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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 3064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3064 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7706/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Angelini Presidente
Dott.ssa Silvia Vaghi Giudice relatore
Dott. Maurizio Giuseppe Ciocca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7706/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avvocati Raffaele SCALCIONE e Simone MANNONE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in LA, Viale Majno, n. 5
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. , Controparte_2 C.F._3 entrambe rappresentate e difese dall'avv. Elisabetta DALLA CIA ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore in LA, Via Giovanni Pierluigi Da Palestrina n. 6
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così decidere: pagina 1 di 12 Nel merito 1) Revocare, ai sensi dell'art. 395 n. 1 c.p.c., l'Ordinanza impugnata, n. 163/2022, pronunciata inter partes dal Tribunale di LA in data 20/01/2022, essendo la stessa effetto del dolo dell'altra parte, per tutti i motivi espressi in atti.
2) Con vittoria di spese e compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA o, in subordine, con integrale compensazione delle stesse, sussistendone i presupposti.
In via istruttoria
Ammettere i capitoli di prova formulati in calce all'atto di citazione (dalla lettera a alla lettera h), nonché gli ulteriori capitoli (dal n. 1 al n. 14) di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n.2, c.p.c.,
(interrogatorio formale e testi, ivi indicati), di seguito trascritti e da intendersi tutti privati da eventuali giudizi e/o negazioni:
a) Vero che nel corso del 2017 il ricorrente ha disdettato il contratto di affitto dell'appartamento di
Peschiera Borromeo, piazza Giovanni Verga 4, abbandonandolo nel corso dello stesso anno per trasferirsi altrove;
b) Vero che dalla fine 2017 alla fine del 2022 il IG ha vissuto con la nuova compagna Pt_1 presso l'abitazione della stessa in via Fratelli Bandiera 1, Peschiera Borromeo;
c) Vero che la figlia del IG , , in svariate occasioni tra il 2017 e il 2020 ha fatto Pt_1 CP_2 visita al padre presso la nuova abitazione del medesimo invia Fratelli Bandiera 1;
d) Vero che la IGa appreso della gravidanza della nuova compagna del Controparte_2
IG , nel corso del 2020 la invitava ad abortire;
Pt_1
e) Vero che il IG è papà del piccolo , di anni 2, e provvede al mantenimento dello Pt_1 Per_1 stesso in misura di circa 350 Euro mensili;
f) Vero che il IG è cointestatario insieme alla compagna di un mutuo trentennale il cui Pt_1 debito residuo è superiore a 250.000 Euro e la cui rata è di 754 Euro mensili;
g) Vero che il IG ha altresì pendenti pregressi finanziamenti che incidono sul proprio Pt_1 bilancio per 400 Euro al mese (debito residuo 33.000 Euro circa);
h) Vero che fino alla notizia della gravidanza della compagna del IG , padre e figlia si Pt_1 frequentavano e che ha tra l'altro partecipato alla festa di compleanno per i 40 anni del papà CP_2 presso il locale Pacifico di LA;
1) Vero che nel corso del 2018, in seguito alla scadenza del contratto di locazione, il SI. ha Pt_1 liberato ed abbandonato l'abitazione di piazza Giovanni Verga 4, Peschiera Borromeo, andando a vivere con la nuova compagna presso la casa di via Fratelli Bandiera 1, insieme alla mamma di quest'ultima;
2) Vero che, in relazione alle circostanze che precedono, il SI. , anche d'accordo con la figlia Pt_1
e la di lei madre, aveva mantenuto la vecchia residenza in via Verga 4; CP_2
3) Vero che, al momento della notifica al SI. del ricorso ex art. 337 septies c.c. del Pt_1
20.05.2021, le ricorrenti ( e erano già Controparte_1 Controparte_2 state da tempo informate dal sig. del suo nuovo indirizzo di abitazione (via Fratelli Bandiera 1, Pt_1
Peschiera Borromeo) e che sin dal 2019 la figlia , in diverse occasioni, aveva accompagnato e CP_2 fatto visita al padre tale abitazione;
pagina 2 di 12 4) Vero che la signora era a conoscenza che gli importi relativi ai redditi del sig. CP_1
si riferivano ad un rapporto di lavoro non più in essere al momento della produzione dei Pt_1 cedolini dinnanzi al Tribunale di LA.
5) Vero che, fino al mese di settembre 2020 compreso, il SI. ha intrattenuto frequentazioni con Pt_1 la propria figlia , incontrandola talvolta anche presso la propria abitazione, condividendo con CP_2 la stessa pasti e momenti di svago, telefonandole e parlandole spesso anche tramite messaggi;
6) Vero che, sin dal mese di marzo 2020, dopo aver appreso della prossima nascita di un ulteriore figlio del SI. , espresse in più occasioni al SI. e Pt_1 Controparte_2 Pt_1 alla nuova compagna la sua contrarietà a tale nascita, invitando persino quest'ultima, con messaggi e telefonate, ad abortire;
7) Vero che tra il marzo 2015 e il febbraio 2020, in distinte occasioni, il sig. e la figlia Pt_1 CP_2 hanno condiviso diversi pranzi/cene presso il ristorante H2O di Peschiera Borromeo;
8) Vero che, nel mese di febbraio 2020, e sua madre hanno festeggiato il quarantesimo CP_2 compleanno del sig. presso il ristorante Pacifico Cafè di LA (come da foto che si allegano Pt_1
e che si esibiscono al teste, doc. 22);
9) Vero che nel corso dell'anno 2019, su espressa richiesta di , il SI. regalò stessa CP_2 Pt_1
“IPhone”, completo di scheda sim e abbonamento prepagato, ancora in uso alla stessa;
10) Vero che, nel corso del 2020 il sig. ha comunicato figlia e alla signora Pt_1 CP_2 CP_1 di aver cessato il precedente rapporto di lavoro con la Kosmos Soc. Coop. a r.l. e di essere
[...] stato successivamente assunto dalla cooperativa HAP Logistics.
11) Vero che, all'epoca dell'instaurazione del giudizio promosso per la determinazione del mantenimento a carico del sig. (anno 2020 e 2021), lo stesso, percepiva redditi mensili pari a Pt_1 circa 1.200/1.400 euro al mese (doc. 11);
12) Vero che, già prima dell'ordinanza n. 163/2022 del Tribunale di LA qui impugnata, e comunque prima di aver avuto conoscenza della stessa nel gennaio 2023, il sig. aveva assunto Pt_1 impegni finanziari tra cui il versamento sin dal 2020 del mantenimento del piccolo , la Persona_2 stipula di un mutuo cointestato nel mese di aprile 2022 (per totali euro 700 al mese), finanziamenti pregressi risalenti al 2015 e rinegoziati nel 2022 (per ulteriori 400 euro al mese), impegni attualmente tuttora gravanti sul per un importo complessivo di 1.100 euro circa al mese;
Pt_1
13) Vero che durante diverse discussioni con la figlia avute prima del 2020, il sig. ha CP_2 Pt_1 manifestato la propria contrarietà all'iscrizione di presso una Università privata. CP_2
14) Vero che nel corso dei primi mesi del 2023 è (da ultimo) rientrata in Perù dove vive e CP_2 trascorre la maggior parte dell'anno.
Per le convenute:
Voglia l'Ill.mo Trib. adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via pregiudiziale:
ACCERTARE e DICHIARARE la decadenza dell'azione proposta per essere decorsi i termini di legge per la sua proposizione;
In via preliminare: pagina 3 di 12 ACCERTARE e DICHIARARE l'inammissibilità della revocazione proposta non sussistendone i presupposti di legge;
In via principale e nel merito:
RIGETTARE tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
In via istruttoria: senza che ciò comporti inversione alcuna dell'onere della prova, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che la sig.na ha smesso di avere contatti con il padre a far Controparte_2 data da febbraio 2020;
2) vero che precedentemente al febbraio 2020 la sig.na vedeva il Controparte_2 padre tre volte all'anno.
Si indica a teste:
- sig. , C.so Cristoforo Colombo n.91/4, Chiavari (GE). Testimone_1
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli avversari si chiede di essere ammessi a prova contraria sui medesimi capi con i seguenti testi:
- sig. , già indicato nella memoria ex art. 183 n.2 VI c.p.c. (su tutti i capitoli avversari Testimone_1 eventualmente ammessi);
- sig.ra , via Tracia n.5, LA (solo in caso di ammissione dei Testimone_2 capitoli avversari nn. 3 -5-6-9-13-14);
- sig.ra via Rabolini Vincenzo n.9, LA (solo in caso di ammissione dei capitoli Testimone_3 avversari nn. 5-6-13).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.2.2023 ha chiesto Parte_1
revocarsi ex art. 395 n. 1 c.p.c. il decreto n. 163/2022, pronunciato dal Tribunale di LA in data
20.1.2022 - sul ricorso proposto, ai sensi degli artt. 316 e 337 ter c.c., da e Controparte_1
-, con cui è stato stabilito, con decorrenza da giugno 2021, l'obbligo Controparte_2
di mantenimento a suo carico della figlia maggiorenne con corresponsione della somma CP_2 mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese mediche ed universitarie.
In particolare, l'attore ha allegato di aver appreso solo in data 11.1.2023 del ricorso presentato e del successivo decreto emesso dal Tribunale, allorquando veniva informato dalla società datrice di lavoro dell'intervenuta notifica di un atto di pignoramento presso terzi, basato sul titolo esecutivo menzionato e rimasto inadempiuto.
pagina 4 di 12 A sostegno della fondatezza della domanda, ha dedotto la sussistenza del dolo revocatorio ex art. 395 n.
1 c.p.c., che avrebbe pregiudicato il diritto di difesa dell'attore, rimasto contumace nell'ambito del procedimento instaurato per la determinazione dell'obbligo di mantenimento della prole. Il dolo, nello specifico, sarebbe desumibile: 1) dalla notifica del ricorso ai sensi dell'art. 143 c.p.c. alla residenza formale del , indicata in Peschiera Borromeo, piazza Giovanni Verga n. 4, nonostante la Pt_1
conoscenza da parte delle ricorrenti che lo stesso risiedesse in altro luogo con la sua nuova compagna
(ossia in Peschiera Borromeo, via Fratelli Bandiera n. 1); 2) dalle dichiarazioni mendaci effettuate dalla in ordine alla capacità reddituale del padre, pari a circa € 1.600/1.800,00 mensili - cfr. contenuto CP_2
del decreto laddove richiama le dichiarazioni della madre rese in sede di udienza -, e dalle omissioni in ordine ad altri elementi - nascita di un secondo figlio e obbligazioni contratte dal elencate a Pt_1
pagina quattro dell'atto introduttivo - al solo fine di indurre in errore il Giudice nella determinazione della misura dell'obbligo di mantenimento;
3) dall'erronea rappresentazione circa l'assenza di rapporti significativi tra padre e figlia e circa la mancanza di sostegno economico.
2. Nel costituirsi in giudizio e hanno, in via Controparte_1 Controparte_2
preliminare, eccepito la tardività del rimedio impugnatorio proposto per decorso dei termini di legge di cui all'art. 325 c.p.c. - avendo l'attore notificato l'atto di citazione solo in data 8.2.2023, pur avendo avuto conoscenza del ricorso e del provvedimento impugnato in data 4.11.2022 - ed, altresì,
l'inammissibilità dello strumento della revocazione, non trattandosi di sentenza emessa in grado di appello o in unico grado, bensì di provvedimento emesso in primo grado e sempre modificabile, in quanto soggetto alla clausola rebus sic stantibus, e, quindi, privo dell'idoneità a passare in giudicato.
Nel merito, le convenute hanno chiesto rigettarsi l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto e la domanda di revocazione, non sussistendo alcun dolo processuale revocatorio sulla scorta delle seguenti ragioni. In primo luogo, il ricorso era stato correttamente notificato dove l'attore risultava anagraficamente residente, avendo mutato la residenza solo nel mese di novembre 2022, peraltro spostandola nel Comune di Mediglia e non a Peschiera Borromeo, via Fratelli Bandiera n. 1, dove asseriva di aver vissuto negli ultimi anni. In secondo luogo, le dichiarazioni rese dinanzi al
Tribunale in ordine alla capacità reddituale del si basavano su buste paga consegnate anni prima Pt_1
alla proposizione del ricorso, allorquando era stata presentata la richiesta per il permesso di soggiorno della figlia, come indicato a verbale d'udienza. Da ultimo, hanno contestato che tra padre e figlia vi fossero significativi rapporti e che la stessa, quindi, conoscesse il luogo in cui il padre viveva. pagina 5 di 12 3. Con ordinanza del 4.5.2023 il Giudice istruttore ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto.
Alla prima udienza di trattazione, celebrata in data 23.5.2023, sono stati concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c.
All'esito dell'udienza del 24.10.2023, con separata ordinanza sono state rigettate le istanze istruttorie.
All'udienza del 24.9.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Preliminarmente si rileva che la decisione della presente causa è rimessa al Tribunale in composizione collegiale, giacché, com'è ben noto, la revocazione si propone dinnanzi allo stesso organo giudicante che ha pronunciato il provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 398, co. 1, c.p.c.
Pertanto, nel caso di specie, considerato che il decreto impugnato è stato emesso dal Tribunale di
LA in composizione collegiale, l'organo competente a decidere la causa è il medesimo ufficio giudiziario, non essendo necessaria la coincidenza della sezione, nella medesima composizione.
5. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la causa possa essere decisa sulla scorta del principio della
“ragione più liquida”, che consente al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione preliminare e pregiudiziale prospettata dalle parti (si vedano in tal senso Cass. S.U. 9936/2014, Cass. civ. n. 17214/2016, Cass. civ.
n. 11458/2018, Cass. civ. n. 363/2019 in ci viene affermato il principio di diritto secondo cui “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”).
5.1. A tal riguardo, risulta assorbente rispetto alle questioni di tardività ed inammissibilità del rimedio sollevate dalle convenute, il difetto di prova nell'odierno giudizio, da parte dell'attore, del dolo processuale revocatorio, non risultando dimostrata la sussistenza né di un'attività intenzionalmente pagina 6 di 12 fraudolenta posta in essere dalle convenute né di alcuna incidenza delle condotte lamentate a fuorviare il corretto convincimento del Tribunale, in sede di procedimento ex artt. 337 bis e ss. c.c., nel determinare la contribuzione a favore della prole a carico del . Pt_1
5.2. Come noto, la giurisprudenza di legittimità ritiene che il dolo processuale revocatorio non sia integrato “dalla mera violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., né dalle allegazioni false, dalle reticenze o dal mendacio, occorrendo ai fini della configurazione delle fattispecie un'attività intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifizi o raggiri soggettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e ad impedire al giudice l'accertamento della verità, così pregiudicando l'esito del procedimento” (cfr. Cass. civ. n.
31211/2022) ed altresì “da un'attività intenzionalmente fraudolenta, attuata mediante artifici e raggiri che, travisando una situazione in modo da farla apparire diversa dalla realtà, fuorviano il giudice nell'accertamento della verità processualmente rilevante. Pertanto il giudice della causa di revocazione, qualora sia impugnata la sentenza per il motivo di dolo indicato, deve verificare la sussistenza dell'intenzione fraudolenta, il compimento di concreti artifici (che possono concretarsi anche nel mendacio su fatti decisivi della causa), il conseguente travisamento di realtà rilevanti e
l'attitudine di tutti questi elementi a sorprendere l'altrui buona fede sino ad intralciare l'attività difensiva della parte o comunque a fuorviare il corretto esercizio della funzione giudicante” (cfr. Cass. civ. n. 6595/2006).
5.3. Nel caso in esame, innanzitutto, non è provata l'allegata attività fraudolenta nell'instaurazione del procedimento che gli avrebbe impedito di esercitare il suo diritto di difesa.
Difatti, l'attore non ha fornito la prova che il ricorso gli sia stato consapevolmente notificato ad un luogo (Peschiera Borromeo, Piazza Giovanni Verga n. 4) - peraltro coincidente con quello di cui alle risultanze anagrafiche - diverso da quello della sua residenza effettiva (ossia presso la madre della sua attuale compagna a Peschiera, via Fratelli Bandiera 1), di cui le ricorrenti sarebbero state a conoscenza.
L'unico elemento fornito a supporto di detta consapevolezza è il documento contenente la dichiarazione della madre dell'attuale compagna dell'attore (doc. 2 parte attrice). Dichiarazione che stante la sua genericità e l'assenza di qualsivoglia indicazione temporale non costituisce idonea prova circa la conoscenza delle ricorrenti, ed in particolare della figlia della residenza effettiva del CP_2
padre e circa la loro volontà di non consentire all'odierno attore di avere partecipare al giudizio pagina 7 di 12 conclusosi con il decreto di cui si chiede la revocazione.
La circostanza, poi, che il padre avrebbe frequentato regolarmente la figlia sino a settembre 2020 e la stessa fosse a conoscenza della nuova residenza, differente rispetto a quella anagrafica, è rimasta sguarnita di prova e non dimostra, ad ogni modo, che le convenute fossero a conoscenza della residenza effettiva allorquando il ricorso è stato notificato nel giugno - luglio 2021 (doc. 1 parte attrice e memoria difensiva delle convenute).
Anche la circostanza che la residenza anagrafica non fosse stata cambiata onde evitare problematiche con il rinnovo del permesso di soggiorno della figlia è rimasta indimostrata.
Risulta, invero, che il ricorso sia stato ritualmente notificato alla residenza risultante dal certificato anagrafico e che, a far data dal 16.11.2022, la residenza sia stata mutata dal Comune di Peschiera
Borromeo, piazza Verga n. 4, a quello di Mediglia, Via Lattea n. 10, senza alcun passaggio intermedio in Peschiera Borromeo, via Fratelli Bandiera n. 1 (doc. 2 parte attrice).
Le istanze di prova orale formulate dall'attore, al fine di dimostrare che le convenute abbiano scientemente notificato il ricorso introduttivo in un diverso luogo rispetto al domicilio effettivo, sono state rigettate in quanto articolate in modo generico sia con riferimento ai tempi che ai luoghi (cfr. capitoli di prova c) ed h) atto di citazione, e 3) e 5) seconda memoria istruttoria).
Da ultimo, si rileva che le comunicazioni inviate nel 2020 - relative agli asseriti finanziamenti contratti nel 2020 - indicano quale indirizzo dell'attore ancora Peschiera Borromeo, piazza Giovanni Verga n. 4
(documentazione datata maggio- giugno 2020) ovvero LA, via Bartolomeo Cabella n. 51
(documentazione datata agosto 2020) (doc. 18 parte attrice).
5.4. L'attore non ha, parimenti, dimostrato la sussistenza di ulteriori condotte integranti il dolo revocatorio in capo alle convenute, tali da incidere sulla rappresentazione della realtà e sul corretto esercizio della funzione giudicante, fuorviando il giudice dall'accertamento della verità processualmente rilevante.
Ed in effetti, non appare sussistente alcun intento fraudolento nelle dichiarazioni rilasciate dalla CP_2
dinanzi al Giudice in relazione alle capacità reddituali del . Difatti, la ricorrente ha dichiarato lo Pt_1
stipendio a lei noto, come effettivamente risultante dalle buste paga a lei trasmesse in occasione del rinnovo del permesso di soggiorno (docc. 4 e 5 parte convenuta) e non è dimostrato che abbia omesso pagina 8 di 12 ulteriori circostanze rilevanti, di sua conoscenza, ovvero dichiarato circostanze inveritiere al Tribunale per far sì che si determinasse in modo erroneo in ordine alla situazione reddituale del . Pt_1
Difatti, nel ricorso introduttivo non si rinviene alcuna allegazione in ordine alla situazione reddituale del resistente e, nel verbale dell'udienza del 18.1.2022, la madre ricorrente si è limitata a dichiarare “So che lavora come operaio, per una cooperativa e lavora presso una fabbrica di profumi a San Giuliano
Milanese, e che prende uno stipendio di circa € 1.600,00 /1.800, importo che ho potuto vedere dalla sua busta paga quando ha rinnovato il permesso di soggiorno. So che ha anche lavorato come butta fuori nelle discoteche che ora sono chiuse per il . Non so altro sulle sue fonti di reddito” (doc. 10 Pt_2
parte attrice).
Dal canto suo, l'attore non ha fornito la prova che la abbia mentito consapevolmente sia in CP_2 ordine all'esistenza di un rapporto lavorativo ancora in essere che in ordine all'entità della retribuzione.
Anche le istanze di prova articolate sul punto sono generiche (capitoli 4, 10 e 11 della seconda memoria istruttoria di parte attrice) e, dunque, inidonee a dimostrare che la ricorrente fosse a conoscenza della cessazione del rapporto lavorativo e della nuova situazione reddituale del al Pt_1
momento del deposito del ricorso o quando è stata liberamente interrogata dal Giudice.
Non è stato, inoltre, assolto l'onere probatorio con riferimento alle ulteriori circostanze allegate a riprova del mendacio dedotto come posto in essere dalle ricorrenti al fine di ottenere una più alta contribuzione del padre al mantenimento della figlia.
La circostanza della nascita di un ulteriore figlio è invero allegata nel ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c.
(pagina 3).
I finanziamenti e le altre spese indicate in citazione dall'attore (finanziamento decennale, mutuo, retta asilo nido) trovano la loro fonte in un periodo successivo rispetto alla pronuncia del decreto nel gennaio
2022 e tutt'al più potrebbero fondare una richiesta di modifica dell'obbligo di mantenimento disposto in capo al , ma non provare la sussistenza di un dolo revocatorio ex art. 395 c.p.c. Pt_1
Nello specifico, il contratto di finanziamento prodotto indica quale scadenza della prima delle 120 rate il 20.3.2022 (doc. 14 parte attrice), il mutuo indica quale giorno di stipula il 26 aprile 2022 (doc. 13 parte attrice), la retta dell'asilo del bambino si riferisce alle mensilità successive a gennaio 2023 (doc.
16 parte attrice); in favore del figlio è documentato un unico versamento a luglio 2022 ed è Per_1
indimostrato che si tratti di un esborso mensile effettuato sin dall'anno 2020, a titolo di mantenimento pagina 9 di 12 indiretto, peraltro in costanza di convivenza con la madre del bambino (doc. 12 parte attrice).
Nessuna prova, invece, sussiste in ordine al fatto che dette obbligazioni scaturiscano da rinegoziazioni di precedenti finanziamenti.
Gli unici due finanziamenti, che appaiono essere stati assunti in un periodo antecedente rispetto all'instaurazione del procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c., si riferiscono ad importi esigui e di cui non
è dato sapere se fossero ancora in corso al momento del deposito del ricorso nel 2021: il primo finanziamento era, difatti, di complessivi € 1.697,62, con decorrenza dal mese di gennaio 2020, da estinguersi in 24 mesi con rate cadauna di € 95,48 e per cui risulta prodotta una richiesta di estinzione anticipata in data 30.6.2020 da parte del;
il secondo finanziamento allegato non è stato Pt_1
documentato se non mediante la produzione di un estratto conto mensile di maggio – giugno 2020 da cui non è dato comprendere né l'entità né la durata del finanziamento (doc. 18 parte attrice)
Le istanze di prova orale articolate su dette circostanze (capitoli e), f) atto di citazione e 12) seconda memoria istruttoria), oltre che essere formulate in modo estremamente generico, riguardano circostanze da provarsi documentalmente.
5.5. Da ultimo, non è dimostrato né il carattere continuativo dei rapporti tra padre e figlia né come l'allegazione, da parte delle ricorrenti, dell'assenza di una relazione significativa tra il e Pt_1 CP_2 abbia inciso nella determinazione da parte del Giudice sulla misura dell'obbligo di mantenimento a carico del padre.
Per stessa ammissione dell'attore, le parti avrebbero cessato i loro rapporti da settembre 2020 e, quindi, non è dato comprendere come le convenute avrebbero potuto omettere fraudolentemente di indicare obbligazioni in grado di incidere sulla situazione patrimoniale – reddituale del che trovavano la Pt_1
loro fonte in fatti verificatisi successivamente all'instaurazione del procedimento e alla interruzione dei rapporti tra le parti.
5.6. In conclusione, non è stata fornita la prova né di un'attività intenzionalmente fraudolenta posta in essere dalle ricorrenti né di alcuna incidenza delle condotte lamentate a fuorviare il corretto convincimento del Tribunale nel determinare la contribuzione a carico del . Pt_1
Il Tribunale ha, difatti, compiuto un accertamento giudiziale in punto di determinazione del contributo dovuto a titolo di mantenimento da parte del padre, basandosi sulle dichiarazioni rese in sede di pagina 10 di 12 interrogatorio delle parti, che sono state liberamente valutate ex art. 116 c.p.c. (con la specificazione che le informazioni reddituali sono state apprese dalla in un dato momento, ossia in sede di CP_2
rinnovo del permesso di soggiorno), non avendo evidentemente ritenuto il Collegio di attivare alcun potere ufficioso in punto di indagini patrimoniali ( cfr. doc. 4 parte attrice – pagina 3 del decreto ove si legge che “il signor è persona di giovane età, dotato di piena capacità Parte_1
lavorativa e sulla base delle allegazioni della ricorrente confermate in sede di udienza, lavora alle dipendenza di una ditta come operaio con uno stipendio di circa € 1.600/1.800 mensili, circostanza che la signora ha avuto modo di apprendere in occasione del rinnovo del permesso Controparte_1 del soggiorno”).
Pertanto, la domanda di revocazione va rigettata.
6. Con riferimento alle reiterate istanze istruttorie, va confermata l'ordinanza resa in data 27.10.2023, da intendersi qui integralmente richiamata in punto di motivazione.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore delle convenute, considerate come un'unica parte ai fini della liquidazione delle spese stante l'identità di difese, in complessivi €
4.500,00, per compensi, avuto riguardo ai valori tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento
(causa di valore indeterminabile), in considerazione della natura documentale della controversia, oltre
15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice a rimborsare alle convenute le spese di lite che si liquidano unitariamente e complessivamente in € 4.500,00, per compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
LA, 27/03/2025
pagina 11 di 12 Il Giudice est.
Dott.ssa Silvia Vaghi
Il Presidente
Dott. Roberto Angelini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Angelini Presidente
Dott.ssa Silvia Vaghi Giudice relatore
Dott. Maurizio Giuseppe Ciocca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7706/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avvocati Raffaele SCALCIONE e Simone MANNONE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in LA, Viale Majno, n. 5
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
(C.F. , Controparte_2 C.F._3 entrambe rappresentate e difese dall'avv. Elisabetta DALLA CIA ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore in LA, Via Giovanni Pierluigi Da Palestrina n. 6
CONVENUTE
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così decidere: pagina 1 di 12 Nel merito 1) Revocare, ai sensi dell'art. 395 n. 1 c.p.c., l'Ordinanza impugnata, n. 163/2022, pronunciata inter partes dal Tribunale di LA in data 20/01/2022, essendo la stessa effetto del dolo dell'altra parte, per tutti i motivi espressi in atti.
2) Con vittoria di spese e compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA o, in subordine, con integrale compensazione delle stesse, sussistendone i presupposti.
In via istruttoria
Ammettere i capitoli di prova formulati in calce all'atto di citazione (dalla lettera a alla lettera h), nonché gli ulteriori capitoli (dal n. 1 al n. 14) di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n.2, c.p.c.,
(interrogatorio formale e testi, ivi indicati), di seguito trascritti e da intendersi tutti privati da eventuali giudizi e/o negazioni:
a) Vero che nel corso del 2017 il ricorrente ha disdettato il contratto di affitto dell'appartamento di
Peschiera Borromeo, piazza Giovanni Verga 4, abbandonandolo nel corso dello stesso anno per trasferirsi altrove;
b) Vero che dalla fine 2017 alla fine del 2022 il IG ha vissuto con la nuova compagna Pt_1 presso l'abitazione della stessa in via Fratelli Bandiera 1, Peschiera Borromeo;
c) Vero che la figlia del IG , , in svariate occasioni tra il 2017 e il 2020 ha fatto Pt_1 CP_2 visita al padre presso la nuova abitazione del medesimo invia Fratelli Bandiera 1;
d) Vero che la IGa appreso della gravidanza della nuova compagna del Controparte_2
IG , nel corso del 2020 la invitava ad abortire;
Pt_1
e) Vero che il IG è papà del piccolo , di anni 2, e provvede al mantenimento dello Pt_1 Per_1 stesso in misura di circa 350 Euro mensili;
f) Vero che il IG è cointestatario insieme alla compagna di un mutuo trentennale il cui Pt_1 debito residuo è superiore a 250.000 Euro e la cui rata è di 754 Euro mensili;
g) Vero che il IG ha altresì pendenti pregressi finanziamenti che incidono sul proprio Pt_1 bilancio per 400 Euro al mese (debito residuo 33.000 Euro circa);
h) Vero che fino alla notizia della gravidanza della compagna del IG , padre e figlia si Pt_1 frequentavano e che ha tra l'altro partecipato alla festa di compleanno per i 40 anni del papà CP_2 presso il locale Pacifico di LA;
1) Vero che nel corso del 2018, in seguito alla scadenza del contratto di locazione, il SI. ha Pt_1 liberato ed abbandonato l'abitazione di piazza Giovanni Verga 4, Peschiera Borromeo, andando a vivere con la nuova compagna presso la casa di via Fratelli Bandiera 1, insieme alla mamma di quest'ultima;
2) Vero che, in relazione alle circostanze che precedono, il SI. , anche d'accordo con la figlia Pt_1
e la di lei madre, aveva mantenuto la vecchia residenza in via Verga 4; CP_2
3) Vero che, al momento della notifica al SI. del ricorso ex art. 337 septies c.c. del Pt_1
20.05.2021, le ricorrenti ( e erano già Controparte_1 Controparte_2 state da tempo informate dal sig. del suo nuovo indirizzo di abitazione (via Fratelli Bandiera 1, Pt_1
Peschiera Borromeo) e che sin dal 2019 la figlia , in diverse occasioni, aveva accompagnato e CP_2 fatto visita al padre tale abitazione;
pagina 2 di 12 4) Vero che la signora era a conoscenza che gli importi relativi ai redditi del sig. CP_1
si riferivano ad un rapporto di lavoro non più in essere al momento della produzione dei Pt_1 cedolini dinnanzi al Tribunale di LA.
5) Vero che, fino al mese di settembre 2020 compreso, il SI. ha intrattenuto frequentazioni con Pt_1 la propria figlia , incontrandola talvolta anche presso la propria abitazione, condividendo con CP_2 la stessa pasti e momenti di svago, telefonandole e parlandole spesso anche tramite messaggi;
6) Vero che, sin dal mese di marzo 2020, dopo aver appreso della prossima nascita di un ulteriore figlio del SI. , espresse in più occasioni al SI. e Pt_1 Controparte_2 Pt_1 alla nuova compagna la sua contrarietà a tale nascita, invitando persino quest'ultima, con messaggi e telefonate, ad abortire;
7) Vero che tra il marzo 2015 e il febbraio 2020, in distinte occasioni, il sig. e la figlia Pt_1 CP_2 hanno condiviso diversi pranzi/cene presso il ristorante H2O di Peschiera Borromeo;
8) Vero che, nel mese di febbraio 2020, e sua madre hanno festeggiato il quarantesimo CP_2 compleanno del sig. presso il ristorante Pacifico Cafè di LA (come da foto che si allegano Pt_1
e che si esibiscono al teste, doc. 22);
9) Vero che nel corso dell'anno 2019, su espressa richiesta di , il SI. regalò stessa CP_2 Pt_1
“IPhone”, completo di scheda sim e abbonamento prepagato, ancora in uso alla stessa;
10) Vero che, nel corso del 2020 il sig. ha comunicato figlia e alla signora Pt_1 CP_2 CP_1 di aver cessato il precedente rapporto di lavoro con la Kosmos Soc. Coop. a r.l. e di essere
[...] stato successivamente assunto dalla cooperativa HAP Logistics.
11) Vero che, all'epoca dell'instaurazione del giudizio promosso per la determinazione del mantenimento a carico del sig. (anno 2020 e 2021), lo stesso, percepiva redditi mensili pari a Pt_1 circa 1.200/1.400 euro al mese (doc. 11);
12) Vero che, già prima dell'ordinanza n. 163/2022 del Tribunale di LA qui impugnata, e comunque prima di aver avuto conoscenza della stessa nel gennaio 2023, il sig. aveva assunto Pt_1 impegni finanziari tra cui il versamento sin dal 2020 del mantenimento del piccolo , la Persona_2 stipula di un mutuo cointestato nel mese di aprile 2022 (per totali euro 700 al mese), finanziamenti pregressi risalenti al 2015 e rinegoziati nel 2022 (per ulteriori 400 euro al mese), impegni attualmente tuttora gravanti sul per un importo complessivo di 1.100 euro circa al mese;
Pt_1
13) Vero che durante diverse discussioni con la figlia avute prima del 2020, il sig. ha CP_2 Pt_1 manifestato la propria contrarietà all'iscrizione di presso una Università privata. CP_2
14) Vero che nel corso dei primi mesi del 2023 è (da ultimo) rientrata in Perù dove vive e CP_2 trascorre la maggior parte dell'anno.
Per le convenute:
Voglia l'Ill.mo Trib. adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via pregiudiziale:
ACCERTARE e DICHIARARE la decadenza dell'azione proposta per essere decorsi i termini di legge per la sua proposizione;
In via preliminare: pagina 3 di 12 ACCERTARE e DICHIARARE l'inammissibilità della revocazione proposta non sussistendone i presupposti di legge;
In via principale e nel merito:
RIGETTARE tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
In via istruttoria: senza che ciò comporti inversione alcuna dell'onere della prova, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che la sig.na ha smesso di avere contatti con il padre a far Controparte_2 data da febbraio 2020;
2) vero che precedentemente al febbraio 2020 la sig.na vedeva il Controparte_2 padre tre volte all'anno.
Si indica a teste:
- sig. , C.so Cristoforo Colombo n.91/4, Chiavari (GE). Testimone_1
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli avversari si chiede di essere ammessi a prova contraria sui medesimi capi con i seguenti testi:
- sig. , già indicato nella memoria ex art. 183 n.2 VI c.p.c. (su tutti i capitoli avversari Testimone_1 eventualmente ammessi);
- sig.ra , via Tracia n.5, LA (solo in caso di ammissione dei Testimone_2 capitoli avversari nn. 3 -5-6-9-13-14);
- sig.ra via Rabolini Vincenzo n.9, LA (solo in caso di ammissione dei capitoli Testimone_3 avversari nn. 5-6-13).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 8.2.2023 ha chiesto Parte_1
revocarsi ex art. 395 n. 1 c.p.c. il decreto n. 163/2022, pronunciato dal Tribunale di LA in data
20.1.2022 - sul ricorso proposto, ai sensi degli artt. 316 e 337 ter c.c., da e Controparte_1
-, con cui è stato stabilito, con decorrenza da giugno 2021, l'obbligo Controparte_2
di mantenimento a suo carico della figlia maggiorenne con corresponsione della somma CP_2 mensile di € 400,00, oltre al 50% delle spese mediche ed universitarie.
In particolare, l'attore ha allegato di aver appreso solo in data 11.1.2023 del ricorso presentato e del successivo decreto emesso dal Tribunale, allorquando veniva informato dalla società datrice di lavoro dell'intervenuta notifica di un atto di pignoramento presso terzi, basato sul titolo esecutivo menzionato e rimasto inadempiuto.
pagina 4 di 12 A sostegno della fondatezza della domanda, ha dedotto la sussistenza del dolo revocatorio ex art. 395 n.
1 c.p.c., che avrebbe pregiudicato il diritto di difesa dell'attore, rimasto contumace nell'ambito del procedimento instaurato per la determinazione dell'obbligo di mantenimento della prole. Il dolo, nello specifico, sarebbe desumibile: 1) dalla notifica del ricorso ai sensi dell'art. 143 c.p.c. alla residenza formale del , indicata in Peschiera Borromeo, piazza Giovanni Verga n. 4, nonostante la Pt_1
conoscenza da parte delle ricorrenti che lo stesso risiedesse in altro luogo con la sua nuova compagna
(ossia in Peschiera Borromeo, via Fratelli Bandiera n. 1); 2) dalle dichiarazioni mendaci effettuate dalla in ordine alla capacità reddituale del padre, pari a circa € 1.600/1.800,00 mensili - cfr. contenuto CP_2
del decreto laddove richiama le dichiarazioni della madre rese in sede di udienza -, e dalle omissioni in ordine ad altri elementi - nascita di un secondo figlio e obbligazioni contratte dal elencate a Pt_1
pagina quattro dell'atto introduttivo - al solo fine di indurre in errore il Giudice nella determinazione della misura dell'obbligo di mantenimento;
3) dall'erronea rappresentazione circa l'assenza di rapporti significativi tra padre e figlia e circa la mancanza di sostegno economico.
2. Nel costituirsi in giudizio e hanno, in via Controparte_1 Controparte_2
preliminare, eccepito la tardività del rimedio impugnatorio proposto per decorso dei termini di legge di cui all'art. 325 c.p.c. - avendo l'attore notificato l'atto di citazione solo in data 8.2.2023, pur avendo avuto conoscenza del ricorso e del provvedimento impugnato in data 4.11.2022 - ed, altresì,
l'inammissibilità dello strumento della revocazione, non trattandosi di sentenza emessa in grado di appello o in unico grado, bensì di provvedimento emesso in primo grado e sempre modificabile, in quanto soggetto alla clausola rebus sic stantibus, e, quindi, privo dell'idoneità a passare in giudicato.
Nel merito, le convenute hanno chiesto rigettarsi l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto e la domanda di revocazione, non sussistendo alcun dolo processuale revocatorio sulla scorta delle seguenti ragioni. In primo luogo, il ricorso era stato correttamente notificato dove l'attore risultava anagraficamente residente, avendo mutato la residenza solo nel mese di novembre 2022, peraltro spostandola nel Comune di Mediglia e non a Peschiera Borromeo, via Fratelli Bandiera n. 1, dove asseriva di aver vissuto negli ultimi anni. In secondo luogo, le dichiarazioni rese dinanzi al
Tribunale in ordine alla capacità reddituale del si basavano su buste paga consegnate anni prima Pt_1
alla proposizione del ricorso, allorquando era stata presentata la richiesta per il permesso di soggiorno della figlia, come indicato a verbale d'udienza. Da ultimo, hanno contestato che tra padre e figlia vi fossero significativi rapporti e che la stessa, quindi, conoscesse il luogo in cui il padre viveva. pagina 5 di 12 3. Con ordinanza del 4.5.2023 il Giudice istruttore ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto.
Alla prima udienza di trattazione, celebrata in data 23.5.2023, sono stati concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c.
All'esito dell'udienza del 24.10.2023, con separata ordinanza sono state rigettate le istanze istruttorie.
All'udienza del 24.9.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Preliminarmente si rileva che la decisione della presente causa è rimessa al Tribunale in composizione collegiale, giacché, com'è ben noto, la revocazione si propone dinnanzi allo stesso organo giudicante che ha pronunciato il provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 398, co. 1, c.p.c.
Pertanto, nel caso di specie, considerato che il decreto impugnato è stato emesso dal Tribunale di
LA in composizione collegiale, l'organo competente a decidere la causa è il medesimo ufficio giudiziario, non essendo necessaria la coincidenza della sezione, nella medesima composizione.
5. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la causa possa essere decisa sulla scorta del principio della
“ragione più liquida”, che consente al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione preliminare e pregiudiziale prospettata dalle parti (si vedano in tal senso Cass. S.U. 9936/2014, Cass. civ. n. 17214/2016, Cass. civ.
n. 11458/2018, Cass. civ. n. 363/2019 in ci viene affermato il principio di diritto secondo cui “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”).
5.1. A tal riguardo, risulta assorbente rispetto alle questioni di tardività ed inammissibilità del rimedio sollevate dalle convenute, il difetto di prova nell'odierno giudizio, da parte dell'attore, del dolo processuale revocatorio, non risultando dimostrata la sussistenza né di un'attività intenzionalmente pagina 6 di 12 fraudolenta posta in essere dalle convenute né di alcuna incidenza delle condotte lamentate a fuorviare il corretto convincimento del Tribunale, in sede di procedimento ex artt. 337 bis e ss. c.c., nel determinare la contribuzione a favore della prole a carico del . Pt_1
5.2. Come noto, la giurisprudenza di legittimità ritiene che il dolo processuale revocatorio non sia integrato “dalla mera violazione dell'obbligo di lealtà e probità previsto dall'art. 88 c.p.c., né dalle allegazioni false, dalle reticenze o dal mendacio, occorrendo ai fini della configurazione delle fattispecie un'attività intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifizi o raggiri soggettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e ad impedire al giudice l'accertamento della verità, così pregiudicando l'esito del procedimento” (cfr. Cass. civ. n.
31211/2022) ed altresì “da un'attività intenzionalmente fraudolenta, attuata mediante artifici e raggiri che, travisando una situazione in modo da farla apparire diversa dalla realtà, fuorviano il giudice nell'accertamento della verità processualmente rilevante. Pertanto il giudice della causa di revocazione, qualora sia impugnata la sentenza per il motivo di dolo indicato, deve verificare la sussistenza dell'intenzione fraudolenta, il compimento di concreti artifici (che possono concretarsi anche nel mendacio su fatti decisivi della causa), il conseguente travisamento di realtà rilevanti e
l'attitudine di tutti questi elementi a sorprendere l'altrui buona fede sino ad intralciare l'attività difensiva della parte o comunque a fuorviare il corretto esercizio della funzione giudicante” (cfr. Cass. civ. n. 6595/2006).
5.3. Nel caso in esame, innanzitutto, non è provata l'allegata attività fraudolenta nell'instaurazione del procedimento che gli avrebbe impedito di esercitare il suo diritto di difesa.
Difatti, l'attore non ha fornito la prova che il ricorso gli sia stato consapevolmente notificato ad un luogo (Peschiera Borromeo, Piazza Giovanni Verga n. 4) - peraltro coincidente con quello di cui alle risultanze anagrafiche - diverso da quello della sua residenza effettiva (ossia presso la madre della sua attuale compagna a Peschiera, via Fratelli Bandiera 1), di cui le ricorrenti sarebbero state a conoscenza.
L'unico elemento fornito a supporto di detta consapevolezza è il documento contenente la dichiarazione della madre dell'attuale compagna dell'attore (doc. 2 parte attrice). Dichiarazione che stante la sua genericità e l'assenza di qualsivoglia indicazione temporale non costituisce idonea prova circa la conoscenza delle ricorrenti, ed in particolare della figlia della residenza effettiva del CP_2
padre e circa la loro volontà di non consentire all'odierno attore di avere partecipare al giudizio pagina 7 di 12 conclusosi con il decreto di cui si chiede la revocazione.
La circostanza, poi, che il padre avrebbe frequentato regolarmente la figlia sino a settembre 2020 e la stessa fosse a conoscenza della nuova residenza, differente rispetto a quella anagrafica, è rimasta sguarnita di prova e non dimostra, ad ogni modo, che le convenute fossero a conoscenza della residenza effettiva allorquando il ricorso è stato notificato nel giugno - luglio 2021 (doc. 1 parte attrice e memoria difensiva delle convenute).
Anche la circostanza che la residenza anagrafica non fosse stata cambiata onde evitare problematiche con il rinnovo del permesso di soggiorno della figlia è rimasta indimostrata.
Risulta, invero, che il ricorso sia stato ritualmente notificato alla residenza risultante dal certificato anagrafico e che, a far data dal 16.11.2022, la residenza sia stata mutata dal Comune di Peschiera
Borromeo, piazza Verga n. 4, a quello di Mediglia, Via Lattea n. 10, senza alcun passaggio intermedio in Peschiera Borromeo, via Fratelli Bandiera n. 1 (doc. 2 parte attrice).
Le istanze di prova orale formulate dall'attore, al fine di dimostrare che le convenute abbiano scientemente notificato il ricorso introduttivo in un diverso luogo rispetto al domicilio effettivo, sono state rigettate in quanto articolate in modo generico sia con riferimento ai tempi che ai luoghi (cfr. capitoli di prova c) ed h) atto di citazione, e 3) e 5) seconda memoria istruttoria).
Da ultimo, si rileva che le comunicazioni inviate nel 2020 - relative agli asseriti finanziamenti contratti nel 2020 - indicano quale indirizzo dell'attore ancora Peschiera Borromeo, piazza Giovanni Verga n. 4
(documentazione datata maggio- giugno 2020) ovvero LA, via Bartolomeo Cabella n. 51
(documentazione datata agosto 2020) (doc. 18 parte attrice).
5.4. L'attore non ha, parimenti, dimostrato la sussistenza di ulteriori condotte integranti il dolo revocatorio in capo alle convenute, tali da incidere sulla rappresentazione della realtà e sul corretto esercizio della funzione giudicante, fuorviando il giudice dall'accertamento della verità processualmente rilevante.
Ed in effetti, non appare sussistente alcun intento fraudolento nelle dichiarazioni rilasciate dalla CP_2
dinanzi al Giudice in relazione alle capacità reddituali del . Difatti, la ricorrente ha dichiarato lo Pt_1
stipendio a lei noto, come effettivamente risultante dalle buste paga a lei trasmesse in occasione del rinnovo del permesso di soggiorno (docc. 4 e 5 parte convenuta) e non è dimostrato che abbia omesso pagina 8 di 12 ulteriori circostanze rilevanti, di sua conoscenza, ovvero dichiarato circostanze inveritiere al Tribunale per far sì che si determinasse in modo erroneo in ordine alla situazione reddituale del . Pt_1
Difatti, nel ricorso introduttivo non si rinviene alcuna allegazione in ordine alla situazione reddituale del resistente e, nel verbale dell'udienza del 18.1.2022, la madre ricorrente si è limitata a dichiarare “So che lavora come operaio, per una cooperativa e lavora presso una fabbrica di profumi a San Giuliano
Milanese, e che prende uno stipendio di circa € 1.600,00 /1.800, importo che ho potuto vedere dalla sua busta paga quando ha rinnovato il permesso di soggiorno. So che ha anche lavorato come butta fuori nelle discoteche che ora sono chiuse per il . Non so altro sulle sue fonti di reddito” (doc. 10 Pt_2
parte attrice).
Dal canto suo, l'attore non ha fornito la prova che la abbia mentito consapevolmente sia in CP_2 ordine all'esistenza di un rapporto lavorativo ancora in essere che in ordine all'entità della retribuzione.
Anche le istanze di prova articolate sul punto sono generiche (capitoli 4, 10 e 11 della seconda memoria istruttoria di parte attrice) e, dunque, inidonee a dimostrare che la ricorrente fosse a conoscenza della cessazione del rapporto lavorativo e della nuova situazione reddituale del al Pt_1
momento del deposito del ricorso o quando è stata liberamente interrogata dal Giudice.
Non è stato, inoltre, assolto l'onere probatorio con riferimento alle ulteriori circostanze allegate a riprova del mendacio dedotto come posto in essere dalle ricorrenti al fine di ottenere una più alta contribuzione del padre al mantenimento della figlia.
La circostanza della nascita di un ulteriore figlio è invero allegata nel ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c.
(pagina 3).
I finanziamenti e le altre spese indicate in citazione dall'attore (finanziamento decennale, mutuo, retta asilo nido) trovano la loro fonte in un periodo successivo rispetto alla pronuncia del decreto nel gennaio
2022 e tutt'al più potrebbero fondare una richiesta di modifica dell'obbligo di mantenimento disposto in capo al , ma non provare la sussistenza di un dolo revocatorio ex art. 395 c.p.c. Pt_1
Nello specifico, il contratto di finanziamento prodotto indica quale scadenza della prima delle 120 rate il 20.3.2022 (doc. 14 parte attrice), il mutuo indica quale giorno di stipula il 26 aprile 2022 (doc. 13 parte attrice), la retta dell'asilo del bambino si riferisce alle mensilità successive a gennaio 2023 (doc.
16 parte attrice); in favore del figlio è documentato un unico versamento a luglio 2022 ed è Per_1
indimostrato che si tratti di un esborso mensile effettuato sin dall'anno 2020, a titolo di mantenimento pagina 9 di 12 indiretto, peraltro in costanza di convivenza con la madre del bambino (doc. 12 parte attrice).
Nessuna prova, invece, sussiste in ordine al fatto che dette obbligazioni scaturiscano da rinegoziazioni di precedenti finanziamenti.
Gli unici due finanziamenti, che appaiono essere stati assunti in un periodo antecedente rispetto all'instaurazione del procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c., si riferiscono ad importi esigui e di cui non
è dato sapere se fossero ancora in corso al momento del deposito del ricorso nel 2021: il primo finanziamento era, difatti, di complessivi € 1.697,62, con decorrenza dal mese di gennaio 2020, da estinguersi in 24 mesi con rate cadauna di € 95,48 e per cui risulta prodotta una richiesta di estinzione anticipata in data 30.6.2020 da parte del;
il secondo finanziamento allegato non è stato Pt_1
documentato se non mediante la produzione di un estratto conto mensile di maggio – giugno 2020 da cui non è dato comprendere né l'entità né la durata del finanziamento (doc. 18 parte attrice)
Le istanze di prova orale articolate su dette circostanze (capitoli e), f) atto di citazione e 12) seconda memoria istruttoria), oltre che essere formulate in modo estremamente generico, riguardano circostanze da provarsi documentalmente.
5.5. Da ultimo, non è dimostrato né il carattere continuativo dei rapporti tra padre e figlia né come l'allegazione, da parte delle ricorrenti, dell'assenza di una relazione significativa tra il e Pt_1 CP_2 abbia inciso nella determinazione da parte del Giudice sulla misura dell'obbligo di mantenimento a carico del padre.
Per stessa ammissione dell'attore, le parti avrebbero cessato i loro rapporti da settembre 2020 e, quindi, non è dato comprendere come le convenute avrebbero potuto omettere fraudolentemente di indicare obbligazioni in grado di incidere sulla situazione patrimoniale – reddituale del che trovavano la Pt_1
loro fonte in fatti verificatisi successivamente all'instaurazione del procedimento e alla interruzione dei rapporti tra le parti.
5.6. In conclusione, non è stata fornita la prova né di un'attività intenzionalmente fraudolenta posta in essere dalle ricorrenti né di alcuna incidenza delle condotte lamentate a fuorviare il corretto convincimento del Tribunale nel determinare la contribuzione a carico del . Pt_1
Il Tribunale ha, difatti, compiuto un accertamento giudiziale in punto di determinazione del contributo dovuto a titolo di mantenimento da parte del padre, basandosi sulle dichiarazioni rese in sede di pagina 10 di 12 interrogatorio delle parti, che sono state liberamente valutate ex art. 116 c.p.c. (con la specificazione che le informazioni reddituali sono state apprese dalla in un dato momento, ossia in sede di CP_2
rinnovo del permesso di soggiorno), non avendo evidentemente ritenuto il Collegio di attivare alcun potere ufficioso in punto di indagini patrimoniali ( cfr. doc. 4 parte attrice – pagina 3 del decreto ove si legge che “il signor è persona di giovane età, dotato di piena capacità Parte_1
lavorativa e sulla base delle allegazioni della ricorrente confermate in sede di udienza, lavora alle dipendenza di una ditta come operaio con uno stipendio di circa € 1.600/1.800 mensili, circostanza che la signora ha avuto modo di apprendere in occasione del rinnovo del permesso Controparte_1 del soggiorno”).
Pertanto, la domanda di revocazione va rigettata.
6. Con riferimento alle reiterate istanze istruttorie, va confermata l'ordinanza resa in data 27.10.2023, da intendersi qui integralmente richiamata in punto di motivazione.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore delle convenute, considerate come un'unica parte ai fini della liquidazione delle spese stante l'identità di difese, in complessivi €
4.500,00, per compensi, avuto riguardo ai valori tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento
(causa di valore indeterminabile), in considerazione della natura documentale della controversia, oltre
15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice a rimborsare alle convenute le spese di lite che si liquidano unitariamente e complessivamente in € 4.500,00, per compensi, oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
LA, 27/03/2025
pagina 11 di 12 Il Giudice est.
Dott.ssa Silvia Vaghi
Il Presidente
Dott. Roberto Angelini
pagina 12 di 12