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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/04/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 18256/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott. Alessandro Cabianca Giudice rel.
Dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 18256/2024 R.G. promosso da
(c.f. ), con l'avv. BARON NICOLA, Parte_1 C.F._1
ricorrente, contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2
resistente contumace,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Venezia.
In punto: Regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni della ricorrente: come da ricorso.
Conclusioni del P.M.: “esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.9.2024 e proposto nei confronti di , CP_1 Parte_1
ha chiesto che sia disposta la regolamentazione ex art. 337 ter e ss. cod. civ. con
[...]
riferimento alle figlie , nata il [...] a [...], e nata Persona_1 Persona_2
il 8/7/2014 a Mirano (VE), riconosciute da entrambi i genitori;
in particolare, è stata Per_2 riconosciuta da appena uscito dal carcere ma non le ha dato il suo cognome. CP_1
La ricorrente ha allegato in punto di fatto, in particolare, che:
- ella è stata legata al sig. dal 2010 sino al 2020, con la parentesi del periodo a CP_1
partire dal 2012 in cui il sig. è stato in carcere per due anni e 9 mesi;
CP_1
- il sig. , dal momento in cui è uscito dal carcere, si è dimostrato aggressivo con la CP_1
signora e oltremodo severo con le bambine, tant'è che è intervenuto il Centro Pt_1
Antiviolenza;
- sino al 2023 il sig. ha esercitato il diritto di visita come meglio gli aggradava senza CP_1
una regolarità e senza mai provvedere al mantenimento delle figlie;
− per far fronte a tale carenza economica, la sig.ra si è vista costretta a trovare un Pt_1
lavoro che le permettesse molti straordinari e con un maggior numero di ore lavorative e oggi lavora come addetta alle pulizie presso la Miorelli Service S.p.a.;
− in quest'ultimo anno ci sono stati degli episodi che hanno allarmato la sig.ra Pt_1
raccontati dalla figlia , che ha riferito che il sig. aveva chiesto in maniera Per_1 CP_1
perentoria alle figlie che scegliessero tra lui e la madre con chi stare definitivamente, che il PA aveva atteggiamenti aggressivi con come botte in testa con il cellulare e con un Per_2
mestolo di ferro solo perché sbagliava o non capiva una richiesta del padre, come Per_2
punizione imponeva la pulizia completa della casa, oppure, ma questo valeva per entrambe, le bambine venivano rinchiuse a casa, lasciate da sole senza cena, mentre il sig. se ne CP_1
andava per rientrare a notte fonda;
inoltre ha raccontato alla madre che dal sig. Per_1
non potevano lavarsi perché mancava l'acqua calda;
CP_1
− dal giorno in cui le ragazze hanno detto al padre che sarebbero rimaste con la madre, il sig.
non si è fatto più vedere né sentire ed il padre ha bloccato i loro numeri. CP_1
Nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo nei suoi confronti, non si CP_1
è costituito ed è rimasto contumace.
All'udienza del 10.12.2024 è stata sentita la ricorrente e all'udienza del 21.1.2025 si è svolto l'ascolto della minore . Per_1
Con Ordinanza del 22 gennaio 2025, il Giudice delegato ha assunto i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c.: “1) dispone l'affidamento esclusivo delle minori Per_1 , il 28/07/2012 a Mirano (VE), e il 08/07/2014 a Mirano (VE), alla madre
[...] Persona_2
con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso quest'ultima, attribuendo alla madre Parte_1
l'esclusivo esercizio della responsabilità genitoriale, anche con riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle figlie e regolamentazione del diritto di visita con il padre secondo quanto sopra riportato;
2) dispone la presa in carico di da parte del Consultorio Familiare PUA dell'ULSS 3, che dovrà fornire alla minore Persona_2
adeguato supporto psicologico;
3) pone a carico di l'obbligo di versare a la CP_1 Parte_1
somma di €300,00 mensili (€150,00 a figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e dispone che egli debba contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie relative alle figlie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019; dà atto che l'Assegno unico Universale sarà percepito in via integrale dalla madre”.
Con il medesimo provvedimento, il G.D. ha rigettato le istanze istruttorie formulate dalla ricorrente e ha rinviato per precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del 25 marzo 2025 ad ore 12 e 00, nella quale parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Ciò posto, deve essere confermato l'affidamento “super esclusivo” delle minori alla madre.
All'udienza del 21.1.2025 si è svolto l'ascolto della minore , che ha confermato le Per_1
allegazioni sopra indicate ed in particolare con riferimento al rapporto con il padre ha riferito:
“Con PA invece cosa è successo? Non lo sento e non lo vedo dal 29 luglio 2024, dopo che ci ha portato a casa di mia mamma dopo il mio compleanno non si è più fatto sentire. Prima quanto lo vedevi? Da poco tempo aveva scelto di fare una settimana con mio PA e una con mia mamma, ma era da poco che facevamo così. È successo qualcosa? Qualche litigio? No, una mattina si è svegliato e mi ha svegliato ancora prima del solito e ha cominciato a dirmi parole. Lui magari una notte dorme male e se la prende con tutti. Ogni tanto si svegliava mi diceva parole e mi ordinava di pulire. Io lo facevo perché altrimenti ce le dava. Come? Ogni tanto ci dava il telefono in testa. Io sapevo che ci picchiava allora faceva le cose che ci ordinava ma mia OR era piccola e allora si arrabbiava. Spesso si arrabbiava, anche se trovava una macchiolina nel bagno, ci colpiva col telefono in testa. Lui cosa faceva? Non faceva niente tutto il giorno, stava con il telefono tutto il giorno. Ogni tanto spariva, ci salutava verso mezzogiorno e tornava alle otto di sera perché andava via con gli amici. Noi tornavamo da scuola e facevamo pulizie mentre lui stava in divano e prendeva sonno. Ne hai parlato con tua mamma? Lei immaginava ma secondo me non sapeva, appena le ho raccontato tutto lei è andata subito dall'avvocato a parlare perché comunque non sono cose belle. Ci sono momenti o ricordi belli con PA? Un giorno su un miliardo succedevano cose belle. Ma ogni giorno bisognava pulire: piatti, lavastoviglie, lavatrice.
Un cane, due conigli, un criceto ed un gatto che ha voluto lui e poi li abbiamo gestite noi. Tu ti sei ribellata?
No, perché altrimenti faceva peggio. Avevo paura perché faceva male quando ce le dava. Quindi che sentimento provi? In questo momento non lo vorrei mai vedere. Innanzitutto non ci ha più cercato e poi mi ha fatto stare troppo male quindi no, non lo vorrei più vedere. Prima era diverso? No, è sempre stato così aggressivo. Non ho mai avuto voglia di stare da lui. E se lui facesse un percorso con qualcuno che lo aiuterebbe? Non cambierebbe, lo conosco e non cambierebbe. Ormai ha 52 anni e non è che cambia il carattere. Non mi sento di dargli un'altra chance, non ce la faccio proprio a pensarci. Sapevo che non andava bene che ci picchiasse però aveva scelto di fare di settimana e settimana perché cercava di toglierci sempre di più dalla mamma. Una volta mi ha anche detto che sarebbe andato dall'avvocato per toglierci la mamma. Una volta al mio compleanno mi ha detto che avremmo dovuto scegliere e io non volevo scegliere e lui si è arrabbiato e da allora non si è più fatto vivo”.
Il quadro sopra descritto è tale da giustificare l'affidamento in via esclusiva delle minori alla madre, con l'attribuzione alla sig.ra dell'esclusivo esercizio della responsabilità Parte_1
genitoriale; com'è noto, l'affidamento “condiviso” si pone ad oggi come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo;
alla regola dell'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
“pregiudizievole per l'interesse del minore” risultando nei confronti di uno dei genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore;
nel caso di specie, sono emersi elementi tali da indurre a formulare una prognosi negativa in ordine all'idoneità del padre di farsi carico della crescita delle figlie, dato che sussistono concreti elementi circa condotte violente e vessatorie perpetrate dal padre nei confronti delle figlie, egli è gravato da precedenti penali e, inoltre, non ha contribuito in alcun modo al mantenimento delle figlie, non curandosi perciò di fornire alla ex compagna e alle figlie i mezzi di sussistenza;
la collocazione di e Persona_1 Per_2
va, quindi, confermata presso la madre, mentre non può essere prevista alcuna
[...]
frequentazione tra il padre e le figlie, dato che il ha interrotto ogni relazione con loro. CP_1
Se egli manifesterà la concreta volontà di vederle, ciò potrà avvenire soltanto tramite modalità protette con l'intermediazione del Servizio Sociale territorialmente competente, il quale dovrà previamente valutare se il ripristino della frequentazione sia pregiudizievole per le minori.
Per quanto riguarda i provvedimenti di natura economica, si deve ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui agli artt. 147 e 315 bis cod. civ., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari,
è costituito dalle attuali esigenze dei figli, dal tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dai tempi di permanenza presso ciascun genitore, dalle risorse economiche di entrambi i genitori, dalla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
Alla luce dei criteri previsti dall'art. 337-ter c.c. e, in particolare del fatto che attualmente l'onere di mantenimento diretto delle figlie è esclusivamente in capo alla madre, appare congruo disporre a carico di – che attualmente risulta privo di occupazione CP_1
regolare – l'obbligo di versare a la somma di €300,00 mensili (€150,00 a figlia) Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlie e che egli debba contribuire nella misura del
50% alle spese straordinarie relative alle figlie secondo quanto previsto dal Protocollo del
Tribunale di Venezia del 20.09.2019.
L'Assegno Unico Universale verrà percepito integralmente dalla ricorrente, stante l'affidamento esclusivo delle minori alla madre.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo considerando il valore indeterminabile della causa e la limitata attività svolta.
P.Q.M.
- Conferma l'affidamento esclusivo delle minori , il 28/07/2012 a Mirano Persona_1
(VE), e il 08/07/2014 a Mirano (VE), alla madre con Persona_2 Parte_1
collocamento prevalente e residenza anagrafica presso quest'ultima, attribuendo alla madre l'esclusivo esercizio della responsabilità genitoriale, anche con riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle figlie e regolamentazione del diritto di visita con il padre secondo quanto sopra riportato.
- Pone a carico di l'obbligo di versare a la somma di €300,00 CP_1 Parte_1
mensili (€150,00 a figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, con decorrenza dal deposito del ricorso, e dispone che egli debba contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie relative alle figlie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di
Venezia del 20.09.2019.
- Dà atto che l'Assegno unico Universale sarà percepito in via integrale dalla madre.
- Condanna di a rimborsare a le spese di lite che si liquidano in CP_1 Parte_1
€2.905,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%,
Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 03/04/2025
Il Giudice estensore dott. Alessandro Cabianca
La Presidente dott.ssa Lisa Micochero