Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/02/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 7036/2019 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 11.2.25, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordina- rio di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione.
È presente l'Avv. Michele Santella, per parte opposta per delega degli Avv.ti
Zurlo e Ornati, il quale conclude riportandosi ai propri atti di cui chiede l'integrale accoglimento.
Il Giudice invita la parte alla discussione della causa. La parte si riporta ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio all'esito della quale decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
N. 7036/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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causa iscritta al n. 7036/2019 R.G.
TRA
, c.f. elettivamente domiciliata alla Via Parte_1 C.F._1
Dei Mille, n. 16 in Napoli presso lo studio dell'Avv. FRANCESCO VALEN-
TINO, c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa in virtù C.F._2
di procura in atti
- OPPONENTE
E
(P. IV , elettivamente domiciliata in La Controparte_1 P.IVA_1
Spezia (SP) Via Paolo Emilio Taviani n. 170 rappresentata e difesa, congiun- tamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F.
) ed Andrea Ornati (C.F. in C.F._3 C.F._4
virtù di procura in atti
- OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da note allegate al presente verbale.
DECISA all'udienza odierna ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito della relativa motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni “1) Accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.
a qualsiasi titolo e/o ragione alla società er i Parte_1 Controparte_1
motivi di cui in premessa;
2) Per, l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo op-
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posto n. 1785/2019. 3) Con condanna delle spese di lite e con attribuzione al- lo scrivente.”
Si costituiva la opposta rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare di rito dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione a de- creto ingiuntivo per il mancato rispetto del termine stabilito ai fini dell'iscrizione a ruolo della causa;
In via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n.
1785/2019 , R.G. n. 3678/2019 , del 05/08/2019 emesso dal Tribunale di
Nola stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via princi- pale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 1785/2019 , R.G.
n. 3678/2019 , del 05/08/2019 emesso dal Tribunale di Nola In via subordi- nata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in Pt_2 Pt_1
favore della società della diversa, maggiore o minore somma Controparte_1
che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vitto- ria di spese e compensi, oltre IV e Cpa, nonché successive occorrende”.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per le motiva- zioni di seguito espresse, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. In via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione so- stanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a se- guito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudi- zio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'e-
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same del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori even- tualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999,
n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n.
4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventua- li fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la pro- va del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassa- zione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio
1993, n. 7448). Soltanto una volta raggiunta la prova del fatto costitutivo da parte dell'opposto-attore sostanziale, quindi, potrà procedersi nel valutare la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assu- me posizione sostanziale di convenuto;
in questo senso, ex multis, Corte di
Cass., sent. n. 21101/2015 e Tribunale di Palermo, sent. n. 85/2018). Va ulte- riormente precisato che “L'art. 2719 cod. civ. esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si ap- plica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, do- vendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ.
Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equi- voco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale confor- mità anche "aliunde" (Cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 13425 del
13/06/2014).
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Facendo applicazione di tali principi alla presente fattispecie, deve ritenersi che la opposta abbia fornito adeguata prova del credito azionato in via moni- toria e che risultino integralmente infondate le eccezioni sollevate dalla oppo- nente con conseguente infondatezza dell'opposizione. Ed invero, sul punto occorre precisare che una volta effettuato il disconoscimento dei documenti prodotti in copia fotostatica, parte opponente non si presentava alla udienza fissata per il deposito dei documenti in originale, manifestando così una ca- renza di interesse ad insistere nel (già di per sé generico) disconoscimento.
Non ignora questo Giudice che all'udienza del 30.01.2025 parte opposta non ha prodotto i documenti in originale non essendo riuscita ad acquisirli, tuttavia la mancata comparizione alla medesima udienza di parte opponente - unita alla già generica opposizione a decreto ingiuntivo - ha reso superfluo, anche in termini di economia processuale, disporre ulteriori rinvii al fine dell'acquisizione della documentazione, potendosi addivenire ad una decisione sulla scorta del comportamento della opponente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione del D.M. 55 del 2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente espletata dal difensore, in mancanza di attività istruttoria, anche rapportata alle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite del giudizio di opposizione, che si liquidano ai sensi del D.M. 55 del 2014 in €.2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali
(nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA, se dovute, come per legge.
È verbale. Si comunichi. Il Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro
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