretesi.
Hanno concluso domandando: a) il rigetto dell'avversa domanda per infondatezza, con revoca del decreto opposto;
b) in subordine,
l'accertamento del minor debito a suo carico. Con vittoria di spese e compensi di lite (atto di citazione notificato il 13/09/2018).
1.2.- si è costituita in giudizio, contestando le avverse Controparte_2 prospettazioni.
In particolare, ha ammesso di aver incassato l'assegno ma ha allegato che lo stesso è stato emesso in pagamento di precedenti fatture. Inoltre, ha riferito di aver incassato soltanto tre cambiali sulle quattro giratele e che il credito azionato sarebbe già al netto di quanto precedente corrisposto dalla parte opponente.
Ha concluso domandando: a) il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo;
b) in subordine, l'accertamento del credito nei confronti della controparte. Con vittoria di spese e compensi di lite
(comparsa di costituzione del 08/03/2019).
1.3.- Con ordinanza del 09/04/2019, il giudice ha rigettato l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
1.4.- All'udienza del 14/02/2020, il processo è stato interrotto per la sopravvenuta cancellazione dal registro delle imprese di Con Controparte_1 ricorso del 14/07/2020, , in proprio e quale successore Parte_1 di ha riassunto il giudizio nei confronti della parte opposta. Controparte_1
1.5.- Il giudizio è stato istruito per mezzo dei documenti prodotti e dell'interrogatorio formale della parte opponente.
2 R.G. 9213/2018
1.6.- All'udienza del 29/04/2025, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni reiterando quelle già rassegnate negli atti introduttivi.
All'esito, la causa è stata trattenuta per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno entrambe depositato comparse conclusionali mentre soltanto la parte opposta ha depositato memoria di replica.
2.- Le questioni sorte nel contraddittorio tra le parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
3.- L'opposizione è fondata e deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
3.1.- In primo luogo, è utile evidenziare che la parte opposta ha domandato il pagamento dei crediti di cui alle fatture depositate e, in particolare: € 11.505,01 quale corrispettivo residuo sulla somma riportata dalla fattura n. -135 del 30/07/2012; € 25.459,06 quale corrispettivo per la vendita di merci di cui alle fatture nn. -413 del 31/07/2012, -200 del
31/07/2012; -977 del 24/09/2012, -978 del 24/09/2012, -979 del
24/09/2012, -980 del 24/09/2012, -423 del 27/09/2012, -561 del
28/09/2012, -293 del 08/10/2012, -124 del 25/10/2012, -547 del
30/10/2012, -962 del 14/11/2012.
3.2.- Ciò posto, la parte opponente non ha contestato né il rapporto contrattuale né l'esecuzione della prestazione, limitandosi ad eccepire l'avvenuto (parziale) pagamento del debito a proprio carico.
In proposito, occorre osservare che, secondo i principi generali, il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto e non anche il mancato pagamento. Ove però il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione (Cass. Sez. 6, ordinanza n.
2276 del 30/01/2020).
3 R.G. 9213/2018
A tale regola fa eccezione l'ipotesi in cui il debitore deduca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno o della girata di cambiali. Infatti, implicando tale emissione (o girata) la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto della dazione di assegno o del pagamento delle cambiali (cfr. Cass.
Sez. 6, ordinanza n. 15708 del 04/06/2021 ma anche Sez. 6, ordinanza n.
26275 del 06/11/2017).
In definitiva, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento debba imputarsi al credito diversa (Cass. Sez. 2, ordinanza n. 27247 del
25/09/2023).
3.3.- Nel caso di specie, la parte opponente ha mancato di provare il collegamento tra le somme versate a mezzo assegni e cambiali e il credito azionato. A tal fine, infatti, non soccorre quanto dichiarato durante l'interrogatorio formale dalla medesima parte, poiché, in disparte ogni considerazione in merito all'utilizzabilità delle dichiarazioni a favore della parte stessa, il collegamento non è stato neppure affermato con certezza ma meramente ipotizzato.
3.4.- Non avendo provato l'eccezione di adempimento e in mancanza di altre serie e circostanziate tempestive contestazioni al diritto vantato in sede monitoria, la parte opponente deve essere dunque condannata a pagare la somma azionata, pari ad € 36.946,07.
3.5.- Su tale somma la parte opposta ha diritto ad ottenere gli interessi, da calcolare al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 (nella versione antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. 192/2012, applicabili soltanto alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 01/01/2013),
4 R.G. 9213/2018
trattandosi pacificamente di un rapporto commerciale e non essendo necessaria, a norma dell'art. 4 d.lgs. cit., alcuna costituzione in mora.
Gli interessi devono essere calcolati avendo come riferimento il termine di adempimento riportato nelle fatture, ossia quello di 90 giorni dall'ultimo giorno del mese di emissione della fattura sino al soddisfo.
3.6.- Non spetta, invece, la somma forfettaria di € 40,00 a titolo di risarcimento, essendo stata quest'ultima tutela introdotta con il già citato d.lgs. 192/2012, inapplicabile alla transazione de quo poiché antecedente al 01/01/2013.
3.- Spese e competenze del giudizio seguono la soccombenza a carico della parte opponente (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 4982 del
26/02/2024).
3.1.- Quanto ai compensi, la loro determinazione è effettuata sulla base delle disposizioni di cui al d.m. 55/2014, avendo riguardo ai parametri stabiliti per i procedimenti ordinari innanzi al tribunale del valore da €
26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato in base al decisum). Ai sensi dell'art. 4, co. 1, del d.m. citato, gli importi spettanti sono liquidati con le variazioni a che si rendono opportune in ragione dell'entità e del pregio dell'attività effettivamente svolta (dimidiazione di tutte le fasi tranne quella di studio).
Tabella parametri: procedimenti ordinari innanzi al tribunale
Scaglione: da Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00
Parte_2
1.701,00 € / 1.701,00 €
[...]
Introduttiva 1.204,00 € -50% 602,00 €
Istruttoria 1.806,00 € -50% 903,00 €
Decisoria 2.905,00 € -50% 1.452,50 €
TOTALE 4.658,50 €
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio n. 9213/2018 R.G., introdotto con atto di citazione da Parte_3
5
[...] R.G. 9213/2018
e nei confronti di disattesa CP_1 Parte_1 Controparte_2 ogni altra questione, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) DA , anche nella sua qualità di successore Parte_1 processuale di al Controparte_1 pagamento, in favore di della somma pari ad € Controparte_2
36.946,07 a titolo di corrispettivo per le vendite eseguite, oltre interessi al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 (nella versione antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. 192/2012) dalla scadenza di ogni singolo termine di adempimento sino al soddisfo;
3) DA , anche nella sua qualità di successore Parte_1 processuale di alla Controparte_1 rifusione, in favore di dei compensi di lite, che si Controparte_2 liquidano in € 4.658,50 oltre R.S.F. al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso a Lecce, 02/10/2025.
Il giudice
MI ND
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