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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/07/2025, n. 2984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2984 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 9355/2024 R.G., avente ad oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
PROMOSSA DA
, cod. fisc. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to AGNELLO SALVATORE,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to Controparte_1
MAZZAFERRI SUSANNA, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 26 CATANIA
, con il Patrocinio dell'Avv.to Controparte_2
MAZZAFERRI SUSANNA, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 26 CATANIA
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi del'art. 127 ter
c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento. TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, secondo l'orientamento consolidato del Supremo Collegio, si verifica allorquando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le parti, per essere sopravvenute nel corso del procedimento circostanze nuove (cfr., ex multis, Cass.4079/84; Cass.
3970/78), ovvero allorquando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono tuttavia intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronunzia (cfr.
Cass. 3279/79; Cass 1264/78).
Nel caso di specie, il Procuratore dell'opponente ha dato atto che: “A seguito dell'intervenuta revoca della sospensione si informa come il ricorrente abbia
presentato nuova richiesta di rateizzazione, che è stata accolta, e per cui il ricorrente
sta saldando le rate dovute.
Pertanto si chiede la cessazione della materia del contendere con compensazione delle
spese legali.
Si allegano alla presente provvedimento di accoglimento rateizzazione ed avvenuto pagamento delle rate scadute”.
Non sussiste, pertanto, alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
Le spese possono compensarsi in ragione del contegno delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso e depositato, in Catania, 10/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
Pagina 2
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 9355/2024 R.G., avente ad oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
PROMOSSA DA
, cod. fisc. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to AGNELLO SALVATORE,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to Controparte_1
MAZZAFERRI SUSANNA, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 26 CATANIA
, con il Patrocinio dell'Avv.to Controparte_2
MAZZAFERRI SUSANNA, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in PIAZZA DELLA REPUBBLICA 26 CATANIA
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi del'art. 127 ter
c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento. TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, secondo l'orientamento consolidato del Supremo Collegio, si verifica allorquando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le parti, per essere sopravvenute nel corso del procedimento circostanze nuove (cfr., ex multis, Cass.4079/84; Cass.
3970/78), ovvero allorquando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono tuttavia intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronunzia (cfr.
Cass. 3279/79; Cass 1264/78).
Nel caso di specie, il Procuratore dell'opponente ha dato atto che: “A seguito dell'intervenuta revoca della sospensione si informa come il ricorrente abbia
presentato nuova richiesta di rateizzazione, che è stata accolta, e per cui il ricorrente
sta saldando le rate dovute.
Pertanto si chiede la cessazione della materia del contendere con compensazione delle
spese legali.
Si allegano alla presente provvedimento di accoglimento rateizzazione ed avvenuto pagamento delle rate scadute”.
Non sussiste, pertanto, alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
Le spese possono compensarsi in ragione del contegno delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso e depositato, in Catania, 10/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
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