TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1242/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Santa Kumbasar ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1242/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CORSI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA ROMA 42121 REGGIO
EMILIA presso il difensore avv. CORSI FRANCESCA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INNARO CP_1 C.F._1
ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in VIA MALAVOLTI 33 41100 MODENA presso il difensore avv. INNARO ALESSANDRA
CONVENUTO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “Ogni contraria istanza reietta, Accertato che il
Signor ha richiesto ed ottenuto dalla società CP_1 Parte_1
l'indebito pagamento della somma di Euro 18.051,00, per prestazioni
[...]
d'opera non effettuate per conto dell'attrice presso la società MOSS S.r.l., per il periodo dall'agosto 2019 all'aprile 2020, in esecuzione del contratto di opera inter partes, accertata la malafede di per avere lo stesso deliberatamente conteggiato ore non CP_1 effettivamente lavorate, dirsi tenuto e condannarsi il convenuto alla restituzione, in favore della società istante, della somma di Euro 18.051,00, o della diversa somma maggiore o minore che risultasse di giustizia all'esito delle emergenze processuali, oltre a rivalutazione monetaria ed ad interessi dal giorno di ogni singolo pagamento al saldo. Con vittoria di
pagina 1 di 6 spese, onorari e competenze del giudizio”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “Piaccia al Tribunale Illustrissimo, rigettata ogni contraria istanza, premesse le declaratorie del caso, così giudicare: Nel merito in via principale: Disattese tutte le pretese di perché infondate in Parte_1 fatto ed in diritto e comunque non provate, rigettare tutte le domande proposte ex adverso.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15% di cui al DM 55/14 e delle spese del procedimento di negoziazione assistita”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 22.02.2023, la società Parte_1 ha convenuto il sig. per sentirlo condannare alla restituzione della somma
[...] CP_1 di euro 18.051,00, pagata a quest'ultimo per prestazioni d'opera che l'attrice ritiene che il non avrebbe effettuato per suo conto a favore della società MOSS S.r.l. nel periodo CP_1 agosto 2019 - aprile 2020, in esecuzione del contratto di opera inter partes.
In proposito assumeva l'attrice che avrebbe deliberatamente conteggiato ore CP_1 non effettivamente lavorate e pertanto avrebbe fatturato ore lavorate per € 32.846,00 oltre
IVA , addebitando quindi il numero di 820,5 ore, per un corrispettivo di € 18.051,00 che non avrebbe invece eseguito.
A sostegno dell'azione intrapresa, parte attrice ha premesso di aver conferito nell'anno 2015 al sig. incarico per l'esecuzione di prestazioni d'opera, presso società terze, con CP_1 previsione di un corrispettivo di € 22,00 all'ora e con l'utilizzo di automezzo di proprietà della società attrice;
che in base all'accordo in questione il sig. indicava alla società istante le CP_1 ore di manodopera effettivamente prestata, in relazione alla quale Parte_1 provvedeva mensilmente al pagamento dell'importo pattuito;
che il sig.
[...] effettuava prestazioni di manodopera esclusivamente presso la società Moss S.r.l., con CP_1 sede in Reggio Emilia, via Pasteur n. 13; che in virtù del rapporto di fiducia tra le parti, la società attrice non ha mai controllato la rispondenza tra le ore di prestazione di opera indicate dal e quelle realmente effettuate dallo stesso presso la società Moss S.r.l., limitandosi a CP_1 corrispondergli gli importi richiesti sulla base delle ore rappresentate;
che nel corso del rapporto di collaborazione, l'Ing. della società Moss iniziava a dolersi con il Persona_1
pagina 2 di 6 sig. del lavoro svolto dal stesso;
che a seguito dei controlli Parte_2 CP_1 eseguiti, avvalendosi dei registri visitatori, cartacei e digitali, forniti dalla società Moss, sarebbe emerso che il sig. avrebbe indebitamente richiesto ed ottenuto, dalla società CP_1 istante, il pagamento della somma di € 18.051,00, relativa a un totale di n. 820,50 ore lavorative effettuate presso la società Moss S.r.l.. di cui ha chiesto la restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c..
Con comparsa in data 19/5/23 si è costituito contestando integralmente gli CP_1 assunti avversari di cui ha chiesto il rigetto.
Nello specifico, il convenuto ha rappresentato di intrattenere rapporti professionali con la attrice da circa 47 anni, dapprima in qualità di dipendente della società attrice, successivamente quale socio e dall'anno 2015, quale prestatore d'opera autonomo;
di avere eseguito le proprie prestazioni - in particolare, installazione e cablaggio di apparecchiature elettriche su macchine serigrafiche e nei vari ruoli di cui sopra - per adempiere le richieste di intervento di volta in volta avanzate dalla società Moss S.r.l. a Controparte_2
[...]
La causa è stata istruita con le prove testimoniali richieste dalle parti all'esito delle quali è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del
31/01/2025
***
2.La domanda attorea non è fondata e pertanto non può trovare accoglimento.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di incapacità a testimoniare sollevata da parte convenuta in realazione ai testi e non Testimone_1 Persona_1 Testimone_2 essendo emerso alcun interesse idoneo a legittimare la partecipazione dei predetti al giudizio.
E' pacifico in causa, in quanto circostanza non contestata, il rapporto inter partes per il periodo agosto 2019 – aprile 2020 in virtù del quale ha eseguito le prestazioni CP_1
d'opera di cui alle fatture emesse alla e da quest'ultima Parte_1 pagate (doc.ti da 1a a 1h fascicolo di parte attrice).
Altrettanto pacifico che le parti avevano concordato la tariffa oraria di € 22,00.
Le doglianze di parte attrice sono infatti circoscritte al monte ore conteggiato dal convenuto e pagato dalla prima sull'assunto che non coinciderebbe con le ore effettivamente lavorate come risultanti dal “Registro Visitatori” presente presso la Moss S.r.l. dove il avrebbe CP_1 prestato la propria attività per la (doc. da 3a a 3h di parte Parte_1 attrice).
pagina 3 di 6 Oggetto della controversia pertanto è la natura indebita o meno del pagamento da parte della della somma di € 18.051,00, sulla totale fatturato nei suoi Parte_1 confronti da per il servizio prestato presso la Moss S.r.l. nel periodo agosto CP_1
2019 – aprile 2020.
L'attrice ha agito infatti per la ripetizione ritenendo non dovuta la somma di 18.051,00 euro in quanto , a suo dire, riferibile ad ore non lavorate dal CP_1
Il convenuto ha contestato l'assunto avversario sostenendo di avere fatturato le ore effettivamente lavorate.
L'onere della prova grava sull'attrice.
Ed invero , “Chi allega di avere effettuato un pagamento non dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta” (Cass. 7501/2022; Cass. 11294/2020)
Sarebbe stato pertanto onere di parte attrice dimostrare di avere pagato la somma di €
18.051,00 per ore di manodopera non eseguite.
La suddetta prova non è stata raggiunta.
Ed invero dall'istruttoria è emerso che il sistema di controllo degli ingressi nella sede della
Moss S.r.l. dove il ha eseguite le lavorazioni oggetto della fatturazione contestata, dal CP_1 quale parte attrice avrebbe verificato che n.850,5 ore fatturate dal per un totale di € CP_1
18,051,00, non sarebbero state dallo stesso eseguite, nel periodo oggetto di causa è avvenuto con modalità mista e cioè in parte attraverso annotazione su un registro cartaceo, in parte attraverso l'utilizzo di un dispositivo elettronico , tablet (teste ; che nel Testimone_1 suddetto periodo il sistema di registrazione degli ingressi a mezzo tablet ha avuto malfunzionamenti che avrebbero determinato errori nella registrazione degli ingressi nel senso che non tutti gli ingressi effettivamente avvenuti sono stati registrati dal sistema.
In particolare il teste sentito all'udienza del 26/9/2024 ha dichiarato: “Preciso Testimone_3 che in media mi recavo alla Moss circa 2/3 volte all'anno, non so dire quante volte ci sono stato nell'anno 2020 . Ricordo che circa 5 anni fa è stato istituito un tablet per la registrazione degli ingressi n Moss;
prima invece c'era un registro cartaceo. Ricordo che a volte il tablet non funzionava e pertanto ho chiesto a due impiegati della Moss di registrare i miei ingressi e anche loro non sono riusciti a registrarmi perché il tablet si era bloccato. Non so dire se mancasse la rete internet. Io sono entrato lo stesso e i due impiegati mi hanno riferito che ci avrebbero pensato loro. Ricordo che è capitato altre volte che il tablet non
pagina 4 di 6 funzionasse pertanto ho contattato della Moss responsabile di manutenzione e CP_3 sicurezza e gli ho chiesto di registrami lui stesso in quanto io non volevo perdere tempo con il tablet perché a volte riuscivo a farlo andare ed altre no. Gli ultimi due anni che mi sono recato in Moss e cioè 2020 e 2021 o forse 2019 e 2020, non mi sono mai registrato, ma ho sempre chiamato affinchè lo facesse lui. ADR: Non so dire come mi registrasse CP_3 il sig. ADR: non mi è mai stato consegnato un pass come dipendente per entrare. Io CP_3 avevo sempre bisogno di registrami per entrare in azienda. Preciso che una volta ho inserito nel tablet un nominativo diverso dal mio e nessuno se ne è mai accorto ed io sono entrato in azienda Moss. Preciso, inoltre, che dopo la registrazione il visitatore in autonomia prendeva dal cassetto posto sotto al mobiletto del tablet un pass con un numero sopra che andava registrato sempre sul tablet con il quale faceva ingresso in azienda. Preciso che nessuno era addetto al controllo ne al momento in cui il pas veniva preso né quando veniva restituito. In proposito ricordo che è capitato che per mia dimenticanza ho trattenuto il passa anche dopo essere uscito dalla Moss e l'ho tenuto fino al successivo ingresso in Moss (circa 2 mesi dopo).”
Per quel che interessa è emerso dall'istruttoria ha esguito l'attività di Persona_2 cablaggio per cui è causa da agosto 2019 – aprile 2020, così come è emerso che il convenuto non avesse, da contratto, una tempistica da rispettare per la conclusione delle operazioni da eseguire, nè tantomeno che il suo incarico prevedesse la sua presenza in azienda in giorni predeterminati, in cui sarebbe risultato assente (teste ) . Persona_1
Significativo inoltre che parte attrice abbia pagato le fatture presentate dal convenuto senza riserva e solo in un secondo momento abbia contestato il monte ore fatturato.
Non avendo dunque parte attrice assolto all'onere probatorio che le incombeva, la domanda non può trovare accoglimento.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/2014, aggiornato e sono liquidate sulla base del valore medio delle fasi di studio (919,00), di introduzione (euro
777,00) e istruttoria (euro 1.680,00), e dei parametri minimi della fase decisionale (euro
851,00), tenuto conto della redazione di note conclusive in relazione alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 a euro 26.000,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del GOP dott.ssa Monica Santa Kumbasar, definitivamente pronunciando nella causa civile rubricata con il n°1242/2023 R.G, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
-respinge la domanda attorea;
pagina 5 di 6 -condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti di che si CP_1 liquidano in € 4.227,00,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Reggio Emilia lì 12/3/2025
Il GOP
Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Monica Santa Kumbasar ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1242/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. CORSI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA ROMA 42121 REGGIO
EMILIA presso il difensore avv. CORSI FRANCESCA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. INNARO CP_1 C.F._1
ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in VIA MALAVOLTI 33 41100 MODENA presso il difensore avv. INNARO ALESSANDRA
CONVENUTO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “Ogni contraria istanza reietta, Accertato che il
Signor ha richiesto ed ottenuto dalla società CP_1 Parte_1
l'indebito pagamento della somma di Euro 18.051,00, per prestazioni
[...]
d'opera non effettuate per conto dell'attrice presso la società MOSS S.r.l., per il periodo dall'agosto 2019 all'aprile 2020, in esecuzione del contratto di opera inter partes, accertata la malafede di per avere lo stesso deliberatamente conteggiato ore non CP_1 effettivamente lavorate, dirsi tenuto e condannarsi il convenuto alla restituzione, in favore della società istante, della somma di Euro 18.051,00, o della diversa somma maggiore o minore che risultasse di giustizia all'esito delle emergenze processuali, oltre a rivalutazione monetaria ed ad interessi dal giorno di ogni singolo pagamento al saldo. Con vittoria di
pagina 1 di 6 spese, onorari e competenze del giudizio”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “Piaccia al Tribunale Illustrissimo, rigettata ogni contraria istanza, premesse le declaratorie del caso, così giudicare: Nel merito in via principale: Disattese tutte le pretese di perché infondate in Parte_1 fatto ed in diritto e comunque non provate, rigettare tutte le domande proposte ex adverso.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15% di cui al DM 55/14 e delle spese del procedimento di negoziazione assistita”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 22.02.2023, la società Parte_1 ha convenuto il sig. per sentirlo condannare alla restituzione della somma
[...] CP_1 di euro 18.051,00, pagata a quest'ultimo per prestazioni d'opera che l'attrice ritiene che il non avrebbe effettuato per suo conto a favore della società MOSS S.r.l. nel periodo CP_1 agosto 2019 - aprile 2020, in esecuzione del contratto di opera inter partes.
In proposito assumeva l'attrice che avrebbe deliberatamente conteggiato ore CP_1 non effettivamente lavorate e pertanto avrebbe fatturato ore lavorate per € 32.846,00 oltre
IVA , addebitando quindi il numero di 820,5 ore, per un corrispettivo di € 18.051,00 che non avrebbe invece eseguito.
A sostegno dell'azione intrapresa, parte attrice ha premesso di aver conferito nell'anno 2015 al sig. incarico per l'esecuzione di prestazioni d'opera, presso società terze, con CP_1 previsione di un corrispettivo di € 22,00 all'ora e con l'utilizzo di automezzo di proprietà della società attrice;
che in base all'accordo in questione il sig. indicava alla società istante le CP_1 ore di manodopera effettivamente prestata, in relazione alla quale Parte_1 provvedeva mensilmente al pagamento dell'importo pattuito;
che il sig.
[...] effettuava prestazioni di manodopera esclusivamente presso la società Moss S.r.l., con CP_1 sede in Reggio Emilia, via Pasteur n. 13; che in virtù del rapporto di fiducia tra le parti, la società attrice non ha mai controllato la rispondenza tra le ore di prestazione di opera indicate dal e quelle realmente effettuate dallo stesso presso la società Moss S.r.l., limitandosi a CP_1 corrispondergli gli importi richiesti sulla base delle ore rappresentate;
che nel corso del rapporto di collaborazione, l'Ing. della società Moss iniziava a dolersi con il Persona_1
pagina 2 di 6 sig. del lavoro svolto dal stesso;
che a seguito dei controlli Parte_2 CP_1 eseguiti, avvalendosi dei registri visitatori, cartacei e digitali, forniti dalla società Moss, sarebbe emerso che il sig. avrebbe indebitamente richiesto ed ottenuto, dalla società CP_1 istante, il pagamento della somma di € 18.051,00, relativa a un totale di n. 820,50 ore lavorative effettuate presso la società Moss S.r.l.. di cui ha chiesto la restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c..
Con comparsa in data 19/5/23 si è costituito contestando integralmente gli CP_1 assunti avversari di cui ha chiesto il rigetto.
Nello specifico, il convenuto ha rappresentato di intrattenere rapporti professionali con la attrice da circa 47 anni, dapprima in qualità di dipendente della società attrice, successivamente quale socio e dall'anno 2015, quale prestatore d'opera autonomo;
di avere eseguito le proprie prestazioni - in particolare, installazione e cablaggio di apparecchiature elettriche su macchine serigrafiche e nei vari ruoli di cui sopra - per adempiere le richieste di intervento di volta in volta avanzate dalla società Moss S.r.l. a Controparte_2
[...]
La causa è stata istruita con le prove testimoniali richieste dalle parti all'esito delle quali è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del
31/01/2025
***
2.La domanda attorea non è fondata e pertanto non può trovare accoglimento.
Va preliminarmente respinta l'eccezione di incapacità a testimoniare sollevata da parte convenuta in realazione ai testi e non Testimone_1 Persona_1 Testimone_2 essendo emerso alcun interesse idoneo a legittimare la partecipazione dei predetti al giudizio.
E' pacifico in causa, in quanto circostanza non contestata, il rapporto inter partes per il periodo agosto 2019 – aprile 2020 in virtù del quale ha eseguito le prestazioni CP_1
d'opera di cui alle fatture emesse alla e da quest'ultima Parte_1 pagate (doc.ti da 1a a 1h fascicolo di parte attrice).
Altrettanto pacifico che le parti avevano concordato la tariffa oraria di € 22,00.
Le doglianze di parte attrice sono infatti circoscritte al monte ore conteggiato dal convenuto e pagato dalla prima sull'assunto che non coinciderebbe con le ore effettivamente lavorate come risultanti dal “Registro Visitatori” presente presso la Moss S.r.l. dove il avrebbe CP_1 prestato la propria attività per la (doc. da 3a a 3h di parte Parte_1 attrice).
pagina 3 di 6 Oggetto della controversia pertanto è la natura indebita o meno del pagamento da parte della della somma di € 18.051,00, sulla totale fatturato nei suoi Parte_1 confronti da per il servizio prestato presso la Moss S.r.l. nel periodo agosto CP_1
2019 – aprile 2020.
L'attrice ha agito infatti per la ripetizione ritenendo non dovuta la somma di 18.051,00 euro in quanto , a suo dire, riferibile ad ore non lavorate dal CP_1
Il convenuto ha contestato l'assunto avversario sostenendo di avere fatturato le ore effettivamente lavorate.
L'onere della prova grava sull'attrice.
Ed invero , “Chi allega di avere effettuato un pagamento non dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta” (Cass. 7501/2022; Cass. 11294/2020)
Sarebbe stato pertanto onere di parte attrice dimostrare di avere pagato la somma di €
18.051,00 per ore di manodopera non eseguite.
La suddetta prova non è stata raggiunta.
Ed invero dall'istruttoria è emerso che il sistema di controllo degli ingressi nella sede della
Moss S.r.l. dove il ha eseguite le lavorazioni oggetto della fatturazione contestata, dal CP_1 quale parte attrice avrebbe verificato che n.850,5 ore fatturate dal per un totale di € CP_1
18,051,00, non sarebbero state dallo stesso eseguite, nel periodo oggetto di causa è avvenuto con modalità mista e cioè in parte attraverso annotazione su un registro cartaceo, in parte attraverso l'utilizzo di un dispositivo elettronico , tablet (teste ; che nel Testimone_1 suddetto periodo il sistema di registrazione degli ingressi a mezzo tablet ha avuto malfunzionamenti che avrebbero determinato errori nella registrazione degli ingressi nel senso che non tutti gli ingressi effettivamente avvenuti sono stati registrati dal sistema.
In particolare il teste sentito all'udienza del 26/9/2024 ha dichiarato: “Preciso Testimone_3 che in media mi recavo alla Moss circa 2/3 volte all'anno, non so dire quante volte ci sono stato nell'anno 2020 . Ricordo che circa 5 anni fa è stato istituito un tablet per la registrazione degli ingressi n Moss;
prima invece c'era un registro cartaceo. Ricordo che a volte il tablet non funzionava e pertanto ho chiesto a due impiegati della Moss di registrare i miei ingressi e anche loro non sono riusciti a registrarmi perché il tablet si era bloccato. Non so dire se mancasse la rete internet. Io sono entrato lo stesso e i due impiegati mi hanno riferito che ci avrebbero pensato loro. Ricordo che è capitato altre volte che il tablet non
pagina 4 di 6 funzionasse pertanto ho contattato della Moss responsabile di manutenzione e CP_3 sicurezza e gli ho chiesto di registrami lui stesso in quanto io non volevo perdere tempo con il tablet perché a volte riuscivo a farlo andare ed altre no. Gli ultimi due anni che mi sono recato in Moss e cioè 2020 e 2021 o forse 2019 e 2020, non mi sono mai registrato, ma ho sempre chiamato affinchè lo facesse lui. ADR: Non so dire come mi registrasse CP_3 il sig. ADR: non mi è mai stato consegnato un pass come dipendente per entrare. Io CP_3 avevo sempre bisogno di registrami per entrare in azienda. Preciso che una volta ho inserito nel tablet un nominativo diverso dal mio e nessuno se ne è mai accorto ed io sono entrato in azienda Moss. Preciso, inoltre, che dopo la registrazione il visitatore in autonomia prendeva dal cassetto posto sotto al mobiletto del tablet un pass con un numero sopra che andava registrato sempre sul tablet con il quale faceva ingresso in azienda. Preciso che nessuno era addetto al controllo ne al momento in cui il pas veniva preso né quando veniva restituito. In proposito ricordo che è capitato che per mia dimenticanza ho trattenuto il passa anche dopo essere uscito dalla Moss e l'ho tenuto fino al successivo ingresso in Moss (circa 2 mesi dopo).”
Per quel che interessa è emerso dall'istruttoria ha esguito l'attività di Persona_2 cablaggio per cui è causa da agosto 2019 – aprile 2020, così come è emerso che il convenuto non avesse, da contratto, una tempistica da rispettare per la conclusione delle operazioni da eseguire, nè tantomeno che il suo incarico prevedesse la sua presenza in azienda in giorni predeterminati, in cui sarebbe risultato assente (teste ) . Persona_1
Significativo inoltre che parte attrice abbia pagato le fatture presentate dal convenuto senza riserva e solo in un secondo momento abbia contestato il monte ore fatturato.
Non avendo dunque parte attrice assolto all'onere probatorio che le incombeva, la domanda non può trovare accoglimento.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/2014, aggiornato e sono liquidate sulla base del valore medio delle fasi di studio (919,00), di introduzione (euro
777,00) e istruttoria (euro 1.680,00), e dei parametri minimi della fase decisionale (euro
851,00), tenuto conto della redazione di note conclusive in relazione alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 a euro 26.000,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del GOP dott.ssa Monica Santa Kumbasar, definitivamente pronunciando nella causa civile rubricata con il n°1242/2023 R.G, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
-respinge la domanda attorea;
pagina 5 di 6 -condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite nei confronti di che si CP_1 liquidano in € 4.227,00,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Reggio Emilia lì 12/3/2025
Il GOP
Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
pagina 6 di 6