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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 22/09/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Giuseppe Rini Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice est.
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3036 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a BELMONTE MEZZAGNO (PA), in [...] Parte_1
03/04/1969, elettivamente domiciliata in, VIA HOUEL 4 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MIRTO PAOLA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a BELMONTE MEZZAGNO (PA), in [...] Controparte_1
15/01/1969, elettivamente domiciliato alla VIA DON PINO PUGLISI, 157/A
90031 BELMONTE MEZZAGNO, presso lo studio dell'Avv. CRINI ARMAN-
DO , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
Tribunale di Termini Imerese sez. I civile E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 27.5.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanza-
ta dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituen-
do chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede presidenziale.
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei compor-
tamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attri-
buire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazio-
ne occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i com-
portamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convi-
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile venza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verifi-
care se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con ef-
ficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e fre-
quenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità
morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Cor-
te di Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pro-
nuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della cri-
si coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una si-
tuazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri na-
scenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazio-
ne senza addebito» (cfr. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., 11 giu-
gno 2005 n. 12383 e Cass., 16 novembre 2005, n. 23071).
Ora, nel caso di specie, la ricorrente attribuisce all'odierno resistente, la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dei comportamenti "irresponsabili" reiterati nel tempo (hobby costosi, disinteresse
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile per la famiglia) e talvolta maltrattanti, posti in essere dal resistente.
Dal canto suo, il resistente ha contestato punto per punto, in seno ai pro-
pri atti, di aver posto in essere condotte vessatorie e contrarie ai doveri del matrimonio, sfocianti asseritamente in tali comportamenti.
Al fine di provare le proprie allegazioni, la ricorrente ha prodotto in giu-
dizio la relazione di dimissione dal ricovero del avvenuto presso il re- CP_1
parto di psichiatria dell'ospedale Policlinico di Palermo, ove si legge “giunge per la prima volta alla nostra osservazione e si ricovera in regime di Day Ho-
spital per un corteo sintomatologico esordito sei mesi fa in seguito ad un in-
cidente subito durante il volo con il parapendio. Tale incidente traumatico non ha consentito allo stesso di espletare le mansioni abituali di escavatorista rimanendo per tale motivo disoccupato. Il quadro psicopatologico con il quale si è presentato era connotato da deflessione del registro timico con ve-
lata ideazione suicidaria, cospicua irritabilità e aggressività eterodiretta, ele-
vate quote d'ansia libera e somatizzata (cefalea, epigastralgia) unitamente ad apatia, abulia, anedonia. Si è registrato, altresi, ritiro socio-relazionale e gra-
vi disturbi del ritmo sonno-veglia con difficoltà all'addormentamento e ri-
svegli precoci. Durante il ricovero si è assistito ad un iniziale miglioramento del registro timico e dell'affettività con una graduale riattivazione delle rela-
zioni interpersonali .Per completare l'iter terapeutico si ritiene necessario in-
tervenire all'inizio del nuovo anno con un altro periodo di ricovero (circola-
re dell'Assessorato Regionale n°963 del 1998. »E' stato riconosciuto affetto da: Disturbo post traumatico da stress (309.81 ICD9 CM)…”.
Da tale certificazione emerge che il resistente abbia, in effetti, sofferto i postumi del grave incidente avuto durante l'attività di parapendio (circo-
- 4 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile stanza non contestata, vds. comparsa di risposta ove si legge “È vera la circo-
stanza che i , a causa delle proprie condizioni di salute, è stato affetto CP_1
da una forte depressione che lo ha portato anche a tentare il suicidio in di-
verse occasioni. Ultima delle quali è stato proprio “l'incontro con Dio” che ha portato i a interrompere il drastico gesto”) comportanti anche ag- CP_1
gressività etero-diretta, ma nulla emerge circa il fatto che tali condotte siano state realizzate nei confronti della moglie.
Non può poi considerarsi dirimente la relazione del centro antiviolenza
Prot. 1022/2025 del 26.05.205, relativa al periodo dal febbraio 2022
all'autunno 2022 (ma redatta in data 26.5.2025), che sostanzialmente ripo-
sta i racconti offerti dalla ricorrente, in assenza di ulteriori elementi proba-
tori.
In mancanza di altre risultanze probatorie che rappresentino elementi di riscontro dotati di adeguata consistenza si deve concludere, quindi, che l'attività istruttoria non ha consentito di accertare che effettivamente l'odier-
na resistente abbia posto in essere condotte maltrattanti e che tale compor-
tamento sia stato il solo a determinare la crisi del rapporto di coniugio.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la domanda di addebito, va,
pertanto, rigettata.
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, considera-
to il fatto che i figli della coppia, sono tutti maggiorenni, non va emessa al-
cuna statuizione sul loro affidamento e sul regime di incontri.
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che la ricorrente si è limitata a richiedere un contributo per il Pt_1
mantenimento della figlia maggiorenne con lei pacificamente con- Per_1
- 5 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile vivente, giacchè (in tesi) economicamente non auto-sufficiente ed affetta da disturbi alimentari.
A mente dell'art. 337 septies c.c.: “Il giudice, valutate le circostanze, può
disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determina-
zione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, le cui cadenze argomentative questo Collegio ritiene di condividere, ha evidenziato come ai fini del rico-
noscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipen-
denti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniu-
gale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento,
caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del sud-
detto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché
il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, in-
clinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori)
aspirazioni (cfr. Cass. n. 17183/2020; cfr. anche Cass. n. 10207/2019,
Cass. n. 12952/2016, Cass. n. 18076/2014 e Cass. n. 12477/2004).
La Suprema Corte ha, dunque, operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-
dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento, ritenendo che la funzione educativa del mantenimento debba contemperarsi con il c.d.
“principio di autoresponsabilità” gravante sui figli maggiorenni.
- 6 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile Segnatamente, nell'individuazione delle situazioni che escludono il diritto al mantenimento, la giurisprudenza ha evidenziato i casi in cui i figli: - svol-
gono una attività lavorativa tale da assicurare loro una indipendenza eco-
nomica; - sono stati messi in condizione di reperire un lavoro idoneo ad as-
sicurare l'autosufficienza economica e non hanno inteso profittarne;
- han-
no raggiunto un'età tale da far presumere “ex se” il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
- sono ormai inseriti in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipen-
denza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr. Cass. n. 17183/2020
e Cass. n. 12477/2004).
In ordine all'onere della prova, la giurisprudenza della Suprema Corte, ha sostenuto che: “l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
inseguito ad essa, l'obbligo sussiste lad-
dove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate. Ai fini dell'ac-
coglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non so-
lo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del di-
ritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipenden-
za economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della pro-
va delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è
- 7 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto,
oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fat-
ti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinan-
za o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa” (Cass. n. 17183/2020).
La Giurisprudenza ha, tuttavia, precisato, sempre in tema di prova del di-
ritto al mantenimento del figlio maggiorenne, come nulla osta al ricorso alla prova presuntiva evidenziando, in particolare, come: “la prova sarà tanto più
lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il
"figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità […]” (Cass. n.
17183/2020).
Orbene, ritiene il Collegio che, alla stregua dei principi sopra esposti,
all'esito dell'istruttoria non siano stati acquisiti elementi di natura logica e presuntiva comprovanti la non ancora sopraggiunta indipendenza economi-
ca dei figli della coppia.
Ed invero la ricorrente non solo non ha depositato in giudizio alcun do-
cumento reddituale, ma neppure ha allegato alcunchè sulle condizioni di vi-
ta della figlia (eccetto il disturbo alimentare di cui ella soffrirebbe) dalle quali sia dato desumere l'eventuale percorso di studio e/o di preparazione
- 8 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile professionale o documentazione medica che certifichi la gravità del disturbo alimentare tale da cagionarle un'impossibilità a svolgere attività lavorativa.
Va poi considerato che la figlia llo stato ha 27 anni, una età nella Per_1
quale- nella normalità dei casi –il percorso formativo è ormai concluso (la madre non ha, peraltro, né dedotto né provato che l'impegno di formazione
è proseguito con studi universitari), e secondo l'“id quod plerumque accidit”
l'inserimento nel mondo del lavoro tendenzialmente può dirsi iniziato.
Stante il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla ri-
corrente (quale coniuge richiedente), ritiene il Collegio che la domanda della stessa volta ad ottenere la condanna del resistente al versamento di un asse-
gno, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne della coppia, non debba essere accolta.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale reciproca, in assenza di addebito della separazione, si ritengono sus-
sistere i motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Pqm
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costitui-
te ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disatte-
sa; definitivamente pronunciando:
pronunzia la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...], in data [...], e CP_2
, nato a [...], in data [...], i quali
[...]
hanno contratto matrimonio in BELMONTE MEZZAGNO, in data
09/09/1989, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune
- 9 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile al n. 58, parte II serie A, dell'anno 1989;
rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da nei confron-
ti di;
Controparte_1
rigetta la domanda di contributo al mantenimento della figlia maggioren-
ne Persona_2
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.
P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Termini Imerese, in data 19/09/2025.
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice est.
Francesca Incandela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma di-
gitale dal Presidente e dal relatore in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro
della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 10 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Giuseppe Rini Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice est.
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3036 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a BELMONTE MEZZAGNO (PA), in [...] Parte_1
03/04/1969, elettivamente domiciliata in, VIA HOUEL 4 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MIRTO PAOLA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a BELMONTE MEZZAGNO (PA), in [...] Controparte_1
15/01/1969, elettivamente domiciliato alla VIA DON PINO PUGLISI, 157/A
90031 BELMONTE MEZZAGNO, presso lo studio dell'Avv. CRINI ARMAN-
DO , che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
Tribunale di Termini Imerese sez. I civile E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 27.5.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanza-
ta dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituen-
do chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede presidenziale.
In ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei compor-
tamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attri-
buire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazio-
ne occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i com-
portamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convi-
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile venza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verifi-
care se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con ef-
ficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e fre-
quenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità
morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Cor-
te di Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pro-
nuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della cri-
si coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una si-
tuazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri na-
scenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazio-
ne senza addebito» (cfr. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., 11 giu-
gno 2005 n. 12383 e Cass., 16 novembre 2005, n. 23071).
Ora, nel caso di specie, la ricorrente attribuisce all'odierno resistente, la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dei comportamenti "irresponsabili" reiterati nel tempo (hobby costosi, disinteresse
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile per la famiglia) e talvolta maltrattanti, posti in essere dal resistente.
Dal canto suo, il resistente ha contestato punto per punto, in seno ai pro-
pri atti, di aver posto in essere condotte vessatorie e contrarie ai doveri del matrimonio, sfocianti asseritamente in tali comportamenti.
Al fine di provare le proprie allegazioni, la ricorrente ha prodotto in giu-
dizio la relazione di dimissione dal ricovero del avvenuto presso il re- CP_1
parto di psichiatria dell'ospedale Policlinico di Palermo, ove si legge “giunge per la prima volta alla nostra osservazione e si ricovera in regime di Day Ho-
spital per un corteo sintomatologico esordito sei mesi fa in seguito ad un in-
cidente subito durante il volo con il parapendio. Tale incidente traumatico non ha consentito allo stesso di espletare le mansioni abituali di escavatorista rimanendo per tale motivo disoccupato. Il quadro psicopatologico con il quale si è presentato era connotato da deflessione del registro timico con ve-
lata ideazione suicidaria, cospicua irritabilità e aggressività eterodiretta, ele-
vate quote d'ansia libera e somatizzata (cefalea, epigastralgia) unitamente ad apatia, abulia, anedonia. Si è registrato, altresi, ritiro socio-relazionale e gra-
vi disturbi del ritmo sonno-veglia con difficoltà all'addormentamento e ri-
svegli precoci. Durante il ricovero si è assistito ad un iniziale miglioramento del registro timico e dell'affettività con una graduale riattivazione delle rela-
zioni interpersonali .Per completare l'iter terapeutico si ritiene necessario in-
tervenire all'inizio del nuovo anno con un altro periodo di ricovero (circola-
re dell'Assessorato Regionale n°963 del 1998. »E' stato riconosciuto affetto da: Disturbo post traumatico da stress (309.81 ICD9 CM)…”.
Da tale certificazione emerge che il resistente abbia, in effetti, sofferto i postumi del grave incidente avuto durante l'attività di parapendio (circo-
- 4 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile stanza non contestata, vds. comparsa di risposta ove si legge “È vera la circo-
stanza che i , a causa delle proprie condizioni di salute, è stato affetto CP_1
da una forte depressione che lo ha portato anche a tentare il suicidio in di-
verse occasioni. Ultima delle quali è stato proprio “l'incontro con Dio” che ha portato i a interrompere il drastico gesto”) comportanti anche ag- CP_1
gressività etero-diretta, ma nulla emerge circa il fatto che tali condotte siano state realizzate nei confronti della moglie.
Non può poi considerarsi dirimente la relazione del centro antiviolenza
Prot. 1022/2025 del 26.05.205, relativa al periodo dal febbraio 2022
all'autunno 2022 (ma redatta in data 26.5.2025), che sostanzialmente ripo-
sta i racconti offerti dalla ricorrente, in assenza di ulteriori elementi proba-
tori.
In mancanza di altre risultanze probatorie che rappresentino elementi di riscontro dotati di adeguata consistenza si deve concludere, quindi, che l'attività istruttoria non ha consentito di accertare che effettivamente l'odier-
na resistente abbia posto in essere condotte maltrattanti e che tale compor-
tamento sia stato il solo a determinare la crisi del rapporto di coniugio.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte la domanda di addebito, va,
pertanto, rigettata.
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, considera-
to il fatto che i figli della coppia, sono tutti maggiorenni, non va emessa al-
cuna statuizione sul loro affidamento e sul regime di incontri.
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, deve rilevarsi che la ricorrente si è limitata a richiedere un contributo per il Pt_1
mantenimento della figlia maggiorenne con lei pacificamente con- Per_1
- 5 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile vivente, giacchè (in tesi) economicamente non auto-sufficiente ed affetta da disturbi alimentari.
A mente dell'art. 337 septies c.c.: “Il giudice, valutate le circostanze, può
disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determina-
zione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, le cui cadenze argomentative questo Collegio ritiene di condividere, ha evidenziato come ai fini del rico-
noscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipen-
denti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniu-
gale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento,
caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del sud-
detto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché
il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, in-
clinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori)
aspirazioni (cfr. Cass. n. 17183/2020; cfr. anche Cass. n. 10207/2019,
Cass. n. 12952/2016, Cass. n. 18076/2014 e Cass. n. 12477/2004).
La Suprema Corte ha, dunque, operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-
dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento, ritenendo che la funzione educativa del mantenimento debba contemperarsi con il c.d.
“principio di autoresponsabilità” gravante sui figli maggiorenni.
- 6 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile Segnatamente, nell'individuazione delle situazioni che escludono il diritto al mantenimento, la giurisprudenza ha evidenziato i casi in cui i figli: - svol-
gono una attività lavorativa tale da assicurare loro una indipendenza eco-
nomica; - sono stati messi in condizione di reperire un lavoro idoneo ad as-
sicurare l'autosufficienza economica e non hanno inteso profittarne;
- han-
no raggiunto un'età tale da far presumere “ex se” il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
- sono ormai inseriti in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipen-
denza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr. Cass. n. 17183/2020
e Cass. n. 12477/2004).
In ordine all'onere della prova, la giurisprudenza della Suprema Corte, ha sostenuto che: “l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
inseguito ad essa, l'obbligo sussiste lad-
dove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate. Ai fini dell'ac-
coglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non so-
lo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del di-
ritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipenden-
za economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della pro-
va delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è
- 7 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto,
oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fat-
ti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinan-
za o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa” (Cass. n. 17183/2020).
La Giurisprudenza ha, tuttavia, precisato, sempre in tema di prova del di-
ritto al mantenimento del figlio maggiorenne, come nulla osta al ricorso alla prova presuntiva evidenziando, in particolare, come: “la prova sarà tanto più
lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il
"figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità […]” (Cass. n.
17183/2020).
Orbene, ritiene il Collegio che, alla stregua dei principi sopra esposti,
all'esito dell'istruttoria non siano stati acquisiti elementi di natura logica e presuntiva comprovanti la non ancora sopraggiunta indipendenza economi-
ca dei figli della coppia.
Ed invero la ricorrente non solo non ha depositato in giudizio alcun do-
cumento reddituale, ma neppure ha allegato alcunchè sulle condizioni di vi-
ta della figlia (eccetto il disturbo alimentare di cui ella soffrirebbe) dalle quali sia dato desumere l'eventuale percorso di studio e/o di preparazione
- 8 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile professionale o documentazione medica che certifichi la gravità del disturbo alimentare tale da cagionarle un'impossibilità a svolgere attività lavorativa.
Va poi considerato che la figlia llo stato ha 27 anni, una età nella Per_1
quale- nella normalità dei casi –il percorso formativo è ormai concluso (la madre non ha, peraltro, né dedotto né provato che l'impegno di formazione
è proseguito con studi universitari), e secondo l'“id quod plerumque accidit”
l'inserimento nel mondo del lavoro tendenzialmente può dirsi iniziato.
Stante il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla ri-
corrente (quale coniuge richiedente), ritiene il Collegio che la domanda della stessa volta ad ottenere la condanna del resistente al versamento di un asse-
gno, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne della coppia, non debba essere accolta.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale reciproca, in assenza di addebito della separazione, si ritengono sus-
sistere i motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Pqm
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costitui-
te ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disatte-
sa; definitivamente pronunciando:
pronunzia la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...], in data [...], e CP_2
, nato a [...], in data [...], i quali
[...]
hanno contratto matrimonio in BELMONTE MEZZAGNO, in data
09/09/1989, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune
- 9 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile al n. 58, parte II serie A, dell'anno 1989;
rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da nei confron-
ti di;
Controparte_1
rigetta la domanda di contributo al mantenimento della figlia maggioren-
ne Persona_2
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.
P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Termini Imerese, in data 19/09/2025.
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice est.
Francesca Incandela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma di-
gitale dal Presidente e dal relatore in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4
del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro
della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 10 - Tribunale di Termini Imerese sez. I civile