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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 242/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FALCONIERI WALTER, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 558/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Porto Cesareo - Via Petraroli 73010 Porto Cesareo LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2231 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 990 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2135/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento evidenziati in epigrafe emessi dal Comune di Porto Cesareo, notificati il 12.02.2024, inerenti l'IMU (€ 2.029,00) e la TASI (€ 44,00) relative all'anno d'imposta
2019, dovute per tre immobili di proprietà.
La ricorrente ha affermato che gli immobili oggetto di accertamento, catastalmente identificati al
Indirizzo_1, sono rispettivamente la casa di abitazione e la relativa pertinenza;
ha pertanto contestato che l'ente impositore ha assoggettato detti immobili all'erroneo trattamento impositivo spettante per le c.d. seconde case anziché a quello di maggior favore -spettante per legge- che ne prevede l'esenzione dal pagamento delle imposte;
il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del Comune di Porto Cesareo;
l'omesso contraddittorio endoprocedimentale.
Il Comune di Porto Cesareo si è ritualmente costituito ed ha sostenuto che la contribuente non ha fornito la prova dell'uso dell'abitazione come dimora abituale, atteso che “per l'annualità oggetto di imposizione non è registrata a nome della Sig.ra Ricorrente_1 alcuna utenza” e che “i consumi elevati eventualmente solo nel periodo estivo e scarsissimi o insufficienti nel periodo invernale, inducono senza ombra di dubbio a ritenere che la Sig.ra adoperi l'immobile non come propria dimora abituale nel periodo invernale”; ha controdedotto nel resto ed ha concluso per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
La difesa della ricorrente ha tempestivamente documentato che la fornitura idrica e quella dell'energia elettrica è assicurata con contratti a lei intestati e che, nel periodo invernale, sussistono cospicui consumi di energia elettrica, tali da far presumere, senza ombra di dubbio, che l'appartamento sia intensamente fruito ed abitato nell'intero anno e, quindi, che sussistono i requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica voluti dalla legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si ritiene opportuno sottolineare che le censure di parte ricorrente investono il mancato riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento delle imposte limitatamente a due dei tre immobili richiamati negli atti impugnati, catastalmente identificati al Indirizzo_1.
I requisiti giuridici al fine di ottenere l'agevolazione IMU prima casa riportati all'art. 1 comma 741 della Legge
27/12/2019, n. 160, aggiornato dall'interpretazione della Corte Costituzionale con la sentenza N. 209 del 12 ottobre 2022, sono oltre alla residenza, anche la dimora abituale nel predetto immobile: "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.
Nel caso di specie non è contestata la sussistenza del requisito della residenza anagrafica, mentre la dimostrazione della dimora abituale, in relazione all'annualità accertata, è onere della contribuente. Un elemento che la giurisprudenza ha ritenuto utile al fine del riconoscimento della dimora abituale è costituito dai consumi delle utenze di rete, che devono essere contestualizzati al caso specifico.
Ciò premesso questo Giudice rileva che dalla documentazione ritualmente prodotta dalla difesa della ricorrente si evince che, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente impositore, le utenze della fornitura idrica ed elettrica dell'abitazione oggetto di accertamento, nell'anno 2019, erano intestate alla ricorrente, e che i consumi registrati, anche nel periodo invernale, erano assolutamente congrui, e addirittura esuberanti: nei mesi febbraio/marzo 2019 il consumo elettrico registrato è stato di ben 882 Kwh, per un importo corrispondente di €. 301,52.
Risulta pertanto provata la sussistenza del requisito della dimora abituale, per cui l'esenzione per l'abitazione principale non deve essere disconosciuta. Restano assorbite le restanti censure di parte ricorrente.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto, gli atti impugnati devono essere annullati limitatamente agli importi inerenti gli immobili utilizzati come abitazione principale e relativa pertinenza, le spese di lite devono essere riconosciute in favore del difensore della ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza,
e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli avvisi di accertamento impugnati nei termini indicati in motivazione;
condanna il
Comune di Porto Cesareo –come legalmente rappresentato- alla rifusione delle spese e degli onorari di giudizio in favore della ricorrente, che liquida nella somma di €. 400,00 oltre al rimborso del contributo unificato ed agli accessori di legge, se ed in quanto dovuti, con distrazione in favore del difensore, Dott. Difensore_1.
Così deciso in Lecce, il 03/12/2025
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FALCONIERI WALTER, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 558/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Porto Cesareo - Via Petraroli 73010 Porto Cesareo LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2231 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 990 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2135/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento evidenziati in epigrafe emessi dal Comune di Porto Cesareo, notificati il 12.02.2024, inerenti l'IMU (€ 2.029,00) e la TASI (€ 44,00) relative all'anno d'imposta
2019, dovute per tre immobili di proprietà.
La ricorrente ha affermato che gli immobili oggetto di accertamento, catastalmente identificati al
Indirizzo_1, sono rispettivamente la casa di abitazione e la relativa pertinenza;
ha pertanto contestato che l'ente impositore ha assoggettato detti immobili all'erroneo trattamento impositivo spettante per le c.d. seconde case anziché a quello di maggior favore -spettante per legge- che ne prevede l'esenzione dal pagamento delle imposte;
il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del Comune di Porto Cesareo;
l'omesso contraddittorio endoprocedimentale.
Il Comune di Porto Cesareo si è ritualmente costituito ed ha sostenuto che la contribuente non ha fornito la prova dell'uso dell'abitazione come dimora abituale, atteso che “per l'annualità oggetto di imposizione non è registrata a nome della Sig.ra Ricorrente_1 alcuna utenza” e che “i consumi elevati eventualmente solo nel periodo estivo e scarsissimi o insufficienti nel periodo invernale, inducono senza ombra di dubbio a ritenere che la Sig.ra adoperi l'immobile non come propria dimora abituale nel periodo invernale”; ha controdedotto nel resto ed ha concluso per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
La difesa della ricorrente ha tempestivamente documentato che la fornitura idrica e quella dell'energia elettrica è assicurata con contratti a lei intestati e che, nel periodo invernale, sussistono cospicui consumi di energia elettrica, tali da far presumere, senza ombra di dubbio, che l'appartamento sia intensamente fruito ed abitato nell'intero anno e, quindi, che sussistono i requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica voluti dalla legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si ritiene opportuno sottolineare che le censure di parte ricorrente investono il mancato riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento delle imposte limitatamente a due dei tre immobili richiamati negli atti impugnati, catastalmente identificati al Indirizzo_1.
I requisiti giuridici al fine di ottenere l'agevolazione IMU prima casa riportati all'art. 1 comma 741 della Legge
27/12/2019, n. 160, aggiornato dall'interpretazione della Corte Costituzionale con la sentenza N. 209 del 12 ottobre 2022, sono oltre alla residenza, anche la dimora abituale nel predetto immobile: "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.
Nel caso di specie non è contestata la sussistenza del requisito della residenza anagrafica, mentre la dimostrazione della dimora abituale, in relazione all'annualità accertata, è onere della contribuente. Un elemento che la giurisprudenza ha ritenuto utile al fine del riconoscimento della dimora abituale è costituito dai consumi delle utenze di rete, che devono essere contestualizzati al caso specifico.
Ciò premesso questo Giudice rileva che dalla documentazione ritualmente prodotta dalla difesa della ricorrente si evince che, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente impositore, le utenze della fornitura idrica ed elettrica dell'abitazione oggetto di accertamento, nell'anno 2019, erano intestate alla ricorrente, e che i consumi registrati, anche nel periodo invernale, erano assolutamente congrui, e addirittura esuberanti: nei mesi febbraio/marzo 2019 il consumo elettrico registrato è stato di ben 882 Kwh, per un importo corrispondente di €. 301,52.
Risulta pertanto provata la sussistenza del requisito della dimora abituale, per cui l'esenzione per l'abitazione principale non deve essere disconosciuta. Restano assorbite le restanti censure di parte ricorrente.
Conclusivamente il ricorso deve essere accolto, gli atti impugnati devono essere annullati limitatamente agli importi inerenti gli immobili utilizzati come abitazione principale e relativa pertinenza, le spese di lite devono essere riconosciute in favore del difensore della ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza,
e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli avvisi di accertamento impugnati nei termini indicati in motivazione;
condanna il
Comune di Porto Cesareo –come legalmente rappresentato- alla rifusione delle spese e degli onorari di giudizio in favore della ricorrente, che liquida nella somma di €. 400,00 oltre al rimborso del contributo unificato ed agli accessori di legge, se ed in quanto dovuti, con distrazione in favore del difensore, Dott. Difensore_1.
Così deciso in Lecce, il 03/12/2025