Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 12/03/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 195/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Raffaele Gencarelli;
Parte_1
e
anche quale mandatario Controparte_1
della , rappresentato e difeso Controparte_2 CP_3
dagli Avv.ti Marcello Carnovale;
e
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Teresa Controparte_4
Calfa;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.1.2018, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420179010052355000, notificatagli da parte di
[...]
in data 19.12.2017, limitatamente alle cartelle di pagamento nn.: Controparte_5
1. 03420050045179691000, presuntivamente notificata in data 2.2.2006;
2. 03420070000141777000, presuntivamente notificata in data 13.2.2007;
3. 03420070028663564000, presuntivamente notificata in data 9.10.2007;
4. 03420070043786071000, presuntivamente notificata in data 29.4.2008;
5. 03420080000191904000, presuntivamente notificata in data 12.2.2008;
6. 03420080017452292000, presuntivamente notificata in data 25.6.2008;
7. 03420080030349877000, presuntivamente notificata in data 30.9.2008;
8. 03420080032817516000, presuntivamente notificata in data 25.10.2008;
9. 03420090000216749000, presuntivamente notificata in data 27.3.2009;
10. 03420090007447192000, presuntivamente notificata in data 6.4.2009;
1
12. 03420090030471568000, presuntivamente notificata in data 20.7.2009;
13. 03420090035491043000, presuntivamente notificata in data 7.8.2009;
14. 03420090052251663000, presuntivamente notificata in data 9.12.2009;
15. 03420090059356661000, presuntivamente notificata in data 19.1.2010;
16. 03420100004082704000, presuntivamente notificata in data 9.2.2010;
17. 03420100004691749000, presuntivamente notificata in data 11.2.2010;
18. 03420100008990470000, presuntivamente notificata in data 31.3.2010;
19. 03420100012349285000, presuntivamente notificata in data 22.4.2010;
20. 03420100028136847000, presuntivamente notificata in data 7.6.2010.
Parte ricorrente ha dedotto la prescrizione quinquennale dei crediti di spettanza dell' ai CP_2 sensi dell'art. 3, co. 9 della L. 335/1995, e chiesto l'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria.
Si sono costituiti in giudizio sia l' che l' contestando con varie argomentazioni la CP_2 CP_6
domanda del ricorrente, chiedendo il rigetto.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti;
già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in data 11.2.2025, in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 50 decreto n. 2 del 28.1.2025.
2. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Controparte_5
Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla
Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' cui è demandata la fase di recupero del CP_6
credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
3. Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
2 L'art. 4, comma 1, d.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ha stabilito che: "i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati.
L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili (...)".
Il limite di valore si riferisce ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, mentre non si tiene conto degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione (Cass. 13/12/2023, n. 34841, Cass. 21/03/2023, n. 8090, Cass.
20/03/2023, n. 7989); tale limite è riferito al "singolo carico affidato", sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a 1.000,00 Euro, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille Euro. Per "carico" (da calcolare alla data di entrata in vigore del decreto 24 ottobre 2018) si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè (l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, per cui oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella) (in tal senso CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 agosto 2022, n. 24853 – Ai fini dell'annullamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 10gennaio 2000 e il 31 dicembre
2010, il limite di mille euro di valore del debito è riferito al “singolo carico affidato”, per tale dovendo intendersi la singola partita di ruolo, e cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, sicché vi rientrano le cartelle anche di importo complessivo superiore a detto valore, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro, costituendo oggetto del condono il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella”)
L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato d.l. opera automaticamente ,"ipso iure", in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (cfr. Cass., Sez. V. 7 giugno 2019, n. 15471).
Trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 Euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio
3 2000 al 31 dicembre 2010 da un'agenzia fiscale) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di annullamento del debito riportato nelle cartelle di pagamento nn. 03420070028663564000, 03420090007447192000,
03420090035491043000, 03420100004691749000, 03420100028136847000, nonché parte dei carichi sottesi alle cartelle di pagamento:
1. Cartella di pagamento n. 03420050045179691000, ruolo 2005/600, ident. partita n.
0529 M;
ident. partita n. 0530 M;
ident. partita n. P.IVA_1 P.IVA_1
0531 M;
ident. partita n. 0532 M;
ident. partita n. P.IVA_1 P.IVA_1
0533 M;
ident. Partita 0534; ident. Partita P.IVA_1 P.IVA_1
0535 M;
P.IVA_1
2. Cartella di pagamento n. 03420070000141777000, ruolo 2006/1173, Ident. Partita
0539 M;
0540 M;
Ident. Partita 0541 P.IVA_1 P.IVA_1 P.IVA_1
M; Ident. Partita 0542 M;
Ident. Partita 0544 M;
Ident. P.IVA_1 P.IVA_1
Partita 0546 M;
Ident. Partita 0547 M;
P.IVA_1 P.IVA_1
Ruolo 2006 / 1172, Ident. Partita 0548 M;
Ident. Partita P.IVA_1 P.IVA_1
0550 M;
Ident. Partita 0551 M;
Ident. Partita 0552 M;
P.IVA_1 P.IVA_1
Ident. Partita 0553 M;
Ident. Partita 0554 M;
Ident. P.IVA_1 P.IVA_1
Partita 0556 M;
P.IVA_1
3. Cartella di pagamento n. 03420070043786071000, ruolo 2007/486, Ident. Partita
0559 M;
Ident. Partita 0560 M;
P.IVA_1 P.IVA_1
4. Cartella di pagamento n. 03420080030349877000, ruolo 2008/462, Ident. Partita
0570 M, Ident. Partita 0571 M;
P.IVA_1 P.IVA_1
5. Cartella di pagamento n. 03420090000216749000, ruolo 2008/1642, Ident. Partita
0577 M;
P.IVA_1
come da estratto di ruolo in atti.
4. Residua la posizione di contrasto in relazione alle somme oggetto delle cartelle di pagamento nn. 03420080000191904000, 03420080017452292000, 03420080032817516000,
03420090019307225000, 03420090030471568000, 03420090052251663000,
03420090059356661000, 03420100004082704000, 03420100008990470000,
03420100012349285000, e dei restanti carichi di cui alle cartelle di pagamento:
1. Cartella di pagamento n. 03420050045179691000, ruolo 2005/600, Ident. Partita
0537 M;
Ident. Partita 0538 M;
P.IVA_1 P.IVA_1
2. Cartella di pagamento n. 03420070000141777000, ruolo 2006/1173, Ident. Partita
0543 M;
Ident. Partita 0545 E;
P.IVA_1 P.IVA_1
4 Ruolo 2006 / 1172, Ident. Partita 0549 M;
P.IVA_1
3. Cartella di pagamento n. 03420070043786071000, ruolo 2007/486, Ident. Partita
0561 M;
P.IVA_1
4. Cartella di pagamento n. 03420080030349877000, ruolo 2008/462, Ident. Partita
0569 M;
P.IVA_1
5. Cartella di pagamento n. 03420090000216749000, ruolo 2008/1642, Ident. Partita
0574 M;
Ident. Partita 0575 M;
Ident. Partita P.IVA_1 P.IVA_1
0576 M. P.IVA_1
Al riguardo l'opponente ha dedotto unicamente fatti estintivi successivi alla notifica degli atti prodromici.
Sotto tale profilo l'azione va qualificata come azione di accertamento negativo del credito, che non è soggetta a termine di decadenza.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto la prescrizione dei crediti in questa sede impugnati stante l'assenza di atti interruttivi della stessa.
È evidente che, se il termine di prescrizione è quello quinquennale pur dopo la notificazione e la intervenuta definitività del titolo (cfr. da ultimo Cass. sez. un. n. 23397/2016), tale termine si è perfezionato, in assenza di atti interruttivi idonei a interrompere la prescrizione quinquennale (tra la comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata in data 4.11.2010 e la intimazione di pagamento notificata in data 19.12.2017 decorrono più di cinque anni).
5. Le spese di lite della parte vittoriosa, liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell'
[...]
al quale è imputabile la sopravvenuta prescrizione. Controparte_5
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona della Giudice, dott.ssa Margherita
Sitongia, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alle cartelle di pagamento nn.
03420070028663564000, 03420090007447192000, 03420090035491043000,
03420100004691749000, 03420100028136847000, nonché parte dei carichi sottesi alle cartelle di pagamento: Cartella di pagamento n. 03420050045179691000, ruolo 2005/600, ident. partita n. 0529 M;
ident. partita n. 0530 M;
ident. partita n. P.IVA_1 P.IVA_1
0531 M;
ident. partita n. I 0532 M;
ident. partita n. P.IVA_1 P.IVA_1
0533 M;
ident. Partita 0534; ident. Partita P.IVA_1 P.IVA_1 P.IVA_1
0535 M;
Cartella di pagamento n. 03420070000141777000, ruolo 2006/1173, Ident. Partita
5 0539 M;
0540 M;
Ident. Partita 0541 M;
Ident. P.IVA_1 P.IVA_1 P.IVA_1
Partita 0542 M;
Ident. Partita 0544 M;
Ident. Partita P.IVA_1 P.IVA_1
0546 M;
Ident. Partita 0547 M. Ruolo 2006 / 1172, Ident. P.IVA_1 P.IVA_1
Partita 0548 M;
Ident. Partita 0550 M;
Ident. Partita P.IVA_1 P.IVA_1
0551 M;
Ident. Partita I 0552 M;
Ident. Partita P.IVA_1 P.IVA_1 P.IVA_1
0553 M;
Ident. Partita 0554 M;
Ident. Partita 0556 M. Cartella P.IVA_1 P.IVA_1
di pagamento n. 03420070043786071000, ruolo 2007/486, Ident. Partita I 0559 P.IVA_1
M; Ident. Partita 0560 M. Cartella di pagamento n. 03420080030349877000, P.IVA_1
ruolo 2008/462, Ident. Partita 0570 M, Ident. Partita 0571 M. P.IVA_1 P.IVA_1
Cartella di pagamento n. 03420090000216749000, ruolo 2008/1642, Ident. Partita
0577 M;
P.IVA_1
- dichiara non dovuti per intervenuta prescrizione dalla parte ricorrente i restanti crediti previdenziali;
- condanna l' a pagare le spese di lite in favore della parte Controparte_5
ricorrente, liquidate in Euro 1.600,00 oltre accessori come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Castrovillari, 12.3.2024
La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa
Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
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